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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/11/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dall'Avv. Christian Parte_1
Lucidi del Foro di Ascoli Piceno
Appellante
E
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Massimo Bonadies
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 agiva per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 dell'origine professionale delle patologie: sindrome del tunnel carpale e ernie discali lombari, tenosivite polso sinistro, osteoartropatia polso sinistro e tendinopatia del sovraspinoso spalla sinistra, osteoartropatia polso destro e tendinopatia del sovraspinoso spalla destra, denunciate all' in quanto a suo dire derivanti dall'attività CP_1 lavorativa svolta come operaia tessile, nella complessiva percentuale di postumi ex d.lgs n. 38/2000 ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva CP_1 il rigetto.
Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale adito, sulla scorta della espletata CTU, negava la natura professionale delle patologie denunciate.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 4 ottobre 2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel non tenere in debito conto le risultanze istruttorie e nel recepire acriticamente le superficiali e riduttive valutazioni del ctu all'uopo nominato, laddove l'ascolto dei testi aveva fornito prova sufficiente circa le caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa svolta, caratterizzata dal costante e sistematico svolgimento di attività determinanti l'impegno non occasionale degli arti superiori, la prolungata esposizione di questi alle vibrazioni dei vari macchinari utilizzati e la necessità di assumere posture incongrue. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse accolta integralmente la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese.
L' ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei soli termini di seguito precisati.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado dal dr. perché coerente con la documentazione clinica acquisita Persona_1
e con gli esiti della prova testimoniale, nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Il nominato CTU, sulla scorta delle prove testimoniali raccolte in primo grado, rileva che le mansioni di addetta al telaio sono state sistematicamente svolte dall'appellante in maniera conforme ed automatizzata, con alcune variazioni di utilizzo di telai diversi ma senza sforzi eccessivi, così che rispetto ad esse la postura assunta dalla lavoratrice risulta corretta, tenuto conto che il peso dei rotoli di garza è risultato pari non già a 40 kg, bensì molto inferiore (circa 5 kg), e che la lavoratrice era comunque aiutata nel sollevamento di detti pesi;
evidenzia che si è trattato di una attività non routinaria, come quelle di un comune ricamificio dove il ritmo lavorativo è dettato dalla produzione in serie, continuativa, ripetitiva, ma di produzione di peculiari capi con necessità, per la lavoratrice, di variazioni continuative e particolari, comunque non ripetitive;
ha, quindi, concluso che sulla genesi delle denunciate patologie ben abbiano potuto incidere fattori genetici ed in ogni caso fattori extralavorativi sconosciuti, per i quali occorre risalire alla storia privata della periziata. Solo rispetto alla sindrome del tunnel carpale bilaterale il CTU ha ipotizzato la teorica riconducibilità causale alle lavorazioni svolte, evidenziando come le mansioni ripetitive di natura assemblativa, che la paziente di fatto risulterebbe aver eseguito - ad esempio, la continua manovra di pinzamento per gestire i fili ed i rocchetti, la continua manovra di torsione dei polsi, la mobilizzazione con ritmo frequente e costante, seppure meccanizzato per alcune attività - siano compatibili con il sorgere di detta patologia.
In altri termini, pur mancando elementi fattuali rilevabili in concreto circa l'effettiva valutazione del rischio, è possibile ammettere, secondo il criterio del “più probabile che non”, la compatibilità della sindrome bilaterale del tunnel carpale con la storia lavorativa dell'appellante.
Giova in proposito ricordare che, ai sensi della voce n.74, lett. c), la sindrome del tunnel carpale, entro il termine di due anni, è malattia tabellata rispetto alle Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.
Al riguardo, in forza di un ormai consolidato e condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Per le malattie correlate all'asbesto, definite monofattoriali, il fattore di rischio è previsto nella tabella in termini ampi, senza indicazioni di soglie quantitative, qualitative e temporali, sicché è da ritenere che l'ordinamento abbia compreso nel giudizio di correlazione causale tra i due termini sopra indicati anche l'apporto concausale. Ne consegue che l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.(per tutte,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 13024/2017 )
Ebbene, l'appellante è stata incontestatamente dipendente della fino Controparte_2 all'anno 2018, come operaia tessile addetta a mansioni che, secondo quanto riferito dal CTU sulla scorta degli esiti istruttori, hanno di fatto comportato la sistematica torsione e mobilizzazione dei polsi;
nel settembre 2017 vi è stata la prima certificazione medica inerente alla manifestazione del tunnel carpale;
ne discende che, per il riconoscimento dell'origine lavorativa di detta malattia, può operare in favore della lavoratrice il criterio presuntivo additato dalla Suprema Corte, restando a carico dell' la mancata prova circa la specifica causa extralavorativa che avrebbe potuto CP_1 determinare la patologia in discorso. In merito alla quantificazione dei postumi, la sfumata compromissione funzionale dei polsi fa compiere al ctu una valutazione del 6%.
In definitiva, il ctu nominato in questo grado di giudizio evidenzia - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - la sussistenza del nesso causale tra il lavoro svolto dall'appellante e la comparsa della sindrome del tunnel carpale bilaterale.
L'assegnazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa è stata effettuata dal
CTU nel rispetto dei valori tabellari di riferimento, tenendo conto delle concrete condizioni della periziata;
pertanto, le conclusioni del ctu nominato nel presente grado di giudizio possono essere condivise dal Collegio, perchè esaurientemente motivate.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto entro i soli termini innanzi chiariti.
Le spese di lite dell'intero giudizio, in onore al principio della soccombenza, e tenuto conto dei ristretti margini di accoglimento della domanda attorea, possono essere compensate tra le parti nella misura di due terzi e per il terzo residuo sono poste a carico dell' CP_1
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la sindrome del tunnel carpale bilaterale determina a carico dell'appellante un'inabilità permanente al lavoro nella misura complessiva del 6%; 2) condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in capitale, oltre accessori come per legge, CP_1 Parte_1 rispetto alla suddetta patologia;
rigetta ogni altra richiesta;
3) compensa tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio nella misura di due terzi e pone a carico dell' il terzo residuo, liquidandolo CP_1 in favore di nel già ridotto importo di euro 800,00 per il primo grado e in euro Parte_1
1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
liquida le spese di ctu come da separato decreto
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Luigi Santini Presidente
2. dr. Angela Quitadamo Consigliere rel.
3. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 265/2023 r. g. Sez. Lav. vertente
TRA
, rappresentata e difesa come da mandato agli atti dall'Avv. Christian Parte_1
Lucidi del Foro di Ascoli Piceno
Appellante
E
- in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv. Massimo Bonadies
Appellato
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Ascoli Piceno, in funzione di Giudice del Lavoro, Parte_1 agiva per il riconoscimento ex T.U. n. 1124/1965 dell'origine professionale delle patologie: sindrome del tunnel carpale e ernie discali lombari, tenosivite polso sinistro, osteoartropatia polso sinistro e tendinopatia del sovraspinoso spalla sinistra, osteoartropatia polso destro e tendinopatia del sovraspinoso spalla destra, denunciate all' in quanto a suo dire derivanti dall'attività CP_1 lavorativa svolta come operaia tessile, nella complessiva percentuale di postumi ex d.lgs n. 38/2000 ritenuta di giustizia. Costituitosi in giudizio, l' contestava la fondatezza della domanda, della quale chiedeva CP_1 il rigetto.
Con sentenza del 21 giugno 2023 il Tribunale adito, sulla scorta della espletata CTU, negava la natura professionale delle patologie denunciate.
Con ricorso depositato presso questa Corte il 4 ottobre 2023 ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza di primo grado, lamentando l'errore del giudicante nel non tenere in debito conto le risultanze istruttorie e nel recepire acriticamente le superficiali e riduttive valutazioni del ctu all'uopo nominato, laddove l'ascolto dei testi aveva fornito prova sufficiente circa le caratteristiche morbigene dell'attività lavorativa svolta, caratterizzata dal costante e sistematico svolgimento di attività determinanti l'impegno non occasionale degli arti superiori, la prolungata esposizione di questi alle vibrazioni dei vari macchinari utilizzati e la necessità di assumere posture incongrue. L'appellante ha insistito, pertanto, affinché, in riforma dell'impugnata sentenza, e previo espletamento di nuova C.T.U., venisse accolta integralmente la domanda avanzata in primo grado, con vittoria di spese.
L' ha contestato la fondatezza dell'appello chiedendone il rigetto. CP_1
Disposta ed espletata nuova CTU medico-legale, allo scadere dei termini per il deposito delle note sostitutive dell'udienza, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto nei soli termini di seguito precisati.
Ai fini della decisione, appare esauriente e persuasiva la consulenza tecnica di ufficio espletata nel presente grado dal dr. perché coerente con la documentazione clinica acquisita Persona_1
e con gli esiti della prova testimoniale, nonché redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
Il nominato CTU, sulla scorta delle prove testimoniali raccolte in primo grado, rileva che le mansioni di addetta al telaio sono state sistematicamente svolte dall'appellante in maniera conforme ed automatizzata, con alcune variazioni di utilizzo di telai diversi ma senza sforzi eccessivi, così che rispetto ad esse la postura assunta dalla lavoratrice risulta corretta, tenuto conto che il peso dei rotoli di garza è risultato pari non già a 40 kg, bensì molto inferiore (circa 5 kg), e che la lavoratrice era comunque aiutata nel sollevamento di detti pesi;
evidenzia che si è trattato di una attività non routinaria, come quelle di un comune ricamificio dove il ritmo lavorativo è dettato dalla produzione in serie, continuativa, ripetitiva, ma di produzione di peculiari capi con necessità, per la lavoratrice, di variazioni continuative e particolari, comunque non ripetitive;
ha, quindi, concluso che sulla genesi delle denunciate patologie ben abbiano potuto incidere fattori genetici ed in ogni caso fattori extralavorativi sconosciuti, per i quali occorre risalire alla storia privata della periziata. Solo rispetto alla sindrome del tunnel carpale bilaterale il CTU ha ipotizzato la teorica riconducibilità causale alle lavorazioni svolte, evidenziando come le mansioni ripetitive di natura assemblativa, che la paziente di fatto risulterebbe aver eseguito - ad esempio, la continua manovra di pinzamento per gestire i fili ed i rocchetti, la continua manovra di torsione dei polsi, la mobilizzazione con ritmo frequente e costante, seppure meccanizzato per alcune attività - siano compatibili con il sorgere di detta patologia.
In altri termini, pur mancando elementi fattuali rilevabili in concreto circa l'effettiva valutazione del rischio, è possibile ammettere, secondo il criterio del “più probabile che non”, la compatibilità della sindrome bilaterale del tunnel carpale con la storia lavorativa dell'appellante.
Giova in proposito ricordare che, ai sensi della voce n.74, lett. c), la sindrome del tunnel carpale, entro il termine di due anni, è malattia tabellata rispetto alle Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo.
Al riguardo, in forza di un ormai consolidato e condivisibile orientamento dei giudici di legittimità, In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Per le malattie correlate all'asbesto, definite monofattoriali, il fattore di rischio è previsto nella tabella in termini ampi, senza indicazioni di soglie quantitative, qualitative e temporali, sicché è da ritenere che l'ordinamento abbia compreso nel giudizio di correlazione causale tra i due termini sopra indicati anche l'apporto concausale. Ne consegue che l' può fornire la prova CP_1 contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale.(per tutte,
Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 13024/2017 )
Ebbene, l'appellante è stata incontestatamente dipendente della fino Controparte_2 all'anno 2018, come operaia tessile addetta a mansioni che, secondo quanto riferito dal CTU sulla scorta degli esiti istruttori, hanno di fatto comportato la sistematica torsione e mobilizzazione dei polsi;
nel settembre 2017 vi è stata la prima certificazione medica inerente alla manifestazione del tunnel carpale;
ne discende che, per il riconoscimento dell'origine lavorativa di detta malattia, può operare in favore della lavoratrice il criterio presuntivo additato dalla Suprema Corte, restando a carico dell' la mancata prova circa la specifica causa extralavorativa che avrebbe potuto CP_1 determinare la patologia in discorso. In merito alla quantificazione dei postumi, la sfumata compromissione funzionale dei polsi fa compiere al ctu una valutazione del 6%.
In definitiva, il ctu nominato in questo grado di giudizio evidenzia - con argomenti dotati di intrinseca coerenza e validità, sorretti da adeguati riferimenti alla dottrina scientifica ed alle conoscenze mediche nello specifico settore, dai quali questa Corte non ha motivo di discostarsi - la sussistenza del nesso causale tra il lavoro svolto dall'appellante e la comparsa della sindrome del tunnel carpale bilaterale.
L'assegnazione della percentuale di riduzione della capacità lavorativa è stata effettuata dal
CTU nel rispetto dei valori tabellari di riferimento, tenendo conto delle concrete condizioni della periziata;
pertanto, le conclusioni del ctu nominato nel presente grado di giudizio possono essere condivise dal Collegio, perchè esaurientemente motivate.
Per le suesposte considerazioni, l'appello va accolto entro i soli termini innanzi chiariti.
Le spese di lite dell'intero giudizio, in onore al principio della soccombenza, e tenuto conto dei ristretti margini di accoglimento della domanda attorea, possono essere compensate tra le parti nella misura di due terzi e per il terzo residuo sono poste a carico dell' CP_1
Le spese di ctu si liquidano con separato decreto.
P. Q. M.
La Corte così provvede: 1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara che la sindrome del tunnel carpale bilaterale determina a carico dell'appellante un'inabilità permanente al lavoro nella misura complessiva del 6%; 2) condanna l' a corrispondere a l'indennizzo in capitale, oltre accessori come per legge, CP_1 Parte_1 rispetto alla suddetta patologia;
rigetta ogni altra richiesta;
3) compensa tra le parti le spese di lite dell'intero giudizio nella misura di due terzi e pone a carico dell' il terzo residuo, liquidandolo CP_1 in favore di nel già ridotto importo di euro 800,00 per il primo grado e in euro Parte_1
1.200,00 per il presente grado, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,
I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione;
liquida le spese di ctu come da separato decreto
Ancona, 6 novembre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente