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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 27/03/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
- SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE - nel procedimento iscritto al n. R.G. 10162/2023, promosso con ricorso depositato in data
17 luglio 2023 da
, Parte_1
C.F./CPF: ), cittadina brasiliana, nata il [...] a [...]-Brasile) e C.F._1
residente a [...](SC-Brasile), in Rua Helena Jucoski Raicik n. 215,
rappresentata ed assistita dall'Avv. Marco Maiorca Achille Cattaneo del Foro di Milano
- r i c o r r e n t e -
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia (C.F. – p.e.c. P.IVA_1
e domiciliato sempre ex lege presso gli uffici di Email_1
quest'ultima ubicati in (30124) Venezia Piazza San Marco n.63, contumace resistente nonché con
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto
In punto: DIRITTI DI CITTADINANZA
Il Giudice, dott.ssa Sabina Rubini, all'esito della discussione all'udienza telematica in data
3 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
1 SENTENZA
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, assumendo di essere discendente, in linea retta, del cittadino , figlio di e , Parte_2 Persona_1 Persona_2
entrambi cittadini italiani, come risulta dal Certificato di Battesimo rilasciato dalla Diocesi di Vittorio Veneto, prodotto in allegato al ricorso (doc. 2). Ad integrazione della domanda, la ricorrente precisava che il 02.01.1887 contraeva Parte_2
matrimonio, in Italia, nel comune di Cison di Valmarino (TV), con , Persona_3
anch'essa cittadina italiana e che successivamente la coppia emigrava in Brasile, ove il
03.11.1897, nasceva nella città di UR (SC-Brasile) il figlio , il Persona_4
quale a sua volta, il 28.04.1920 contraeva matrimonio con e dall'unione Per_5
coniugale, il 07.01.1931, nasceva il figlio . Deduceva, inoltre, la Persona_6
ricorrente che, il 29.09.1951, contraeva matrimonio con Persona_6 [...]
e che dall'unione coniugale, il 20.11.1953, nasceva nella città di Cocal do Sul Per_7
(SC-Brasile) la figlia , madre della ricorrente , Persona_8 Parte_1
nata dal matrimonio con . Persona_9
Esplicitata la linea di discendenza deduceva, infine, la ricorrente che Parte_2
decedeva in Brasile, senza mai acquisire la cittadinanza brasiliana e senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e che, pertanto, mantenendo la cittadinanza d'origine l'ha trasmessa, iure sanguinis, senza soluzione di continuità, ai propri discendenti fino agli odierni ricorrenti, ma che vi era stata un'interruzione della trasmissione, in quanto, secondo le leggi dell'epoca, ora modificate a seguito delle sentenze della Corte
Costituzionale n. Costituzionale n. 30/1983 e n. 151/1975, non aveva Persona_8
potuto trasmettere la cittadinanza alla figlia . La ricorrente ha adito il Parte_1
Tribunale adducendo di non essere riuscita ad ottenere alcun appuntamento presso il
Consolato competente di Curitiba, a causa della situazione di paralisi in cui versano tutti i e l'Ambasciata d'Italia in Brasile, che prevedono liste di attesa di Parte_3
almeno dieci anni per poter esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
Il resistente non si è costituito in giudizio e va dichiarato contumace. CP_1
2 Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che per l'udienza non ha concluso.
Circa la competenza del Tribunale di Venezia, va premesso che la Legge Delega n.
206/2021 prevede al comma n. 36 la seguente modifica: “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile
2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani»”. Il comma n. 37 della cit. Legge prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, come nel caso in esame, la competenza del Tribunale si è spostata dal Foro di Roma al Foro di nascita dell'avo italiano, o più precisamente al Tribunale in cui hanno sede le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione e cittadinanza. Nel caso di specie l'avo era nato in [...]
Treviso, da cui deriva la competenza di questo Tribunale, nella sezione specializzata in materia di immigrazione.
Il riconoscimento della cittadinanza italiana è oggi disciplinato dalla Legge n. 91/1992 e relativi regolamenti di esecuzione che, all'art. 1, stabilisce che è cittadino italiano per nascita il figlio di padre o madre cittadini, ovunque sia nato.
Si osserva, peraltro, che il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita, era sancito già dal Codice civile del Regno d'Italia del 1865, che all'art. 4, disponeva che “è cittadino il figlio di padre italiano”, principio che veniva confermato anche dalla Legge 555/1912, che, inoltre, introducendo un'importante eccezione al principio dell'unicità della cittadinanza, all'art. 7 stabiliva che il figlio di italiano nato in [...] estero, che gli aveva attribuito la propria cittadinanza secondo il principio dello ius soli, poteva conservare la cittadinanza italiana acquisita alla nascita. Si ricorda, che la legge 555/1912 ha subito delle modifiche per effetto delle pronunce della Corte Costituzionale n. 30/1983, che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e n.
151/1975, che ha dichiarato contrario ai dettami costituzionali la disposizione che
3 prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Nel recepire detta modifica operata dalla Corte Costituzionale, il legislatore, con la Legge n. 123 del 21.04.1983, all'art. 5, aveva previsto che: “E' cittadino italiano il figlio minorenne, anche adottivo, di padre cittadino o di madre cittadina” ed ha abrogato le norme con essa incompatibili. Da ultimo, è intervenuta la Legge n. 91 del
05.02.1992, che all'art. 1 n. 1 lett. a) ha ribadito che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Alla luce della citata normativa, per essere riconosciuti cittadini italiani per discendenza è necessario dimostrare, con i certificati del registro civile, la linea diretta con l'antenato italiano, nato in [...] ed emigrato all'estero, fino al richiedente. Sul punto si rileva che è stato prodotto il certificato di battesimo di , che si ritiene possa Parte_2
sostituire la “certificazione” di nascita risultante dai registri di stato civile per le nascite che hanno avuto luogo prima dell'attivazione del servizio di stato civile “comunale”, divenuta obbligatoria solo nel 1871, il che deve valere nel caso di specie essendo l'avo nato prima dell'inizio del servizio. Si osserva, inoltre, che l'avo, nel caso di specie, è nato prima della unificazione del Regno D'Italia, ma tale circostanza non ha impedito che lo stesso abbia acquistato la cittadinanza italiana, anche se successivamente emigrato all'estero, in base al riconoscimento della cittadinanza italiana a tutti i “regnicoli” a cui si riferivano l'art. 24 dello Statuto Albertino e le norme sulla cittadinanza di cui al Capo I del Codice Civile del
1865. Si richiamano in proposito le leggi n. 23/1901 e n. 271/1907, in forza delle quali coloro che erano nati prima dell'unificazione dell'Italia furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia – nel caso del Veneto il riferimento è il mese di 1866 - non fossero deceduti o avessero acquisito cittadinanza straniera. Nel caso di specie, alla luce della documentazione in atti, non vi è dubbio che abbia Parte_2
acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'annessione del Veneto al Regno d'Italia, essendo deceduto successivamente all'anno 1866 e, comunque, risultando che alla data del matrimonio, risalente al 1877, il medesimo era ancora residente in Italia.
Ciò premesso, si rileva che, secondo quanto emerge dalla documentazione prodotta in allegato al ricorso, debitamente tradotta e munita di apostille, la linea di discendenza
4 corrisponde a quella rappresentata nel ricorso, dalla quale emerge che la ricorrente è discendente dell'avo sopra citato. Si evidenzia che non sono di ostacolo alla ricostruzione dell'albero genealogico alcune differenze nei nomi e cognomi, che si ritengono dovuti ad errori di trascrizioni e adattamenti alla lingua portoghese, considerando altresì, che in tempi meno recenti, i dichiaranti potevano essere analfabeti, circostanza che, comunque, non impedisce il chiaro riconoscimento della linea di discendenza, attesa l'evidente coincidenza del nome dei genitori e dei nonni.
Si rileva, inoltre, che risulta avere sempre conservato la cittadinanza Parte_2
italiana nel corso della sua vita, non avendo mai acquisito volontariamente la cittadinanza brasiliana o rinunciato espressamente alla cittadinanza italiana, come risulta dal certificato negativo di naturalizzazione prodotto quale doc. 4; di conseguenza, al momento della nascita del figlio l'avo era in possesso della cittadinanza Persona_4
italiana, che ha trasmesso iure sanguinis al predetto figlio che, a sua volta, l'ha trasmessa al figlio , che l'ha trasmessa alla propria figlia e questa, per effetto Per_6 Per_8
delle citate pronunce della Corte Costituzionale, alla odierna ricorrente e ai discendenti, anche se detti discendenti hanno contemporaneamente acquisito anche la cittadinanza brasiliana, quale conseguenza involontaria di essere nati in un paese che applica lo ius soli.
Quanto alla possibilità che un'eventuale rinuncia alla cittadinanza italiana possa essere stata fatta dai discendenti dell'avo originario, si osserva che la Suprema Corte (Cass.
25318/2022) ha avuto modo di precisare che ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, spetta a quest'ultimo solo la prova di essere discendente di un cittadino italiano, mentre incombe alla controparte, ossia al che ne abbia fatto CP_1
eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Sul punto si ricorda che i più recenti arresti giurisprudenziali, tra i quali le pronunce gemelle della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25317 e 2318 del 2022, hanno ribadito l'inapplicabilità del Decreto n. 58 A emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano, sulla scorta del quale gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del
15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini
5 della nazione di origine, ricordando che il diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, non può mai perdersi, in ossequio alla libertà individuale, per rinunzia tacita ma solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita, che non risulta nel caso in esame, come peraltro confermato dal certificato negativo di naturalizzazione.
Ciò premesso, in linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile precedenti all'entrata in vigore della
Costituzione. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , la ricorrente avrebbe dovuto a richiedere il riconoscimento dello Controparte_1
status all'autorità consolare presso il paese di residenza, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Tuttavia, parte ricorrente ha dato prova della situazione in cui versano le rappresentanze consolari in Brasile, che hanno accumulato un ritardo di più di dieci anni nell'evasione delle richieste di accertamento della cittadinanza, fatto peraltro notorio.
Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante, peraltro, una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Pertanto, alla luce della documentazione in atti, deve essere accolta la domanda della ricorrente, dichiarando che la medesima è cittadina italiana iure sanguinis, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_1
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative depositate egli ultimi anni presso le rappresentanze consolari non ne consente la tempestiva evasione e la mancata costituzione del . CP_1
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che la ricorrente è cittadina italiana iure sanguinis;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Venezia, il 25 marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Sabina Rubini
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