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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 27/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 5965/2016
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5965 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Sandra Macis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine del ricorso ex art. 702-
bis c.p.c.;
-attrice ricorrente-
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Assemini presso lo studio dell'Avvocato Antonella
Cinquemani che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto resistente-
Causa avente in oggetto: mutuo cointestato – regresso – azione di restituzione –
arricchimento sine causa, 2041 c.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e
1 eccezione:
1) accertare il diritto della sig.ra ad ottenere la restituzione da parte Parte_1 del convenuto dell'intera somma già versata e di quelle che eventualmente dovesse ancora versare a titolo di rimborso del mutuo o, in subordine, accertare il diritto dell'attrice quantomeno alla restituzione del 50% delle somme versate e di quelle eventualmente versande per il rimborso del mutuo de quo alla banca, ai sensi degli artt.
1298 e ss. c.c. o se del caso alla restituzione dell'intero importo versato ai sensi dell'art.
2041 c.c. e per l'effetto condannare, per le causali di cui in parte espositiva, il convenuto alla restituzione a favore della sig.ra della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 76.274,89 già versata, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, e di quelle che la stessa eventualmente dovesse ancora versare, oltre interessi dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;
2) in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
Il Procuratore del convenuto chiede e conclude:
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: 1) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in ragione di quanto sopra esposto ed eccepito, ovvero, in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, compensare le ragioni di credito di cui controparte a qualsivoglia titolo risultasse esser titolare verso il resistente, con i crediti in favore del medesimo sussistenti per le ragioni e titoli di cui in espositiva;
2) Condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al pagamento di Parte_1
una somma di denaro quale risarcimento danni, in favore di da CP_1
liquidarsi secondo equità. 3) con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis cpc, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1
esponendo che: CP_1
- in data 10.3.2022, l'attrice aveva contratto matrimonio concordatario con in CP_1
regime di separazione dei beni;
in costanza del rapporto matrimoniale, il convenuto aveva acquistato con atto pubblico in
2 data 15.10.2007 un immobile ad uso civile abitazione sito nel Comune di Ussana,
intestandolo esclusivamente a sé;
- a tal fine, egli aveva contratto un mutuo fondiario congiuntamente alla Pt_1
(obbligandosi in solido al rimborso delle rate) per l'importo totale di €200.000,00;
- dall'estratto conto corrente personale della CC1000/7741 risulta che la stessa Pt_1
ha versato, attingendo ai proventi della propria attività lavorativa, la complessiva somma di €76.274,89 quale rimborso delle rate del mutuo da dicembre 2007 a marzo 2015;
- a seguito del fallimento del rapporto di coniugio, nel corso del 2015, i coniugi hanno intrapreso il percorso di separazione giudiziale, durante il quale l'attrice si è trasferita presso altro appartamento di sua proprietà e il convenuto è rimasto nell'immobile per cui
è stato contratto il mutuo;
- in ragione dell'assunzione, in solido, dell'obbligazione di rimborso, l'attrice avrebbe diritto di regresso con restituzione del 50% degli importi pagati oppure, in subordine,
avrebbe diritto alla restituzione delle stesse somme quale arricchimento sine causa (art. 2041 c.c.).
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito tempestivamente CP_1
replicando che:
- il mutuo non è stato contratto nell'esclusivo interesse del convenuto, perché circa ½
delle somme veniva usato dall'attrice per ripianare debiti personali (quali l'estinzione di un mutuo contratto dalla stessa per l'acquisto dell'abitazione sita in Ussana in via dei
Mille di esclusiva proprietà dell'attrice; estinzione di mutuo contratto con altra banca per la compravendita del medesimo immobile;
estinzione finanziamento personale acceso con la Agos S.p.a.; emissione di assegno circolare destinato all'estinzione di altri debiti personali);
- dei €200.000,00 erogati, solo €70.000,00 sono stati utilizzati per la compravendita dell'immobile destinato ad abitazione familiare;
- la somma di €200.000,00 avrebbe dovuto essere accreditata in due tranches di cui
3 €150.000,00 contestualmente all'atto di accettazione della proposta di mutuo ed
€50.000,00 allo stato di avanzamento dei lavori di ultimazione dell'immobile, quest'ultima accreditata sul conto della da lei non destinata ai lavori;
Pt_1
- la somma totale di €98.716,00 sarebbe stata erogata direttamente a beneficio esclusivo dell'attrice, mentre i residui €99.820,74 corrispondono ad €70.000,00 impiegati per acquistare l'immobile ed €29.925,00, erogati in dipendenza dell'approvazione del S.A.L.
(di cui €24.000,00 quale spesa sostenuta da e girata dallo stesso sul conto CP_1
dell'attrice ed €5.820,74 di eccedenza di materiali impiegati, pagata unicamente dal convenuto);
- l'acquisto non è stato effettuato nell'esclusivo interesse del proprietario ma per far fronte ai bisogni familiari ex art. 143 c.c., come confermato dall'assunzione dell'obbligazione solidale di rimborso del mutuo;
- il resistente ha ripagato parte del mutuo contratto per l'acquisto di altra abitazione di esclusiva proprietà dell'attrice sita in Ussana nella via dei Mille n°17/F, credito per il quale ha eccepito la compensazione.
Ha concluso per il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Vista la complessità delle questioni sottoposte dalle parti, il Giudice, con ordinanza del
8.11.2016, ha disposto il mutamento di rito in cognizione ordinaria.
___
Preliminarmente, si dà atto che la presente decisione è resa in ossequio al principio della ragione più liquida che consente al Giudice di decidere prioritariamente le questioni di più facile e pronta risoluzione derogando, se del caso, all'ordine delle questioni prospettate dalle parti.
La domanda è infondata e non può essere accolta, per le ragioni che di seguito si esporranno.
È provato per via documentale che l'immobile sito in Ussana, via Palmas S.n.c. per cui è
stato sottoscritto il contratto di mutuo è stato acquistato in data 15.10.2007 dal resistente quale proprietario esclusivo, al fine di adibirlo ad abitazione principale una volta CP_1
4 ultimati i necessari lavori (doc. 3 – ricorso).
È parimenti provato che, nella stessa data, e hanno CP_1 Parte_1
sottoscritto congiuntamente un contratto di mutuo, garantito tramite ipoteche di primo grado su beni di proprietà di entrambi (doc. 4 – ricorso), per l'acquisto dell'immobile di cui sopra.
Assume l'attrice di avere diritto alla ripetizione del 50% delle somme da lei corrisposte perché strumentali ad appianare il mutuo contratto nell'esclusivo interesse del resistente,
unico proprietario dell'unità immobiliare acquistata tramite tale finanziamento.
Sostiene, invece, il resistente che gli esborsi in questione siano solo parzialmente riconducibili all'acquisto immobiliare, perché destinati anche a scopi di esclusivo interesse della ricorrente: ad ogni modo, quanto alle somme effettivamente impegnate dalla per l'acquisto dell'immobile intestato ad si tratterebbe di somme Pt_1 CP_1
destinate ai bisogni della famiglia, delle quali è esclusa la ripetizione.
Sulla base delle emergenze processuali e dell'orientamento attuale della giurisprudenza, quest'ultimo assunto deve trovare condivisione.
Infatti, è prova, in atti, che le somme erogate a titolo di finanziamento e ripagate dall'attrice fossero destinate ai bisogni familiari.
Per ammissione della «l'intendimento originario delle parti era quello di Pt_1
adibire l'immobile a casa coniugale e di stabilire ivi la residenza di tutti i componenti
del nucleo familiare» (p.1, II 183, comma VI c.p.c.), ciò a smentita dell'assunto secondo cui l'acquisto sarebbe stato concluso nell'esclusivo interesse del convenuto.
Costituisce consolidato principio di diritto, più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui «sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state
eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione
(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte
che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era
5 stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza».
Nel caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi,
«salvo l'esistenza di un differente accordo inter-partes, che va provato - non sono
ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di
rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale,
anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da
uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n.
18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto
escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale)
quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre
talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica
di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di
gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio)» cfr. Cass. 5385/2023.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché non sia imposto dal Giudice l'accollo del mutuo quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli (Cass. 1072/2018).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato l'eventuale causa diversa ed estranea ai rapporti familiari sottesa dagli esborsi e ha anzi ammesso la destinazione familiare dell'acquisto, pure intestato esclusivamente al coniuge.
Trattandosi, come sopra anticipato, di obbligazione spontaneamente assunta e da ricondurre nell'ambito dei reciproci obblighi coniugali, tra cui solidarietà e contribuzione alla vita familiare (art. 143 c.c.), deve correlativamente escludersi la ripetibilità, a titolo di regresso, delle prestazioni eseguite.
L'insussistenza dell'azione di regresso consente di esaminare la domanda ex art. 2041
c.c., azione sussidiaria che – come di recente chiarito dalle Sezioni Unite – non può
essere esperita se non in carenza ab origine del titolo giustificativo.
6 Ciò premesso, alcuna restituzione può essere disposta in questo senso, difettando il requisito dell'indebito che presuppone l'insussistenza di una valida causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale.
Infatti, sulla base di quanto fin qui argomentato, alcun arricchimento sine causa può
essere ravvisato in capo al resistente, considerata la finalità della compravendita
(acquisto di casa da adibire a residenza familiare) e la sussistenza di una valida causa giustificatrice dell'esborso rinvenuta, come sopra anticipato, nell'adempimento agli obblighi morali e materiali correlati al rapporto di coniugio.
L'integrale rigetto della domanda attorea rende ultronea l'esame della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in quanto subordinata al positivo accoglimento delle pretese della ricorrente.
_____
Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla semplicità della vertenza e all'andamento della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00, valori minimi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così
dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere direttamente in favore dello Parte_1
Stato le spese della lite, che liquida in €7.100,00 per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott. Luisa Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5965 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2016, promossa da:
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avvocato Sandra Macis che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale resa a margine del ricorso ex art. 702-
bis c.p.c.;
-attrice ricorrente-
CONTRO
C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in Assemini presso lo studio dell'Avvocato Antonella
Cinquemani che lo rappresenta e difende giusta procura resa a margine della comparsa di costituzione e risposta;
-convenuto resistente-
Causa avente in oggetto: mutuo cointestato – regresso – azione di restituzione –
arricchimento sine causa, 2041 c.c.
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Il Procuratore dell'attrice chiede e conclude:
“affinché l'Ill.mo Tribunale adito voglia, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e
1 eccezione:
1) accertare il diritto della sig.ra ad ottenere la restituzione da parte Parte_1 del convenuto dell'intera somma già versata e di quelle che eventualmente dovesse ancora versare a titolo di rimborso del mutuo o, in subordine, accertare il diritto dell'attrice quantomeno alla restituzione del 50% delle somme versate e di quelle eventualmente versande per il rimborso del mutuo de quo alla banca, ai sensi degli artt.
1298 e ss. c.c. o se del caso alla restituzione dell'intero importo versato ai sensi dell'art.
2041 c.c. e per l'effetto condannare, per le causali di cui in parte espositiva, il convenuto alla restituzione a favore della sig.ra della CP_1 Parte_1 complessiva somma di € 76.274,89 già versata, o quella diversa somma, maggiore o minore, che risulterà accertata in corso di causa, e di quelle che la stessa eventualmente dovesse ancora versare, oltre interessi dalla messa in mora al saldo e rivalutazione monetaria;
2) in ogni caso con vittoria di spese e compensi del giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA”.
Il Procuratore del convenuto chiede e conclude:
“si conclude affinché il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, Voglia: 1) Rigettare ogni avversa domanda perché infondata in ragione di quanto sopra esposto ed eccepito, ovvero, in subordine, per la denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle avverse domande, compensare le ragioni di credito di cui controparte a qualsivoglia titolo risultasse esser titolare verso il resistente, con i crediti in favore del medesimo sussistenti per le ragioni e titoli di cui in espositiva;
2) Condannare la sig.ra ex art. 96 c.p.c. al pagamento di Parte_1
una somma di denaro quale risarcimento danni, in favore di da CP_1
liquidarsi secondo equità. 3) con vittoria di spese e competenze professionali di giudizio oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 702-bis cpc, ha convenuto in giudizio l'ex coniuge Parte_1
esponendo che: CP_1
- in data 10.3.2022, l'attrice aveva contratto matrimonio concordatario con in CP_1
regime di separazione dei beni;
in costanza del rapporto matrimoniale, il convenuto aveva acquistato con atto pubblico in
2 data 15.10.2007 un immobile ad uso civile abitazione sito nel Comune di Ussana,
intestandolo esclusivamente a sé;
- a tal fine, egli aveva contratto un mutuo fondiario congiuntamente alla Pt_1
(obbligandosi in solido al rimborso delle rate) per l'importo totale di €200.000,00;
- dall'estratto conto corrente personale della CC1000/7741 risulta che la stessa Pt_1
ha versato, attingendo ai proventi della propria attività lavorativa, la complessiva somma di €76.274,89 quale rimborso delle rate del mutuo da dicembre 2007 a marzo 2015;
- a seguito del fallimento del rapporto di coniugio, nel corso del 2015, i coniugi hanno intrapreso il percorso di separazione giudiziale, durante il quale l'attrice si è trasferita presso altro appartamento di sua proprietà e il convenuto è rimasto nell'immobile per cui
è stato contratto il mutuo;
- in ragione dell'assunzione, in solido, dell'obbligazione di rimborso, l'attrice avrebbe diritto di regresso con restituzione del 50% degli importi pagati oppure, in subordine,
avrebbe diritto alla restituzione delle stesse somme quale arricchimento sine causa (art. 2041 c.c.).
Ha concluso come in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito tempestivamente CP_1
replicando che:
- il mutuo non è stato contratto nell'esclusivo interesse del convenuto, perché circa ½
delle somme veniva usato dall'attrice per ripianare debiti personali (quali l'estinzione di un mutuo contratto dalla stessa per l'acquisto dell'abitazione sita in Ussana in via dei
Mille di esclusiva proprietà dell'attrice; estinzione di mutuo contratto con altra banca per la compravendita del medesimo immobile;
estinzione finanziamento personale acceso con la Agos S.p.a.; emissione di assegno circolare destinato all'estinzione di altri debiti personali);
- dei €200.000,00 erogati, solo €70.000,00 sono stati utilizzati per la compravendita dell'immobile destinato ad abitazione familiare;
- la somma di €200.000,00 avrebbe dovuto essere accreditata in due tranches di cui
3 €150.000,00 contestualmente all'atto di accettazione della proposta di mutuo ed
€50.000,00 allo stato di avanzamento dei lavori di ultimazione dell'immobile, quest'ultima accreditata sul conto della da lei non destinata ai lavori;
Pt_1
- la somma totale di €98.716,00 sarebbe stata erogata direttamente a beneficio esclusivo dell'attrice, mentre i residui €99.820,74 corrispondono ad €70.000,00 impiegati per acquistare l'immobile ed €29.925,00, erogati in dipendenza dell'approvazione del S.A.L.
(di cui €24.000,00 quale spesa sostenuta da e girata dallo stesso sul conto CP_1
dell'attrice ed €5.820,74 di eccedenza di materiali impiegati, pagata unicamente dal convenuto);
- l'acquisto non è stato effettuato nell'esclusivo interesse del proprietario ma per far fronte ai bisogni familiari ex art. 143 c.c., come confermato dall'assunzione dell'obbligazione solidale di rimborso del mutuo;
- il resistente ha ripagato parte del mutuo contratto per l'acquisto di altra abitazione di esclusiva proprietà dell'attrice sita in Ussana nella via dei Mille n°17/F, credito per il quale ha eccepito la compensazione.
Ha concluso per il rigetto della domanda, con condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.
Vista la complessità delle questioni sottoposte dalle parti, il Giudice, con ordinanza del
8.11.2016, ha disposto il mutamento di rito in cognizione ordinaria.
___
Preliminarmente, si dà atto che la presente decisione è resa in ossequio al principio della ragione più liquida che consente al Giudice di decidere prioritariamente le questioni di più facile e pronta risoluzione derogando, se del caso, all'ordine delle questioni prospettate dalle parti.
La domanda è infondata e non può essere accolta, per le ragioni che di seguito si esporranno.
È provato per via documentale che l'immobile sito in Ussana, via Palmas S.n.c. per cui è
stato sottoscritto il contratto di mutuo è stato acquistato in data 15.10.2007 dal resistente quale proprietario esclusivo, al fine di adibirlo ad abitazione principale una volta CP_1
4 ultimati i necessari lavori (doc. 3 – ricorso).
È parimenti provato che, nella stessa data, e hanno CP_1 Parte_1
sottoscritto congiuntamente un contratto di mutuo, garantito tramite ipoteche di primo grado su beni di proprietà di entrambi (doc. 4 – ricorso), per l'acquisto dell'immobile di cui sopra.
Assume l'attrice di avere diritto alla ripetizione del 50% delle somme da lei corrisposte perché strumentali ad appianare il mutuo contratto nell'esclusivo interesse del resistente,
unico proprietario dell'unità immobiliare acquistata tramite tale finanziamento.
Sostiene, invece, il resistente che gli esborsi in questione siano solo parzialmente riconducibili all'acquisto immobiliare, perché destinati anche a scopi di esclusivo interesse della ricorrente: ad ogni modo, quanto alle somme effettivamente impegnate dalla per l'acquisto dell'immobile intestato ad si tratterebbe di somme Pt_1 CP_1
destinate ai bisogni della famiglia, delle quali è esclusa la ripetizione.
Sulla base delle emergenze processuali e dell'orientamento attuale della giurisprudenza, quest'ultimo assunto deve trovare condivisione.
Infatti, è prova, in atti, che le somme erogate a titolo di finanziamento e ripagate dall'attrice fossero destinate ai bisogni familiari.
Per ammissione della «l'intendimento originario delle parti era quello di Pt_1
adibire l'immobile a casa coniugale e di stabilire ivi la residenza di tutti i componenti
del nucleo familiare» (p.1, II 183, comma VI c.p.c.), ciò a smentita dell'assunto secondo cui l'acquisto sarebbe stato concluso nell'esclusivo interesse del convenuto.
Costituisce consolidato principio di diritto, più volte rimarcato dalla giurisprudenza di legittimità, quello per cui «sono irripetibili tutte quelle attribuzioni che sono state
eseguite per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune. L'erogazione
(eccessiva o non) si presume effettuata in ragione di un comune progetto di convivenza:
diviene così irripetibile in quanto sorretta da una giusta causa. Sarà onere della parte
che pretende di ottenere la restituzione della somma dimostrare l'eventuale causa diversa (ad esempio, un prestito) in ragione della quale l'operazione economica era
5 stata attuata in costanza di rapporto coniugale o di convivenza».
Nel caso di mutuo cointestato ad entrambi i coniugi, ma pagato da uno solo di essi,
«salvo l'esistenza di un differente accordo inter-partes, che va provato - non sono
ripetibili le somme pagate da uno solo dei coniugi (in costanza di matrimonio, a titolo di
rate del mutuo contratto da entrambi in solido per l'acquisto della casa coniugale,
anche se cointestata). Invero, i pagamenti delle rate del mutuo cointestato, effettuati da
uno solo dei coniugi in via esclusiva, talvolta sono stati considerati (cfr. sent. n.
18749/2004, n. 18749; sent. n. 10942/2015; ord. n. 10927/2018, che hanno appunto
escluso il diritto al rimborso, richiamandosi ai principi di solidarietà matrimoniale)
quale adempimento dell'obbligo di contribuzione di cui all'art. 143 c.c. (e, quindi, espressione di quei "doveri di collaborazione nell'interesse della famiglia, solidarietà e assistenza morale e materiale tra i coniugi" sanciti appunto dall'art. 143 c.c.); mentre
talaltra sono stati ricondotti (in questo senso cfr. Cass. sent. n. 12551/2009) alla logica
di solidarietà che connota la vita familiare (e, quindi, ad una sorta di presunzione di
gratuità degli esborsi effettuati in costanza di matrimonio)» cfr. Cass. 5385/2023.
La ripetibilità potrà essere fatta valere solo dalla data della separazione e per le somme successivamente pagate, purché non sia imposto dal Giudice l'accollo del mutuo quale contributo al mantenimento del coniuge o dei figli (Cass. 1072/2018).
Nel caso di specie, l'attrice non ha provato l'eventuale causa diversa ed estranea ai rapporti familiari sottesa dagli esborsi e ha anzi ammesso la destinazione familiare dell'acquisto, pure intestato esclusivamente al coniuge.
Trattandosi, come sopra anticipato, di obbligazione spontaneamente assunta e da ricondurre nell'ambito dei reciproci obblighi coniugali, tra cui solidarietà e contribuzione alla vita familiare (art. 143 c.c.), deve correlativamente escludersi la ripetibilità, a titolo di regresso, delle prestazioni eseguite.
L'insussistenza dell'azione di regresso consente di esaminare la domanda ex art. 2041
c.c., azione sussidiaria che – come di recente chiarito dalle Sezioni Unite – non può
essere esperita se non in carenza ab origine del titolo giustificativo.
6 Ciò premesso, alcuna restituzione può essere disposta in questo senso, difettando il requisito dell'indebito che presuppone l'insussistenza di una valida causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale.
Infatti, sulla base di quanto fin qui argomentato, alcun arricchimento sine causa può
essere ravvisato in capo al resistente, considerata la finalità della compravendita
(acquisto di casa da adibire a residenza familiare) e la sussistenza di una valida causa giustificatrice dell'esborso rinvenuta, come sopra anticipato, nell'adempimento agli obblighi morali e materiali correlati al rapporto di coniugio.
L'integrale rigetto della domanda attorea rende ultronea l'esame della domanda riconvenzionale proposta da parte convenuta in quanto subordinata al positivo accoglimento delle pretese della ricorrente.
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Le spese della lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo alla semplicità della vertenza e all'andamento della lite, con applicazione delle Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €52.001,00 ad €260.000,00, valori minimi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così
dispone:
- Rigetta la domanda;
- Dichiara tenuta e condanna a rifondere direttamente in favore dello Parte_1
Stato le spese della lite, che liquida in €7.100,00 per compensi oltre accessori di legge.
Cagliari, 27 febbraio 2025
Il Giudice
Dott. Luisa Rosetti
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