Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1811 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
08/08/1975, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Federica Pusceddu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Federica Pusceddu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 16/09/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Monserrato.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
16/09/2007 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Parte_2
dello stato civile del Comune di Monserrato, anno 2007, numero 25, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) La casa coniugale continuerà a essere assegnata al signor , Parte_1 perché vi continui ad abitare con i propri figli, i quali manterranno ivi la loro residenza principale.
2) I due figli rimarranno affidati in modo condiviso a entrambi i genitori e staranno in modo paritario, con l'uno e con l'altro genitore, a settimane
Pag. 2 di 4 alterne, con libertà dei due genitori, compatibilmente con le esigenze dei figli, di vederli e trascorrere del tempo con gli stessi, anche nei giorni in cui staranno con l'altro genitore, previo accordo.
3) Inoltre, i due figli staranno per due fine settimana al mese, con uno e con l'altro genitore, alternativamente, dalla mattina o dall'uscita di scuola del sabato, sino al lunedì successivo, quando verranno accompagnati a scuola.
Si dovranno alternare tra i genitori le festività principali, quali vigilia di
Natale, vigilia di Capodanno, Capodanno, Epifania Pasqua e Lunedì dell'Angelo.
4) Per le vacanze estive i figli trascorreranno un mese, anche non continuativo con ciascun genitore, compatibilmente con le esigenze dei figli e con gli impegni lavorativi dei genitori.
5) In virtù del tipo di affidamento richiesto, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole.
A tal proposito, dovrà essere onere di entrambi i genitori tenersi informati circa tutte le questioni relative ai figli.
6) Tenuto conto del fatto che la OR è in cerca di occupazione Pt_2 lavorativa e attualmente può disporre di un reddito di gran lunga inferiore rispetto al marito, dovrà essere fissato un assegno di mantenimento per i figli,
a carico del marito, di € 700,00 (settecento/00) mensili, da versarsi alla OR , entro il giorno 5 di ogni mese. Pt_2
Il suddetto assegno dovrà essere rivalutato annualmente, secondo gli indici
ISTAT.
7) Per quanto attiene le spese straordinarie, la ripartizione dell'onere spetta per il 50% a carico del padre e per il restante 50% a carico della madre, con le seguenti specificazioni:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante presso strutture pubbliche;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) interventi chirurgici indifferibili, sia presso strutture pubbliche che private;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche (compresa la retta per la mensa scolastica) e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiali di
Pag. 3 di 4 corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
c) attività sportive (la cui tipologia deve essere oggetto di accordo tra le parti, tenuto conto delle propensioni dei minori);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione e di lingua straniera, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (babysitter); c) viaggi e vacanze.
8) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto, nessun mantenimento dovrà essere versato a favore dell'uno o dell'altra, per sé stessi.
9) I coniugi si danno reciproco atto di aver in tal modo provveduto a definire ogni questione economica e dichiarano, pertanto, di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro a qualsivoglia titolo, salvo l'esatto adempimento delle obbligazioni qui assunte.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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