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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 624/2022 di Ruolo Generale il 26.2.2022 vertente t r a
) - rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
COMPARETTI BARBARA e con domicilio eletto presso C.F._2
VIA ROMA, 32 33028 TOLMEZZO;
- parte attrice -
e
) – contumace CP_1 C.F._3
- parte convenuta –
( ) – rappresentata e Controparte_2 P.IVA_1 difesa dall'avv. ALESSANDRO CAPRIOLI e con domicilio eletto in Lecce, via
Scarambone, 56;
- parte intervenuta -
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Causa assunta in decisione all'udienza del 04.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
IN VIA PRINCIPALE:
01) “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito ordinare lo scioglimento della comunione ereditaria dell'immobile contraddistinto al fg. 11 m.n. 767, sub. 2 del Catasto Fabbricati del
Comune di Raveo e degli ulteriori terreni di cui al fg. 5 m.n. 242 del Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Raveo, al fg. 10 m.n. 598 del Nuovo Catasto Terreni del
Comune di Raveo, al fg. 10 m.n. 601 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Raveo, al fg. 11 m.n. 524 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Raveo, al fg. 11. m.n. 860 del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Raveo, al fg. 11 m.n. 862 del Nuovo Catasto
Terreni del Comune di Raveo di comproprietà dei signori ed , Parte_1 CP_1
assegnando, conformemente alla proposta di frazionamento / assegnazione formulata dal CTU (pag. 18 e ss. elaborato peritale dd. 15.11.2022 ed “estratto di mappa con ipotesi di frazionamento terreno casa di abitazione allegato” e pag. 5-6 “elaborato integrativo del CTU” dd. 30.01.2023 con riferimento all'originaria proposta di frazionamento sub A) ed “elaborato rettificativo del CTU” dd. 13.10.2023) e al frazionamento dd. 24.12.2024 registrato all'Agenzia del Territorio di Udine in data
23.12.2024 prot. N. UD191454, che ha soppresso l'unità edilizia Fg. 11 part. 767 sub 2
e costituito le unità edilizie Fg. 11 part. 767 sub 3 (area urbana), Fg. 11 part. N. 767 sub
4 (area urbana) e Fg. 11 part. 767 sub 5 (unità abitativa):
- all'attore l'assegno 1 costituito da unità abitativa mapp. 767 sub 5 Fg. 11, Parte_1
area scoperta mapp. 767 sub 4 Fg. 11 e area scoperta mapp. 524 Fg. 11 (edificabile) e
- al convenuto l'assegno 2 costituito da area scoperta a ricavarsi mapp. 767 CP_1
sub 3 Fg. 11, aree edificabili mapp. 860 e 862 Fg. 11, bene agricolo mapp. 242 Fg. 5 e beni agricoli mapp. 598 e 601 Fg. 10, escluso il versamento di conguaglio in denaro conformemente alla valutazione del CTU
e previo trasferimento ex art. 2815 C.C. dell'ipoteca iscritta sui beni assegnati al convenuto (assegno 2) come da determinazioni del CTU (pag. 5 elaborato CP_1
del 15.11.2022 e allegati ed elaborati successivi);
02) Ordinarsi le conseguenti trascrizioni e volturazioni e ogni altro adempimento necessario all'esecuzione del progetto divisionale;
03) Condannarsi il convenuto a versare in favore dell'attore l'indennità ex CP_1 art. 1102 C.C. in ragione dell'utilizzo esclusivo della cosa comune, da calcolarsi a partire dal 19.01.2022, nella somma di €uro 300,00 mensili sino all'effettivo rilascio, ovvero in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia;
04) Ordinarsi al convenuto l'immediato rilascio delle chiavi del portone d'ingresso all'attore, cosicché questi possa accedere all'immobile per accertarne lo stato di conservazione e far svolgere tempestivamente i lavori di manutenzione che si sono negli anni resi necessari e ai quali il convenuto non ha mai provveduto, ed in caso, dichiarata immediatamente esecutiva l'emananda sentenza, il rilascio immediato dei beni facenti parti dell'assegno 1;
2 05) Anticipazioni e competenze di lite rifuse, come pure quelle della procedura di mediazione, di CTU e CTP e del frazionamento dd. 24.12.2024”.
Per parte intervenuta:
“nulla oppone alle conclusioni di controparte atteso che l'assegno di risulta CP_1 capiente rispetto alla ipoteca dell' che su di esso verrà traferita ai Controparte_2 sensi dell'art. 2825 c.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
chiede lo scioglimento della comunione ereditaria con il fratello Parte_1
sui beni caduti in successione del padre , comunione che vede l'attore CP_1 Persona_1
intestatario della quota di 2/3 dei beni caduti in successione, giusta donazione a suo favore della quota di 1/3 della sorella , e il convenuto intestatario CP_3 CP_1
della quota di 1/3.
Il convenuto non si è costituito ed è stato dichiarato contumace.
Interveniva in giudizio, su citazione attorea ex art. 1113, comma 3, c.c.,
l' , creditore ipotecario di per un debito di Controparte_2 CP_1
euro 8.668,37, che consentiva allo scioglimento della comunione senza inficiare i diritti del creditore.
La causa è stata istruita con c.t.u. del p.i. depositata il Persona_2
5.12.2022, con successiva integrazione depositata il 16.2.2023 e con rettifica depositata il 13.10.2023.
Trattenuta in decisione, la causa veniva rimessa sul ruolo per la comparizione delle parti al fine di verificare la possibilità di eseguire il frazionamento necessario per la trascrizione così come predisposto dal c.t.u.
In data 15.1.2025 parte attrice depositava il frazionamento.
Sulla domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
La domanda è fondata e pertanto va accolta.
I beni caduti in successione, come identificati dal c.t.u., sono costituiti dall'appartamento al primo piano sito in Comune di Raveo e da n. 6 terreni siti sempre nello stesso Comune così individuati:
C.F. Comune di Raveo:
Fg 11, mappale 767, sub 2;
C.T. Comune di Raveo:
3 fg. 11, mappale 524;
fg. 11, mappale 860;
fg. 11, mappale 862;
fg. 10, mappale 601;
fg. 10, mappale 598;
fg. 11, mappale 242;
Le quote sono di 2/3 per l'attore e di 1/3 per il convenuto.
Il c.t.u. p.i. nel suo elaborato dd. 15.11.2022 ha individuato un Persona_2
solo progetto divisionale presupponente un frazionamento.
Nel successivo elaborato integrativo dd. 30.1.2023, come poi rettificato con successivo “elaborato rettificativo” dd. 13.10.2023, il c.t.u. ha previsto altre due ipotesi divisionali le quali vanno tuttavia scartate in quanto, “la soluzione B snatura ed impoverisce il valore dei beni. È impraticabile perché verrebbero assegnati beni interclusi” (cfr. pag. 8 elaborato integrativo) e la soluzione C è indubbiamente la più esosa per parte attrice – ammessa al gratuito patrocinio – perché prevede un conguaglio di euro 25.670,00 da dare al convenuto (cfr. pag. 8 e 9 elaborato integrativo).
Ritiene quindi il Tribunale che il progetto divisionale più adeguato alla situazione di fatto, ex art. 720 c.c., sia quello che prevede il frazionamento di alcuni beni immobili.
Tale frazionamento è stato eseguito dalla parte attrice, mediante il geom.
, già suo c.t.p., la quale in data 15.1.2025 ha depositato il relativo Controparte_4
elaborato.
Il c.t.u. aveva infatti previsto il seguente frazionamento (cfr. pag. 18 prima relazione):
“1) Scorporare parte dell'area scoperta a Nord dell'unità abitativa Sub. 2, (in continuità a Sud con le dividenti 860 ed 862 ed unire, tale porzione con le pc. 860+862;
2) Redigere frazionamento al catasto fabbricati, scorporando dal Sub. 2, l'area Urbana
a Nord (attribuendo provv. a detta entità il Sub. 3 di circa mq. 265, riaccatastando
l'unità Sub. 2, priva di area scoperta;
attribuire all'area scoperta residua di pertinenza dell'unità il Sub. 4 “Area Urbana” di mq. 330,00 circa;”.
Tale frazionamento è stato eseguito da parte attrice che infatti ha così relazionato: “Il frazionamento è stato registrato all'Agenzia Del Territorio di Udine in data 23-12-
2024, prot. n° UD0191453, dove è stata soppressa l'unità edilizia fg. n° 11, part. n° 767
4 sub. 2, e sono state costituite le unità edilizie fg. n° 11, part. n° 767 sub. 3 (area urbana), fg. n° 11, part. n° 767 sub.4 (area urbana) e fg. n° 11, part. n° 767 sub.5
(unità abitativa).” (cfr. all. 9 alla memoria depositata il 15.1.2025).
All'esito del frazionamento, seguendo il progetto divisionale n. 1, al quale parte attrice aderisce, i beni caduti in successione vanno quindi così attribuiti: all'attore l'assegno n. 1 così composto: Parte_1
C.U. Comune di Raveo: unità abitativa foglio 11, mappale 767, sub 5, (già sub 2) per euro 47.970,00; area scoperta foglio 11, mappale 767, sub 4, per euro 9.900,00;
C.T. Comune di Raveo: area scoperta foglio 11, mappale 524 (edificabile), per euro 10.080,00; valore totale = euro 67.950,00; al convenuto l'assegno n. 2 così composto: CP_1
C.U. Comune di Raveo: area scoperta a ricavarsi foglio 11, mappale 767, sub 3, per euro 7.950,00;
C.T. Comune di Raveo: aree edificabili foglio 11, mappali 860 e 862, per euro 17.700,00; bene agricolo, foglio 5, mappale 242, per euro 600,00; beni agricoli, foglio 10, mappali 598 e 601 per euro 1.300,00; per un totale di euro 27.550,00.
Tornano euro 95.500,00 pari al valore dell'intero compendio ereditario (cfr. pag. 5 secondo elaborato c.t.u.).
Tuttavia, poiché ad spetta una quota del valore di euro 31.833,33, l'attore CP_1
deve versare un conguaglio di euro 4.283,33 al fratello convenuto. Parte_1
Ai sensi dell'art. 2651 c.c. va ordinato al competente Conservatore dei Registri
Immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza ed a quello del
Catasto di provvedere alla volturazione.
Sulla ipoteca
Alla divisione consegue ex lege il consolidamento della ipoteca, originariamente costituita sulle quote indivise di , sui beni assegnati nella divisione al CP_1
debitore con accertamento del diritto dell'istituto di iscrivere nuovamente la rispettiva ipoteca, col grado derivante dalla originaria iscrizione e nei limiti del valore dei beni
5 precedentemente ipotecati, sull'intera proprietà degli immobili di cui all'assegno 2.
Tanto in forza di quanto previsto dall'art. 2825, comma 1 e 2, c.c. a mente del quale:
“L'ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione produce effetto rispetto a quei beni o a quella porzione di beni che a lui verranno assegnati nella divisione. Se nella divisione sono assegnati a un partecipante
beni diversi da quello da lui ipotecato, l'ipoteca si trasferisce su questi altri beni, col grado derivante dall'originaria iscrizione e nei limiti del valore del bene in precedenza ipotecato, quale risulta dalla divisione, purché l'ipoteca sia nuovamente iscritta con
l'indicazione di detto valore entro novanta giorni dalla trascrizione della divisione medesima.”.
Al consolidamento dell'ipoteca sui beni assegnati al debitore consegue, dall'altra parte, la liberazione degli immobili assegnati all'attore (cfr. Cass. civ., sez. III, 17.2.1979 n.
1062: “Ove il bene indiviso, gravato da ipoteca costituita sulla propria quota da uno dei partecipanti alla comunione, sia stato assegnato ad un condividente diverso da quello che ha concesso l'ipoteca, lo stesso - al di fuori delle eccezioni previste dall'art
2825 cod civ - deve pervenire all'assegnatario libero dai pesi imposti da colui che, a posteriori, e risultato privo della facoltà di disporli, attesa la natura dichiarativa e
l'effetto retroattivo della divisione.).
Sulla domanda di indennizzo per occupazione
La domanda è fondata.
lamenta infatti di non aver più potuto accedere all'appartamento caduto in Parte_1
successione dal 19.1.2022, data della prima richiesta di tale indennità (cfr. moratoria doc. 13) all'attualità.
Ebbene, considerando un canone locatizio di euro 300,00 mensili e valorizzando quindi il danno in euro 200,00 mensili (2/3 come la quota ereditaria attorea), deve CP_1
essere condannato al pagamento al fratello dell'indennità di ben 38 mesi e quindi di euro 7.600,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulla condanna al rilascio della abitazione
La domanda è fondata.
All'esito della presente divisione, infatti, diviene proprietario esclusivo Parte_1
della abitazione contrassegnata sub 5, sicchè il convenuto va condannato al rilascio della abitazione mediante consegna immediata delle chiavi di accesso.
6 Sulle spese di lite
Nulla per le spese di lite in mancanza di opposizione.
Le spese di c.t.u. e di frazionamento vanno poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuna in ragione della necessità di entrambe al fine della predisposizione del progetto divisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 624/2022 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria tra le parti in morte di , assegnando all'attore Persona_1 Parte_1
i seguenti beni:
C.U. Comune di Raveo: unità abitativa foglio 11, mappale 767, sub 5; area scoperta foglio 11, mappale 767, sub 4;
C.T. Comune di Raveo: area scoperta foglio 11, mappale 524 (edificabile);
e al convenuto i seguenti beni: CP_1
C.U. : Controparte_5
area scoperta a ricavarsi foglio 11, mappale 767, sub 3;
C.T. Comune di Raveo: aree edificabili foglio 11, mappali 860 e 862; bene agricolo, foglio 5, mappale 242; beni agricoli, foglio 10, mappali 598 e 601;
2. dispone che corrisponda a il conguaglio di euro Parte_1 CP_1
4.283,33;
3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza ai sensi dell'art. 2651 c.c. ed a quello del Catasto di procedere alla volturazione;
4. accerta e dichiara il diritto di di iscrivere sull'intera Controparte_2 proprietà degli immobili di cui all'assegno n. 2 attribuito al convenuto la seguente ipoteca col grado derivante dalla originaria iscrizione e nei limiti del
7 valore dei beni precedentemente ipotecati: ipoteca legale n. 6021 R.G. e n. 750
R.P.;
5. condanna al pagamento, in favore di , dell'importo di CP_1 Parte_1
euro 7.600,00 a titolo di indennità di occupazione;
6. condanna al rilascio, in favore di , dell'unità CP_1 Parte_1
immobiliare sub 5 mediante consegna delle chiavi di accesso;
7. dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
8. pone gli oneri di c.t.u. e di frazionamento definitivamente a carico di parte attrice, e per essa a carico dell'Erario, e convenuta per metà ciascuna salva la solidarietà verso il c.t.u.
Così deciso in Udine il 18.3.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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