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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1064/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3240/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 8
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210001093679000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 marzo 2023 Resistente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210001093679000 relativa ad imposta di registro, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruoli impugnati e per difetto di attribuzione in sede di firma;
difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova;
omessa notifica del necessario presupposto impositivo;
carenza del presupposto impositivo;
erroneità della pretesa impositiva;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate).
L'Agenzia delle Entrate – ON non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 16 novembre 2023 n. 179/8/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, ritenendo fondata l'eccezione relativa alla omessa notifica del necessario presupposto impositivo in assenza di prova.
L'Agenzia delle Entrate – ON proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che l'atto presupposto era stato regolarmente notificato.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'inammissibilità della nuova produzione e, nel contempo, riproponendo i motivi di ricorso relativi alla erroneità della pretesa impositiva e al difetto di motivazione della cartella.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - ON è fondato.
Ed invero, occorre premettere che la nuova produzione documentale nel giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, è ammissibile giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, acquisita la prova della notifica dell'atto presupposto, diviene inammissibile – e deve essere, quindi, respinta – ogni questione relativa alla pretesa impositiva riproposta dall'appellato, dal momento che il predetto atto presupposto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
Residua, dunque, soltanto l'ulteriore motivo di ricorso qui pure riproposto dall'appellato relativo al difetto di motivazione della cartella.
Anche tale motivo è infondato stante il riferimento della cartella all'atto presupposto che, come si è visto, era stato regolarmente notificato.
D'altra parte, la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata rigettando il ricorso originariamente proposto da Resistente_1.
Avuto riguardo alla tardiva produzione della documentazione da parte dell'odierno appellante, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON nei confronti di Resistente_1
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 179/8/24 resa in data 16 novembre 2023, in riforma di questa, dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente e Relatore
RUVOLO MICHELE, Giudice
IPPOLITO SANTO, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3240/2024 depositato il 28/06/2024
proposto da
Ag.entrate - ON - Roma - Via Giuseppe Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 179/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez. 8
e pubblicata il 09/01/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520210001093679000 REGISTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 24 marzo 2023 Resistente_1 ricorreva avverso la cartella di pagamento n. 29520210001093679000 relativa ad imposta di registro, deducendone l'illegittimità sotto vari profili (nullità della cartella di pagamento per difetto di sottoscrizione dei ruoli impugnati e per difetto di attribuzione in sede di firma;
difetto assoluto e/o carenza di motivazione e di prova;
omessa notifica del necessario presupposto impositivo;
carenza del presupposto impositivo;
erroneità della pretesa impositiva;
omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e delle sanzioni applicate).
L'Agenzia delle Entrate – ON non si costituiva in giudizio.
Con sentenza del 16 novembre 2023 n. 179/8/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina accoglieva il ricorso e condannava la resistente al pagamento delle spese processuali, ritenendo fondata l'eccezione relativa alla omessa notifica del necessario presupposto impositivo in assenza di prova.
L'Agenzia delle Entrate – ON proponeva appello avverso la detta sentenza deducendo che l'atto presupposto era stato regolarmente notificato.
Resistente_1 si costituiva in giudizio depositando controdeduzioni con le quali rilevava l'inammissibilità della nuova produzione e, nel contempo, riproponendo i motivi di ricorso relativi alla erroneità della pretesa impositiva e al difetto di motivazione della cartella.
All'udienza del 3 febbraio 2026 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate - ON è fondato.
Ed invero, occorre premettere che la nuova produzione documentale nel giudizio di appello, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellato, è ammissibile giusta il disposto dell'art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992,
n. 546 (cfr., tra le tante, Cass. 22 novembre 2017 n. 27774, secondo, appunto, cui “in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dalla l. n. 69 del 2009), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2, del citato d.lgs., che consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado” e Cass. 11 aprile 2018 n. 8927, secondo cui ugualmente “in tema di contenzioso tributario, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove preesistenti al giudizio di primo grado, ferma la possibilità di considerare tale condotta ai fini della regolamentazione delle spese di lite, nella quale sono ricomprese, ex art. 15 del detto decreto, quelle determinate dalla violazione del dovere processuale di lealtà e probità”).
E' bene precisare che il richiamato art. 58 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sebbene sia stato radicalmente modificato dall'art. 1, comma 1, lettera bb), del d.lgs. n. 220 del 2023, mediante la riscrittura dei commi 1 e
2 e l'aggiunta del comma 3 poi trasfuso nell'art. 112 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria), in forza dei quali nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile, è ancora applicabile nella presente controversia per essere stata questa incardinata in primo grado prima del 4 gennaio 2024, data prevista dall'art. 4, comma 2, del d. lgs. n. 220 del 2023, allorché le parti potevano confidare sulla facoltà, loro riconosciuta, appunto, dal previgente art. 58, comma 2, di depositare documenti anche nell'eventuale processo di gravame così omettendo la produzione in prime cure.
D'altra parte, con la sentenza n. 36/2025 la Corte Costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 220/2023 laddove prescrive che le disposizioni del nuovo art. 58 si applicano anche ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, anziché “ai giudizi di appello il cui primo grado sia instaurato successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 220/2023”. La successione di leggi processuali nel tempo non può pregiudicare situazioni verificatesi nei giudizi iniziati nel vigore della precedente normativa e ancora pendenti.
Pertanto, acquisita la prova della notifica dell'atto presupposto, diviene inammissibile – e deve essere, quindi, respinta – ogni questione relativa alla pretesa impositiva riproposta dall'appellato, dal momento che il predetto atto presupposto non è stato impugnato ed è divenuto definitivo.
Residua, dunque, soltanto l'ulteriore motivo di ricorso qui pure riproposto dall'appellato relativo al difetto di motivazione della cartella.
Anche tale motivo è infondato stante il riferimento della cartella all'atto presupposto che, come si è visto, era stato regolarmente notificato.
D'altra parte, la cartella di pagamento costituisce atto dal contenuto vincolato che deve essere redatto, così come è avvenuto nella fattispecie, in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia.
Ne conseguono l'accoglimento del gravame e la riforma della sentenza impugnata rigettando il ricorso originariamente proposto da Resistente_1.
Avuto riguardo alla tardiva produzione della documentazione da parte dell'odierno appellante, si ravvisano ragioni per compensare interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di II Grado della Sicilia, Sez. 3, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate – ON nei confronti di Resistente_1
avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Messina n. 179/8/24 resa in data 16 novembre 2023, in riforma di questa, dichiara legittima la cartella di pagamento impugnata e compensate interamente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio il 3 febbraio 2026
Il Presidente