Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 27/02/2026, n. 3687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3687 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03687/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15254/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15254 del 2025, proposto da
SH HO, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Roma, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ricorso ai sensi dell'art 117 cpa
avverso il silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza di fissazione di un appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno nell'ambito della procedura flussi, necessario al conseguente rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato,
nonché per l'accertamento dell'obbligo della Prefettura di Roma di provvedere in relazione alla medesima istanza di fissazione di un appuntamento con conseguente conclusione del procedimento con la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. RA ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto che l’Amministrazione ha disposto con atto del 12.02.2026 la revoca del nulla osta al lavoro subordinato, a suo tempo emesso a favore del ricorrente e ha definito negativamente l’istanza presentata dal datore di lavoro;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto avverso il silenzio è divenuto improcedibile per la sopravvenuta carenza di interesse;
visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
ritenuto di poter compensare le spese di giudizio attesa la definizione in rito della controversia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE NG, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
RA ER, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA ER | LE NG |
IL SEGRETARIO