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Sentenza 6 novembre 2024
Sentenza 6 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 06/11/2024, n. 1586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 1586 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE SPECIALIZZATA IMPRESE
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Pier Giorgio Palestini Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n° 988/2021 del ruolo generale e promossa
DA
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, nato a [...] il [...] (c.f. ), e
[...] CodiceFiscale_2 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_3 CodiceFiscale_3
tutti rappresentati e difesi, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Andrea Bartolomei e dall'avv.
Annalisa De Angelis come da mandato allegato all'atto di citazione in appello;
- appellante-
CONTRO
nato a [...] il [...] (c.f. ), e CP_1 CodiceFiscale_4 CP_2
nato a [...] il [...] (c.f. ), rappresentati
[...] CodiceFiscale_5
e difesi dall'avv. Sergio Gabrielli come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
nato a [...] il [...] (c.f. ) Parte_4 CodiceFiscale_6
elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Piazza Roma, 23 presso lo studio dell'avv. Antonella
Carosi, che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado;
in persona del curatore pro tempore Controparte_3
(c.f./p.i. ), elettivamente domiciliato in Porto San Giorgio, via Macachi n. 70 presso lo P.IVA_1
studio dell'avv. Franco Silenzi, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta e giusta autorizzazione del GD in data 17/01/2022;
- appellato-
OGGETTO
Appello avverso la sentenza non definitiva n. 1393 del 18-22/7/2019 e la sentenza definitiva n.726
del 27/5-1/6/2021 pronunciate dal Tribunale di Ancona sezione specializzata impresa
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: insistono per l'integrale accoglimento dell'atto di appello:
1)- in via pregiudiziale e in rito, ammettere il presente atto di appello, sussistendo tutti i presupposti di impugnativa e quindi della domanda di gravame ex art. 348 bis c.p.c.; 2)- in via preliminare estromettere i già convenuti e qui appellanti De e , Parte_2 Pt_3
per gli stessi motivi/ragioni/causali già in 1° grado su riesposti (comprovata loro carenza di legittimazione passiva), anche con verdetto parziale non definitivo;
3)- in via principale e nel merito, accogliere il presente appello, dichiarando nulle, per i su esposti comprovati e validi motivi e quindi in accoglimento dello spiegato gravame, entrambe le sentenze emesse dal Tribunale delle Imprese di Ancona e qui appellate/impugnate. Vinte tutte le spese del precedente come del presente grado: peritali e legali, queste ultime da liquidarsi con antistataria distrazione ex art. 93 c.p.c.;
4)- in via subordinata e pur nel merito: nella denegata ipotesi di conferma del verdetto sull'an debeatur
(sent. 1393/19), riformare integralmente e comunque quello sul quantum debeatur (sent. 726/21) per i molteplici evidenti errori contabili commessi e come già ampiamente in primo grado e pur qui comprovato/dimostrato, previa detrazione/compensazione tra le somme versate dai soci amministratori (tra i quali il qui appellante ), con quanto risultasse dai medesimi Parte_1
dovuti per legge/diritto soprattutto sulla scorta delle osservazioni di cui alle relative/rispettive CTP;
il tutto anche ove occorre e possa, con rinnovata CTU;
5)- in via istruttoria: ammettere oltre a tutti i documenti sopra richiamati, siccome già prodotti in pregresso giudizio di 1° grado, anche tutte le altre prove precostituite e costituende già pur ivi regolarmente indicate/invocate; il tutto sempre previa acquisizione d'ufficio del fascicolo telematico di parte dello stesso precedente giudizio.
Per gli appellati e in integrale riforma di entrambe le sentenze impugnate, CP_1 CP_2
contrariis rejectis, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona annullare e comunque riformare la sentenza non definitiva impugnata n°1393/2019 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione
specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale rel. Dott. Casarella in data 18.7.2019,
pubblicata il 22.7.2019, non notificata, contro la quale è stata proposta formale riserva di appello con atto depositato telematicamente il 15.1.2020 e richiamato a verbale alla prima udienza, e voglia annullare e comunque riformare anche la sentenza definitiva n°726/2021 emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia d'impresa, in composizione collegiale rel. dott. Casarella
in data 27.5.2021, pubblicata l'1.6.2021, notificata in data 31.8.2021, per tutti i suesposti motivi ed in particolare:
I)- In via preliminare: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello sospendere l'efficacia e comunque l'esecutività e l'esecuzione delle sentenze appellate per i motivi sopra esposti.
II)- In via preliminare nel merito: Voglia accertare e dichiarare, per tutte le ragioni sopra esposte, la nullità di entrambe le sentenze impugnate per violazione dell'art.112 cpc per aver deciso ultra petita
ed in mancanza di una specifica domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori ed in assenza di relativo petitum processuale e di relativa causa petendi. Voglia altresì accertare e dichiarare la nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto e delle ragioni della domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori, e conseguentemente annullare entrambe le sentenze. In subordine voglia comunque accertare e dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale del diritto fatto valere in giudizio dalla curatela fallimentare e della relativa azione di responsabilità degli amministratori, e per l'effetto voglia rigettare ogni domanda del fallimento.
III)- In via principale nel merito: per tutte le ragioni sopra esposte voglia riformare ed annullare la sentenza non definitiva ponendo nel nulla tutte le statuizioni successivamente pronunciate dipendenti dalla sentenza riformata e contenute nella sentenza definitiva che voglia comunque annullare con ogni conseguenziale adeguamento anche della pronuncia sulle spese del giudizio al risultato dello stesso.
In ogni caso voglia accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto e del credito fatto valere dal e voglia rigettare le domande attoree perché Controparte_3
infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi di appello sopra esposti e comunque per insussistenza di condotte illegittime dei convenuti e causative di danni risarcibili. CP_1 CP_2 In ogni caso, voglia accertare e dichiarare con riferimento all'originario convenuto , CP_2
per le ragioni sopra dedotte, il suo difetto di legittimazione passiva in relazione ai fatti successivi alle sue dimissioni da consigliere e comunque l'assenza di responsabilità dello stesso per tutti i fatti di causa in quanto estraneo agli stessi.
IV)- In via subordinata nel merito: voglia rigettare la domanda risarcitoria del fallimento per insussistenza di un danno risarcibile ascrivibile alla pretesa condotta illegittima dei signori CP_1
e per difetto di nesso di causalità e/o di mancanza di prova, e per mancata indicazione
[...] CP_2
delle nuove operazioni che avrebbero asseritamente causato i danni richiesti, e voglia accertare e dichiarare che lo spontaneo versamento da parte dei soci amministratori di denaro nella società aveva reintegrato il capitale sociale e rimosso il presupposto della sua riduzione obbligatoria e della perdita.
In subordine voglia disporre ed operare la compensazione giudiziale tra le somme versate dai soci amministratori con quanto risultasse dagli stessi dovuti, e ciò anche relativamente alle somme versate dall'appellante . CP_1
In ogni caso voglia riformare ed annullare entrambe le sentenze per aver omesso di considerare e motivare sulle specifiche critiche rivolte dalla difesa e dai Ctp alla Ctu, e si opus sit voglia disporre la rinnovazione integrale della Ctu nel presente grado di appello.
V)- In ogni caso: voglia rigettare tutte le domande proposte dal fallimento e voglia condannare il fallimento in persona del curatore al risarcimento dei danni per temerarietà della lite ai sensi dell'art. 96 cpc anche comma 3° da liquidarsi in via equitativa in favore di entrambi gli appellanti.
In ogni caso Voglia condannare il a restituire agli appellanti tutte le somme dagli stessi CP_3
già pagate a titolo di spese delle CTU di primo grado e di ogni altra somma che venisse pagata nel corso del giudizio maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali di assistenza e difesa degli appellanti del doppio grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario in forza della dichiarazione di antistatarietà contenuta nelle procure alla lite.
Per l'appellato Piaccia all'On.le Corte D'Appello adita, disposta preliminarmente ai sensi Pt_4
dell'art. 350 c.p.c. la riunione di tutti i giudizi di impugnazione proposti n. 988/2021 R.G., n.
989/2021 R.G. e n. 991/2021 R.G. avverso la sentenza non definitiva n. 1393/2019 pubblicata il
22.07.2019 del Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materia di Imprese e la sentenza definitiva n. 721/2021 pubblicata il 1.06.2021del Tribunale di Ancona Sezione Specializzata in materia di Imprese, pendenti presso la Corte D'Appello di Ancona – Sezione Specializzata Imprese,
disattesa ogni contraria istanza e deduzione, ed in accoglimento dell'appello proposto dal
[...]
voglia: Parte_4
1) in via preliminare disporre la sospensione immediata della esecutività delle sentenze impugnate ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c.;
2) nel merito riformare le impugnate sentenze del Tribunale di Ancona- Sezione specializzata in materia di impresa – in particolare la sentenza non definitiva n. 1393/2019 del 18 luglio 2019 e la sentenza definitiva n. 726/2021 del 1.06.2021 e notificata dall'attore in data Controparte_3
31 agosto 2021 ed in accoglimento dell'appello proposto dal sig. respingere tutte Parte_4
le domanda proposte dal attore- appellato Controparte_3
in quanto nulle perché indeterminate, prescritte e comunque infondate sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni spiegate da intendersi qui integralmente riportate e ritrascritte;
in subordine voglia disporre ed operare la compensazione giudiziale tra le somme versate dai soci amministratori con quanto risultasse dagli stessi dovuto personalmente, e ciò anche relativamente alle somme versate dall'appellante sig. e non insinuate al passivo. Parte_4 3) In via istruttoria si insiste nella chiamata a chiarimenti del C.T.U. sulle specifiche osservazioni mosse alla stessa o nel rinnovo della C.T.U. sulla base delle specifiche osservazioni formulate e sugli specifici aspetti controversi.
4) Vinte spese e competenze di giudizio di primo e di secondo grado da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario.
5) Voglia condannare il a restituire agli appellanti tutte le somme dagli stessi già pagate a CP_3
titolo di spese delle C.T.U. di primo grado e di ogni e qualsivoglia altra somma corrisposta in corso di causa.
Per l'appellato : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per tutti i CP_3
motivi dedotti in narrativa, previo rigetto della richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, rigettare l'appello proposto da tutti gli appellanti in quanto infondato in fatto ed in diritto e con conferma in toto delle sentenze del Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata in materia di
Impresa, n. 1393/2019, pubblicata in data 22.07.2019 e n. 726/2021 pubblicata in data 1.06.2021 nel giudizio rubricato al N. 8570/2014 R.G., con vittoria di spese e competenze del giudizio.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ha agito ai sensi dell'art. 146, comma 2 lett. Controparte_3
A) L.F. contro , , , , CP_1 CP_2 Parte_4 Parte_1 Parte_3
e (rispettivamente il nella sua qualità di presidente del
[...] Parte_2 CP_1
CdA della società fallita per l'intero periodo, il quale vice presidente per l'intero periodo, Pt_4 [...]
quale consigliere per l'intero periodo, e e Parte_1 Parte_3 Pt_2 CP_2
quali consiglieri dal 9/12/2002 alla messa in liquidazione della società) per sentirli condannare in solido al pagamento della complessiva somma di € 1.974.733.94 a titolo di risarcimento danni,
contestando loro:
1- la violazione dell'art. 2478 c.c., per omissione della regolare tenuta dei libri sociali obbligatori;
2- la violazione dell'art. 2482 ter cod. civ., per aver omesso: a) di convocare tempestivamente l'assemblea dei soci ai fini della delibera di riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo di legge, dato che, fin dall'approvazione del bilancio relativo all'anno 2007, si erano verificati i presupposti di fatto richiesti dalla predetta norma, ovvero la perdita di oltre un terzo del capitale sociale e la conseguente riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale;
b) in alternativa, di procedere alla trasformazione della società;
3- la violazione dell'art. 2485 c.c., comma 1, avendo omesso di procedere senza indugio agli adempimenti previsti dall'art. 2484, terzo comma, c.c., essendosi verificata la causa di scioglimento della società prevista dal comma 1 n. 4 di detto articolo;
4- la violazione dell'art. 2486 c.c.., non essendosi limitati, dopo il verificarsi della causa di scioglimento della società, a gestire la stessa ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, ma avendo continuato nella ordinaria gestione per altri tre esercizi (2008- 2009-2010), accumulando ingenti perdite;
5- la violazione dell'art. 2423, comma 2, c.c. per aver redatto i bilanci 2007, 2008, 2009, in maniera da non rappresentare ai creditori ed ai terzi in modo veritiero e corretto la reale situazione patrimoniale e finanziaria in cui versava la CP_3
Con sentenza non definitiva n. 1393/2019 il Tribunale di Ancona, Sezione Specializzata delle
Imprese, ha dichiarato tutti i convenuti, in solido tra loro, tenuti al risarcimento del danno, rigettando tutte le eccezioni preliminari sollevate dagli stessi.
In particolare, il Tribunale, istruita la causa mediante prove storiche e documentali, nonché lo svolgimento di CTU contabile:
ha rigettato l'eccezione di improcedibilità della domanda per essersi il costituito con la CP_3
mera “velina”, in considerazione del fatto che con decreto del 13/1/2015 il Tribunale aveva disposto il rinvio della prima udienza ai sensi dell'art. 168 bis V comma c.p.c. e che il si era CP_3
costituito telematicamente nei termini depositando l'atto di citazione ritualmente notificato, sicché la precedente costituzione in giudizio integrava una mera irregolarità sanata;
ha rigettato l'eccezione di prescrizione della domanda, rilevando che per giurisprudenza consolidata il dies a quo doveva essere individuato nel momento in cui emergeva l'insufficienza patrimoniale della società, che nella specie doveva essere fissato nella data di fallimento e non nell'approvazione del bilancio al 31/12/2007, essendo stata necessaria una CTU per accertare la perdita del capitale societario a quella data, CTU contestata dagli stessi convenuti quanto a dette conclusioni. In ogni caso il termine di decorrenza ai sensi dell'art. 2747 n. 7 c.c. risultava sospeso fino al 10/1/2011, data in cui la società era stata messa in liquidazione e gli amministratori avevano rassegnato le proprie dimissioni;
ha rigettato la domanda di estromissione dei convenuti , e Parte_3 Parte_2
, non essendo opponibile al fallimento il recesso da loro operato all'assemblea del CP_2
20/11/2009 in quanto iscritto nel registro delle imprese solo in data 10/1/2011 e risultando il fallimento terzo ai sensi dell'art. 2448 c.c.;
ha rigettato l'eccezione di giudicato di cui alla sentenza del GUP di Fermo n. 124 del 24/4/2014 in quanto, oltre ad essere stata pronunciata nei soli confronti di , e CP_1 Parte_4
, era stata emessa all'esito di un giudizio abbreviato nell'ambito del quale il CP_2 CP_3
non si era costituito parte civile. Ha ritenuto tuttavia che detta sentenza, quale atto ritualmente acquisito al processo, era utile per stabilire che alla data del 28/1/2014 i soci avevano effettuato versamenti per complessivi € 583.959,97;
ha rigettato l'eccezione relativa alla mancanza di una domanda di accertamento della responsabilità
degli amministratori convenuti, sul rilievo che il fallimento aveva proposto una domanda di condanna che logicamente la presupponeva e la comprendeva. Ha ritenuto altresì determinata la domanda medesima, essendo evidenti le ragioni delle contestazioni mosse e la pretesa risarcitoria azionata,
come si desumeva dalle difese delle parti convenute;
nel merito ha accertato la responsabilità di tutti gli amministratori convenuti in relazione alla contestata violazione dell'art. 2484 n. 4 c.c. con riferimento alla approvazione del bilancio al 31/12/2007, che avrebbe imposto o il ripianamento delle perdite con ricostituzione del capitale sociale ovvero lo scioglimento della società senza ulteriori alternative, come risultava dal combinato disposto della citata disposizione con l'art. 2485 c.c., che prevede una responsabilità personale e solidale a carico degli amministratori in caso di ritardo o omissione degli accertamenti e degli adempimenti di cui all'art. 2484 c.c., e con l'art. 2486 c.c., che limita i poteri degli amministratori ai soli atti conservativi del patrimonio al verificarsi di un caso di scioglimento, con conseguente affermazione della responsabilità personale e solidale degli amministratori in caso di violazione di detto limite. Ha
altresì affermato una responsabilità paritetica di tutti gli amministratori nella causazione del danno lamentato dal , non essendo possibile differenziare le responsabilità individuali e non CP_3
potendo tenersi conto delle dimissioni rassegnate da alcuni di loro per le ragioni sopra già indicate;
ha rigettato l'eccezione di mancanza di nesso causale tra l'accertata omissione e i danni pretesi dal fallimento (affermata dai convenuti sul rilievo che il fallimento sarebbe imputabile all'insolvenza di alcuni clienti e non all'assunzione di nuovi debiti da parte degli amministratori), rilevando che l'assunzione di nuovi clienti è un'attività di gestione impedita ad una società con patrimonio netto negativo e con perdite non coperte, sicché gli amministratori hanno accettato il rischio di aggravare le perdite, che nel 2008 si erano decuplicate rispetto al 2007.
Rimessa la causa sul ruolo per procedere all'accertamento del danno a mezzo di nuovo incarico al CTU, il Tribunale con la sentenza definitiva n. 726/2021 ha condannato i convenuti in solido al pagamento in favore del della complessiva somma di € 1.007.793,95, oltre interessi e CP_3
rivalutazione dalla domanda al saldo.
In particolare, il Tribunale:
dopo aver accertato sulla base della disposta CTU che il danno subito dalla società fallita, facendo applicazione del metodo del deficit patrimoniale, era pari ad € 1.279.157,33, ha detratto da detto importo la differenza tra le somme versate dagli amministratori come accertate in sede penale (€ 583.959,97) e i crediti da loro vantati nei confronti della società così come ammessi allo stato passivo
(€ 312.596,59), quantificando così il credito risarcitorio nella misura della pronunciata condanna;
ha rigettato l'eccezione di applicazione retroattiva dell'art. 2486 c.c., rilevando che il criterio del danno secondo il metodo della differenza dei netti patrimoniali era stato elaborato dalla giurisprudenza ben prima della riforma, che si era limitata solo a positivizzare il principio;
ha rigettato l'eccezione di nullità della CTU contabile espletata per non aver proceduto alla esatta individuazione e quantificazione delle singole operazioni pregiudizievoli, rilevando che la scelta operata dal CTU era stata giustificata dalla incompletezza della documentazione acquisita dal fallimento e che in ogni caso tutte le operazioni compiute avevano aggravato il danno già verificatosi al momento della perdita del capitale, avendo gli amministratori proseguito l'ordinaria attività
aziendale invece che limitarsi a porre in essere meri atti conservativi.
Pt_
, ed hanno proposto appello, articolando i seguenti motivi: Parte_3 Pt_2
quanto alla sentenza non definitiva 1) erroneità del capo che ha rigettato la domanda di estromissione degli appellanti e , per avere questi rassegnato le proprie dimissioni Parte_2 Pt_3
all'assemblea del 20/11/2009 e per avere i medesimi svolto solo attività di lavoro dipendente senza occuparsi dell'attività amministrativa;
2) erroneità del capo che ha accertato la riduzione del capitale sociale al di sotto dei limiti di legge alla data del 31/12/2007, non avendo il CTU, nello scandire i periodi in cui il capitale sociale si era ridotto sotto i limiti, tenuto conto delle fatture emesse nei periodi successivi, ma riferibili alla produzione dei mesi precedenti, e per avere considerato invariate le rimanenze finali rispetto a quelle iniziali, nonché per non avere il Tribunale considerato correttamente la delibera di ripianamento perdite tramite la costituzione di un fondo “coperture perdite” in forza del quale il capitale sociale alla data del 31/12/2007 rimaneva integro, mentre per il periodo successivo la perdita risultava irrisoria rispetto al fatturato e comunque i soci si erano impegnati a ripianare la stessa con versamenti personali;
3) erroneità del capo che, sulla scorta dell'espletata CTU, ha accertato che la perdita subita non era stata ripianata alla luce della circostanza che negli anni 2009-2010
[...] aveva provveduto ad effettuare ingenti versamenti che lo avevano esposto ad una Parte_1
situazione di ingenza/sofferenza; 4) erroneità del capo che ha accertato la responsabilità dei convenuti amministratori in base ai rilievi svolti dal CTU e non sulla base di specifiche contestazioni dell'attività
gestionale effettuata dal;
in relazione alla sentenza definitiva 5) erronea quantificazione CP_3
del danno mediante recepimento delle conclusioni rassegnate dal nominato consulente d'ufficio senza esaminare le osservazioni specificamente articolate dal proprio CTP.
Con separato atto di appello, poi riunito, le sentenze in epigrafe sono state impugnate anche da e per i seguenti motivi: quanto alla sentenza non definitiva I) nullità della CP_1 CP_2
sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale deciso in assenza di una domanda di accertamento della responsabilità degli amministratori con efficacia di giudicato;
II) erroneità del capo che ha affermato la responsabilità di tutti gli amministratori in solido pur in mancanza di una specifica deduzione da parte della curatela del titolo di responsabilità fatto valere;
III) erroneità del capo che ha individuato il dies a quo di decorrenza della prescrizione nella manifestazione dell'insolvenza invece che dal 28/6/2008, data di approvazione del bilancio al 31/12/2007; IV)
erroneità del capo che ha accertato la doverosa applicazione dell'art. 2484 c.c., non avendo il
Tribunale considerato che il versamento della complessiva somma di € 643.392,76 era idoneo a reintegrare il capitale sociale, ridotto sotto il limite legale, con conseguente venir meno della necessità
di porre in liquidazione della società; V) erroneità della decisione per avere accertato la responsabilità
dei convenuti amministratori pur in mancanza di specifica indicazione da parte della curatela e dello stesso CTU di operazioni pregiudizievoli legate causalmente al danno liquidato con sentenza definitiva;
con riferimento a quest'ultima: VI) erroneità della quantificazione del danno per non avere il Tribunale applicato correttamente la compensazione del danno accertato dal CTU con il credito vantato dagli amministratori come accertato in sede di ammissione allo stato passivo;
VII) erroneità
della quantificazione del danno, essendosi il Tribunale limitato a recepire le conclusioni del CTU
senza esaminare le specifiche osservazioni formulate dal proprio CTP;
VIII) erroneità della decisione che quantifica il danno in misura corrispondente alla differenza tra il passivo e l'attivo accertato in sede fallimentare, non potendo tutte le perdite essere riferite alla prosecuzione dell'attività; IX)
erroneità del capo di sentenza che ha affermato la responsabilità di , pur avendo egli CP_2
rassegnato le proprie dimissioni all'assemblea del 20/11/2009, ed essendosi il medesimo limitato a svolgere l'attività di lavoro dipendente senza interessarsi dell'amministrazione.
Con separato atto di appello, poi riunito, ha proposto impugnazione anche , il quale Parte_4
ha articolato i seguenti motivi: quanto alla sentenza non definitiva i) erroneità del capo che ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione, dovendo il dies a quo di decorrenza dell'azione essere individuato nel 28/6/2008, data di approvazione del bilancio al 31/12/2007; ii) erroneità del capo che ha accertato la doverosa applicazione dell'art. 2484 c.c., non avendo il Tribunale considerato che il versamento operato dai soci amministratori, tra cui esso appellante, avevano coperto la perdita del capitale sociale dell'anno 2007 e che quella del periodo successivo era irrisoria anche in considerazione dell'impegno assunto dai soci di ripianare le perdite dal mese di gennaio 2009; iii)
erroneità del capo che ha accertato la responsabilità degli amministratori sulla base di un ragionamento ex post invece che ex ante, che non ha tenuto conto delle osservazioni svolte dal proprio
CTP in punto di contabilizzazione degli ammortamenti e del tentativo di vendita del capannone, che avrebbe consentito di ripianare tutti i debiti;
iv) erroneità del capo che accertato la propria responsabilità pur essendosi sempre limitato a svolgere attività materiale senza occuparsi della gestione contabile della società; v) erroneità del capo di sentenza che ha determinato il danno aderendo alle conclusioni rassegnate dal CTU, pur in mancanza di una specifica individuazione da parte del ME attore delle operazioni pregiudizievoli, con conseguente violazione dei principi in materia di distribuzione dell'onere probatorio e manifesta contraddittorietà della sentenza;
con riferimento alla sentenza definitiva: vi) erroneità della quantificazione del danno per l'omessa valutazione delle osservazioni svolte alla relazione di CTU, ivi compresa la censura relativa alla individuazione di debiti tributari e contributivi;
vii) erroneità della quantificazione del danno per l'omessa compensazione integrale del danno detraendo tutte le somme versate dai soci nella società
per complessivi 643.392,76. Costituitosi in ciascuno dei giudizi riuniti, l'appellato ha concluso per il rigetto degli CP_3
appelli, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'eccezione di compensazione sollevata da tutti gli appellanti per violazione dell'art. 345 c.p.c., essendo stata l'eccezione in parola sollevata per la prima volta in questa sede.
La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe trascritte.
In via preliminare il Collegio ritiene meritevole di accoglimento l'eccezione di inammissibilità
della eccezione di compensazione del danno subito dalla società fallita con l'integralità delle somme versate dagli appellanti amministratori, invece che per la minore misura operata (d'ufficio) dal
Tribunale. L'eccezione in esame, in quanto sollevata per la prima volta in questa sede (motivo 6
appello motivo VI appello e motivo vii appello , è stata infatti proposta Parte_1 CP_1 Pt_4
in violazione del disposto di cui all'art. 345 c.p.c..
Sempre in via preliminare, non meritevole di accoglimento è il primo motivo di appello proposto dai con il quale si denuncia la nullità della impugnata sentenza non definitiva per CP_1
violazione dell'art. 112 c.p.c., avendo il Tribunale accertato con sentenza suscettibile di passaggio in giudicato la responsabilità dei convenuti amministratori, pur in mancanza di specifica articolazione da parte del di petitum processuale e relativa causa petendi. CP_3
A riguardo questa Corte ritiene di condividere pienamente le considerazioni svolte dal Tribunale, per cui, se è pur vero che il si è limitato a chiedere la condanna dei convenuti amministratori CP_3
al risarcimento del danno subito dalla fallita , è anche vero che ha chiaramente e specificamente Pt_5
allegato a fondamento della propria domanda risarcitoria le condotte poste in essere dai convenuti qualificandole come violative degli obblighi posti a loro carico come amministratori (l'evidenza della domanda di accertamento di responsabilità propedeutica alla richiesta di condanna al risarcimento del danno, si desume anche dal tenore delle difese svolte dai convenuti amministratori, che hanno puntualmente contestato tutti i profili di responsabilità addebitati dal ). Quanto alla CP_3
doglianza relativa al fatto che il Tribunale si sarebbe pronunciato a riguardo con sentenza suscettibile di passare in giudicato in punto di accertamento della responsabilità, il Collegio osserva che la stessa si è resa necessaria in relazione alle domande di estromissione e/o rigetto della domanda avanzata da alcuni dei convenuti per avere rassegnato le proprie dimissioni ovvero per non avere in concreto svolto attività di gestione e/o amministrazione della società fallita, domande queste reiterate in questa sede.
Ancora in via preliminare deve essere esaminato il secondo motivo di impugnazione svolto dagli appellanti con il quale si censura la sentenza non definitiva per avere il Tribunale CP_1
affermato la responsabilità dei convenuti amministratori in difetto di specifica allegazione da parte del del titolo di responsabilità esercitato. CP_3
Lamentano gli appellanti che non è dato comprendere se il abbia inteso far valere l'azione CP_3
di responsabilità sociale ai sensi dell'art. 2392 c.c., l'azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c.,
l'azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. ovvero l'azione sociale di responsabilità promossa dai soci ex art. 2393 bis c.c.; non sarebbe stato precisato neanche se sia stata esercitata un'azione contrattuale o extracontrattuale.
A riguardo il Collegio rileva innanzitutto che l'azione contro amministratori, liquidatori e sindaci,
esercitata dal curatore del fallimento ex art. 146 l.f. compendia in sé tanto l'azione sociale di responsabilità ex artt. 2292-2393, comma 4, c.c., quanto il rimedio accordato dall'art. 2394 c.c. ai creditori a fronte della inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società, visto unitariamente come garanzia sia dei soci che dei creditori sociali. La Suprema Corte (cfr. Cass. n. 10378 del
21/06/2012; n. 15955 del 20/09/2012) ha, infatti, ribadito che “Le azioni di responsabilità nei
confronti degli amministratori di una società di capitali previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ., pur
essendo tra loro distinte, in caso di fallimento dell'ente confluiscono nell'unica azione di
responsabilità, esercitabile da parte del curatore ai sensi dell'art. 146 legge fall., la quale, assumendo
contenuto inscindibile e connotazione autonoma rispetto alle prime - attesa la "ratio" ad essa sottostante, identificabile nella destinazione, impressa all'azione, di strumento di reintegrazione del
patrimonio sociale, unitariamente considerato a garanzia sia degli stessi soci che dei creditori sociali
- implica una modifica della legittimazione attiva di quelle azioni, ma non ne immuta i presupposti”.
La Suprema Corte nell'occasione ha anche precisato che “i fatti addotti a fondamento della domanda
identificano l'azione in concreto esercitata dal curatore, ed, in particolare, la disciplina in materia
di prova e di prescrizione, quest'ultima in ogni caso quinquennale, ma, se fondata sulle circostanze
idonee ad attivare l'azione sociale, con decorrenza non dal momento in cui l'insufficienza
patrimoniale si è manifestata come rilevante per l'azione esperibile dai creditori, bensì dalla data
del fatto dannoso e con applicazione della sospensione prevista dall'art. 2941, n. 7, cod. civ., in
ragione del rapporto fiduciario intercorrente tra l'ente ed il suo organo gestorio”.
Le due azioni, ancorché cumulabili, hanno e mantengono, quindi, titoli distinti e autonomi: “l'azione
di responsabilità sociale ex art. 2393 c.c., ha natura contrattuale e presuppone un danno prodotto
alla società da ogni illecito doloso o colposo degli amministratori per violazione di doveri imposti
dalla legge e dall'atto costitutivo;
l'azione di responsabilità verso i creditori sociali ex art. 2394 c.c.,
ha natura extracontrattuale e presuppone l'insufficienza patrimoniale cagionata dall'inosservanza di
obblighi di conservazione del patrimonio sociale (Cass., sez. 1^, 22 ottobre 1998, n. 10488, m.
519978, Cass., sez. 1^, 20 settembre 2012, n. 15955, m. 623922)” (cfr. Cass. Sez. Un. sent. n. 1641
del 10/1/2017).
Nel caso di specie, le condotte contestate agli appellanti amministratori dal e da questo CP_3
poste a base della propria domanda risarcitoria (sopra sinteticamente riportate) sono tutte riconducibili ad un'azione di responsabilità sociale ai sensi degli artt. 2392 e 2393 c.c., avendo il lamentato sostanzialmente la violazione dei doveri loro imposti dalla legge. CP_3
Le conclusioni raggiunte al punto che precede impongono l'esame della domanda di estromissione reiterata dagli appellanti ed (1 motivo), Parte_3 Pt_2 CP_2
(IX motivo), nonché (iv motivo). Parte_4 In punto di diritto il Collegio evidenzia che la Suprema Corte ha da tempo affermato (cfr. da ultimo
Cass. ord. n. 14592 del 09/05/2022) che “In tema di esercizio dell'azione di responsabilità ex art.
146 l.fall. da parte del curatore, per fatti di "mala gestio" compiuti dall'amministratore, la natura
contrattuale della responsabilità nei confronti della società poi fallita richiede l'accertamento
dell'accettazione da parte dell'amministratore dell'atto di nomina;
tale accettazione non richiede
specifiche formalità, potendo risultare anche in modo tacito, dal compimento di atti positivi
incompatibili con la volontà di rifiutare l'incarico ed il relativo accertamento costituisce una
questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, se non nei ristretti limiti di cui all'art. 360
c.p.c.”.
Nella specie l'accettazione della carica di amministratori da parte di tutti gli appellanti costituisce una circostanza del tutto pacifica tra le parti e comunque desumibile per facta concludentia dalla documentazione acquisita in giudizio anche per coloro ( e , Parte_2 Pt_3 CP_2
e ) che hanno affermato di non essersi in concreto occupati della gestione e
[...] Parte_4
dell'amministrazione della società, ma di avere svolto solo attività di lavoro materiale nella produzione, atteso lo svolgimento effettivo di attività di amministrazione della società, desumibile dal contenuto dei verbali di assemblea societaria acquisiti in giudizio, dall'avvenuta sottoscrizione dei bilanci e delle note integrative (e in particolare del bilancio e della nota integrativa al 31/12/2007-8),
e tenuto conto anche del carattere formale delle dimissioni rassegnate da e Parte_2
e da all'assemblea del 20/11/2009. Pt_3 CP_2
In senso contrario non può essere valorizzata la circostanza allegata da e Parte_2
, , nonché di non essere stati titolari di deleghe. Pt_3 CP_2 Parte_4
A prescindere dal fatto che non è stata acquisita alcuna prova della circostanza che il consiglio di amministrazione abbia delegato parte delle sue attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad amministratori delegati (prova che necessariamente doveva essere offerta dagli appellanti amministratori e che non può essere desunta alla circostanza che gli stessi siano stati ammessi allo stato passivo per crediti da lavoro subordinato in privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c.), è appena il caso di osservare che ove si fosse verificata detta ipotesi gli amministratori deleganti avrebbero comunque avuto l'obbligo di controllare nell'ambito del generale dovere di agire informati (art. 2381, comma
6, c.c.) l'attività degli amministratori muniti di delega, esercitando il correlato potere di chiedere agli organi delegati di fornire in consiglio informazioni sulla gestione della società, e il dovere di impedire o eliminare o, quanto meno, attenuare le conseguenze di atti pregiudizievoli (artt. 2381, comma 6 e
2392, comma 2, c.c.). Nel caso di amministrazione collegiale del consiglio di amministrazione senza deleghe a singoli amministratori o comitati, tutti gli amministratori rispondono solidalmente per tutti gli atti od omissioni commesse, salva l'esenzione di responsabilità per gli amministratori dissenzienti immuni da colpa, fattispecie quest'ultima neppure rappresentata.
Tutti i convenuti amministratori risultavano, quindi, legittimati passivi in relazione alla domanda risarcitoria proposta dal . CP_3
Infine, sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione di estinzione dell'azione per prescrizione reiterata da e (III motivo) e da (i motivo). CP_1 CP_2 Parte_4
Quanto a risulta pacifico e comunque documentato in atti che egli ha rassegnato le CP_2
proprie dimissioni all'assemblea del 20/11/2009 che ha provveduto ad accettarle. Orbene,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice le rassegnate dimissioni, ancorché non iscritte nel registro delle imprese, risultano opponibili alla società fallita, per la quale agisce il , in CP_3
forza del principio di diritto affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 13221 del 175/2021 a tenore della quale: “In tema di azione di responsabilità ex artt. 2393 e 2394 c.c. promossa dal
curatore fallimentare, la cessazione dalla carica dell'amministratore, che abbia ritualmente
presentato le proprie dimissioni, è opponibile al fallimento, anche se non è iscritta nel registro delle
imprese, poiché non può operarsi un'estensione della responsabilità - che è, comunque, per fatto
proprio (anche se di natura omissiva) - a comportamenti messi in atto da terzi in epoca successiva
alle dimissioni, solo perché il collegio sindacale ha omesso di adempiere agli obblighi di pubblicità, alla cui inerzia l'amministratore dimissionario non può supplire, essendo ormai estraneo
all'organizzazione societaria”.
Orbene, risultando dallo stesso bilancio al 31/12/2007 l'intervenuta perdita del capitale sociale al di sotto del limite legale, circostanza questa confermata dalla CTU disposta in primo grado (come meglio sarà esposto nel prosieguo), in applicazione del principio di diritto affermato dalla Suprema
Corte con la sopra richiamata sentenza n. 10378 del 21/06/2012 il dies a quo per la decorrenza della prescrizione deve essere fissato nel 20/11/2009, data di cessazione dell'incarico di amministratore da parte di , operando fino a questa data la sospensione prevista dal n. 7 dell'art. 2941 c.c.. CP_2
Non può quindi che prendersi atto dell'inutile decorso del termine di cinque anni rispetto alla domanda risarcitoria proposta dal con atto di citazione a lui notificato in data 2/1/2015 e CP_3
conseguentemente dichiarare prescritta la domanda proposta nei suoi confronti.
A conclusioni diverse deve invece giungersi con riferimento a e , CP_1 Parte_4
tenuto conto della natura dell'azione proposta dal ME come sopra accertata (azione ex artt.
2392 e 2393 c.c.) ed operando nei loro confronti la sospensione prevista dal n. 7 dell'art. 2941 c.c.
fino al 10/1/2011 data della delibera di messa in liquidazione della società e cessazione della carica di amministratori (cfr. visura CCIAA e verbale di assemblea nel fascicolo del fallimento).
Nel merito devono essere innanzitutto esaminati i motivi di impugnazione articolati dagli appellanti in relazione alla sentenza non definitiva, con i quali si contesta l'accertamento compiuto dal primo giudice circa la riduzione del capitale sociale al di sotto del limite di legge alla data del
31/12/2007, la sussistenza dei presupposti per la necessaria messa in liquidazione della società e l'inidoneità dei versamenti operati dagli appellanti a ripianare le perdite (motivi 2 e 3 dell'appello
[...]
motivo IV appello e motivi ii e iii dell'appello . Pt_1 CP_1 Pt_4
Sotto il primo profilo vengono in questa sede sostanzialmente riproposte parte delle osservazioni svolte alla relazione di CTU in data 5/12/2018, e in particolare: quella relativa alla mancata considerazione da parte del CTU delle fatture emesse il 1/3/2007, il
2/4/2007 e il 2/5/2007 nella scansione temporale (mese per mese) dell'accertamento della data in cui si sarebbe verificata nel corso del 2007 la perdita del capitale sociale, con conseguente erroneità delle conclusioni rassegnate per cui il capitale sociale si era ridotto al di sotto del limite legale già al
31/3/2007. La questione dell'imputazione delle fatture de quibus ad un periodo diverso rispetto a quello in cui sono state emesse appare del tutto irrilevante, avendo il Tribunale aderito alla diversa ricostruzione contabile effettuata dal CTU per cui “con certezza (verificata la corrispondenza delle
scritture contabili a quanto riportato nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2007) ... la riduzione
del capitale sociale al di sotto del limite legale e la perdita del capitale sociale e del patrimonio netto
(visto il valore negativo di quest'ultimo) si sia verificata alla data del 31/12/2007;
quella relativa alla erroneità del metodo di calcolo di ripartizione delle rimanenze con distribuzione del differenziale tra le scorte finali e quelle iniziali inserendo una quota di 1/12 su ogni mese. Anche
questo rilievo appare del tutto inidoneo a superare il decisum del Tribunale in quanto il criterio empirico di ripartizione pro quota mensile delle rimanenze (adottata dal CTU in quanto non in possesso della contabilità di magazzino analitica, non acquisita in giudizio) era finalizzato esclusivamente alla individuazione di una data diversa ed anteriore della perdita del capitale sociale,
alla quale il Tribunale ha ritenuto di non accedere. Di contro nessuna contestazione è stata sollevata in relazione all'entità finale delle rimanenze e al differenziale rispetto a quello iniziale;
quella relativa all'errato accantonamento degli ammortamenti “per € 52.290,04 mentre per le norme
fiscali potevano essere ridotte ad € 26.145,02” e perché non considera l'effettivo utilizzo dei beni. A
riguardo il Collegio si limita a rilevare che il CTU ha puntualmente e correttamente affermato di aver proceduto alla valutazione degli ammortamenti tenendo conto del valore “deciso dall'Organo
Amministrativo della Società in sede di progetto di bilancio ed approvato dall'Assemblea dei Soci”.
Le osservazioni svolte non meritano pertanto accoglimento. Sotto il secondo profilo gli appellanti affermano che “la perdita nell'anno 2007 … era rispetto al
Contr fatturato della del tutto irrisoria”, che “la situazione patrimoniale economica della società
non manifestava alcun indizio di insolvenza, anche viste le numerose e copiose commesse CP_3
di lavoro, e il ricorso all'art. 2484 c.c., scioglimento e messa in liquidazione della società citata,
avrebbe determinato l'estinzione della società stessa con la perdita di diversi posti di lavoro” e che
“la compagine sociale e l'organo amministrativo hanno ritenuto di non aderire alle disposizioni
dell'art. 2274 c.c. in quanto i soci e l'organo amministrativo hanno manifestato sul verbale di
assemblea di coprire la perdita verificatasi ovvero di ripianare mediante l'utilizzo del precostituito
fondo coperture perdite con i versamenti/finanziamenti dei soci”.
Le deduzioni difensive non appaiono condivisibili. Ed infatti, a fronte della circostanza di fatto,
desumibile dal bilancio redatto dagli stessi amministratori appellanti e confermata dal nominato CTU,
che al 31/12/2007 il capitale sociale si era ridotto al di sotto del limite fissato dall'art. 2463 c.c., l'art. 2482 ter c.c. imponeva vincolativamente i provvedimenti da adottare da parte dell'assemblea che sono esclusivamente la delibera di “riduzione del capitale sociale ed il contemporaneo aumento del
medesimo ad una cifra non inferiore a detto minimo” (“salva la possibilità di deliberare la
trasformazione della società”, ipotesi questa non perseguita). Se l'assemblea non adotta nessuna di tali decisioni, ricorrono i presupposti di cui al n. 4 dell'art. 2484 c.c. per cui gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi della causa di scioglimento e procedere alla sua iscrizione nel registro delle imprese;
in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidamente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci e dai creditori sociali ai sensi dell'art. 2485 c.c.. Nell'ipotesi invece in cui l'assemblea adotti i ricordati provvedimenti, la tesi prevalente in dottrina è quella della necessaria contestuale sottoscrizione del capitale sociale per un ammontare almeno pari al minimo previsto dalla legge al fine di rimuovere la causa di scioglimento della società e tali conclusioni risultano ribadite anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sent. n. 13503 del 08/06/2007;
n. 24362 del 29/10/2013), la quale ha affermato che “la mera deliberazione di aumento del capitale
non è idonea a modificare la situazione contabile della società - e dunque il verificarsi della causa di scioglimento di cui all'art. 2448, n. 4, cod. civ. e la conseguente responsabilità degli amministratori
ai sensi dell'art. 2449 - sin quando le nuove azioni non siano sottoscritte (e pagate almeno nella
misura percentuale minima prescritta dalla legge)”. In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi minoritaria, che (pur imponendo l'adozione di una delibera assembleare di riduzione e contestuale aumento del capitale in misura non inferiore al minimo legale per evitare lo scioglimento) ritiene non necessaria la contestuale sottoscrizione dell'aumento di capitale da parte dei soci in assemblea in considerazione del necessario rispetto del termine di esercizio del diritto di opzione previsto dal secondo comma dell'art. 2481 bis c.c., si osserva che i sostenitori di detto orientamento precisano che l'esecuzione dell'aumento dovrà aver luogo nel termine che l'assemblea dovrà fissare ai sensi dell'art. 2481 bis, comma terzo c.c. e che non deve eccedere “il tempo necessario per il realizzarsi delle
condizioni, di natura sostanziale e procedimentale, che l'esecuzione dell'aumento richiede” (cfr.
delibere consigli notarili in particolare di Milano e delle TreVenezie). E' evidente che, anche aderendo a tale ultima ricostruzione, fino alla sottoscrizione del capitale in misura quantomeno pari al minimo legale la causa di scioglimento rimane attuale.
Nel caso di specie è pacifico che l'assemblea non ha assunto alcuna delle deliberazioni imposte dall'art. 2482 c.c., ancorché non risulti acquisito agli atti il verbale di assemblea del 28/6/2008 di approvazione del bilancio al 31/12/2007 (la circostanza della avvenuta approvazione è desumibile dalla visura CCIAA depositata dall'appellato ). Gli appellanti deducono infatti la non CP_3
applicabilità al caso di specie della citata disposizione per essersi i soci impegnati a effettuare versamenti personali, effettivamente operati tra il 2009 ed il 2011, che avrebbero dovuto essere considerati come destinati al ripianamento delle perdite in ossequio al principio contabile nazionale n. 28 fissato dall'OIC.
A riguardo occorre innanzitutto rilevare che, a fronte della specifica allegazione svolta da parte del
(cfr. anche relazione ex art. 33 LF depositata dagli appellanti per cui era stato CP_3 Parte_1
acquisito un libro assemblee compilato fino al 30/6/2002 e un altro redatto fino all'assemblea del 1/4/2008, oltre “ad alcuni verbali singoli in carta libera in data 2/5/2008, 20/11/2008, 3/2/2009,
27/72009, 29/7/2009, 20/11/2009 e 15/12/2010” (tutti depositati in atti), gli appellanti amministratori,
che ne erano onerati, non hanno provveduto al deposito di alcun documento dal quale desumere l'asserito impegno: il verbale di assemblea, con il quale i soci avrebbero asseritamente assunto l'obbligo di procedere al ripianamento delle perdite accertate dal bilancio al 31/12/2007 (ma anche al
31/12/2008), non risulta infatti depositato nel fascicolo telematico delle parti, così come non risulta ridepositato a cura delle parti medesime il fascicolo cartaceo ovvero effettuata scansione del predetto documento con inserimento informatico.
Di contro il nominato CTU con relazione in data 20/9/2020 ha evidenziato che solo con riferimento al bilancio 2008, “a fronte della perdita risultante dal Conto Economico per Euro 270.745,00
risulterebbe a copertura una semplice operazione di scrittura contabile, datata 1/1/2009, con la quale
è stato costituito un “fondo copertura perdite presunte”, girato ad “altre riserve” del Patrimonio
NE del bilancio, compensato nelle attività con un credito verso soci di pari importo (300.000,00).
Il capitale sociale nominale è sempre il medesimo a bilancio (15.600,00) ed il credito verso soci
risulta inserito nell'attivo circolante e non tra i crediti per versamenti dovuti (quindi a titolo di vero
apporto)”. I rilievi trovano puntuale conferma nell'esame della nota integrativa allegata al bilancio al
31/12/2008, chiuso con una perdita di € 270.745,00 a fronte di quella di € 29.421,00 registrata al
31/12/2007.
Risulta dalla relazione ex art. 33 LF (e la circostanza non è stata contestata) che analoga procedura è
stata seguita con riferimento al bilancio di esercizio chiuso al 31/12/2009 con una perdita di periodo pari ad € 547.026,00 con un incremento del “fondo copertura perdite” pari ad € 550.00,00 con parallelo aumento del credito verso soci sempre inserito nell'attivo circolante che ascende quindi a complessivi € 850.000,00 (cfr. in tal senso anche relazione di CTU in data 20/9/2020 pag. 27). Nessun intervento è stato invece operato in relazione all'esercizio 2010, avendo la società deliberato la propria messa in liquidazione all'assemblea del 15/12/2010 (nel fascicolo del fallimento), come risulta anche dalla relazione di CTU al 30/9/2020.
Nella medesima relazione in esame il consulente d'ufficio ha quantificato i versamenti effettuati dagli amministratori come allegati in questa sede in complessivi € 643.392,76, di cui € 178.130,17
ascrivibili a , € 260.431,34 a ed € 204.831,25 a . CP_1 Parte_1 Parte_4
Detto importo è leggermente inferiore a quello di € 648.706,68, che si ottiene sommando al predetto versamento effettuato dal (il quale non ha presentato alcuna istanza di ammissione in sede Pt_4
fallimentare) i complessivi crediti di cui è stata richiesta l'ammissione allo stato passivo da parte del e del (€ 443.875,34), che sono stati collocati in chirografo per il minor importo CP_1 Parte_1
di € 312.596,59 (non risultando adeguatamente documentata la differenza richiesta) e postergati dal
GD in applicazione dell' art. 2464 c.c..
I versamenti de quibus sono stati accertati dal GUP di Fermo con sentenza n. 296 del 9/10/2014,
passata in giudicato, prodotta dagli appellanti e utilizzata dal primo giudice per la decisione, in complessivi € 583.959,97.
Dall'esame della documentazione prodotta in questa sede dagli appellanti risulta che i versamenti di cui si discute sono stati effettuati in parte mediante versamenti in contanti alla società e registrati in contabilità e in parte mediante l'emissione di assegni bancari o circolari, di cui alcuni in favore della
(senza alcuna indicazione nella causale) ed altri in favore direttamente di creditori sociali CP_3
o dei dipendenti per il pagamento dello stipendio.
Ciò posto, in punto di diritto il Collegio non ignora che la dottrina e la giurisprudenza ritengono possibile un ripianamento delle perdite mediante versamenti dei soci, tuttavia il principio contabile
OIC 28 prevede che le perdite possano essere coperte mediante: versamenti in conto capitale effettuati dai soci precedentemente;
versamenti a fondo perduto effettuati appositamente;
ovvero rinuncia dei crediti vantati verso la società. Ciascuna di dette ipotesi, sul piano formale, non consente di computare i versamenti o i crediti nel capitale nominale per difetto del provvedimento di aumento di esso e della sua formale sottoscrizione;
sul piano economico, tuttavia, tali “contributi” vengono computati fra le riserve del patrimonio, in attesa della loro convenzionale destinazione a incremento del capitale sociale nella specie mai avvenuta;
tutte dette ipotesi richiedono necessariamente che le erogazioni siano specificamente effettuate per ripianare il deficit di esercizio e che in relazione alle stesse non sorga alcun obbligo alla restituzione da parte della società in quanto la loro assimilabilità ai conferimenti comporta un vincolo di indisponibilità sulle somme stesse fino scioglimento della società, con conseguente diritto alla restituzione solo dopo tale data e nei limiti dell'eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione. Diversamente, i versamenti effettuati dai soci non costituiscono conferimento di capitale di rischio, ma conferimento di credito riconducibile al disposto di cui all'art. 2467 c.c..
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza, la corretta qualificazione dell'erogazione di somme da parte del socio deve essere effettuata attraverso un'indagine circa la reale volontà delle parti nel caso concreto, non limitata al solo uso dei termini utilizzati per le annotazioni nelle scritture contabili, in quanto spesso atecnici e quindi non indicativi, bensì estesa anche al modo in cui è stato concretamente effettuato il versamento, le finalità pratiche cui esso è diretto e gli interessi sottesi. Si
afferma, infatti, che “I versamenti in conto capitale effettuati dai soci in favore della società palesano
una natura che dipende dalla ricostruzione della comune intenzione delle parti, la cui prova va
desunta in via principale dal modo in cui il rapporto ha trovato concreta attuazione, dalle finalità
pratiche cui si mostra diretto e dagli interessi ad esso sottesi, e solo in subordine dalla qualificazione
che i versamenti hanno ricevuto in bilancio, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i
versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, neppure in sede
concorsuale, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette
operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica
dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute” (cfr. Cass. ord. n. 15035 del 8/6/2018, i cui principi sono stati ribaditi di recente con ord. n. 24093 del 08/08/2023, la quale ribadisce che “... l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il
versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici
di dettaglio … e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la
comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola
denominazione adoperata nelle scritture contabili”).
Nel caso di specie, la mancanza di qualsivoglia causale dei versamenti effettuati in contante o
Contr direttamente in favore della , la destinazione di gran parte delle somme al pagamento diretto dei dipendenti o dei creditori sociali, l'inserimento “del credito verso soci … nell'attivo circolante” ed infine la stessa richiesta di ammissione allo stato passivo dei soci amministratori per la totalità degli importi da loro erogati, consentono di escludere che nella specie i versamenti dedotti in giudizio possano ritenersi finalizzati al ripianamento delle perdite e quindi idonei ad escludere la ricorrenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2484 n. 4) c.c.
Ai fini di mera completezza deve, infine, rilevarsi che la non applicabilità al caso di specie del principio di diritto affermato dal Tribunale di Miliano Sezione Specializzata Imprese con sentenza del 9/11/2019 (cfr. pag. 30 appello consegue non solo dalle conclusioni appena raggiunte, CP_1
ma anche dalla circostanza che i versamenti de quibus risultano essere stati effettuati solo a decorrere dal gennaio 2009 a fronte dell'accertata integrale perdita del capitale sociale già con l'esercizio chiuso dal 31/12/2007.
I motivi in esame devono quindi essere integralmente rigettati.
Vengono ora in rilievo i motivi di appello articolati sempre nei confronti della sentenza non definitiva, aventi ad oggetto l'erroneità della decisione per non avere il Tribunale specificamente individuato le condotte di mala gestio poste in essere dagli amministratori, non allegate dal CP_3
attore e non evidenziate neanche dalla espletata CTU, che avrebbero determinato ovvero aggravato il dissesto della società (motivo 4 dell'appello De motivo V appello e motivo v Pt_2 CP_1
dell'appello . Pt_4
A riguardo questa Corte, a fronte della circostanza ammessa dagli stessi appellanti per cui la società
nel periodo successivo all'approvazione del bilancio al 31/12/2007 ha continuato a svolgere attività
imprenditoriale fino al maggio 2010 (data in cui ha proceduto al licenziamento di tutti i lavoratori –
cfr. relazione ex art. 33 L.F. e dichiarazioni testimoniali), ritiene applicabile al caso di specie il principio di diritto affermato dai giudici di legittimità (cfr. da ultimo Cass. ord. n. 8069 del
25/3/2024), per cui “Colui che agisce in giudizio con l'azione di risarcimento nei confronti degli
amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di
scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai
sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda
e, quindi, la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento
di atti negoziali da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche
espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria;
spetta, infatti,
agli amministratori convenuti dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva al
verificarsi della causa di scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa, come tale idoneo
a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci, e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o
comunque risultino necessari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva
ritenuto responsabile l'amministratore delegato di una società fallita per avere proseguito l'attività
d'impresa pur in presenza della perdita del capitale sociale, non avendo il convenuto fornito la prova
che gli atti compiuti fossero finalizzati alla liquidazione della società o alla conservazione
dell'integrità del valore del patrimonio)”.
Nel caso di specie il fallimento ha compiutamente provato l'esistenza della causa di scioglimento di cui all'art. 2494 n. 4 c.c. già con riferimento all'esercizio chiuso al 31/12/2007 e l'esistenza di un depauperamento del patrimonio sociale (di cui al motivo che verrà esaminato nel prosieguo) causalmente connesso alla prosecuzione dell'attività di impresa fino al maggio 2010. E' appena il caso qui di ribadire che l'azione svolta dal è da ricondurre nell'alveo delle azioni di CP_3
responsabilità ex art. 2393-2393 c.c. e non dell'art. 2394 c.c., con conseguente inconferenza delle deduzioni svolte dagli appellanti in punto di insussistenza di un danno “per il fallimento che ha agito
in sostituzione dei creditori sociali” perché questi ultimi non potrebbero “subire un ulteriore
pregiudizio dal compimento di qualsiasi ulteriore attività di prosecuzione dell'impresa dopo
l'azzeramento del patrimonio sociale” (cfr. appello De e negli stessi termini appello . Pt_2 CP_1
Nessuna prova è stata invece offerta dagli appellanti nei termini sopra esposti, i quali hanno omesso di allegare specificamente quali attività avessero funzione conservativa e quali fossero i contratti in corso di esecuzione (gli ordinativi prodotti dalla difesa sono tutti collocabili nel ristretto Parte_1
arco temporale compreso tra gli inizi di settembre 2008 e maggio 2009), la cui interruzione avrebbe
“privato la società di opportunità connesse con l'operazione” ovvero avrebbe imposto l'applicazione di penali od oneri risarcitori (il solo ordine di acquisto di merce per complessivi € 11.167,44 in data
18/9/2008 della reca in calce l'annotazione che “l'ordine è condizionato a penali per Parte_6
ritardi oltre la settimana”, cfr. deposito ordinativi 2008-2009 nel fascicolo , ed al Parte_1
contrario hanno ammesso che la società ha “mantenuto negli anni 2008-2010 piena attività aziendale”
(cfr. pag. 15 appello , addebitando la situazione di “decozione” alla “crisi generale del Parte_1
sistema economico avvenuta negli anni 2008-2010” (cfr. pag. 15 appello . Pt_4
L'esclusione della responsabilità degli amministratori per la prosecuzione dell'attività di impresa non può essere esclusa neppure in forza del principio della continuità aziendale che costituirebbe “un
valore e non un danno” (cfr. pag. 15 appello . Pt_4
Invocano gli appellanti l'applicazione del principio affermato dal Tribunale di Milano Sezione
Specializzata Impresa con sentenza del 27/3/2018, per cui non sussisterebbe responsabilità degli amministratori, che proseguono nell'attività di impresa dopo l'erosione del capitale sociale, qualora la scelta si fondi sulla continuità aziendale e su scelte nel merito dell'imprenditore da considerarsi insindacabili.
In punto di diritto occorre rilevare che la “continuità aziendale” è un postulato di bilancio desumibile
in primis dall'art. 2423 bis, laddove prevede che “la valutazione delle voci di bilancio deve essere
fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”. Come affermato dalla dottrina “essa rappresenta la permanenza in sede prospettica di un equilibrio economico e finanziario
di una impresa che consenta alla stessa di soddisfare gli impegni assunti verso terzi, nello
svolgimento della propria attività”. In quanto postulato di bilancio al pari degli altri postulati (ed in particolare di quello della prudenza, della competenza economica e della comparabilità dei dati)
qualifica la regolarità dell'informativa di bilancio e con essa la veritiera e corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'azienda nel suo complesso.
Il presupposto de quo è anche richiamato dalla normativa secondaria ed in particolare dal principio contabile OIC 11, il quale indica innanzitutto che il presupposto della continuità aziendale si sostanzia nella capacità dell'impresa di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro relativo ad un periodo di almeno
12 mesi dalla data di riferimento del bilancio. Lo stesso principio precisa che, se è vero che la crisi di impresa non è sufficiente ad abbandonare i criteri di continuità, tuttavia, ricorrendo detta situazione,
i criteri vanno applicati con estrema cautela e che, quando gli amministratori intravedono
“significative incertezze” in merito alla capacità dell'azienda di permanere nelle condizioni di equilibrio, essi devono fornire in modo chiaro “le informazioni relative ai fattori di rischio”, “alle
assunzioni effettuate” e alle “incertezze identificate” nonché “ai piani aziendali futuri” volti a fronteggiare dette incertezze e alle eventuali ricadute che possono derivare dalla continuità aziendale.
L'invocato principio, quindi, non può essere ridotto, come sembrano fare gli appellanti, al mero valore del fatturato ovvero della necessità di conservare posti di lavoro;
l'esistenza dello stesso si fonda, infatti, sulla ricorrenza di molteplici presupposti positivi, quali la capacità di ottenere credito, budget economici e finanziari con risultati positivi, la puntualità nel pagamento dei debiti, il mantenimento dei rapporti di collaborazione più proficui, l'assenza di contenziosi ad elevato rischio e alla mancanza di indicatori finanziari e gestionali negativi, come capitale netto circolante negativo,
tempi di riscossione dei crediti superiori a quelli di pagamento dei debiti, perdite di commesse etc..
L'accertamento della sua esistenza avrebbe pertanto imposto una specifica ed articolata analisi previsionale da parte degli amministratori del tutto assente nella documentazione acquisita in giudizio in via telematica (come già detto i fascicoli cartacei di parte non risultano né ridepositati né acquisiti in via informatica), ma neanche dedotta in via di allegazione da parte degli appellanti.
I rilievi appena svolti consentono, quindi, di escludere che secondo una valutazione ex ante la scelta di proseguire l'attività aziendale sia espressione di una ponderata scelta imprenditoriale, rispettosa degli ulteriori postulati di bilancio, tra cui in particolare quello della prudenza, e di una corretta,
esaustiva e veritiera informativa di bilancio. La prosecuzione dell'attività in presenza della perdita dell'intero capitale sociale, attestata dagli stessi amministratori già nell'esercizio chiuso al
31/12/2007, a prescindere dalle considerazioni di cui in prosieguo, appare pertanto da un lato del tutto priva di informazione e dall'altro azzardata.
In secondo luogo, si osserva che il caso di specie esula del tutto dall'ipotesi sottoposta all'esame del
Tribunale delle Imprese di Milano, in cui “l'erosione” risultava “dalla virtuale valutazione delle
poste contabili secondo la prospettiva liquidatoria” e quindi “dismettendo quella della continuità
aziendale”, atteso che nel caso qui in esame l'integrale perdita del capitale sociale era stata attestata dagli stessi amministratori negando, anche in questa sede, qualsivoglia ipotesi di scioglimento o liquidazione.
In radice, tuttavia il collegio, ritiene di non condividere la tesi per cui “Non è addebitabile agli
amministratori la responsabilità per aver illecitamente proseguito l'attività in modo eccedente la
conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio ex articolo 2485 del codice civile in presenza
di capitale sociale interamente eroso” qualora la scelta di proseguire l'attività aziendale, sia pur rischiosa, sia informata e non si configuri ex ante azzardata (cfr. sentenza Tribunale di Milano del
27/3/2018), in quanto la stessa determinerebbe una interpretazione abrogativa di tutte le disposizioni in materia di obblighi derivanti dalla perdita del capitale sociale a carico sia della società che degli amministratori.
I motivi in esame devono pertanto essere integralmente rigettati.
Infine, devono essere esaminati i motivi di appello svolti contro la sentenza definitiva, con la quale è stato liquidato il danno subito dal (motivo 5 appello De Angelis, motivi VII e VIII CP_3
appello e motivo vi appello . CP_1 Pt_4
Lamentano gli appellanti che il Tribunale non avrebbe esaminato le specifiche osservazioni svolte
Per_ congiuntamente dai propri CTP (dr. e e rag. alla relazione di CTU, limitandosi a Per_1 Per_3
recepirne le conclusioni.
Premesso a riguardo che appaiono del tutto inconferenti i rilievi, ribaditi anche in questa sede, al metodo di calcolo del deficit fallimentare, in quanto, pur ritenuto preferibile dal CTU, non è stato posto dal Tribunale a base della decisione, occorre innanzitutto rigettare l'eccezione di erroneità della pronunciata condanna per avere il primo giudice liquidato il danno utilizzando il criterio della differenza patrimoniale, invece che quella delle singole operazioni pregiudizievoli, facendo applicazione retroattiva del novo testo dell'art. 2486 c.c., entrato in vigore dal 16/03/2019. Ed infatti,
da un lato, come già sottolineato dal Tribunale il criterio di liquidazione del danno secondo il metodo della differenza dei netti patrimoniali è stato elaborato dalla giurisprudenza ben prima della riforma legislativa che lo aveva positivizzato (cfr. Cass. sent. n. 9983 del 20/04/2017, oltre a quella già citata dal primo giudice), dall'altro i giudici di legittimità hanno espressamente affermato l'applicabilità ai giudizi in corso del terzo comma del novellato art. 2486 c.c. che ha normativizzato il criterio dei netti patrimoniali (cfr. Cass. n. 8069 del 25/03/2024; n. 4347 del 10/02/2022). A riguardo occorre altresì precisare che il legislatore ha anche positivizzato l'orientamento di quella parte della giurisprudenza di merito (cfr. CA Torino 26/5/2016) che riteneva che il criterio de quo
non fosse un criterio equitativo utilizzabile solo in via sussidiaria ex art 1226 c.c., bensì un metodo di liquidazione del danno cui era possibile ricorrere in via immediata, trovando esso una solida base testuale nell'art. 2486 c.c. nel testo previgente in quanto detta norma disponeva che il potere gestorio rimane comunque in capo agli amministratori e che l'onere del curatore di provare la condotta inadempiente degli stessi non comprende l'individuazione delle singole operazioni illecite e del danno derivato da ciascuna di esse, in quanto la continuazione dell'attività sociale dopo l'intervenuta perdita del capitale sociale minimo è di per sé e complessivamente considerata illegittima e fonte di danno risarcibile, salva prova contraria a carico degli amministratori. Il principio di diritto qui riportato è stato recepito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. ord. n. 8069 del 25/03/2024)
come già esposto nell'esame dei motivi di appello immediatamente precedenti ai presenti.
In ogni caso, anche a voler ritenere il criterio della differenza patrimoniale un criterio equitativo di natura meramente sussidiaria, occorre rilevare che ricorrono i presupposti richiesti dalla giurisprudenza della Suprema Corte per la sua applicazione. Affermano infatti i giudici di legittimità
che “In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della
liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo
abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando
l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità
di una ricostruzione analitica dovuta all'incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole
anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio
presuntivo della differenza dei netti patrimoniali” (cfr. Cass. sent. n. 9983 del 20/04/2017). Nella
specie non è stato possibile fare applicazione del criterio delle singole operazioni pregiudizievoli per l'incompletezza dei dati contabili acquisiti: da un lato, infatti, non è stato prodotto in giudizio il libro giornale del 2008 (in quanto non consegnato al fallimento -cfr. relazione ex art. 33 LF- attestazione questa che, si ricorda, proviene da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni) e dall'altro il nominato consulente d'ufficio ha evidenziato l'incongruenza dei dati contabili rispetto ai crediti documentati in sede fallimentare, risultando i dati di bilancio ampiamente inferiori rispetto ai crediti ammessi allo stato passivo. Entrambe le circostanze esposte non sono state adeguatamente contestate dagli appellanti, i quali in modo del tutto generico anche in questa sede si sono limitati a lamentare che il CTU non avrebbe spiegato le ragioni per cui la documentazione contabile sarebbe inattendibile.
Lamentano inoltre gli appellanti la violazione da parte del CTU nella redazione del bilancio di liquidazione del principio contabile OIC 5, per avere operato una svalutazione delle rimanenze finali del 25%, invece di considerare il maggior valore dei beni mobili per euro 69.457, e per avere fissato il valore dell'immobile in misura pari a quello fissato come base d'asta nell'ultimo incanto, invece che nella misura di € 1.010.000,00 derivante dalla perizia di stima effettuata in sede fallimentare.
I rilievi sono del tutto infondati.
Come sottolineato anche dal nominato CTU il principio contabile n. 5 dell'Organismo Italiano di
Contabilità, alla lettera “e”, del paragrafo 4.3.2, in tema di valutazione di immobilizzazioni materiali
(fabbricati industriali, impianti, macchinari, attrezzature, mobili e arredi, automezzi, ecc.), fornisce le seguenti indicazioni per la redazione del bilancio iniziale di liquidazione: “Le valutazioni di
liquidazione delle immobilizzazioni presentano notevoli difficoltà a causa delle particolari
caratteristiche del loro “mercato”. Per i fabbricati industriali adibiti a magazzini o a stabilimenti,
che sono atti ad usi specializzati, occorre anzitutto stabilire se si potrà trovare un acquirente che
possa destinarli ai medesimi usi. In caso contrario, i liquidatori potranno orientarsi verso il valore
di realizzo dell'area su cui i fabbricati sono stati edificati, al netto delle spese di demolizione. Per le
altre immobilizzazioni, che hanno anch'esse un mercato piuttosto ristretto, il realizzo può essere
difficile ed oneroso, se non vi sono industrie analoghe che trovino conveniente il loro acquisto. Nel
determinare il valore di realizzo di macchinari, impianti, attrezzature, mobili e arredi, si terrà conto
dei prezzi di listino dell'“usato” praticati dai fabbricanti, al netto delle spese di smontaggio,
separazione, trasporto, ecc., se non si ritenga che queste possano essere poste a carico degli acquirenti. Il valore netto così ottenuto sarà decurtato di una certa percentuale per tener conto delle
difficoltà inerenti alla vendita di tali beni. Per tutte queste ragioni i valori esposti nel bilancio di
liquidazione saranno normalmente inferiori ai corrispondenti valori netti del bilancio d'esercizio.
Nel caso, invece, che si riesca a vendere in blocco il fabbricato industriale col suo corredo di
impianti, attrezzature e macchinari, il valore di realizzo complessivamente ottenuto potrà essere
anche superiore al costo storico non ancora ammortizzato. Per la valutazione di alcuni immobili a
destinazione specifica (opifici industriali, cave, ecc.) o di impianti specializzati sarà necessario far
ricorso ad esperti qualificati (ingegneri, geologi, ecc.). I valori di realizzo saranno al netto degli
eventuali costi di bonifica e di ripristino dei siti”.
Ciò posto, con riferimento al valore attribuito dal CTU all'immobile in sede di simulazione di bilancio iniziale di liquidazione, si rileva che è quello contabile e non quello posto a base d'asta nell'ultimo esperimento di vendita in sede fallimentare. Il riferimento alle vendite in sede fallimentare è stato effettuato dal CTU solo quale ulteriore giustificazione delle ragioni per cui riteneva di non poter accedere alle richieste dei CTP degli appellanti di valutare l'immobile in misura corrispondente alla perizia di stima effettuata in sede fallimentare. Afferma, infatti, testualmente il consulente d'ufficio:
“Nel caso specifico la richiesta avanzata nelle osservazioni di valutare il bene immobile per euro
1.010.000,00 non può essere accolta dallo scrivente CTU per tre ordini di ragioni:
* il primo in quanto il valore del bene immobile non è stato rivalutato dall'organo amministrativo
nel corso dell'esercizio 2008, periodo in cui la rivalutazione poteva essere effettuata in base al
Decreto-legge 29.11.2008, n. 185;
* il secondo poiché la perizia che ha attribuito il valore di 1.010.000,00 è successiva al momento a
cui la simulazione di bilancio si riferisce e che tale valutazione è temporalmente prossima al momento
della messa in liquidazione della Società e in occasione del bilancio di apertura della liquidazione il
liquidatore sociale non ha ritenuto di utilizzare detto valore;
* il terzo in quanto gli esperimenti di vendita effettuati in sede di procedura esecutiva dimostrano
come il mercato non recepisca detto valore come corretto, basti pensare al fatto che la base d'asta al
momento della redazione della presente è pari ad euro 368.145,00 (con offerta minima a
276.108,75)”.
Le risposte rassegnate dal CTU, non oggetto di specifica ed argomentata contestazione in questa sede
(essendosi gli appellanti limitati solo a reiterare le osservazioni già svolte), appaiono pienamente condivisibili anche alla luce delle difficoltà di vendita rappresentate dagli stessi appellanti, i quali hanno ammesso di aver cercato di addivenire alla vendita dell'immobile già dal marzo 2009 e che l'unica trattativa, sfociata nella conclusione di un preliminare, non è andata a buon fine (cfr. appello e della circostanza affermata dai medesimi appellanti per cui “la svalutazione immobiliare CP_1
è stata dipesa dalla crisi più grande degli ultimi 50 anni” (cfr. osservazione alla CTU).
Con riferimento ai beni mobili, si rileva che proprio il principio contabile invocato chiede di tener conto del probabile valore di realizzo, decurtato “di una certa percentuale per tener conto delle
difficoltà inerenti alla vendita di tali beni”. Il CTU, dopo aver ribadito che “una riduzione di prezzo
(svalutazione) rappresenta la norma nelle operazioni liquidatorie, tanto più per raggiungere lo scopo
di una veloce dismissione delle attività” e di avere anche in questo caso preso in considerazione i valori contabili e non quelli assunti nella perizia di stima eseguita in sede fallimentare, ha precisato di avere fatto nella specie applicazione della percentuale del 25%, corrispondente a quella di prassi applicata in fattispecie similari e tenuto conto della crisi economica internazionale e locale. Anche
tale ultima affermazione non è stata specificamente contestata dagli appellanti, i quali si sono limitati a lamentare il mancato riconoscimento di un maggior valore pur invocando (anche se ad altri fini) la
“crisi generale del sistema economico avvenuta negli anni 2008-2010” (cfr. pag. 15 appello . Pt_4
Le conclusioni raggiunte non appaiono superabili dalla dedotta durata della procedura di liquidazione fallimentare, atteso che, come evidenziato dal CTU, questa è condizionata dal particolare regime giuridico alla quale è sottoposta, del tutto estranea ad una procedura di liquidazione volontaria, il cui eventuale protrarsi per otto anni sarebbe stato del tutto inverosimile per l'incapacità della società di sostenerne i relativi oneri correnti e per il probabile attivarsi in via giudiziaria dei creditori sociali per ottenere il pagamento dei crediti rispettivamente vantati.
Parimenti inconferenti appaiono le ulteriori allegazioni relative al mancato affitto dei beni da parte del Curatore ovvero alla mancata ipotesi di una cessione in blocco dell'azienda. Si tratta infatti di prospettazioni del tutto astratte, prive di riscontri probatori circa l'esistenza di soggetti interessati alla conclusione degli ipotizzati contratti (il cui onere deve necessariamente essere posto a carico degli appellanti, che hanno anche omesso di svolgere qualsivoglia allegazione fattuale a riguardo nel termine di cui all'art. 183 c.p.c.), peraltro in un contesto economico che gli stessi appellanti qualificano, si ribadisce, di profonda crisi.
Quanto all'inserimento tra i costi dell'indennità di mancato preavviso, gli appellanti a mezzo dei propri consulenti di parte contestano che “la messa in liquidazione non fa presumere tout court
l'indennità di mancato preavviso”. A riguardo il CTU ha evidenziato che la perdita del capitale sociale e l'immediata messa in liquidazione all'inizio del 2008 avrebbe comportato la cessazione dell'attività
sociale, con conseguente necessità di riconoscere ai dipendenti l'indennità parola, quantificata nell'importo di € 20.000,00. Le giustificazioni rese dal CTU non sono state anche in questo caso oggetto di specifica contestazione da parte degli appellanti, che si sono limitate a reiterarle. In ogni caso il Collegio non comprende in radice in quale modo il costo in esame possa incidere sulla quantificazione del danno riconosciuto in favore del , atteso che lo stesso è stato CP_3
ricompreso dal CTU tra quelli “di qualsiasi natura che si sarebbero sostenuti in caso di liquidazione
volontaria della società” (cfr. pag. 41 della relazione di CTU).
Alle medesime conclusioni (cfr. sempre pag. 41 della relazione di CTU) deve giungersi in relazione alle spese per compenso di liquidatore, quantificato dal CTU in € 50.000,00 per l'intera procedura sulla base delle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti. Quanto all'inserimento nel bilancio del 2010 del credito di € 850.000 verso soci, si è in presenza di una registrazione contabile operata dai medesimi amministratori in relazione all'apporto di capitale di rischio, e quindi di un credito della società non liberato dai versamenti effettuati dai soci a titolo di mero finanziamento come sopra diffusamente motivato.
In relazione all'utilizzo del MON gli appellanti hanno reiterato la contestazione che “tale indicatore
tiene conto anche di costi che si sarebbero comunque prodotti anche in caso di messa in
liquidazione”, senza tenere in alcun conto della risposta rassegnata a riguardo dal nominato CTU per cui il “Margine VO NE … è stato utilizzato per rispondere al terzo quesito (individuazione e quantificazione “dei costi e gli oneri di qualsiasi natura che si sarebbero sostenuti in caso di
liquidazione volontaria della società”, ndr) al fine di individuare quali perdite sono sorte dopo la
continuazione dell'attività ed il CTU lo ritiene corretto in quanto con esso si considerano solo le
perdite della gestione caratteristica (vendite – costi delle vendite)”. Lo specifico criterio adottato non
è stato oggetto di contestazione analitica da parte degli appellanti.
Contestano ancora gli appellanti la quantificazione dei debiti tributari e contributivi, per non avere il
CTU effettuato una “una verifica presso l'Agente di Riscossione di San Benedetto del Tronto” e per avere “risposto senza nemmeno citare i codici tributo”. Sul punto questa Corte non può che convenire con quanto replicato dal CTU circa l'impossibilità di acquisire d'ufficio documentazione non prodotta dalle parti, che ne sarebbero onerate. Per il resto il Collegio si limita ad osservare che le doglianze si basano su una lettura più che superficiale della relazione, che nella tabella 9 indica tutte le cartelle ammesse allo stato passivo riportando analiticamente il codice tributo, l'anno di riferimento, il debito per capitale, quello per interessi, sanzioni e spese aggiuntive;
nella tabella 10 riporta in maniera sintetica riassuntiva i medesimi crediti insinuati al passivo da divisi per ente creditore e per CP_4
annualità; nella tabella 11 riporta i debiti insinuati al passivo per complessivi € 10.227,21, per i quali non è stato possibile accertare la data, ma solo gli enti creditori. Le contestazioni mosse si appalesano pertanto del tutto generiche a fronte del calcolo analitico svolto dal consulente d'ufficio circa la quota di sanzioni, interessi ed aggi maturati in data successiva alla verificazione della causa di scioglimento.
Infine, sempre con riferimento ai debiti tributari e contributivi, gli appellanti lamentano che il CTU
avrebbe omesso di considerare “che il dovere di pagare i debiti sociali era in capo anche ai liquidatori
per il periodo di liquidazione”. Sul punto il Collegio si limita a ribadire quanto già osservato dal
CTU e cioè che “la società è stata posta in liquidazione il 10/01/2011, mentre i debiti per tributi e
contributi indicati dal CTU si riferiscono al periodo 2008-2010”.
Le osservazioni svolte dagli appellanti alla consulenza tecnica svolta in primo grado devono pertanto essere tutte rigettate, con conseguente conferma della misura della condanna pronunciata in primo grado. A riguardo deve solo precisarsi quanto agli appellanti e che gli Parte_3 Pt_2
stessi devono ritenersi obbligati in solido con gli altri amministratori (con la sola esclusione di CP_2
al pagamento dell'intero importo di cui alla pronunciata condanna, ancorché abbiano
[...]
rassegnato le proprie dimissioni all'assemblea del 20/11/2009, in quanto il bilancio chiuso al
31/12/2009 registrava una perdita addirittura superiore a quella del bilancio al 31/12/2010, “pari ad
euro 547.026,00, eccedente il patrimonio netto che così diveniva negativo per l'importo di
528.096,00” (cfr. relazione di CTU).
In conclusione, gli appelli proposti devono essere rigettati, con la sola esclusione della dichiarata estinzione per prescrizione dell'azione promossa dal ME contro , e conseguente CP_2
conferma di entrambe le sentenze impugnate per il resto.
Le spese di lite tra e l'appellato relative ad entrambi i gradi di giudizio CP_2 CP_3
devono essere integralmente compensate in considerazione del contrasto di giurisprudenza in ordine ai principi di diritto che hanno portato all'accoglimento dell'eccezione di prescrizione, risolto dalla
Suprema Corte nel senso accolto da questo Collegio solo in data successiva alla emissione delle sentenze di primo grado. Quanto alle ulteriori parti le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base ai valori medi indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del
2014 per le cause del relativo scaglione di valore.
Stante la soccombenza integrale di tutti gli appellanti con riferimento anche agli appelli qui riuniti ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, sezione specializzata imprese, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza non definitiva n. 1393 del 18-22/7/2019 e la sentenza definitiva n.726 del 27/5-1/6/2021 pronunciate dal Tribunale di Ancona sezione specializzata impresa, così decide nel contraddittorio delle parti:
in parziale accoglimento degli appelli riuniti, dichiara prescritta l'azione proposta dal nei CP_3
confronti di;
rigetta per il resto gli appelli con conferma delle sentenze impugnate;
CP_2
dichiara compensate interamente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio nei rapporti tra CP_2
e l'appellato ;
[...] CP_3
condanna tutti gli appellanti in solido, con esclusione di , al rimborso in favore CP_2
dell'appellato delle spese di lite, liquidate nella misura di € 20.000,00, oltre spese CP_3
forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA;
dichiara tutti gli appellanti in relazione agli appelli qui riuniti, ad esclusione di , tenuti CP_2
pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma
17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 4/11/2024
Il Presidente
dr. Pier Giorgio Palestini
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco