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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/08/2025, n. 1452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1452 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2429/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Alessandra Guerrieri Giudice dott. Laura D'Amelio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2429/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO, e ato in presso il difensore avv. BARBANERA MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
CAPRONI SAVINA , elettivamente domiciliato in VIA DEI FRANCESCHI 38 06034 FOLIGNO presso il difensore avv. CAPRONI SAVINA
APPELLATO-
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, in riforma totale della sentenza n. 792/2022
(R.G. n. 2709/2014) emessa dal Tribunale Civile di Siena, in persona del Giudice,
Dott.ssa Alessandra Verzillo, il 21.09.2022 e pubblicata in pari data, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di gravame:
pagina 1 di 11 In via principale, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine per la denuncia dei vizi e/o difetti dell'immobile di proprietà della SI.ra Parte_1 nonché dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'appellante a proporre la relativa azione nei confronti dell'odierno appellato, Arch. CP
Nel caso di decisione nel merito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A. accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, la responsabilità del convenuto, Arch. per i vizi e i difetti dell'immobile di proprietà della CP
SI.ra e, conseguentemente, condannarlo, a corrispondere all'attrice, a Parte_1 risarcimento dei danni cagionati, la somma complessiva di € 66.947,55, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
B. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, Arch. per i CP gravi disagi subiti dalla SI.ra in conseguenza dei vizi e difetti dell'immobile e, Pt_1 conseguentemente, condannarlo, in proporzione alla quota di responsabilità che allo stesso verrà riconosciuta, al risarcimento dei danni a tal titolo patiti dall'attrice nella misura che sarà determinata in corso di causa o, comunque, liquidata dal Giudice in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario 15,00% per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di Giudizio e spese di CTU del Giudizio di primo grado”
parte appellata:
in via preliminare nel rito, -dichiarare inammissibile lo spiegato appello per difetto della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c; -dichiarare l'inammissibilità dello spiegato appello ex 348 c.p.c. poiché il medesimo “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”; in via ulteriormente preliminare nel merito, -confermare l'intervenuta prescrizione del
(presunto) diritto dell'attrice; -confermare l'intercorsa decadenza del termine per la denuncia degli asseriti vizi e/o difetti;
nel merito,
-rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova.
pagina 2 di 11 Rebus sic stantibus, chiedesi la condanno dall' appellante ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese ed emolumenti di causa.
Si dichiara, inoltre, di aver presentato presso l'Ordine competente domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di . CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siena ha pronunciato la seguente sentenza:
• In via preliminare di merito, va accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione, avanzata da parte convenuta e da parte terza Controparte_5
Rilevato che :
-in data 15.10.2004 i lavori vengono terminati e consegnati (doc.4 attrice);
-In data 21.09.2011 l'ing. per conto dell'attrice effettua il sopralluogo sui luoghi di Per_1 causa e prende atto dei dedotti, ma contestati, vizi e/o difetti (doc.5 attrice);
-In data 27.10.2011, l'ing. redige una relazione da cui si evince :“ Alla luce dei Per_1 riscontri effettuati si ritiene necessario intervenire realizzando il consolidamento delle strutture di fondazione mediante micropali e cordoli di sottofondazione affiancati alle fondazioni esistenti.
Sul corpo centrale, al fine di ridurre le carenze di collegamento tra le pareti, è indispensabile la realizzazione di incatenamenti metallici al livel1o della copertura. (all.5 citaz.)
- In data 10.11.2011 l'attrice denuncia gli asseriti vizi (all. 8 citaz.);
-In data 23.02.2012 l'avv. Stolzi, per conto dell'attrice, reitera detta denuncia (doc.8 attrice);
-In data 10.09.2012 l'attrice deposita ricorso per A.T.P (all. 9attrice).;
- In data 29.07.2013 il C.T.U., ing. deposita la relazione (all.10 citaz). Per_2
- In data 01.08.2014 l'attrice chiede la notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa.
Poiché la denuncia dei vizi è avvenuta c in data 10.11.2011 ,l'attrice avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 10.11.2012.
Né può considerarsi equipollente alla notifica della citazione, ossia all'esercizio dell'azione, il deposito del ricorso per A.T.P. pagina 3 di 11 Invero, il ricorso per A.T.P., può costituire sospensione del termine di cui all'art. 1669
c.c. per l'esercizio dell'azione, termine che inizia nuovamente a decorrere dal deposito della relazione del C.T.U. (una per tutte Cass. civ. Sez. II, Sent., 20/05/2009, n. 11743).
Dunque, se si considera la sospensione dal 10.09.2012 al 29.07.2013 (termine nel quale si è esaurito l'A.T.P.), l'attrice avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 30.09.2013
(ossia dal 10.11.2011 al 10.09.2012 = 10 mesi + dal 30.07.2013 al 30.09.2013 = 2 mesi).
Il diritto dell'attrice è prescritto anche laddove si dovesse considerare che il termine per proporre l'azione possa essere decorso dal deposito della relazione del C.T.U. nel procedimento per A.T.P. (avvenuta in data 29.07.2013) poiché la notifica dell'atto di citazione è stata richiesta in data 01.08.2014, ossia oltre l'anno.
Il diritto dell'attrice, quindi, è inesorabilmente prescritto In ogni caso, l'attrice è incorsa nella decadenza dal termine previsto per la denuncia dei vizi e difetti in quanto la stessa ne era a conoscenza ben prima che l'ing. redigesse la propria relazione, come è Per_1 emerso dall'istruttoria dibattimentale (v.teste Duchini)
In buona sostanza se è vero che «In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo»
(Cass.Civ., Sez. III., 23/01/2008, n.1463), è altresì vero che gli accertamenti tecnici necessari non possono essere intrapresi a distanza di 6 anni (come nel caso in esame) perché , diversamente opinando, il committente potrebbe dilatare di un tempo indefinito il termine di decadenza e prescrizione , così vanificando ogni previsione di legge.
l' Arch. ha avuto esclusivamente gli incarichi e ha svolto attività solo di Controparte_6
e di Controparte_7 Controparte_8 circostanza pacifica pagina 4 di 11 Tutti gli aspetti strutturali dell' opera, dalla progettazione, ai calcoli, alla direzione dei lavori, sono stati di esclusiva competenza ed opera dell' Arch. Pertanto, CP in via incidentale, alcuna responsabilità potrebbe essere alla medesima addebitata.
• Propone impugnazione nei soli confronti di Arch Parte_1 CP sulla base dei seguenti motivi:
“Con il presente atto si impugna la sopra richiamata sentenza esattamente:
1) nella parte in cui il Tribunale “… Accoglie l'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione” (pag. 7);
2) nella parte in cui il Tribunale “… dichiara l'attrice decaduta dal termine previsto per la denuncia degli asseriti vizi e/o difetti” (pag. 7);
3) nella parte in cui il Tribunale “… dichiara prescritto il diritto dell'attrice a proporre la relativa azione” (pag. 7)”.
Si chiede, in accoglimento della presente impugnazione, la modifica di tali capi della sentenza in favore di una pronuncia che affermi:
- l'infondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza dal termine per la denuncia dei vizi e/o difetti dell'immobile e di prescrizione del diritto a proporre la relativa azione nei confronti dell'odierno appellato, Arch. in qualità di progettista e direttore CP dei lavori strutturali;
- la responsabilità dell'appellato, Arch. per i vizi e i difetti dell'immobile CP di proprietà della SI.ra , con conseguente condanna al risarcimento dei Parte_1 danni cagionati per la somma complessiva di € 66.947,55, corrispondente al grado di responsabilità allo stesso attribuito dal CTU (75%), o quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- la responsabilità dell'appellato, Arch. per i gravi disagi subiti dalla CP
SI.ra in conseguenza dei vizi e difetti dell'immobile con conseguente condanna Pt_1 al risarcimento dei danni nella misura determinata in corso di causa (tenendo conto del grado di responsabilità allo stesso attribuito dal CTU pari al 75%) o, comunque, liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
- la condanna dell'appellato, Arch. al pagamento delle spese di lite del CP primo grado di giudizio e di quelle CTU. pagina 5 di 11 In ogni caso, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di decidere il merito della vicenda, si ripropongono in questa Sede tutte le domande ed eccezioni, già formulate in primo grado.”
Veniva disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di I grado che tuttavia rimanevano contumaci.
Si costituiva l'Arch. che era rimasto contumace in I grado e il quale contestava la CP fondatezza delle censure.
Le parti concludevano alla udienza del 19 novembre 2024 come in atti.
L'appello deve essere deciso come segue.
La censura è rivolta esclusivamente nei confronti dell'arch. rimasto contumace CP in I grado che dell'intervento è stato progettista e direttore dei lavori della parte strutturale.
In primo luogo, deve inquadrarsi la fattispecie nell'art. 1669 c.c.
La committente in 1 grado non ha richiamato la disposizione di legge in atto di citazione ma vi ha fatto riferimento nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 laddove ha sussunto i danni nei gravi difetti che menomano il godimento e rendono l'immobile inidoneo all'uso. il Giudice di I grado ha deciso sulla base della applicazione di detto articolo. È a tale fattispecie che quindi occorre fare riferimento per la decisione del caso di specie.
La integrazione dei gravi difetti rispetto a quanto lamentato da parte attrice non è contestata in questa sede dall'arch. e comunque emerge dalla descrizione dei CP fatti come accertati dal ctu. In estrema sintesi l'intervento edilizio è stato effettuato senza rifacimento delle fondazioni che invece erano necessarie, e ciò ha provocato crepe e fessurazioni nello stabile.
Così il ctu:
Prima di descrivere le condizioni attuali dell'immobile è necessario fare un'ampia premessa sulle procedure progettuali adottate per questo intervento. Dalla relazione geologico tecnica allegata al deposito al genio civile si legge “Si ritiene opportuno e necessario intervenire a livello fondale con opere di sottofondazione che consentano al tempo stesso di fornire una adeguata base di appoggio alle strutture, distribuire uniformemente i carichi e di superare la parte più superficiale del terreno, interessato sia dalle variazioni stagionali che allo sviluppo di apparati stagionali” inoltre come riportato in pagina 6 di 11 ATP documento 13 parte A “L'edificio è praticamente privo di fondazioni, le murature portanti, infatti, proseguono senza variazione di spessore, per non più di 20 cm sotto il piano di campagna”. Nella relazione tecnico-descrittiva dell'arch. (non Controparte_6 progettista strutturale, solo architettonica), al capitolo – descrizione tecnico materica - allegata alla pratica del genio civile si legge “Viste le buone caratteristiche meccaniche del terreno e l'assenza di dissesti strutturali dovuti a cedimenti dello stesso, non è prevista l'esecuzione di sottofondazione”. Ora il terreno non ha buone caratteristiche, inoltre il progettista strutturale pur rimanendo in ambito di bioarchitettura avrebbe potuto prevedere interventi di consolidamento della struttura fondale. Gli interventi a questo punto dovranno essere sicuramente più invasivi. In sostanza devo ammettere che questo progetto da qualunque punto lo si voglia vedere ha enormi carenze, e non basta l'approvazione del genio civile per farne un buon progetto. (la verifica di norma si sofferma all'aspetto documentale ed ai risultati di calcolo ed un sopralluogo adopera finita)”.
Parte attrice ha citato l'arch. assumendone la responsabilità quale progettista e CP direttore dei lavori. Assume che al caso di specie si applichi non la disciplina dell'art. 2226 c.c. ma l'ordinario termine prescrizionale decennale con inapplicabilità dei diversi termini di cui all'art. 1669 c.c..
L'assunto non è condivisibile.
È vero che la particolare fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. sottende responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale nei confronti del committente ( ex multis cfr Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6488 La responsabilità dell'appaltatore e del progettista direttore dei lavori prescelto dal committente deriva da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale, per cui soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all'appaltatore può chiedere l'eliminazione dei difetti dell'opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale.), ma è anche vero che laddove si invochino i fatti costitutivi della azione tipica , debbano applicarsi i termini propri della stessa di decadenza e prescrizione. Si vuole, cioè, dire che, se una parte si giova del termine decennale dal compimento per il promovimento dell'azione giustificato dalla gravità dei difetti dal pericolo di rovina e quant'altro, deve sottostare ai termini che la pagina 7 di 11 azione individua per il suo accoglimento. Altra questione è il regime probatorio e il regime sanzionatorio che accedono all'una o all'altra delle responsabilità e che non sono interessate dalla specifica disciplina dell'art. 1669 c.c..
Così Cass. civ., Sez. II, 06/11/2014, n. 23691
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -
, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera. In questa prospettiva, non rileva la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità dei soggetti coinvolti, né trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2330 cod. civ., e pertanto l'azione del committente soggiace alle regole dettate dall'art. 1669 cod. civ. in tema di denuncia dei vizi e difetti. Il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi della costruzione, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., decorre infatti dal momento della scoperta ovvero della acquisizione della consapevolezza dei vizi. Tale momento, di regola, è successivo alla consegna dell'immobile e quest'ultima, a sua volta, è successiva al completamento dell'immobile, ma non si può escludere che, in particolari situazioni, il termine possa decorrere da data anteriore alla consegna dell'immobile.
A tali termini occorre quindi fare riferimento anche per la ipotesi in oggetto.
La eccezione di decadenza e prescrizione sollevata in I grado estende la sua efficacia all'obbligato solidale Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/04/2025, n. 8837 In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente. Tale effetto estintivo non si applica nei confronti del coobbligato che, essendosi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepire la prescrizione a sua volta o abbia espressamente rinunciato a farla valere.
Occorre quindi verificare la correttezza di quanto motivato dal Giudice di I grado alla luce delle censure svolte anche su questo punto.
Il termine dei lavori data al 15.10.2004 secondo le allegazioni della stessa parte committente pagina 8 di 11 Il 27. 10 2011 la parte ha conoscenza della causa dei vizi riscontrati mediante la relazione dell'ing . lo conferma la stessa appellante in atto di appello. Per_1
La denuncia viene effettuata il 10.11.2011 quindi entro l'anno dalla scoperta.
La azione si prescrive in un anno dalla denunzia, quindi, doveva essere effettuata entro il
10.11.2012 .
In data 10.9.2012 viene depositato ricorso per atp, idoneo atto interruttivo della prescrizione. : “Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/05/2020, n. 8637 L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.
Dopo il deposito dell'atp 29.7.2013 inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945
c.c. ) .
La notifica dell'atto di citazione interviene il 1° agosto 2014 ossia oltre l'anno di prescrizione. Per la precisione la stessa parte appellante deduce di avere richiesto la notifica in tale data, dovendosi quindi arguire che la pendenza della lite che si ha con la notifica e non con la richiesta, sia addirittura successiva.
Il fax dell'avv Barbanera non è idoneo atto interruttivo essendo del seguente tenore
““egregi colleghi in relazione alla pratica in oggetto per correttezza professionale vi comunico che non avendo ricevuto alcun riscontro alle mie dell'11.3.2014, darò immediatamente corso all'azione giudiziaria del caso “.
Il fax non è idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2943 ultimo comma c. c. quale l'atto di costituzione in mora. In primo luogo, fa rinvio ad un atto 11.3.2014 che non è depositato e quindi non ne è conosciuto l'oggetto: non si sa quindi a cosa si riferiscano le azioni giudiziarie del caso, essendo palesemente insufficiente l'oggetto “ Persona_3 più altri “ In secondo luogo in sé considerato il fax non è idoneo a integrare né il presupposto soggettivo, il soggetto obbligato, né il presupposto oggettivo della richiesta di pagamento del credito al quale non vi è alcun riferimento. pagina 9 di 11 Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/11/2002, n. 16131 Perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.
Ancora : Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/02/2010, n. 3371 In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Pertanto al 1° agosto 2014 la prescrizione era maturata come correttamente pagina 10 di 11 statuito dal Giudice di I grado. Le ulteriori difese sono assorbite dal rigetto del motivo di censura.
La domanda ex art. 96 c.p.c. del deve essere rigettata poiché non vi è prova di CP un danno ulteriore rispetto al pagamento delle spese legali
Le spese seguono la soccombenza rispetto alle parti costituite ( valore di lite, ai minimi attesa la prossimità con lo scaglione inferiore, senza fase istruttoria) . Nulla sulle spese per le altre parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello avverso la sentenza del T. Siena 792/2022 che integralmente conferma.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP che liquida in € 4997 per esborsi oltre rimborso forfetario IVA e CAP, somma da versarsi all'Erario attesa la ammissione al patrocinio gratuito del CP
Raddoppio del C.U..
Firenze 20 luglio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE II CIVILE
La Corte di Appello di Firenze nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente relatore dott. Alessandra Guerrieri Giudice dott. Laura D'Amelio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2429/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
NO, e ato in presso il difensore avv. BARBANERA MASSIMILIANO
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP C.F._2
CAPRONI SAVINA , elettivamente domiciliato in VIA DEI FRANCESCHI 38 06034 FOLIGNO presso il difensore avv. CAPRONI SAVINA
APPELLATO-
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
[...]
APPELLATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Parte appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello Adita, in riforma totale della sentenza n. 792/2022
(R.G. n. 2709/2014) emessa dal Tribunale Civile di Siena, in persona del Giudice,
Dott.ssa Alessandra Verzillo, il 21.09.2022 e pubblicata in pari data, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, in accoglimento dei motivi di gravame:
pagina 1 di 11 In via principale, accogliere il proposto appello e, per l'effetto, dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, l'infondatezza dell'eccezione di decadenza dal termine per la denuncia dei vizi e/o difetti dell'immobile di proprietà della SI.ra Parte_1 nonché dell'eccezione di prescrizione del diritto dell'appellante a proporre la relativa azione nei confronti dell'odierno appellato, Arch. CP
Nel caso di decisione nel merito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
A. accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in premessa, la responsabilità del convenuto, Arch. per i vizi e i difetti dell'immobile di proprietà della CP
SI.ra e, conseguentemente, condannarlo, a corrispondere all'attrice, a Parte_1 risarcimento dei danni cagionati, la somma complessiva di € 66.947,55, o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
B. accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto, Arch. per i CP gravi disagi subiti dalla SI.ra in conseguenza dei vizi e difetti dell'immobile e, Pt_1 conseguentemente, condannarlo, in proporzione alla quota di responsabilità che allo stesso verrà riconosciuta, al risarcimento dei danni a tal titolo patiti dall'attrice nella misura che sarà determinata in corso di causa o, comunque, liquidata dal Giudice in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario 15,00% per spese generali, IVA e CAP come per legge, relativi ad entrambi i gradi di Giudizio e spese di CTU del Giudizio di primo grado”
parte appellata:
in via preliminare nel rito, -dichiarare inammissibile lo spiegato appello per difetto della specificità dei motivi ex art. 342 c.p.c; -dichiarare l'inammissibilità dello spiegato appello ex 348 c.p.c. poiché il medesimo “non ha una ragionevole probabilità di essere accolto”; in via ulteriormente preliminare nel merito, -confermare l'intervenuta prescrizione del
(presunto) diritto dell'attrice; -confermare l'intercorsa decadenza del termine per la denuncia degli asseriti vizi e/o difetti;
nel merito,
-rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto ed in diritto e del tutto sfornita di prova.
pagina 2 di 11 Rebus sic stantibus, chiedesi la condanno dall' appellante ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese ed emolumenti di causa.
Si dichiara, inoltre, di aver presentato presso l'Ordine competente domanda per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore di . CP
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siena ha pronunciato la seguente sentenza:
• In via preliminare di merito, va accolta l'eccezione di decadenza e prescrizione, avanzata da parte convenuta e da parte terza Controparte_5
Rilevato che :
-in data 15.10.2004 i lavori vengono terminati e consegnati (doc.4 attrice);
-In data 21.09.2011 l'ing. per conto dell'attrice effettua il sopralluogo sui luoghi di Per_1 causa e prende atto dei dedotti, ma contestati, vizi e/o difetti (doc.5 attrice);
-In data 27.10.2011, l'ing. redige una relazione da cui si evince :“ Alla luce dei Per_1 riscontri effettuati si ritiene necessario intervenire realizzando il consolidamento delle strutture di fondazione mediante micropali e cordoli di sottofondazione affiancati alle fondazioni esistenti.
Sul corpo centrale, al fine di ridurre le carenze di collegamento tra le pareti, è indispensabile la realizzazione di incatenamenti metallici al livel1o della copertura. (all.5 citaz.)
- In data 10.11.2011 l'attrice denuncia gli asseriti vizi (all. 8 citaz.);
-In data 23.02.2012 l'avv. Stolzi, per conto dell'attrice, reitera detta denuncia (doc.8 attrice);
-In data 10.09.2012 l'attrice deposita ricorso per A.T.P (all. 9attrice).;
- In data 29.07.2013 il C.T.U., ing. deposita la relazione (all.10 citaz). Per_2
- In data 01.08.2014 l'attrice chiede la notifica dell'atto di citazione introduttivo della presente causa.
Poiché la denuncia dei vizi è avvenuta c in data 10.11.2011 ,l'attrice avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 10.11.2012.
Né può considerarsi equipollente alla notifica della citazione, ossia all'esercizio dell'azione, il deposito del ricorso per A.T.P. pagina 3 di 11 Invero, il ricorso per A.T.P., può costituire sospensione del termine di cui all'art. 1669
c.c. per l'esercizio dell'azione, termine che inizia nuovamente a decorrere dal deposito della relazione del C.T.U. (una per tutte Cass. civ. Sez. II, Sent., 20/05/2009, n. 11743).
Dunque, se si considera la sospensione dal 10.09.2012 al 29.07.2013 (termine nel quale si è esaurito l'A.T.P.), l'attrice avrebbe dovuto proporre l'azione entro il 30.09.2013
(ossia dal 10.11.2011 al 10.09.2012 = 10 mesi + dal 30.07.2013 al 30.09.2013 = 2 mesi).
Il diritto dell'attrice è prescritto anche laddove si dovesse considerare che il termine per proporre l'azione possa essere decorso dal deposito della relazione del C.T.U. nel procedimento per A.T.P. (avvenuta in data 29.07.2013) poiché la notifica dell'atto di citazione è stata richiesta in data 01.08.2014, ossia oltre l'anno.
Il diritto dell'attrice, quindi, è inesorabilmente prescritto In ogni caso, l'attrice è incorsa nella decadenza dal termine previsto per la denuncia dei vizi e difetti in quanto la stessa ne era a conoscenza ben prima che l'ing. redigesse la propria relazione, come è Per_1 emerso dall'istruttoria dibattimentale (v.teste Duchini)
In buona sostanza se è vero che «In tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo»
(Cass.Civ., Sez. III., 23/01/2008, n.1463), è altresì vero che gli accertamenti tecnici necessari non possono essere intrapresi a distanza di 6 anni (come nel caso in esame) perché , diversamente opinando, il committente potrebbe dilatare di un tempo indefinito il termine di decadenza e prescrizione , così vanificando ogni previsione di legge.
l' Arch. ha avuto esclusivamente gli incarichi e ha svolto attività solo di Controparte_6
e di Controparte_7 Controparte_8 circostanza pacifica pagina 4 di 11 Tutti gli aspetti strutturali dell' opera, dalla progettazione, ai calcoli, alla direzione dei lavori, sono stati di esclusiva competenza ed opera dell' Arch. Pertanto, CP in via incidentale, alcuna responsabilità potrebbe essere alla medesima addebitata.
• Propone impugnazione nei soli confronti di Arch Parte_1 CP sulla base dei seguenti motivi:
“Con il presente atto si impugna la sopra richiamata sentenza esattamente:
1) nella parte in cui il Tribunale “… Accoglie l'eccezione preliminare di decadenza e prescrizione” (pag. 7);
2) nella parte in cui il Tribunale “… dichiara l'attrice decaduta dal termine previsto per la denuncia degli asseriti vizi e/o difetti” (pag. 7);
3) nella parte in cui il Tribunale “… dichiara prescritto il diritto dell'attrice a proporre la relativa azione” (pag. 7)”.
Si chiede, in accoglimento della presente impugnazione, la modifica di tali capi della sentenza in favore di una pronuncia che affermi:
- l'infondatezza delle eccezioni preliminari di decadenza dal termine per la denuncia dei vizi e/o difetti dell'immobile e di prescrizione del diritto a proporre la relativa azione nei confronti dell'odierno appellato, Arch. in qualità di progettista e direttore CP dei lavori strutturali;
- la responsabilità dell'appellato, Arch. per i vizi e i difetti dell'immobile CP di proprietà della SI.ra , con conseguente condanna al risarcimento dei Parte_1 danni cagionati per la somma complessiva di € 66.947,55, corrispondente al grado di responsabilità allo stesso attribuito dal CTU (75%), o quella maggiore o minore ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
- la responsabilità dell'appellato, Arch. per i gravi disagi subiti dalla CP
SI.ra in conseguenza dei vizi e difetti dell'immobile con conseguente condanna Pt_1 al risarcimento dei danni nella misura determinata in corso di causa (tenendo conto del grado di responsabilità allo stesso attribuito dal CTU pari al 75%) o, comunque, liquidata dal Giudice anche in via equitativa;
- la condanna dell'appellato, Arch. al pagamento delle spese di lite del CP primo grado di giudizio e di quelle CTU. pagina 5 di 11 In ogni caso, nell'ipotesi in cui la Corte ritenga di decidere il merito della vicenda, si ripropongono in questa Sede tutte le domande ed eccezioni, già formulate in primo grado.”
Veniva disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti del giudizio di I grado che tuttavia rimanevano contumaci.
Si costituiva l'Arch. che era rimasto contumace in I grado e il quale contestava la CP fondatezza delle censure.
Le parti concludevano alla udienza del 19 novembre 2024 come in atti.
L'appello deve essere deciso come segue.
La censura è rivolta esclusivamente nei confronti dell'arch. rimasto contumace CP in I grado che dell'intervento è stato progettista e direttore dei lavori della parte strutturale.
In primo luogo, deve inquadrarsi la fattispecie nell'art. 1669 c.c.
La committente in 1 grado non ha richiamato la disposizione di legge in atto di citazione ma vi ha fatto riferimento nella memoria ex art. 183 c.p.c. n. 1 laddove ha sussunto i danni nei gravi difetti che menomano il godimento e rendono l'immobile inidoneo all'uso. il Giudice di I grado ha deciso sulla base della applicazione di detto articolo. È a tale fattispecie che quindi occorre fare riferimento per la decisione del caso di specie.
La integrazione dei gravi difetti rispetto a quanto lamentato da parte attrice non è contestata in questa sede dall'arch. e comunque emerge dalla descrizione dei CP fatti come accertati dal ctu. In estrema sintesi l'intervento edilizio è stato effettuato senza rifacimento delle fondazioni che invece erano necessarie, e ciò ha provocato crepe e fessurazioni nello stabile.
Così il ctu:
Prima di descrivere le condizioni attuali dell'immobile è necessario fare un'ampia premessa sulle procedure progettuali adottate per questo intervento. Dalla relazione geologico tecnica allegata al deposito al genio civile si legge “Si ritiene opportuno e necessario intervenire a livello fondale con opere di sottofondazione che consentano al tempo stesso di fornire una adeguata base di appoggio alle strutture, distribuire uniformemente i carichi e di superare la parte più superficiale del terreno, interessato sia dalle variazioni stagionali che allo sviluppo di apparati stagionali” inoltre come riportato in pagina 6 di 11 ATP documento 13 parte A “L'edificio è praticamente privo di fondazioni, le murature portanti, infatti, proseguono senza variazione di spessore, per non più di 20 cm sotto il piano di campagna”. Nella relazione tecnico-descrittiva dell'arch. (non Controparte_6 progettista strutturale, solo architettonica), al capitolo – descrizione tecnico materica - allegata alla pratica del genio civile si legge “Viste le buone caratteristiche meccaniche del terreno e l'assenza di dissesti strutturali dovuti a cedimenti dello stesso, non è prevista l'esecuzione di sottofondazione”. Ora il terreno non ha buone caratteristiche, inoltre il progettista strutturale pur rimanendo in ambito di bioarchitettura avrebbe potuto prevedere interventi di consolidamento della struttura fondale. Gli interventi a questo punto dovranno essere sicuramente più invasivi. In sostanza devo ammettere che questo progetto da qualunque punto lo si voglia vedere ha enormi carenze, e non basta l'approvazione del genio civile per farne un buon progetto. (la verifica di norma si sofferma all'aspetto documentale ed ai risultati di calcolo ed un sopralluogo adopera finita)”.
Parte attrice ha citato l'arch. assumendone la responsabilità quale progettista e CP direttore dei lavori. Assume che al caso di specie si applichi non la disciplina dell'art. 2226 c.c. ma l'ordinario termine prescrizionale decennale con inapplicabilità dei diversi termini di cui all'art. 1669 c.c..
L'assunto non è condivisibile.
È vero che la particolare fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. sottende responsabilità extracontrattuale e responsabilità contrattuale nei confronti del committente ( ex multis cfr Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 11/03/2025, n. 6488 La responsabilità dell'appaltatore e del progettista direttore dei lavori prescelto dal committente deriva da due distinti contratti, essendo governate l'una dal rapporto di appalto, l'altra dal contratto d'opera professionale, per cui soltanto in parte coincide il contenuto delle sanzioni che a quella responsabilità fanno capo, perché al progettista direttore il committente può richiedere il rimborso del danno ed eventualmente la correzione del progetto, mentre all'appaltatore può chiedere l'eliminazione dei difetti dell'opera o la riduzione del prezzo e, in certi casi, la risoluzione del contratto, di guisa che il risarcimento assume un valore soltanto integrativo dei rimedi concessi in via principale.), ma è anche vero che laddove si invochino i fatti costitutivi della azione tipica , debbano applicarsi i termini propri della stessa di decadenza e prescrizione. Si vuole, cioè, dire che, se una parte si giova del termine decennale dal compimento per il promovimento dell'azione giustificato dalla gravità dei difetti dal pericolo di rovina e quant'altro, deve sottostare ai termini che la pagina 7 di 11 azione individua per il suo accoglimento. Altra questione è il regime probatorio e il regime sanzionatorio che accedono all'una o all'altra delle responsabilità e che non sono interessate dalla specifica disciplina dell'art. 1669 c.c..
Così Cass. civ., Sez. II, 06/11/2014, n. 23691
L'ipotesi di responsabilità regolata dall'art. 1669 cod. civ. in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione - che fa riferimento soltanto all'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa -
, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente che abbia provveduto alla costruzione dell'immobile con propria gestione diretta, ovvero sorvegliando personalmente l'esecuzione dell'opera. In questa prospettiva, non rileva la diversità dei contratti cui si ricollega la responsabilità dei soggetti coinvolti, né trova applicazione la disciplina dettata dagli artt. 2226 e 2330 cod. civ., e pertanto l'azione del committente soggiace alle regole dettate dall'art. 1669 cod. civ. in tema di denuncia dei vizi e difetti. Il termine di decorrenza per la denuncia dei vizi della costruzione, ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., decorre infatti dal momento della scoperta ovvero della acquisizione della consapevolezza dei vizi. Tale momento, di regola, è successivo alla consegna dell'immobile e quest'ultima, a sua volta, è successiva al completamento dell'immobile, ma non si può escludere che, in particolari situazioni, il termine possa decorrere da data anteriore alla consegna dell'immobile.
A tali termini occorre quindi fare riferimento anche per la ipotesi in oggetto.
La eccezione di decadenza e prescrizione sollevata in I grado estende la sua efficacia all'obbligato solidale Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 03/04/2025, n. 8837 In tema di obbligazioni solidali, la prescrizione eccepita da uno dei coobbligati ha effetto estintivo del rapporto obbligatorio anche nei confronti degli altri, ogniqualvolta dalla mancata estinzione possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente. Tale effetto estintivo non si applica nei confronti del coobbligato che, essendosi costituito in giudizio, abbia omesso di eccepire la prescrizione a sua volta o abbia espressamente rinunciato a farla valere.
Occorre quindi verificare la correttezza di quanto motivato dal Giudice di I grado alla luce delle censure svolte anche su questo punto.
Il termine dei lavori data al 15.10.2004 secondo le allegazioni della stessa parte committente pagina 8 di 11 Il 27. 10 2011 la parte ha conoscenza della causa dei vizi riscontrati mediante la relazione dell'ing . lo conferma la stessa appellante in atto di appello. Per_1
La denuncia viene effettuata il 10.11.2011 quindi entro l'anno dalla scoperta.
La azione si prescrive in un anno dalla denunzia, quindi, doveva essere effettuata entro il
10.11.2012 .
In data 10.9.2012 viene depositato ricorso per atp, idoneo atto interruttivo della prescrizione. : “Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 07/05/2020, n. 8637 L'accertamento tecnico preventivo rientra nella categoria dei giudizi conservativi e, pertanto, la notificazione del relativo ricorso con il pedissequo decreto giudiziale determina, ai sensi dell'art. 2943 c.c., l'interruzione della prescrizione, che si protrae fino alla conclusione del procedimento, ritualmente coincidente con il deposito della relazione del consulente nominato. Qualora il procedimento si prolunghi oltre tale termine con autorizzazione al successivo deposito di una relazione integrativa, esso si trasforma in un procedimento atipico, con la conseguenza che la permanenza dell'effetto interruttivo della prescrizione non è più applicabile.
Dopo il deposito dell'atp 29.7.2013 inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945
c.c. ) .
La notifica dell'atto di citazione interviene il 1° agosto 2014 ossia oltre l'anno di prescrizione. Per la precisione la stessa parte appellante deduce di avere richiesto la notifica in tale data, dovendosi quindi arguire che la pendenza della lite che si ha con la notifica e non con la richiesta, sia addirittura successiva.
Il fax dell'avv Barbanera non è idoneo atto interruttivo essendo del seguente tenore
““egregi colleghi in relazione alla pratica in oggetto per correttezza professionale vi comunico che non avendo ricevuto alcun riscontro alle mie dell'11.3.2014, darò immediatamente corso all'azione giudiziaria del caso “.
Il fax non è idoneo a soddisfare i requisiti di cui all'art. 2943 ultimo comma c. c. quale l'atto di costituzione in mora. In primo luogo, fa rinvio ad un atto 11.3.2014 che non è depositato e quindi non ne è conosciuto l'oggetto: non si sa quindi a cosa si riferiscano le azioni giudiziarie del caso, essendo palesemente insufficiente l'oggetto “ Persona_3 più altri “ In secondo luogo in sé considerato il fax non è idoneo a integrare né il presupposto soggettivo, il soggetto obbligato, né il presupposto oggettivo della richiesta di pagamento del credito al quale non vi è alcun riferimento. pagina 9 di 11 Cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 15/11/2002, n. 16131 Perchè un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora;
la richiesta di pagamento produce l'interruzione della prescrizione ad effetto istantaneo, pertanto non è ammissibile che l'effetto interruttivo sia riconducibile ad una pluralità di atti, succedutisi nel tempo, dal complesso dei quali possa ricavarsi la volontà dell'interessato di far valere il proprio diritto, in quanto, se la singola intimazione non è idonea a costituire in mora l'obbligato, l'effetto interruttivo non si verifica affatto;
ne consegue che non produce alcun effetto interruttivo un atto, astrattamente valido ai fini della interruzione della prescrizione, ove lo stesso intervenga quando si è già verificata l'estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso nel tempo indicato dalla legge.
Ancora : Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 12/02/2010, n. 3371 In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo). Quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto. Ne consegue che non é ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa richiesta di adempimento al debitore e che è priva di efficacia interruttiva la riserva, anche se contenuta in un atto scritto, di agire per il risarcimento di danni diversi e ulteriori rispetto a quelli effettivamente lamentati, trattandosi di espressione che, per genericità ed ipoteticità, non può in alcun modo equipararsi ad una intimazione o ad una richiesta di pagamento.
Pertanto al 1° agosto 2014 la prescrizione era maturata come correttamente pagina 10 di 11 statuito dal Giudice di I grado. Le ulteriori difese sono assorbite dal rigetto del motivo di censura.
La domanda ex art. 96 c.p.c. del deve essere rigettata poiché non vi è prova di CP un danno ulteriore rispetto al pagamento delle spese legali
Le spese seguono la soccombenza rispetto alle parti costituite ( valore di lite, ai minimi attesa la prossimità con lo scaglione inferiore, senza fase istruttoria) . Nulla sulle spese per le altre parti.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, rigetta l'appello avverso la sentenza del T. Siena 792/2022 che integralmente conferma.
Condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da Parte_1 CP che liquida in € 4997 per esborsi oltre rimborso forfetario IVA e CAP, somma da versarsi all'Erario attesa la ammissione al patrocinio gratuito del CP
Raddoppio del C.U..
Firenze 20 luglio 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
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