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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/07/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 323 del RG VG dell'anno 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Erika Budelli, presso il cui studio in Collesalvetti (LI), via Roma n. 244, elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Agonigi, presso il cui studio in Pisa (PI), via Santa Maria n. 64, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 30.01.2025, e Parte_1 [...] anno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio concordatario, celebrato in Ameglia (SP) in data 14.07.2012 e trascritto, dapprima, nei registri dello sta to civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 5, Parte II, serie A – anno 2012 e, successivamente, nei registri
Pagina 1 di 5 dello stato civile del Comune di Cascina (PI), come risulta dall'atto n. 28, Parte
II, serie B – anno 2012.
Nell'udienza del 19 giugno 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 5.07.2021 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi di nnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato il figlio , in data 29.12.2015, hanno Persona_1 chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i Sig.ri e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al loro mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nulla escluso, dichiarando e riconoscendo inoltre gli stessi di avere già regolato anche tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal loro matrimonio, nessuno escluso, e di null'altro avere pertanto reciprocamente a pretendere in merito per alcun titolo o ragione;
2. i Sig.ri e convengono che l'affidamento del figlio CP_1 Parte_1 Per minore permanga, come tuttora, condiviso, con esercizio paritario della potestà genitoriale ed assunzione concorde tra i genitori di ogni decisione concernente l'educazione, la salute e l'istruzione del figlio minore, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, come meglio dettagliato nel
Piano Genitoriale ex art. 473 bis 12 cpc ivi allegato sub doc. n.10;
3. i Sig.ri e convengono che la residenza anagrafica e CP_1 Parte_1 collocazione abitativa prevalente del figlio minore permarrà presso la madre in Cascina (PI),
Frazione di San Lorenzo a Pagnatico, Via Altiero Spinelli n.60, i.2;
4. il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni, dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola mentre, nel periodo estivo e quando non
Pagina 2 di 5 c'è scuola, dal dopo pranzo del giovedì sino al lunedì mattina. Inoltre il padre terrà con sé il Per figlio tre giorni nella settimana in cui rimarrà nel week end con la madre. I predetti tre giorni saranno con due pernotti ed esattamente dall'uscita della scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì nel periodo scolastico, mentre, nel periodo estivo e quando non c'è scuola, dal dopo pranzo del mercoledì sino al dopo pranzo del venerdì. Tale protocollo è stato concordato dai coniugi considerando le esigenze della vita quotidiana del figlio minore e, Per comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà di . I genitori si impegnano pertanto fin da ora a modificare le predette modalità di frequentazione, anche per le festività, nell'interesse e secondo il desiderio e le esigenze della vita quotidiana del figlio minore. Tale protocollo è stato concordato dai coniugi considerando le esigenze della vita quotidiana del figlio minore e, comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà del minore. I genitori si impegnano a modificare le predette modalità di frequentazione, anche per le festività, nell'interesse e secondo il desiderio e le esigenze della vita quotidiana del figlio minore oltre che lavorative dei genitori, previo semplice accordo tra i medesimi. E ciò come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art. 473 bis 12 cpc ivi allegato sub doc. n.10;
5. fermo restando quanto sopra e come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art. 473 Per bis 12 cpc ivi allegato, durante le ferie estive starà per un periodo di quindici giorni con il padre (anche non consecutivi) e 15 giorni anche non consecutivi con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. Nelle festività di Natale, S. Stefano,
S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto e Immacolata, verrà seguito il criterio dell'alternanza, secondo accordi diretti fra i genitori;
6. il succitato Protocollo, meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ivi allegato, è stato concordato dai coniugi considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore
(specificati nel medesimo Piano Genitoriale) e, comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà dello stesso;
7. dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di Euro 200,00 (Euro duecento,00) (con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- base di riferimento il mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima con valuta entro il giorno 5 di ogni mese;
8. dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'assegno legislativamente previsto per i figli e/o comunque l'attuale assegno unico per i figli - sinora percepito al 50% dai genitori - sarà integralmente riscosso al 100% dalla madre impegnandosi il padre a sottoscrivere e/o presentare la documentazione
Pagina 3 di 5 necessaria a tal fine. Resta inteso che sino a che l'INPS non corrisponderà in via esclusiva alla madre l'intero importo dell'assegno familiare, il Sig. si obbliga a rifondere alla Pt_1
Sig.ra l 50% di quanto erogatogli a tale titolo, mediante bonifico bancario sul conto CP_1 corrente intestato alla medesima;
9. Le spese straordinarie faranno carico ad entrambi i coniugi al 50%. Il coniuge che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso nella misura del 50% dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri scolastici, abbonamento autobus e/o treno, mense). Preventivo accordo invece sarà necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
➢ mediche chirurgiche: (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, dentistiche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche,
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
➢ scolastiche: rette scolastiche (anche pre-scuola e/ o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/ viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue.
➢ Sportive-ricreative: costo per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relativo attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza di genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione.
➢ Spese di custodia del minorenne (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi / malattia di uno o di entrambi i genitori, e/o in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili a custodire il minore e/o altre alternative gratuite;
10. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo di mantenimento Pt_1 ordinario e il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio fintantoché lo stesso non sarà economicamente indipendente;
11. Le parti rilasciano sin da ora assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio di ciascuno e del figlio minore;
12. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà ex art. art. 13 c. 8 L.P.”.
Pagina 4 di 5 4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e preso atto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Ameglia (SP) in data 14.07.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 5, Parte II, serie A – anno
2012;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lit e.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
1) dott.ssa Eleonora Polidori Presidente
2) dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice relatore
3) dott.ssa Stefana Curadi Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 323 del RG VG dell'anno 2025 avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio, vertente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Erika Budelli, presso il cui studio in Collesalvetti (LI), via Roma n. 244, elettivamente domicilia;
E
(CF: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Francesca Agonigi, presso il cui studio in Pisa (PI), via Santa Maria n. 64, elettivamente domicilia;
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
CONCLUSIONI: per entrambi i ricorrenti dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nel ricorso introduttivo.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, depositato in data 30.01.2025, e Parte_1 [...] anno chiesto che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio concordatario, celebrato in Ameglia (SP) in data 14.07.2012 e trascritto, dapprima, nei registri dello sta to civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 5, Parte II, serie A – anno 2012 e, successivamente, nei registri
Pagina 1 di 5 dello stato civile del Comune di Cascina (PI), come risulta dall'atto n. 28, Parte
II, serie B – anno 2012.
Nell'udienza del 19 giugno 2025, celebrata mediante deposito di note scritte, le parti hanno concluso come da ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario .
2. La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata. Dalla documentazione prodotta si evince che la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Pisa in data 5.07.2021 e che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente da oltre 6 mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi di nnanzi al Presidente del Tribunale.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che
è venuta meno ogni affectio coniugalis.
3. I coniugi, dal cui matrimonio è nato il figlio , in data 29.12.2015, hanno Persona_1 chiesto che il Tribunale adito pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1. i Sig.ri e si dichiarano economicamente CP_1 Parte_1 autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al loro mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nulla escluso, dichiarando e riconoscendo inoltre gli stessi di avere già regolato anche tutti i rapporti economici e patrimoniali dipendenti dal loro matrimonio, nessuno escluso, e di null'altro avere pertanto reciprocamente a pretendere in merito per alcun titolo o ragione;
2. i Sig.ri e convengono che l'affidamento del figlio CP_1 Parte_1 Per minore permanga, come tuttora, condiviso, con esercizio paritario della potestà genitoriale ed assunzione concorde tra i genitori di ogni decisione concernente l'educazione, la salute e l'istruzione del figlio minore, tenuto conto di quelle che sono le capacità,
l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio, come meglio dettagliato nel
Piano Genitoriale ex art. 473 bis 12 cpc ivi allegato sub doc. n.10;
3. i Sig.ri e convengono che la residenza anagrafica e CP_1 Parte_1 collocazione abitativa prevalente del figlio minore permarrà presso la madre in Cascina (PI),
Frazione di San Lorenzo a Pagnatico, Via Altiero Spinelli n.60, i.2;
4. il padre terrà con sé il figlio a fine settimana alterni, dal giovedì all'uscita di scuola al lunedì mattina, quando lo riaccompagnerà a scuola mentre, nel periodo estivo e quando non
Pagina 2 di 5 c'è scuola, dal dopo pranzo del giovedì sino al lunedì mattina. Inoltre il padre terrà con sé il Per figlio tre giorni nella settimana in cui rimarrà nel week end con la madre. I predetti tre giorni saranno con due pernotti ed esattamente dall'uscita della scuola del mercoledì sino alla mattina del venerdì nel periodo scolastico, mentre, nel periodo estivo e quando non c'è scuola, dal dopo pranzo del mercoledì sino al dopo pranzo del venerdì. Tale protocollo è stato concordato dai coniugi considerando le esigenze della vita quotidiana del figlio minore e, Per comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà di . I genitori si impegnano pertanto fin da ora a modificare le predette modalità di frequentazione, anche per le festività, nell'interesse e secondo il desiderio e le esigenze della vita quotidiana del figlio minore. Tale protocollo è stato concordato dai coniugi considerando le esigenze della vita quotidiana del figlio minore e, comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà del minore. I genitori si impegnano a modificare le predette modalità di frequentazione, anche per le festività, nell'interesse e secondo il desiderio e le esigenze della vita quotidiana del figlio minore oltre che lavorative dei genitori, previo semplice accordo tra i medesimi. E ciò come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art. 473 bis 12 cpc ivi allegato sub doc. n.10;
5. fermo restando quanto sopra e come meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ex art. 473 Per bis 12 cpc ivi allegato, durante le ferie estive starà per un periodo di quindici giorni con il padre (anche non consecutivi) e 15 giorni anche non consecutivi con la madre, da concordarsi tra i genitori entro il 15 giugno di ogni anno. Nelle festività di Natale, S. Stefano,
S. Silvestro, Capodanno, Epifania, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, Ferragosto e Immacolata, verrà seguito il criterio dell'alternanza, secondo accordi diretti fra i genitori;
6. il succitato Protocollo, meglio dettagliato nel Piano Genitoriale ivi allegato, è stato concordato dai coniugi considerando gli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio minore
(specificati nel medesimo Piano Genitoriale) e, comunque, avverrà sempre nel pieno ed ampio rispetto delle specifiche volontà dello stesso;
7. dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo al Pt_1 CP_1 mantenimento ordinario del figlio, la somma mensile di Euro 200,00 (Euro duecento,00) (con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT- base di riferimento il mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio) mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla medesima con valuta entro il giorno 5 di ogni mese;
8. dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio l'assegno legislativamente previsto per i figli e/o comunque l'attuale assegno unico per i figli - sinora percepito al 50% dai genitori - sarà integralmente riscosso al 100% dalla madre impegnandosi il padre a sottoscrivere e/o presentare la documentazione
Pagina 3 di 5 necessaria a tal fine. Resta inteso che sino a che l'INPS non corrisponderà in via esclusiva alla madre l'intero importo dell'assegno familiare, il Sig. si obbliga a rifondere alla Pt_1
Sig.ra l 50% di quanto erogatogli a tale titolo, mediante bonifico bancario sul conto CP_1 corrente intestato alla medesima;
9. Le spese straordinarie faranno carico ad entrambi i coniugi al 50%. Il coniuge che avrà anticipato la spesa avrà diritto al rimborso nella misura del 50% dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare le parti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri scolastici, abbonamento autobus e/o treno, mense). Preventivo accordo invece sarà necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese:
➢ mediche chirurgiche: (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, dentistiche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche,
In ogni caso compresi anche i tickets del SSN.
➢ scolastiche: rette scolastiche (anche pre-scuola e/ o dopo-scuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo di inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/ viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nelle eventuali sedi universitarie, corsi di lingue.
➢ Sportive-ricreative: costo per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relativo attrezzature, centri estivi, viaggi vacanza trascorsi in assenza di genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato
(minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione.
➢ Spese di custodia del minorenne (baby sitter), se rese necessarie per impegni lavorativi / malattia di uno o di entrambi i genitori, e/o in caso di malattia della prole infradodicenne in mancanza di parenti disponibili a custodire il minore e/o altre alternative gratuite;
10. Il sig. rimarrà obbligato a corrispondere il contributo di mantenimento Pt_1 ordinario e il 50% delle spese straordinarie nell'interesse del figlio fintantoché lo stesso non sarà economicamente indipendente;
11. Le parti rilasciano sin da ora assenso per il rilascio e/o rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio di ciascuno e del figlio minore;
12. Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti e i difensori sottoscrivono anche per rinuncia alla solidarietà ex art. art. 13 c. 8 L.P.”.
Pagina 4 di 5 4. Infine, in considerazione degli interessi coinvolti e preso atto dell'accordo delle parti sul punto, il Collegio ritiene che le spese di lite debbano essere interamente compensate.
P.Q.M.
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Ameglia (SP) in data 14.07.2012 e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune, come risulta dall'atto n. 5, Parte II, serie A – anno
2012;
Tra:
(CF: ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
e
(CF: ), nata a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
2) DISPONE che la cessazione degli effetti civili del matrimonio sia disciplinata alle condizioni riportate nel precedente punto 3) della parte motiva;
3) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396;
4) DICHIARA compensate interamente tra le parti le spese di lit e.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 16.07.2025.
Il Giudice relatore dott.ssa Teresa Guerrieri
Il Presidente dott.ssa Eleonora Polidori
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