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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/09/2025, n. 8804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8804 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21317/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Parte_1
Maria Bosio per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 12.06.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dalla domanda del 28.07.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con sentenza del 10.2.2025, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con sentenza del 10.2.2025 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa del 28.7.2023.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo poi in liquidazione la prestazione anche per detti ratei.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, nell'agosto del 2025 (il 25) e in virtù di provvedimento datato 11.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già il 10.2.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 12.09.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO - PRIMO GRADO 3^
IL GIUDICE, Dott. Umberto Buonassisi, quale giudice del lavoro, all'udienza del 12.09.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 21317/2025 R.G e vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' Avv. Giorgio Parte_1
Maria Bosio per procura in atti (ricorrente);
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso CP_1
dal funzionario Silvia Di Genova (resistente;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso iscritto in data 12.06.2025 ha convenuto in Parte_1
giudizio l per sentirlo condannare al pagamento dei ratei dell'indennità di CP_1
accompagnamento maturati dalla domanda del 28.07.2023 come riconosciuto dal Tribunale di Roma con sentenza del 10.2.2025, con gli accessori di legge.
L' si è costituito chiedendo di dichiarare cessata la materia del contendere a CP_1
spese compensate avendo messo in liquidazione la prestazione.
Infine, la causa all'odierna udienza è stata decisa.
****
Risulta dagli atti che con sentenza del 10.2.2025 la parte ricorrente si è vista riconoscere il possesso del requisito sanitario proprio della indennità di accompagnamento a far tempo dalla domanda amministrativa del 28.7.2023.
1 Dalla comparsa di costituzione dell' e dalla documentazione ad essa CP_1
allegata, risulta poi che il resistente ha messo poi in liquidazione la prestazione anche per detti ratei.
Va quindi dichiarata cessata la materia del contendere.
In concreto, il pagamento è avvenuto, nell'agosto del 2025 (il 25) e in virtù di provvedimento datato 11.7.2025, in epoca successiva alla notifica del ricorso e comunque con ingiustificato ritardo rispetto al termine previsto dalla legge, considerando che parte ricorrente aveva trasmesso in via telematica all' il CP_1
modello AP70 attestante il possesso dei requisiti socio economici necessari ai fini del pagamento già il 10.2.2025.
Le spese devono essere quindi poste integralmente a carico dell' in base al CP_1
principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, liquidate in € CP_1
1.860,00, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, da distrarsi.
Roma 12.09.2025
Il Giudice
Umberto Buonassisi
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