Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/05/2025, n. 647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 647 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5274/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA
Terza Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Stefania Monaldi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5274/2021 promossa da:
C.F. e P. IVA rappresentata e difesa dagli Avv.ti Maurizio Parte_1 P.IVA_1
Lorenzini, Claudia Gillosi e Massimiliano Manna
ATTORE contro
, nella sua qualità di procuratore di TE rappresentata e difesa Controparte_1 CP_2 dall'Avv. Roberto Malizia di Roma
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli di precisazione delle conclusioni depositati tramite PCT
Conclusioni
Per l'attrice (come da comparsa conclusionale del 9 dicembre 2024): «“Accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia e comunque inesistenza del titolo esecutivo per cui è causa e dell'avverso atto di pignoramento immobiliare e dei successivi atti esecutivi e/o l'inesistenza e del diritto della medesima di agire esecutivamente in danno dell'odierna opponente e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'illegittimità nullità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento di cui all'atto
pagina 1 di 10
Accertare e dichiarare la sussistenza di usura originaria e preventiva determinata contrattualmente al momento della stipula del per cui è causa siglato tra le odierne parti e/o in subordine usura sopravvenuta atteso il superamento del tasso soglia usura vigente e per l 'effetto accertare e dichiarare la conversione forzosa ex L. 108/1996 e art. 1815 co. 2 c.c. del finanziamento de quo da usurario in finanziamento gratuito e l'inesistenza del diritto di credito vantato da parte opposta nei confronti di
e del diritto della medesima di agire esecutivamente in danno della Parte_1 opponente e per l 'effetto dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'intimazione di pagamento di cui all'atto di precetto del 12.06.2002, nonché del pignoramento immobiliare per cui è causa, con adozione di ogni consequenziale provvedimento in ordine alla liberazione dei beni pignorati e disporre la cancellazione della trascrizione del pignoramento immobiliare di cui all'atto di pignoramento in atti.»
Per la convenuta (come da comparsa di costituzione): «IN VIA PRELIMINARE
1) Dichiarare inammissibile e/o improcedibile l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma II,
c.p.c., a norma dell'articolo 492, comma 3 c.p.c. e dell'art. 615, comma 2, terzo periodo, c.p.c., come novellati dal D.L. n. 59/2016, convertito nella Legge n. 119/2016, in quanto proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, e non essendo fondata su fatti sopravvenuti e non avendo l'opponente dimostrato di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;
NEL MERITO
1) Rigettare l'avversa domanda giudiziale in quanto infondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto confermare l'efficacia esecutiva del titolo azionato, ed accertare l'esistenza del diritto di credito vantato da Controparte_3
2) Condannare parte attrice al pagamento in favore dell'Istituto comparente di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. facendo riferimento ai parametri fissati dal D.M. n. n. 37/2018.
Con ogni riserva e salvezza.»
Ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 2 di 10 La società ha introdotto, ai sensi dell'art. 615 comma II c.p.c., il giudizio di merito Parte_1 dell'opposizione proposta avverso la procedura esecutiva immobiliare N. 264/2002 R.G.E. e, premesso che il Giudice dell'Esecuzione aveva rigettato l'istanza di sospensiva, ha esposto: che nel 1994 Cassa di Risparmio di Foligno, dante causa dell'odierno creditore procedente, aveva concesso a un finanziamento di Lire 900 Milioni (impropriamente indicato in Lire Parte_1
900.000 dall'opponente), equivalenti ad € 464.811,21, da utilizzare sul conto corrente n° 22.034. garantito da ipoteca;
che le condizioni contrattuali prevedevano:
- Il rientro dal finanziamento in 3 anni dalla messa a disposizione della linea di credito, senza piano di ammortamento (trattandosi non di mutuo in senso proprio, ma di finanziamento del genere c.d.
“bullet”);
- Interessi corrispettivi, da calcolare trimestralmente sullo scoperto di conto corrente, così determinati: Prime Rate ABI + 1%;
- Previsione di una commissione pari a lire 3 milioni (1.549,37 euro) da applicarsi trimestralmente sull'utilizzo degli scoperti del conto. che sulla scorta di tale contratto in data 20.5.2002 Intesa Gestione Crediti aveva notificato a
[...]
atto di precetto per € 707.239,81; Parte_2
che detta somma era così composta:
- 496,902 € per capitale;
- 196.415,70 € per interessi di mora esercizio precedente;
- 12.414, 84 € per interessi di mora esercizio corrente;
- 200,39 € di assicurazione e 1.306,65 € per spese di precetto che già tale atto di precetto presentava criticità, dal momento che la somma capitale (496,902 €) era difforme rispetto a quella oggetto del finanziamento (464.811,21 €); che comunque sulla scorta dello stesso Intesa Gesione Crediti S.p.A., (poi divenuta ), Controparte_3
aveva notificato l'atto di pignoramento Immobiliare e iscritto a ruolo la procedura esecutiva 264/2002; che in pendenza della procedura, le parti avevano stipulato un accordo transattivo in forza del quale:
- si riconosceva debitrice della somma di € 852.332,50; Parte_1
- accettava a saldo e stralcio la somma di € 650.000 da versarsi in due soluzioni ( Controparte_3
360.000 entro il 20.12.2011 e 290.000 al 30.4.2012), pena la risoluzione della transazione. pagina 3 di 10 che aveva versato la somma di € 380.000 ma non anche di quella ulteriore di € Parte_1
270.000, con conseguente venir meno della transazione;
che nell'ambito dell'esecuzione immobiliare 264/2002 aveva depositato istanza Controparte_3
(datata 14.12.2020) affinché venisse disposta la vendita di più lotti oltre a quelli già venduti, affermando in detta istanza che il proprio credito ammontava ad € 1.907.620,89 (in luogo dei
707.239,81 €) originariamente portati nel precetto.
Tutto ciò premesso, l'attrice ha affermato, a sostegno della propria opposizione:
✓ che non ha alcun diritto ad agire esecutivamente in forza del titolo azionato, in Controparte_3 quanto la pretesa creditoria è infondata sia nell'an che nel quantum; e che, segnatamente:
✓ si è sottratta alla mediazione obbligatoria;
Controparte_3
✓ Sia col precetto inizialmente notificato, sia con la precisazione del credito contenuta nell'istanza del 14.12.2020 ha preteso la restituzione di una somma illegittima e Controparte_3
spropositata rispetto al credito inizialmente concesso (da cui vanno scomputati i versamenti nel frattempo effettuati da;
Parte_1
✓ Gli interessi pretesi da non sono dovuti per indeterminatezza della clausola che Controparte_3
originariamente li prevedeva;
✓ Se anche fossero dovuti, i suddetti interessi sarebbero stati mal calcolati;
✓ Gli interessi avrebbero carattere usurario, con conseguente gratuità dell'intero negozio.
Per queste ragioni ha chiesto - oltre all'ammissione di una CTU volta a determinare Parte_1
l'usurarietà del negozio ed eventualmente a procedere al ricalcolo degli interessi - l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Si è costituita nella sua qualità di procuratore di contestando Controparte_1 Controparte_3
tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito e chiedendo il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
A sostegno delle proprie eccezioni, affermava che: Controparte_3
✓ Il credito era certo nell'an, e riconosciuto come tale dall'attrice nella transazione del 2011 (il cui venir meno poteva travolgere gli obblighi reciproci, ma non certo le dichiarazioni confessorie in essa contenute);
✓ Che non vi era alcun obbligo di mediazione a cui si sarebbe sottratta, dal Controparte_3
momento che, come noto, l'art. 5, co. 4, lett d) del D.Lgs. n. 28/2010 prevede che la condizione di procedibilità della domanda giudiziale non operi “ nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata”;
pagina 4 di 10 ✓ Che l'opposizione andava considerata inammissibile in quanto proposta dopo che era stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569;
✓ Che comunque, nel merito, il tasso di interesse applicato non era affatto indeterminato, né usurario, dal momento che, per costante giurisprudenza, gli interessi di mora non potrebbero sommarsi a quelli corrispettivi, stante la natura radicalmente differente degli stessi.
La convenuta ha concluso pertanto come in epigrafe, chiedendo altresì il rigetto delle istante istruttorie di controparte.
La causa è stata istruita tramite consulenza tecnica d'ufficio (vds. relazione depositata in data
25.5.2023 e note di chiarimenti in data 29.8.2023 e 7.12.2023)
***
1.Occorre innanzi tutto rilevare come l'eccezione di difetto della preventiva procedura di mediazione sia infondata, in quanto detta procedura non riguarda le iniziative esecutive e, quindi, neppure, la fase incidentale che nell'ambito delle stesse si inserisce tramite l'esercizio delle c.c. opposizioni esecutive.
2. L'opposizione all'esecuzione non può essere ritenuta tardiva in quanto proposta, con ricorso depositato in data 26.5.2021, a seguito dell'istanza del 14.12.2020 con la quale il delegato alle vendite aveva chiesto l'estensione dell'ordinanza di vendita del 23.02.2011 anche ai beni facenti parte dei lotti
1 e 2, inizialmente rimasti esclusi da quel provvedimento. Pertanto, con riferimento ai lotti in questione la vendita – come riconosce la stessa convenuta nella comparsa conclusionale – non è stata disposta, giacché il Giudice dell'Esecuzione non si era pronunziato su tale istanza a seguito della sospensione dell'esecuzione per l'introduzione di ricorso per concordato preventivo ai sensi dell'art. 168 L.F
3. Tanto premesso, sebbene l'opponente affermi che il diritto di a procedere ad Controparte_3 esecuzione forzata sia infondato sia nell'an che nel quantum, dagli atti e dai documenti di causa non emerge in realtà alcun elemento idoneo a travolgere la sussistenza della pretesa creditoria (ancorché non nella misura precettata). Anche a non voler ritenere dirimente quanto da affermato Parte_1
al momento di sottoscrivere la transazione del 2011 (e cioè il riconoscimento del proprio debito nei confronti dell'odierna opposta), rimane incontestato il fatto che il finanziamento “bullet” era stato effettivamente erogato e non restituito;
una eventuale usurarietà del tasso di interesse pattuito avrebbe poi l'effetto di travolgere gli interessi pattuiti sul piano di rientro dilazionato, fermo restando l'obbligo di (immediata) restituzione dell'intero capitale non pagato;
e ciò in quanto, ove la lamentata usurarietà venisse accertata, essa si tradurrebbe nella gratuità del negozio, con il corrispettivo obbligo, per pagina 5 di 10 di restituire solo il capitale (900 milioni di lire nel 1994, pari ad € 464.811,21), al netto Parte_1
di eventuali somme da detrarre.
Posto che il finanziamento risale, come detto, al 1994, quindi prima che entrasse in vigore la normativa anti-usura, con conseguente impossibilità di prendere a riferimento i D.M. in materia, adottati solo a far data dal 1 gennaio 1997, si può rilevare che - contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice - né dagli atti di causa né dalle conclusioni del CTU emergono elementi idonei a concludere che il contratto di finanziamento sarebbe stato connotato da usura genetica né che, durante l'esecuzione del contratto fosse sopravvenuta l'illiceità, per contrarietà a buona fede, illiceità della relativa pretesa1.
Ed infatti il CTU argomenta che (pp. 38 e 39 della consulenza tecnica):
• “il tasso corrispettivo con l'onere una tantum sul capitale originario (€ 464.811) è al di sotto del tasso soglia sino al 30/6/1997. Successivamente intercorrono gli interessi moratori”;
• “periodo tra l'entrata in vigore della L. 108/1996 ed il 31.12.2009: per quanto al confronto ai fini della verifica dell'usura, la formula dell'interesse semplice restituisce un valore del tasso di mora al di sotto del tasso soglia dal 30/6/1997 al 31/12/2009 sia sul capitale originario (€ 464.811) che sul capitale indicato nel precetto (€ 496.902) compreso l'onere una tantum dell'art. 2”;
• “periodo successivo all '01.1.2010: per quanto al confronto con il tasso soglia ai fini della verifica dell'usura si precisa che nel periodo successivo all'1/1/2010 il tasso di mora ex art.4 con l'onere una tantum ex art.2 sia sul capitale indicato nel precetto (€ 496.902) che sul capitale originario (€
464.811) restituisce un tasso effettivo al di sotto del tasso soglia”.
Non corrisponde pertanto al vero quanto affermato da parte attrice anche nei propri scritti conclusionali, e cioè che il perito incaricato dal Tribunale abbia accertato l'usurarietà degli interessi: egli ha anzi evidenziato che, ove si assuma come base di calcolo vuoi l'importo dell'originario finanziamento, vuoi la somma portata nel precetto, sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori rimangono al di sotto del tasso soglia.
L'unica ipotesi di usura ricorrerebbe solo ove, come scrive il CTU «si assumesse quale capitale €
852.333, indicato in sede di esecuzione RGE264/02, rispetto al capitale C= 464.811,21 indicato nell'atto di precetto». In tal caso «si sarebbe in presenza del superamento del tasso soglia dal 1/1/2005 1 Cfr. sul punto Cass. 24743/2023 ove si ricorda che il risalente contrasto sulla questione dell'applicabilità o meno della legge n. 108 del 1996 anche ai contratti di mutuo stipulati – come quello di cui trattasi – antecedentemente alla sua entrata in vigore (c.d. usura sopravvenuta) è stato composto già da diversi anni dalle Sezioni Unite le quali hanno affermato il principio secondo il quale, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto;
pagina 6 di 10 anno in cui il tasso base passasse dal PRAbi non più rilevato al tasso sostitutivo ex art.117tub ovvero al tasso legale. Il superamento è il risultato del fatto il valore di euro 852,333 contiene oltre che il capitale mutuato anche gli interessi sino al 13/11/2002 e ovviamente fermo restando nella formula I =
C * r * t, l'interesse richiesto (I) il tempo (t) modificando il valore (C) ne consegue che il tasso (r) non può che aumentare r = I / (C * t) superando il predetto tasso soglia (Doc.6 bis)».
Assumere a base di calcolo il valore di € 852,333 (quello, lo si ricorda, indicato nella transazione del
2011) è tuttavia frutto di un errore della creditrice procedente, che ha sbagliato sia nel non tener conto che la somma così composta era già comprensiva degli interessi (con la conseguenza di non poter costituire base di calcolo per ulteriori interessi), sia nel non scomputare dalla stessa i pagamenti effettuati da Tale evidente errore, sottolineato anche dal CTU, impedisce senz'altro di Parte_1
ammettere un credito complessivo identificato partendo dalla suddetta base di calcolo;
ma non è idoneo a far concludere che il contratto di finanziamento prevedesse interessi usurari;
con la conseguenza che il finanziamento non può essere considerato gratuito, e andrà restituito con l'aggiunta degli interessi
(corrispettivi e moratori) via via maturati.
4. Una volta stabilito ciò, e cioè che gli interessi sono dovuti, sorge il problema di stabilire in quale misura lo siano.
A tal fine occorre in primo luogo identificare la base di calcolo. Escluso che possa assumersi la somma di € 852,333 menzionata nella transazione (in quanto comprensiva essa stessa di interessi moratori, sì che l'effetto di un riconoscimento del debito non potrebbe comportare la ricapitalizzazione degli interessi dovuti sul capitale), rimangono astrattamente due possibilità:
• La somma di € 464.811, oggetto del finanziamento;
• La maggior somma indicata nel precetto, pari ad € 496.902.
Come osservato dal CTU, tuttavia (si veda p. 25) tale seconda somma appare di origine incerta, potenzialmente essa stessa comprensiva di interessi moratori: «un secondo valore (C2) è indicato nell'atto di precetto del 13/5/2002 in € 496.902,23 che essendo superiore all'importo puntuale messo a disposizione del cliente (C1), contiene per l'effetto una quota interesse per la differenza (€ 32.091,02).
Quanto ora dedotto sarebbe confermato nella memoria di costituzione e risposta (p.9) dove si legge che la somma (496.902,23) è il saldo negativo del c/c abbinato al “bullet” ne consegue che essendo il capitale finanziato e utilizzabile nel c/c pari ad € 464,811 la differenza in più non può che essere qualificata come residuo interesse».
La base di calcolo corretta deve dunque identificarsi con la somma oggetto del finanziamento “bullet”,
e cioè € 464.811.
pagina 7 di 10 5. Parte attrice ha sostenuto che - al di là della potenziale usurarietà degli stessi - gli interessi moratori non sarebbero dovuti in quanto «la clausola con cui sono stati pattuiti interessi moratori è nulla sia nella parte in cui ai fini della loro determinazione richiama “le condizioni genericamente praticate dalla banca”, sia laddove fa riferimento al “prime rate ABI”». Tale circostanza non corrisponde tuttavia al vero, posto che, anche ove si volesse considerare indeterminato il riferimento al Prime Rate
ABI (riferimento che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto essere ammissibile over ricorrano determinati elementi: cfr. Cass. Civ. 96/2022), ciò non varrebbe certo a caducare senz'altro gli interessi moratori, ma comporterebbe semmai l'applicazione della disciplina di cui al comma 7 dell'art. 117
TUB. Né si comprendono le censure di parte attrice in riferimento ai calcoli effettuati dalla convenuta a partire dal 2005, data in cui non era più diffuso il PRAbi. Se è infatti vero che il contratto nulla prevedeva in materia, è altresì vero che, come rilevato dalla CTU «sul tasso utilizzato dopo dal 2005 in avanti si è potuto rilevare che il tasso legale indicato da parte convenuta porti ad un risultato di interessi inferiore rispetto agli altri tassi possibili ovvero il tasso sostitutivo (r1) ex art. 117 Tub», con la conseguenza che non ha subito pregiudizio dall'applicazione del suddetto criterio. Parte_1
Ed invero, il Consulente tecnico – dopo aver correttamente individuato il capitale con riferimento al capitale originario del bullet (ossia il valore “C1=€ 464.811” e non i suoi montanti) – ha provveduto al riconteggio degli interessi (r) e, in assenza di comunicazioni delle variazioni contrattuali alla debitrice, ha proposto diverse ipotesi di conteggio tra le quali quella corretta prevede l'applicazione non dell'Euribor 1 mese né del tasso legale quanto piuttosto del tasso indicato nell'art. 117 Tub tempo per tempo vigente2.
Pertanto, tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla debitrice i quali, secondo la regola generale dell'art. 1194 c.c., andranno naturalmente imputati agli interessi e quindi il versamento di € 380.000,00 nell'ambito della transazione poi risolta;
l'altro pagamento per circa 82.000,00, escluso invece l'ulteriore pagamento di 20.000,00 a cui l'attrice fa riferimento nei propri atti che non sembra trovare riscontro agli atti del giudizio. Agli interessi maturati a quelle date (ed eventualmente al capitale) andranno dunque sottratti € 462.112. 6. Alla luce di quanto finora detto, il credito vantato dalla procedente è da quantificarsi in € 646.425,00 alla data del 21 gennaio, come indicato dalla colonna A3 del seguente prospetto della CTU (precisazione del 30 agosto 2023)
Sono fatti salvi, naturalmente, ulteriori interessi al medesimo tasso decorsi dalla data del 21 gennaio
2021 alla data di pubblicazione della presente sentenza, nonché quelli che decorreranno dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo.
7. Il parziale accoglimento dell'opposizione, che ha visto sensibilmente ridotta la somma precettata, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Viene quindi posto solidalmente a carico di entrambe le parti il compenso del CTU, liquidato come da decreto in pari data.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nella controversia in epigrafe, così decide:
- Accoglie parzialmente l'opposizione;
- Quantifica il credito della creditrice procedente in 646.425,00 alla data del 21 gennaio 2021, oltre interessi al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB tempo per tempo vigente da quella data al saldo
- Compensa le spese di lite, ponendo definitivamente le spese di CTU solidalmente a carico delle parti. pagina 9 di 10 Perugia, 28 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Stefania Monaldi
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Viene infatti applicato il tasso previsto dall'art. 5 della legge n. 154/92 e dall'art. 117 comma VII del T.U.B. d.lgs. 385/93 per le obbligazioni sorte successivamente, anche se il contratto é stato stipulato prima dell'entrata in vigore di dette norme (Cass. n. 204/97, Cass. n. 17338/02, Cass. n. 14684/03, Cass. n. 13823/03). Pertanto si applica (art. 117 TUB, comma 7 a)):
“il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione”. pagina 8 di 10