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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/12/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6208 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA MARIOTTI;
Parte_1 C.F._1
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEBORA Controparte_1 C.F._2
SALOMONE;
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto il rimborso del 50% delle spese da lei sostenute con riguardo Parte_1 all'appartamento con annesso posto auto in Anzio, via della Piramide, ricadente in comproprietà tra lei e il convenuto per la quota di ½ ciascuno.
1.1. costituitosi tardivamente, ha contestato la fondatezza della domanda e Controparte_1 ha eccepito la prescrizione della richiesta concernente il rimborso delle rate del mutuo gravante sull'immobile.
1.2. Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
1.2.1. L'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di 42.311,88
€ (o della maggiore o minore somma accertata e/o ritenuta di giustizia), oltre interessi legali, e in particolare:
1) € 6.317,40, pari al 50% di € 12.634,80, per spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei lastrici solari dell'edificio condominiale effettuati tra il 27 giugno ed il 31 luglio 2016;
2) € 2.130,42, pari al 50% di € 4.260,85, per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione prospetti aggetti dell'edificio condominiale nel 2020;
Pag. 1 di 7 3) € 1.980,00, pari al 50% di € 3.960,00, per spese di sostituzione degli infissi nel 2014;
4) € 27.884,06, pari al 50% del complessivo importo di € 55.768,12 di cui: € 32.243,77 per rate scadute dal 31.8.2003 al 28.2.2007 (oltre interessi di mora mutuo Banca di
Roma fil. 00260 Anzio3 n. 55/00/0260578/921), € 20.826,94 per le rate residue, oltre
€ 912,51 per oneri di estinzione anticipata;
€ 1.784,80 pari allo I.S.C. (già CP_2
8,210% sostenuto su € 21.739,45 per l'estinzione stessa;
5) € 4.000,00, a fronte di debito di € 16.908,64 su contratto di «apercredito» Banca
Popolare del Lazio S.p.A. e riconoscimento di debito del 19.12.2005.
1.2.2. Il convenuto si è riportato alle conclusioni in precedenza rassegnate:
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione delle quote di mutuo;
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 21.739,45 (20.821,44+918,01) corrisposta per l'estinzione del mutuo, in ragione della compensazione con gli anticipi effettuati dal sig. CP_1
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 1.748,80 a titolo di interessi sul finanziamento accesso in via esclusiva dalla sig.ra per estinguere il mutuo ed Pt_1 autonomamente deciso.
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 28.481,65 pretesa a titolo di rimborso per rate di mutuo scadute dal 31.08.2003 al 28.02.2007, in ragione del pagamento effettuato in costanza di matrimonio e pertanto non attribuibile in via esclusiva ad uno solo dei coniugi. In subordine sul punto, accertare e dichiarare non dovuto il 50% delle somme corrisposte per le rate sino al 18.06.2006, data di omologa della separazione dei coniugi.
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.317,40, corrispondente al 50% del complessivo importo di euro 12.634,80 speso per gli interventi straordinari relativi ai lastrici solari;
nonché accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 2.130,42, corrispondente al
50% del complessivo importo di euro 4.260,85 sostenuto per le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione prospetti approvate nel 2020, per non aver mai approvato gli interventi de quo, e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice. In via subordinata, sul punto, ricalcolare quanto effettivamente dovuto in considerazione di quanto dichiarato dall'Amministratore del Condominio, nonché delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato la sig.ra e relativamente alle quali il sig. detiene il medesimo diritto. Pt_1 CP_1
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 1.980,00 quale 50% delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, trattandosi di spese ordinarie, decise autonomamente, e mai condivise, dalla sig.ra che occupa l'immobile. Pt_1
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 4.000,00 per non avere la sig.ra Pt_1 nella sua qualità di fideiussore opposto al creditore le eccezioni già proposte dal debitore in
Pag. 2 di 7 ragione di un credito insussistente, illegittimo, prescritto e non dovuto, e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter del 22 luglio 2025 la causa, istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente osserva il Tribunale che l'attrice non ha depositato comparsa conclusionale nel termine allo scopo assegnato alle parti;
la memoria di replica depositata il 4 novembre 2025
è quindi utilizzabile nei limiti in cui consiste, appunto, in una replica alle deduzioni difensive svolte dal convenuto nella propria comparsa conclusionale.
3. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'istanza di rimessione in termini proposta dal convenuto nel costituirsi in giudizio.
3.1. Alla prima udienza dell'8 febbraio 2023 è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., l'ammissione delle prove e la notifica dell'ordinanza con cui è stato ammesso il suo interrogatorio formale, egli si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 14 ottobre 2023 al solo fine di far rilevare di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione e chiedere di essere rimesso in termini;
con successiva memoria depositata il 28 novembre 2023 egli ha poi compiutamente preso posizione circa le avverse allegazioni e richieste.
A sostegno dell'istanza di rimessione in termini il convenuto ha dedotto che non risulta essere stata spedita la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (CAD), comunque da lui mai Part ricevuta. Con la successiva memoria ha viceversa dedotto che l'avviso di ricevimento della non è stato immesso nella cassetta postale ma affisso alla porta di ingresso, e ciò non gli avrebbe consentito rinvenire l'avviso stesso e quindi di curare il successivo ritiro presso l'Ufficio
Postale dell'atto notificato.
Dalla copia dell'atto notificato prodotta dall'attrice (v. nota depositata il 6 febbraio 2023) risulta che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto a mezzo del servizio postale;
che l'agente postale, constatata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico il 17 ottobre
2022 spedendo la rituale comunicazione con raccomandata n. 62909998098-6; dal relativo avviso di ricevimento risulta che anche in occasione del recapito di quest'ultima, il 18 ottobre, il destinatario era assente e la CAD è stata affissa alla porta d'ingresso; il plico contenente l'atto notificato non è stato ritirato nel termine di 10 giorni.
La notifica è stata quindi ritualmente e tempestivamente eseguita, essendo state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 8, commi 1 e 4, della legge n. 890 del 1982, secondo cui l'avviso deve alternativamente essere «affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
Pag. 3 di 7 corrispondenza». Il convenuto, del resto, non ha spiegato per quale motivo l'affissione dell'avviso alla porta di ingresso gli avrebbe impedito di rinvenirlo, né ha dedotto prove al riguardo.
Ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini del contumace che si costituisce in giudizio presuppone (i) la nullità della citazione o della sua notificazione e (ii) che ciò gli abbia impedito di avere notizia del processo che lo riguarda. Poiché nel caso di specie la notifica è stata ritualmente effettuata, il convenuto non è ammesso ad esercitare attività difensive che all'epoca della costituzione in giudizio erano a lui precluse.
Ne discende l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sollevata ben oltre lo spirare del termine di venti giorni prima della prima udienza, previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. a pena di decadenza.
4. Nel merito, con atto pubblico del 4 agosto 1998 attrice e convenuto hanno acquistato l'immobile di cui si discute «in parti uguali», come risulta dal tenore dell'atto e della sua nota di trascrizione;
in quell'occasione essi si sono accollati, per la somma di 92.427.239 lire, la quota residua del mutuo gravante sull'immobile e acceso dalla società costruttrice.
Non v'è dubbio, quindi, che l'immobile ricada in comproprietà tra le parti in ragione di ½ ciascuna, indipendentemente da come sia stata fornita la provvista necessaria all'acquisto.
5. L'attrice chiede in primo luogo il rimborso della somma di 6.317,40 €, pari al 50% di €
12.634,80, per spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei lastrici solari dell'edificio condominiale in cui si trova l'unità immobiliare, effettuati tra il 27 giugno ed il
31 luglio 2016.
5.1. Il convenuto non ha contestato che l'attrice abbia sostenuto la spesa indicata, ma ha dedotto di non aver ricevuto la convocazione dell'assemblea condominiale chiamata a deliberare sull'esecuzione dei lavori, a dimostrazione del fatto che l'immobile era gestito in via esclusiva da e che comunque è necessario tenere conto delle detrazioni fiscali di cui l'attrice Parte_1 ha potuto godere e di cui anche lui avrebbe potuto beneficiare se avesse corrisposto la propria presunta quota.
5.2. I lavori sono stati approvati dall'assemblea condominiale, con delibera che non è stata impugnata. Il convenuto, comproprietario dell'immobile, è quindi tenuto a partecipare alla relativa spesa in ragione del 50% della quota a questo facente capo per riparto millesimale.
L'attrice ha poi negato di aver portato in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi la spesa così sostenuta, e agli atti non vi è prova né del fatto che ciò sia avvenuto, né tanto meno del fatto che in effetti sussistevano tutti i presupposti perché ciò potesse avvenire.
Il convenuto deve quindi essere condannato al rimborso della somma indicata.
Pag. 4 di 7 6. La seconda richiesta è relativa alla somma di 2.130,42 €, pari al 50% di 4.260,85 €, per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di prospetti e aggetti dell'edificio condominiale, approvate nel 2020.
Valgono al riguardo le medesime considerazioni svolte al paragrafo che precede.
7. L'attrice chiede poi il rimborso di 1.980 €, pari al 50% di 3.960 €, per le spese di sostituzione degli infissi dell'appartamento sostenute nel 2014.
7.1. In proposito il convenuto deduce che si tratta di spese di manutenzione ordinaria, come tali poste a carico dell'utilizzatore dell'immobile e quindi dell'attrice in quanto assegnataria della casa familiare.
7.2. La stessa attrice ha dato atto di aver effettuato l'intervento fruendo delle agevolazioni previste dalla legge n. 449/1997 per il risparmio energetico, e per il pagamento delle opere ha utilizzato l'apposito modello di bonifico. Non si è trattato, quindi, di un intervento di manutenzione ordinaria legato alla normale usura degli infissi in conseguenza dell'utilizzo prolungato nel tempo, ma di un intervento di manutenzione straordinaria. Tuttavia, il fatto che abbia per sua stessa ammissione fruito degli incentivi statali, che all'epoca erano Parte_1 pari al 50% del costo dell'intervento, fa sì che la spesa da essa effettivamente sostenuta debba essere stimata pari a 1.980 €, e dunque l'attrice ha diritto al rimborso della somma di 990 €.
8. Ancora, l'attrice ha chiesto il rimborso della somma di 27.884,06 €, pari al 50% del complessivo importo di 55.768,12 €, di cui:
a) 32.243,77 € per rate del mutuo contratto con la Banca di Roma scadute dal 31.8.2003 al 28.2.2007 (oltre interessi di mora);
b) 20.826,94 € per le rate residue e 912,51 € per oneri di estinzione anticipata;
c) 1.784,80 € a titolo di costo sostenuto per il finanziamento da lei contratto proprio al fine di estinguere il mutuo (e pari all'8,210%).
8.1. Le parti hanno contratto matrimonio il 21 agosto 1999 e la loro separazione è stata omologata con decreto dell'8 giugno 2006.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio» (Cass. Sez. 6, 07/05/2018, n.
10927, Rv. 648282 - 01); tale principio «è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è,
Pag. 5 di 7 comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale» (Cass. Sez. 1,
15/05/2024, n. 13366, Rv. 671459 - 01).
Nella specie non risulta che un accordo di questo genere sia stato concluso dalle parti prima del matrimonio o durante il suo corso. Le spese dall'uno e dall'altro sostenute a vario titolo, quindi, non sono rimborsabili.
Discorso diverso deve essere effettuato con riguardo alle spese sostenute successivamente all'omologa della separazione consensuale, dal momento che in quella sede le parti hanno concordato che avrebbero contribuito «in eguale misura al pagamento del mutuo residuo dell'immobile di proprietà»: ha quindi consapevolmente assunto su di sé Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, almeno a partire da quel momento, il 50% delle rate fino all'estinzione del mutuo, e non vi è prova di accordi di segno diverso successivamente conclusi dalle parti.
L'attrice ha provato di aver pagato, successivamente alla data di omologa, la rata avente scadenza al 28 febbraio 2007 dell'importo di 1.791,72 € (all.2), e dunque ha diritto al rimborso della somma di 895,86 €.
8.2. L'attrice ha poi estinto anticipatamente il mutuo;
dalla contabile del bonifico effettuato il 21 agosto 2007 risulta che a questo fine essa ha corrisposto alla Banca di Roma l'importo complessivo di 20.826,94 € (all. 05). Non è viceversa imputabile a tale titolo il pagamento di
912,51 € risultante dalla seconda contabile prodotta, dal momento che in questo caso il pagamento non risulta essere stato effettuato in favore della Banca di Roma, qui non indicata come beneficiario.
L'attrice ha quindi diritto al rimborso della somma di 10.413,47 €.
8.3. L'attrice ha poi dimostrato di essersi procurata la provvista necessaria a estinguere il mutuo contraendo un prestito personale con la Cassa di Risparmio di Ferrara per l'importo di 25.000 €.
A riprova di ciò è sufficiente osservare che il prestito è stato contratto il 16 agosto 2007 e il denaro è stato accreditato sullo stesso conto corrente n. 273/3 da cui pochi giorni dopo è CP_3 stato effettuato il bonifico di cui si è detto.
Poiché il costo complessivo del finanziamento era pari all'8,21%, il convenuto è tenuto a restituire la ulteriore somma di 854,95 € (pari all'8,21% di 20.826,94, diviso 2).
9. L'attrice ha infine chiesto il rimborso della somma di 4.000 € da lei corrisposta in qualità di fideiussore alla LO Spa, cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti del convenuto a fronte di un contratto di apertura di credito da lui stipulato.
9.1. Al riguardo deduce che l'attrice ha colpevolmente omesso di eccepire la Controparte_1
Pag. 6 di 7 infondatezza e la prescrizione del credito;
eccezioni che egli aveva viceversa sollevato nei confronti della LO, che infatti dopo un primo tentativo di recupero non si era più attivata in questo senso.
9.2. Il convenuto non ha indicato per quale motivo la pretesa creditoria avanzata nei confronti suoi e della sua garante sarebbe stata infondata. In ogni caso, sono in atti (doc. 10 dell'attrice)
l'atto di riconoscimento di un credito di 17.027,11 € reso dallo stesso alla Banca CP_1
Popolare del Lazio il 29 dicembre 2015, su cui egli non ha sollevato contestazioni e che al contempo costituisce prova del credito e atto interruttivo della prescrizione;
la diffida e costituzione in mora inviata all'attrice dalla LO il 22 marzo 2016; la dichiarazione della stessa LO del 19 luglio 2016 con cui questa dà atto di aver ricevuto da il Parte_1 pagamento della somma di 4.000 € e dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti di questa.
Il convenuto è quindi tenuto a restituire a la somma da lei a questo titolo pagata, Parte_1 ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c.
10. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di 25.602,10 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di tale valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
25.602,10 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in
5.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 05/12/2025
Il Giudice
RI ER
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IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. RI ER ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6208 R.G.A.C. dell'anno 2022 promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LUCIA MARIOTTI;
Parte_1 C.F._1
- Attrice - contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEBORA Controparte_1 C.F._2
SALOMONE;
- Convenuto -
OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha chiesto il rimborso del 50% delle spese da lei sostenute con riguardo Parte_1 all'appartamento con annesso posto auto in Anzio, via della Piramide, ricadente in comproprietà tra lei e il convenuto per la quota di ½ ciascuno.
1.1. costituitosi tardivamente, ha contestato la fondatezza della domanda e Controparte_1 ha eccepito la prescrizione della richiesta concernente il rimborso delle rate del mutuo gravante sull'immobile.
1.2. Con le note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso:
1.2.1. L'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della somma di 42.311,88
€ (o della maggiore o minore somma accertata e/o ritenuta di giustizia), oltre interessi legali, e in particolare:
1) € 6.317,40, pari al 50% di € 12.634,80, per spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei lastrici solari dell'edificio condominiale effettuati tra il 27 giugno ed il 31 luglio 2016;
2) € 2.130,42, pari al 50% di € 4.260,85, per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione prospetti aggetti dell'edificio condominiale nel 2020;
Pag. 1 di 7 3) € 1.980,00, pari al 50% di € 3.960,00, per spese di sostituzione degli infissi nel 2014;
4) € 27.884,06, pari al 50% del complessivo importo di € 55.768,12 di cui: € 32.243,77 per rate scadute dal 31.8.2003 al 28.2.2007 (oltre interessi di mora mutuo Banca di
Roma fil. 00260 Anzio3 n. 55/00/0260578/921), € 20.826,94 per le rate residue, oltre
€ 912,51 per oneri di estinzione anticipata;
€ 1.784,80 pari allo I.S.C. (già CP_2
8,210% sostenuto su € 21.739,45 per l'estinzione stessa;
5) € 4.000,00, a fronte di debito di € 16.908,64 su contratto di «apercredito» Banca
Popolare del Lazio S.p.A. e riconoscimento di debito del 19.12.2005.
1.2.2. Il convenuto si è riportato alle conclusioni in precedenza rassegnate:
- Preliminarmente, accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione di ripetizione delle quote di mutuo;
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 21.739,45 (20.821,44+918,01) corrisposta per l'estinzione del mutuo, in ragione della compensazione con gli anticipi effettuati dal sig. CP_1
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 1.748,80 a titolo di interessi sul finanziamento accesso in via esclusiva dalla sig.ra per estinguere il mutuo ed Pt_1 autonomamente deciso.
- Accertare e dichiarare non dovuto il 50% della somma di euro 28.481,65 pretesa a titolo di rimborso per rate di mutuo scadute dal 31.08.2003 al 28.02.2007, in ragione del pagamento effettuato in costanza di matrimonio e pertanto non attribuibile in via esclusiva ad uno solo dei coniugi. In subordine sul punto, accertare e dichiarare non dovuto il 50% delle somme corrisposte per le rate sino al 18.06.2006, data di omologa della separazione dei coniugi.
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 6.317,40, corrispondente al 50% del complessivo importo di euro 12.634,80 speso per gli interventi straordinari relativi ai lastrici solari;
nonché accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 2.130,42, corrispondente al
50% del complessivo importo di euro 4.260,85 sostenuto per le spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione prospetti approvate nel 2020, per non aver mai approvato gli interventi de quo, e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice. In via subordinata, sul punto, ricalcolare quanto effettivamente dovuto in considerazione di quanto dichiarato dall'Amministratore del Condominio, nonché delle detrazioni fiscali di cui ha beneficiato la sig.ra e relativamente alle quali il sig. detiene il medesimo diritto. Pt_1 CP_1
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 1.980,00 quale 50% delle spese sostenute per la sostituzione degli infissi, trattandosi di spese ordinarie, decise autonomamente, e mai condivise, dalla sig.ra che occupa l'immobile. Pt_1
- Accertare e dichiarare non dovuta la somma di euro 4.000,00 per non avere la sig.ra Pt_1 nella sua qualità di fideiussore opposto al creditore le eccezioni già proposte dal debitore in
Pag. 2 di 7 ragione di un credito insussistente, illegittimo, prescritto e non dovuto, e per l'effetto rigettare la domanda di parte attrice.
1.3. Con ordinanza ex art. 127-ter del 22 luglio 2025 la causa, istruita documentalmente e tramite interrogatorio formale, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente osserva il Tribunale che l'attrice non ha depositato comparsa conclusionale nel termine allo scopo assegnato alle parti;
la memoria di replica depositata il 4 novembre 2025
è quindi utilizzabile nei limiti in cui consiste, appunto, in una replica alle deduzioni difensive svolte dal convenuto nella propria comparsa conclusionale.
3. Ancora in via preliminare deve essere esaminata l'istanza di rimessione in termini proposta dal convenuto nel costituirsi in giudizio.
3.1. Alla prima udienza dell'8 febbraio 2023 è stata dichiarata la contumacia del convenuto.
Dopo la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., l'ammissione delle prove e la notifica dell'ordinanza con cui è stato ammesso il suo interrogatorio formale, egli si è costituito in giudizio con comparsa depositata il 14 ottobre 2023 al solo fine di far rilevare di non aver mai ricevuto la notifica dell'atto di citazione e chiedere di essere rimesso in termini;
con successiva memoria depositata il 28 novembre 2023 egli ha poi compiutamente preso posizione circa le avverse allegazioni e richieste.
A sostegno dell'istanza di rimessione in termini il convenuto ha dedotto che non risulta essere stata spedita la prescritta comunicazione di avvenuto deposito (CAD), comunque da lui mai Part ricevuta. Con la successiva memoria ha viceversa dedotto che l'avviso di ricevimento della non è stato immesso nella cassetta postale ma affisso alla porta di ingresso, e ciò non gli avrebbe consentito rinvenire l'avviso stesso e quindi di curare il successivo ritiro presso l'Ufficio
Postale dell'atto notificato.
Dalla copia dell'atto notificato prodotta dall'attrice (v. nota depositata il 6 febbraio 2023) risulta che l'atto di citazione è stato notificato al convenuto a mezzo del servizio postale;
che l'agente postale, constatata la temporanea assenza del destinatario, ha depositato il plico il 17 ottobre
2022 spedendo la rituale comunicazione con raccomandata n. 62909998098-6; dal relativo avviso di ricevimento risulta che anche in occasione del recapito di quest'ultima, il 18 ottobre, il destinatario era assente e la CAD è stata affissa alla porta d'ingresso; il plico contenente l'atto notificato non è stato ritirato nel termine di 10 giorni.
La notifica è stata quindi ritualmente e tempestivamente eseguita, essendo state rispettate tutte le formalità previste dall'art. 8, commi 1 e 4, della legge n. 890 del 1982, secondo cui l'avviso deve alternativamente essere «affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della
Pag. 3 di 7 corrispondenza». Il convenuto, del resto, non ha spiegato per quale motivo l'affissione dell'avviso alla porta di ingresso gli avrebbe impedito di rinvenirlo, né ha dedotto prove al riguardo.
Ai sensi dell'art. 294 c.p.c., la rimessione in termini del contumace che si costituisce in giudizio presuppone (i) la nullità della citazione o della sua notificazione e (ii) che ciò gli abbia impedito di avere notizia del processo che lo riguarda. Poiché nel caso di specie la notifica è stata ritualmente effettuata, il convenuto non è ammesso ad esercitare attività difensive che all'epoca della costituzione in giudizio erano a lui precluse.
Ne discende l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione, sollevata ben oltre lo spirare del termine di venti giorni prima della prima udienza, previsto dagli artt. 166 e 167 c.p.c. a pena di decadenza.
4. Nel merito, con atto pubblico del 4 agosto 1998 attrice e convenuto hanno acquistato l'immobile di cui si discute «in parti uguali», come risulta dal tenore dell'atto e della sua nota di trascrizione;
in quell'occasione essi si sono accollati, per la somma di 92.427.239 lire, la quota residua del mutuo gravante sull'immobile e acceso dalla società costruttrice.
Non v'è dubbio, quindi, che l'immobile ricada in comproprietà tra le parti in ragione di ½ ciascuna, indipendentemente da come sia stata fornita la provvista necessaria all'acquisto.
5. L'attrice chiede in primo luogo il rimborso della somma di 6.317,40 €, pari al 50% di €
12.634,80, per spese di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo dei lastrici solari dell'edificio condominiale in cui si trova l'unità immobiliare, effettuati tra il 27 giugno ed il
31 luglio 2016.
5.1. Il convenuto non ha contestato che l'attrice abbia sostenuto la spesa indicata, ma ha dedotto di non aver ricevuto la convocazione dell'assemblea condominiale chiamata a deliberare sull'esecuzione dei lavori, a dimostrazione del fatto che l'immobile era gestito in via esclusiva da e che comunque è necessario tenere conto delle detrazioni fiscali di cui l'attrice Parte_1 ha potuto godere e di cui anche lui avrebbe potuto beneficiare se avesse corrisposto la propria presunta quota.
5.2. I lavori sono stati approvati dall'assemblea condominiale, con delibera che non è stata impugnata. Il convenuto, comproprietario dell'immobile, è quindi tenuto a partecipare alla relativa spesa in ragione del 50% della quota a questo facente capo per riparto millesimale.
L'attrice ha poi negato di aver portato in detrazione nelle proprie dichiarazioni dei redditi la spesa così sostenuta, e agli atti non vi è prova né del fatto che ciò sia avvenuto, né tanto meno del fatto che in effetti sussistevano tutti i presupposti perché ciò potesse avvenire.
Il convenuto deve quindi essere condannato al rimborso della somma indicata.
Pag. 4 di 7 6. La seconda richiesta è relativa alla somma di 2.130,42 €, pari al 50% di 4.260,85 €, per spese di manutenzione straordinaria e ristrutturazione di prospetti e aggetti dell'edificio condominiale, approvate nel 2020.
Valgono al riguardo le medesime considerazioni svolte al paragrafo che precede.
7. L'attrice chiede poi il rimborso di 1.980 €, pari al 50% di 3.960 €, per le spese di sostituzione degli infissi dell'appartamento sostenute nel 2014.
7.1. In proposito il convenuto deduce che si tratta di spese di manutenzione ordinaria, come tali poste a carico dell'utilizzatore dell'immobile e quindi dell'attrice in quanto assegnataria della casa familiare.
7.2. La stessa attrice ha dato atto di aver effettuato l'intervento fruendo delle agevolazioni previste dalla legge n. 449/1997 per il risparmio energetico, e per il pagamento delle opere ha utilizzato l'apposito modello di bonifico. Non si è trattato, quindi, di un intervento di manutenzione ordinaria legato alla normale usura degli infissi in conseguenza dell'utilizzo prolungato nel tempo, ma di un intervento di manutenzione straordinaria. Tuttavia, il fatto che abbia per sua stessa ammissione fruito degli incentivi statali, che all'epoca erano Parte_1 pari al 50% del costo dell'intervento, fa sì che la spesa da essa effettivamente sostenuta debba essere stimata pari a 1.980 €, e dunque l'attrice ha diritto al rimborso della somma di 990 €.
8. Ancora, l'attrice ha chiesto il rimborso della somma di 27.884,06 €, pari al 50% del complessivo importo di 55.768,12 €, di cui:
a) 32.243,77 € per rate del mutuo contratto con la Banca di Roma scadute dal 31.8.2003 al 28.2.2007 (oltre interessi di mora);
b) 20.826,94 € per le rate residue e 912,51 € per oneri di estinzione anticipata;
c) 1.784,80 € a titolo di costo sostenuto per il finanziamento da lei contratto proprio al fine di estinguere il mutuo (e pari all'8,210%).
8.1. Le parti hanno contratto matrimonio il 21 agosto 1999 e la loro separazione è stata omologata con decreto dell'8 giugno 2006.
Secondo la giurisprudenza di legittimità «Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316 bis, primo comma, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell'altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio» (Cass. Sez. 6, 07/05/2018, n.
10927, Rv. 648282 - 01); tale principio «è, tuttavia, suscettibile di deroga tramite un accordo contrattuale tra le stesse parti, in quanto lo stesso può meglio rispecchiare le singole capacità economiche di ciascun coniuge o modulare forme di generosità spontanea tra i coniugi ed è,
Pag. 5 di 7 comunque, finalizzato al soddisfacimento delle primarie esigenze familiari e dei figli, nel rispetto dei doveri solidaristici che trovano la loro fonte nel rapporto matrimoniale» (Cass. Sez. 1,
15/05/2024, n. 13366, Rv. 671459 - 01).
Nella specie non risulta che un accordo di questo genere sia stato concluso dalle parti prima del matrimonio o durante il suo corso. Le spese dall'uno e dall'altro sostenute a vario titolo, quindi, non sono rimborsabili.
Discorso diverso deve essere effettuato con riguardo alle spese sostenute successivamente all'omologa della separazione consensuale, dal momento che in quella sede le parti hanno concordato che avrebbero contribuito «in eguale misura al pagamento del mutuo residuo dell'immobile di proprietà»: ha quindi consapevolmente assunto su di sé Controparte_1
l'obbligo di corrispondere, almeno a partire da quel momento, il 50% delle rate fino all'estinzione del mutuo, e non vi è prova di accordi di segno diverso successivamente conclusi dalle parti.
L'attrice ha provato di aver pagato, successivamente alla data di omologa, la rata avente scadenza al 28 febbraio 2007 dell'importo di 1.791,72 € (all.2), e dunque ha diritto al rimborso della somma di 895,86 €.
8.2. L'attrice ha poi estinto anticipatamente il mutuo;
dalla contabile del bonifico effettuato il 21 agosto 2007 risulta che a questo fine essa ha corrisposto alla Banca di Roma l'importo complessivo di 20.826,94 € (all. 05). Non è viceversa imputabile a tale titolo il pagamento di
912,51 € risultante dalla seconda contabile prodotta, dal momento che in questo caso il pagamento non risulta essere stato effettuato in favore della Banca di Roma, qui non indicata come beneficiario.
L'attrice ha quindi diritto al rimborso della somma di 10.413,47 €.
8.3. L'attrice ha poi dimostrato di essersi procurata la provvista necessaria a estinguere il mutuo contraendo un prestito personale con la Cassa di Risparmio di Ferrara per l'importo di 25.000 €.
A riprova di ciò è sufficiente osservare che il prestito è stato contratto il 16 agosto 2007 e il denaro è stato accreditato sullo stesso conto corrente n. 273/3 da cui pochi giorni dopo è CP_3 stato effettuato il bonifico di cui si è detto.
Poiché il costo complessivo del finanziamento era pari all'8,21%, il convenuto è tenuto a restituire la ulteriore somma di 854,95 € (pari all'8,21% di 20.826,94, diviso 2).
9. L'attrice ha infine chiesto il rimborso della somma di 4.000 € da lei corrisposta in qualità di fideiussore alla LO Spa, cessionaria del credito vantato dalla Banca Popolare del Lazio nei confronti del convenuto a fronte di un contratto di apertura di credito da lui stipulato.
9.1. Al riguardo deduce che l'attrice ha colpevolmente omesso di eccepire la Controparte_1
Pag. 6 di 7 infondatezza e la prescrizione del credito;
eccezioni che egli aveva viceversa sollevato nei confronti della LO, che infatti dopo un primo tentativo di recupero non si era più attivata in questo senso.
9.2. Il convenuto non ha indicato per quale motivo la pretesa creditoria avanzata nei confronti suoi e della sua garante sarebbe stata infondata. In ogni caso, sono in atti (doc. 10 dell'attrice)
l'atto di riconoscimento di un credito di 17.027,11 € reso dallo stesso alla Banca CP_1
Popolare del Lazio il 29 dicembre 2015, su cui egli non ha sollevato contestazioni e che al contempo costituisce prova del credito e atto interruttivo della prescrizione;
la diffida e costituzione in mora inviata all'attrice dalla LO il 22 marzo 2016; la dichiarazione della stessa LO del 19 luglio 2016 con cui questa dà atto di aver ricevuto da il Parte_1 pagamento della somma di 4.000 € e dichiara di non avere più nulla a pretendere nei confronti di questa.
Il convenuto è quindi tenuto a restituire a la somma da lei a questo titolo pagata, Parte_1 ai sensi degli artt. 1949 e 1950 c.c.
10. In conclusione, il convenuto deve essere condannato al pagamento dell'importo complessivo di 25.602,10 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di tale valore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) condanna al pagamento, in favore di della somma di Controparte_1 Parte_1
25.602,10 € oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese del giudizio che liquida in
5.000 € per compenso di avvocato, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Velletri il 05/12/2025
Il Giudice
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