Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/05/2025, n. 985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 985 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 547/2018 - Pag. 1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Castrovillari in persona del Giudice Unico, dott. Gianluca Di Giovanni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile, iscritta al n.° 547/2018 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 757/2017 del 25.07.2017, depositata in Cancelleria in data 31.07.2017, non notificata” e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del Sindaco legale rapp.te pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Caterina Del Campo, elettivamente domiciliati come in atti;
- Appellante -
E
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Pietro Vitale, elettivamente domiciliati come in atti;
- Appellato -
Conclusioni: all'udienza del 4 marzo 2025, i difensori hanno così conclusi “Ciascun difensore si riporta a tutte le proprie domande, difese, deduzioni e conclusioni formulate nei rispetti atti di parte e nei verbali di causa e ne chiede l'accoglimento, con vittoria di compensi e di spese. I difensori chiedono poi che la causa venga assegnata a sentenza con i termini di legge.”
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso tempestivamente depositato, allegando plurimi motivi di Controparte_1 illegittimità, ha impugnato innanzi al Giudice di Pace di Rossano il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n. 12673c/12673/2016, con il quale il Comando di Polizia
Municipale di gli aveva contestato l'avvenuta violazione dell'art. 142 co. 2 e 8 del Codice Pt_1 della Strada, in quanto, dalle rilevazioni compiute dal sistema , era emerso che il Controparte_2 veicolo Nissan Pulsar, tg. EY122GR, in data 14.11.2016, aveva circolato ad una velocità superiore a quella consentita sul tratto di strada in cui era installato il dispositivo elettronico.
Nello specifico, ha lamentato: 1) la violazione dell'art. 201, commi 1 e 5, CdS per tardività della notifica del verbale di contestazione;
2) l'illegittimità della sanzione per errata classificazione della strada, poiché, essendo priva di banchine, difetterebbe dei requisiti minimi per essere qualificata come strada extraurbana secondaria;
3) il difetto di applicazione del decreto prefettizio n. 1303/12 e la mancata contestazione immediata della violazione;
4) la violazione della direttiva del Ministero dei Trasporti n. 777 del 27.04.06 e dell'art. 12, CdS: 5) la violazione dell'art. 25, comma 2, L. n.
120/2010 dal momento che fuori dai centri abitati i dispositivi di controllo non possono essere istallati ad una distanza inferiore ad un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il
dispositivo; 5) l'illegittimità della riduzione del 5% della velocità rilevata dal dispositivo;
6) l'inadeguata segnalazione del dispositivo;
7) la mancanza di prova in ordine alla corretta funzionalità del dispositivo elettronico. Ha chiesto, pertanto, previa sospensione del verbale impugnato, il suo annullamento, con condanna dell'Ente convenuto al pagamento delle spese di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, in data 26.02.2018 si è costituito in giudizio il Parte_1 depositando in cancelleria comparsa di costituzione e risposta nonché la documentazione relativa all'accertamento compiuto, contestando ogni motivo di opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese processuali.
Con sentenza n. 575/2017 del 25.07.2017, depositata in Cancelleria in data 31.07.2017, il Giudice di Pace di Rossano, ritenendo tardiva la notifica del verbale, perché avvenuta ben oltre il termine stabilito dall'art. 201, comma 1, CdS, ha accolto il ricorso proposto e annullato l'impugnato verbale, condannando il alle spese di lite. Parte_1
Con ricorso depositato in data 26/02/2018, il ha proposto appello avverso la Parte_1 predetta sentenza, per violazione degli artt. 201 CdS, 386 Reg. Att. CdS e 196 CdS, dal momento che l'auto, di proprietà della società Hertz, alla data della violazione contestata era stata concessa in locazione al e, quindi, alla fattispecie era applicabile la c.d. “doppia notifica”, con CP_1 decorrenza del termine di cui all'art. 201 CdS dal momento in cui l'amministrazione era stata posta in grado di provvedere alla identificazione dell'effettivo trasgressore. L'appellante ha concluso chiedendo al Tribunale di: “Accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare la sentenza n. 757/17 emessa dal Giudice di Pace di Rossano in data 25/07/2017 e depositata in cancelleria il 31/07/2017, non notificata, dichiarando l'annullamento della sentenza impugnata sotto due diversi profili e cioè motivazione apparente con violazione delle norma di cui agli artt. 201 CdS e 386 Regolamento di attuazione al CdS e violazione della normativa che regolamenta la materia, e per l'effetto, ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione, in accoglimento dei principi dettati dalle normative sopra richiamate, emettere una sentenza che dichiari legittimo l'accertamento e la notificazione del verbale impugnato dal sig. CP_1
, responsabile alla circolazione del veicolo contravvenzionato, ai sensi degli artt. 201 CdS
[...]
e 386 Reg. Att. CdS, e per l'effetto, rigettare il ricorso di primo grado perché manifestamente infondato anche per tutti gli altri motivi richiamati nel presente atto di appello. Con vittoria di spese e delle competenze di entrambi i gradi da distrarre in favore del procuratore costituito anticipatorio ex art. 93 c.p.c.”
Con comparsa depositata in Cancelleria il 16.1.2019, si è costituito il quale ha Controparte_1 resistito al gravame evidenziando la correttezza della motivazione resa dal primo giudice e riproponendo i motivi – non scrutinati dal primo giudice – relativi alla illegittimità della sanzione per errata classificazione della strada, al difetto di applicazione del decreto prefettizio e mancata contestazione immediata della violazione, alla violazione dell'art. 12, CdS, alla violazione dell'art. 25, comma 2, L. n. 120/2010 dal momento che fuori dai centri abitati i dispositivi di controllo non possono essere istallati ad una distanza inferiore ad un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo;
all'illegittimità della riduzione del 5% della velocità rilevata dal dispositivo;
all'inadeguata segnalazione del dispositivo;
alla mancanza di prova in ordine alla corretta funzionalità del dispositivo elettronico. L'appellato ha, quindi, chiesto al Tribunale adito:
“
1. rigettare l'appello e confermare integralmente la sentenza impugnata;
2. In subordine rigettare l'appello e riformare la sentenza sulla base dei motivi di cui alla presente comparsa;
3. accogliere la comparsa e, per l'effetto dichiarare nullo e/o annullare e/o comunque revocare il verbale di R.G. n.° 547/2018 - Pag. 3 di 6
accertamento n. 12673c/12673/201716 redatto dagli agenti della Polizia Municipale di in Pt_1 data 2 dicembre 2016; 4. condannare l'appellante alle spese ed alle competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarre in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.”. Dopo una serie di rinvii per esigenze del ruolo, all'udienza del 4.03.2025, previa precisazione delle conclusioni delle parti, la causa è stata assunta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1. Mancata acquisizione del fascicolo di primo grado.
Va premesso che in questo giudizio non è stata disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado.
A questo proposito, va osservato che l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado, ai sensi dell'art. 347 c.p.c., è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice dell'impugnazione; ne consegue che la sua mancata acquisizione non vizia né il procedimento di secondo grado, né la relativa sentenza (in questo senso tra le tante Cass. civ., Sez. II, 7 settembre 2004, n° 18006).
Nel caso di specie, tenuto conto che, nel giudizio dinanzi al Giudice di Pace, non è stata espletata istruttoria di tipo orale e alla luce dei motivi di appello articolati, questo Giudice non ha ravvisato la necessità di disporre l'acquisizione del fascicolo d'ufficio.
2. Nel merito.
2.1 Con l'unico motivo di appello il chiede la riforma della sentenza gravata Parte_1 atteso che la notifica del verbale è avvenuto rispettando i termini di cui all'art. 201, comma 1,
C.d.S.
Il motivo è fondato.
Ebbene, l'art. 201, co. 1, C.d.S. prevede che: “1. Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall'accertamento, essere notificato all'effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta dall'archivio nazionale dei veicoli e dal P.R.A. alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno di identificazione. Nel caso di accertamento della violazione nei confronti dell'intestatario del veicolo che abbia dichiarato il domicilio legale ai sensi dell'articolo
134, comma 1-bis, la notificazione del verbale è validamente eseguita quando sia stata effettuata presso il medesimo domicilio legale dichiarato dall'interessato. Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal
P.R.A. o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione. Quando la violazione sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale deve essere notificato ad uno dei soggetti individuati ai sensi dell'articolo 196 entro cento giorni dall'accertamento della violazione. Per i residenti all'estero la notifica deve essere effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'art. 201, co. 2, C.d.S. prevede che “…la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1” quando, fra le altre ipotesi, vi è “e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia stradale e nella loro disponibilità che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo poiché' il veicolo oggetto del rilievo R.G. n.° 547/2018 - Pag. 4 di 6
è a distanza dal posto di accertamento o comunque nell'impossibilità di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari”. Ed ancora, l'art. 386, co. 1, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada stabilisce che “Quando viene effettuata la notificazione all'intestatario del certificato di proprietà o ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196 del codice e questi, con dichiarazione contenente, nel caso di alienazione, gli estremi dell'atto notarile, informa l'ufficio o il comando procedente che non è proprietario del veicolo, né titolare di alcuno dei diritti di cui al medesimo articolo 196 alla data dell'accertamento della violazione per la quale si procede, l'ufficio o comando interessati, se riscontrano l'esattezza delle notizie fornite, rinnovano la notificazione all'effettivo responsabile, con relativo addebito delle ulteriori spese, entro i termini previsti dall'articolo 201 del codice. Tali termini decorrono dalla data di ricezione da parte dell'ufficio o comando delle notizie fornite dal destinatario della precedente notificazione”.
È, quindi, prevista espressamente la rinnovazione della notificazione all'effettivo responsabile, sul presupposto, peraltro, della possibilità che non vi sia un perfetto allineamento delle banche dati consultate dall'Amministrazione accertatrice, a cui si può ovviare consentendo una seconda notificazione nel nuovo termine di 90 giorni, decorrente dalla ricezione delle notizie corrette.
L'art. 386 richiamato fa poi riferimento all'ipotesi in cui l'intestatario o altro soggetto indicato dall'art. 196 del C.d.S. informi l'Amministrazione che un altro soggetto è proprietario o, come in questo caso, titolare di uno di quei diritti previsti dall'art. 196 del C.d.S., quale ad esempio la locazione senza conducente.
Orbene, come dedotto dall'ente comunale, nel caso in esame, il veicolo Nissan Pulsar, tg. EY122GR, seppur di proprietà della , alla data dell'infrazione accertata era stato Controparte_3 concesso in locazione al , come evincibile dalla nota del 13/2/17 (prot. N. 5087 del CP_1
20/2/17) inviata dalla predetta società al Comune di , versata in atti. Pt_1
Ricorre, dunque, l'ipotesi in cui è ammessa la c.d. doppia notificazione, proprio secondo il meccanismo posto in essere dall'odierno appellante, atteso che, in data 20.12.2016, il verbale di accertamento veniva notificato alla società Hertz, e, poiché quest'ultima, in data 20.02.2017, aveva comunicato al comando di Polizia Municipale che alla data dell'infrazione il veicolo risultava concesso in locazione a veniva effettuata la notificazione all'effettivo Controparte_1 trasgressore, la quale si perfezionava in data 16.03.2017, vale a dire nel rispetto del termine di 90 giorni di cui all'art. 201 CdS, decorrente, ai sensi dell'art. 386 disp. att. CdS, dal 20.02.2017, data di ricezione delle notizie fornite dalla CP_3
In definitiva, la notifica del verbale di accertamento nei confronti di è stata Controparte_1 tempestivamente effettuata.
Per le suddette motivazioni il motivo di gravame merita accoglimento.
2.2 L'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni formulate dal ricorrente in primo grado, rimaste assorbite, e riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello.
2.3 Al riguardo, assume rilievo dirimente il profilo relativo alla violazione dell'art. 25 c. 2 l. n. 120 del 2010. Nel merito, la contestazione, sotto il profilo del mancato rispetto della distanza minima dello strumento di rilevazione (nella specie dal segnale stradale che impone il limite di CP_2 velocità, risulta fondata.
Come correttamente dedotto dall'odierna appellata, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, ultima parte, della legge citata, i dispositivi o i mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza R.G. n.° 547/2018 - Pag. 5 di 6
delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, fuori dai centri abitati, “non possono comunque essere utilizzati o installati ad una distanza inferiore ad un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità”.
La Cassazione, sul punto, ha precisato che il vincolo di distanza minima si applica solo a fronte di un controllo della velocità da remoto - cioè tramite misuratore di velocità installato in postazione fissa per funzionare in automatico - e non, al contrario, quando il controllo avviene a mezzo dispositivi mobili presidiati con la presenza di un organo di polizia (cfr. Cass. Civ. n. 32104/2019).
E la distanza di un chilometro va osservata, al di fuori dei centri abitati, non tra il cartello di presegnalazione dell'apparecchiatura e l'apparecchiatura stessa, ma tra quest'ultima ed il segnale che impone il limite di velocità (così in motivazione Cass. civ., sez. VI, 18/06/2020, n. 11792).
Essendo pacifico che il dispositivo utilizzato rientri tra i dispositivi di rilevamento fisso, è CP_2 indubbio che, alla fattispecie in esame, si applichi ,a pieno titolo, la distanza minima di 1 km.
Senonché, a fronte di tale contestazione da parte del , l'odierno appellante non ha, al CP_1 riguardo, spiegato alcuna difesa rilevante.
Tale contestazione avrebbe reso necessario, infatti, un accertamento del reale posizionamento della cartellonistica stradale, con onere probatorio a carico dell'Amministrazione convenuta.
Il difetto di allegazione e di prova, già nel corso del giudizio di primo grado, circa l'effettivo rispetto della distanza prescritta dalla legge tra il rilevatore e il segnale del limite di velocità, induce all'accoglimento dell'opposizione, con conseguente annullamento del verbale opposto.
Infatti, dalla documentazione, anche fotografica allegata, si evince solo che la distanza intercorrente tra il pannello e il punto di inizio della tratta controllata è di 450 metri per il primo pannello e di 250 metri per il secondo.
L'opposizione va, pertanto, ugualmente accolta, con conseguente annullamento del verbale impugnato. L'accoglimento di tale motivo di opposizione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi riproposti.
3. Regolamento delle spese del giudizio
Ai fini del regolamento delle spese di lite, occorre valutare l'esito complessivo della lite, che ha visto comunque accogliere l'opposizione al verbale spiegata dal nel giudizio di primo CP_1 grado. La soccombenza del ne comporta, quindi, la condanna al rimborso, in Parte_1 favore dell'appellato, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo - tenuto conto del valore della controversia e delle attività effettivamente svolte (con esclusione, quindi, del compenso per la fase di trattazione che non ha visto svolgimento di attività istruttoria), in base ai parametri di cui alla normativa vigente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice dott. Gianluca Di Giovanni, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- DICHIARA la nullità della sentenza del Giudice di Pace di Rossano n. 757/2017 del
25.07.2017, depositata in Cancelleria in data 31.07.2017;
- ANNULLA il verbale di accertamento di violazione del Codice della Strada n.
12673c/12673/2016, elevato dal Comando di Polizia Municipale di in data 2/12/16; Pt_1
- CONDANNA il al pagamento in favore di delle spese Parte_1 Controparte_1 di giudizio, che si liquidano in € 462,00 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e
C.P.A. se dovute, nelle misure di legge, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso, da distrarsi in favore dell'Avv. Pietro Vitale per dichiarato anticipo;
R.G. n.° 547/2018 - Pag. 6 di 6
➢ MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Castrovillari in data 30 maggio 2025.
Il Giudice
Gianluca Di Giovanni
Sentenza redatta con la collaborazione dell'Addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Federica Farno