Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 927/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. Parte_1
GALLO GIORGIA);
E
nata a [...] il [...] (Avv. GALLO Controparte_1
GIORGIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
Conclusioni del P.M.: nulla si oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 7.04.2025.
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 5.04.2024;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con sentenza n. 82/2024 del 15.04.2024, passata in giudicato;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo richiamando le medesime condizioni di separazione, che in questa sede vengono riportate:
“I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del reciproco rispetto.
Il Sig. fissa la propria residenza in Palermo, Parte_1
Via Annone n. 49.
L'immobile sito in Palermo, Largo Primavera n. 14, di proprietà della moglie, resta alla stessa assegnato e adibito a casa familiare, per essere abitato dalla sig.ra unitamente ai due figli minorenni. CP_1
La sig.ra si farà carico delle spese condominiali del detto Controparte_1 immobile, maturate e maturande, così come le spese relative alle utenze domestiche.
Tutti gli arredi, mobili e suppellettiliancora esistenti nell'appartamento rimarranno a corredo dello stesso, avendo il sig. già provveduto a Pt_1 prelevare i beni e gli effetti suoi personali. Entrambi i coniugi, fin da ora, si danno reciproco assenso per il rilascio dei rispettivi passaporti.
I figli minori e rimangono affidati ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con residenza prevalente presso l'abitazione della madre, in Palermo,
Largo Primavera n. 14.
- 2 - Al fine di garantire il diritto dei minori ad una sana crescita ed uno sviluppo armonico della propria personalità, e mantenere equilibrati ed adeguati contatti e rapporti con entrambi i genitori, i ricorrenti concordano espressamente che il genitore collocatario potrà trasferire la residenza propria e del minore in altra abitazione, la cui vicinanza dei luoghi non interferisce con il regime di visita previsto per l'altro genitore.
Qualora, invece, il trasferimento di residenza risulti tale da interferire con il normale regime di visita previsto per il genitore non collocatario, riducendone la facilità di collegamento con i figli e di mantenere rapporti priodici significativi e continuativi, come ad esempio l'impossibilità di poterli accompaganre o riprendere da scuola così come alle attività extrascolastiche, il trasferimento dovrà essere preventivamente comunicato e autorizzato dal genitore non collocatario.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé i figli secondo i tempi e le modalità meglio specificate al punto 14 del “Piano genitoriale di base” denominato “Piano settimanale per le frequentazioni”.
Le parti concordano che i giorni stabiliti potranno subire variazioni in base agli impegni dei minori e alle esigenze lavorative dei genitori.
Eventuali giorni non goduti potranno essere recuperati entro il mese di competenza. Per le festività natalizie e pasquali, per l'8 dicembre, il 25 aprile, il 1 maggio, 2 giugno, e più in generale per qualsiasi altra ricorrenza
(compleanni, onomastici, ecc.), i coniugi si impegnano a rispettare quanto concordemente stabilito al punto 15 del “Piano genitoriale di base” denominato
“Vacanze, pause scolastiche, giorni festivi”, seguendo, in ogni caso, il criterio dell'alternanza.
Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate compatibilmente alle esigenze lavorative di entrambi i genitori e con quelle dei minori. Durante le vacanze estive, sia il padre che la madre potranno trascorrere con i filgi un periodo di 15 giorni, continnuativo o frazionato, durante il quale si sospenderanno i diritti di visita dell'altro genitore.
Detto periodo andrà comunicato all'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno.
- 3 - Se durante il resto dell'anno la madre avrà necessità di allontanarsi con i figli minori per un periodo continuativo non superiore a 10 giorni, ne darà comunicazione al padre, con adeguato preavviso, e il diritto di visita del padre sarà temporaneamente sospeso in quel periodo;
al verificarsi di tale avvenimento il padre trascorrerà con i figli le due domencihe successive.
Resta espressamente inteso che allontanamenti della madre con i figli minori per periodi superiori a 10 giorni dovranno essere preventivamente autorizzati dal padre, e viceversa.
I coniugi concordano e prestano reciproco consenso alla possibilità di affidare i figli minori alla vigilanza dei nonni paterni e materni, i quali avranno facoltà di tenerli con essi, ed essere delegati al ritiro da scuola, anche in occasione di attività extracurriculari ed extrascolastiche.
Inoltre, i coniugi si impegnano affinchè le principali ricorrenze della vita dei figli siano trascorse con entrambi i genitori, tenendo tuttavia conto delle richieste e delle esigenze degli stessi.
Il sig. si obbliga a corrispondere alla moglie, a titolo di Parte_1 contributo per il mantenimento dei figli, la somma mensile di euro 250,00 per ciascuno e così complessivamente euro 500,00, da pagare anticipatamente e comunque entro il giorno 5 del mese al quale pagamento si riferisce, rivalutabile in relazione agli indici Istat.
Nessuna delle parti sarà tenuta alla corresponsione di un assegno mantenimento in favore dell'altra, essendo entrambe economicamente autosufficienti.
Le parti stabiliscono che contribuiranno in egual maniera a dividersi sia le spese ordinarie che straordinarie dei figli minori.
Le spese straordinarie occorrenti per i figli, salvo specifiche deroghe, devono essere preventivamente concordate tra i coniugi, salvo che si tratti di spese urgenti ed indifferibili, in linea con il Protocollo d'intesa vigente presso il
Tribunale di Palermo a cui si rinvia.
Al fine di scongiurare l'insorgenza di possibili ragioni di conflitto, viene dalle parti adottata la seguente disciplina, secondo le indicazioni fornite al riguardo dal Tribunale di Palermo: Spese straordinarie rimborsabili in assenza di
- 4 - preventivo accordo: spese mediche relative a: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure ortodontiche ed interventi chirurgici eseguiti presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari eseguiti presso strutture sanitarie private in quanto non erogati dal serviziosanitario nazionale;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal medico curante per la cura di specifiche patologie inequivocabilmente riferibili alla prole;
spese protesiche ivi comprese spese per occhiali e lenti a contatto;
spese scolastiche relative a: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
mensa; spese per progetti curriculari indetti dalla scuola;
spese extrascolastiche relative a: tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
spese relative ad imposta di bollo e assicurazione R.C. per mezzi di trasporto della prole (ciclomotore, motociclo o eventuale autovettura), laddove acquistato con il consenso e il concorso di entrambi i genitori;
spese per regali in occasione di feste di compagni di scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
Spese straordinarie il cui rimborso è condizionato al preventivo accordo tra i genitori: spese mediche relative a: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti eseguiti da specialisti privati ma erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
esami siagnostici eseguiti presso strutture private;
analisi cliniche;
ciclo di psicoterapia e logopedia erogati da specialisti privati;
spese scolastiche relative a: tasse universitarie imposte da istituti privati (nel casi di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà comunque contribuire, nei limiti dell'aliquota di pertinenza, in misura pari all'importo delle tasseche avrebbe pagato nel caso di frequentazione dell'università pubblića); corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioniprivate;
alloggio presso sede universitaria eventualmente diversa dal luogo di residenza familiare (nel caso di dissenso di un genitore sulla frequentazione, questi dovrà contribuire nella misura delle tasse che avrebbe pagato nel caso di frequenza di università pubblica); spese extrascolastiche relative a: corsi di istruzione e formazione (es. lingue straniere, disegno, tecnologia etc.), attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
- 5 - spese di custodia (baby sitter) se non già presenti nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio;
viaggi e vacanze;
spese relative ad imposta di bollo assicurazione R.C. per veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza consenso dell'altro genitore;
conseguimento patente di guida per ciclomotori, motocicli od autoveicoli presso scuole-guida private;
organizzazione di feste e ricevimento per figli: centro ricreativo estivo e di gruppo estivo.
Per quanto concerne le spese mediche straordinarie per le quali il diritto al rimborso è condizionato al preventivo assenso di entrambi i coniugi, è espressamente stabilito che il coniuge che intenda sostenere dette spese deve comunicare il relativo importo all'altro coniuge con un preavviso di almeno 7 giorni, e che l'altro coniuge abbia l'obbligo, entro i 7 giorni successivi, di comunicare un'eventuale alternativa meno onerosa: in difetto di riscontro della prima comunicazione, la spesa s'intenderà assentita dall'altro coniuge e dovrà da costui essere rimborsata (limitatamente alla quota di sua pertinenza).
Invece, nel caso in cui l'altro coniuge comunichi un preventivo alternativo, il primo resta naturalmente libero di avvalersí dell'opzione originariamente prescelta ed il secondo genitore sarà tenuto a rimborsare la quota di sua pertinenza avendo in riferimento il preventivo alternativo da lui proposto.
Inoltre, in relazione alle spese per gite scolastiche con pernottamento, nonché alle spese per attività sportive agonistiche e non agonistiche, il genitore, a fronte di formale richiesta scritta avanzata dall'altro, dovrà manifestare espressamente e per iscritto, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie determinazioni al riguardo, ed in caso di eventuale disaccordo dovrà motivare il proprio dissenso.
In difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. In ogni caso, in relazione alle spese extra-assegno, il diritto al rimborso del genitore anticipatario resta condizionato all'esibizione di specifica documentazione attestante il pagamento di dette spese.
Le parti potranno in ogni caso concordare una diversa gestione delle spese di cui sopra, tenendo comunque conto delle esigenze della prole.
Per tutto quanto non direttamente regolato in seno al presente ricorso, le parti rimandano al "PIANO GENITORIALE DI BASE" in atti.
- 6 - Con la sottoscrizione del presente ricorso, le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere reciprocamente.
I coniugi danno atto, altresì, che non sussistono beni immobili di proprietà comune, di avere già provveduto alla suddivisione dei beni mobili di proprietà esclusiva e in comunione, di avere già provveduto a regolamentare ulteriori rapporti economici reciproci ancora pendenti e di non avere reciprocamente più nulla a pretendere sul punto”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico né a disposizioni imperative di legge, sono conformi all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 01/06/2010, da Parte_1
, nato a [...] il [...] e da , nata
[...] Controparte_1
a PALERMO il 25/08/1976, trascritto nei registri dello Stato civile di detto
Comune al n. 24, Serie A, Parte II , ANNO 2010, alle condizioni riportate in parte motiva.
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 10/04/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal Giudice relatore.
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