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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 14/04/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5718/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5718/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.05.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Maria Teresa Parte_1
Gallinaro
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Massimo Osler CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio congiunto conclusioni delle parti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in Padova in data 20.06.2020,
[...] CP_1
atto trascritto al n. 63, parte I, vol.1 dell'anno 2020 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita Padova, via Chiesanuova n. 192 in uso esclusivo alla sig.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, la quale vi Parte_1
continuerà ad abitare insieme ai due figli e , secondo gli accordi Persona_1 Persona_2
già intervenuti tra i coniugi al momento della separazione.
3) Confermarsi il regime di affidamento in via condivisa dei due figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente degli stessi Persona_2
presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vuole, accordandosi con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori, e in ogni caso secondo il seguente calendario: - due pomeriggi a settimana e con relativo TT (indicativamente il martedì e giovedì), passando a prenderli a casa della madre alle ore 18:00 e riaccompagnandoli direttamente a scuola il mattino successivo ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, per cui i figli staranno con il padre a settimane alterne dal sabato mattina sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagno direttamente a scuola ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- durante il periodo estivo i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze invernali i figli staranno con il padre per sette giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di
Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, invece, per due giorni da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le esigenze dei figli;
- quanto alle altre festività infra-annuali e ai ponti scolastici, i medesimi verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza fra i genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere concordemente diverse e più ampie modalità di visita, in ogni caso nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici ed extra scolastici dei figli.
4) Confermarsi l'obbligo del signor di corrispondere alla signora CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Parte_1
e la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), Persona_1 Persona_2
importi che verranno aggiornati per la prima volta sulla base degli indici Istat a decorrere dal
05 Febbraio 2025 e così per gli anni seguenti senza necessità di ulteriore richiesta.
5) Confermarsi l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie CP_1
riguardanti i figli nella misura del 70% delle stesse, secondo la classificazione ed indicazione contenuta nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto ai coniugi.
6) Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge 898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor alla CP_1 signora nella misura concordata dalle parti, pari a complessivi € 25.000,00, Parte_1 da corrispondere con le seguenti modalità: a. la prima tranche di € 5000,00 sarà corrisposta alla moglie contestualmente al deposito delle note scritte di udienza di divorzio;
b. la seconda tranche di € 10.000,00 sarà corrisposta entro il 30 Giugno 2025; c. la terza e ultima tranche di
€ 10.000,00 sarà corrisposta entro il 30 Giugno 2026.
7) Le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio. 8) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in CP_1 Parte_1
Padova in data 20.06.2020, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 63, Parte I, Vol. 01 dell'anno 2020.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 02.07.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 424/2024 pubblicata il 16.07.2024, passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata Persona_1
l'11.05.2012) e (nato il [...]) entrambi minori e non economicamente Persona_2
autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro 25.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al
[...]
n. 63, Parte I, Vol. 01 dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
Il Tribunale Ordinario di Padova, volontaria giurisdizione, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di I grado iscritta al n. v.g. 5718/2024 promossa con ricorso congiunto depositato il 13.05.2024 da
nata a [...] il [...] con l'avv. Maria Teresa Parte_1
Gallinaro
e
nato a [...] il [...] con l'avv. Massimo Osler CP_1 con l'intervento del Pubblico Ministero oggetto: divorzio – scioglimento del matrimonio congiunto conclusioni delle parti: “1) Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in Padova in data 20.06.2020,
[...] CP_1
atto trascritto al n. 63, parte I, vol.1 dell'anno 2020 del Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune, ordinando alla cancelleria di trasmettere copia della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Padova affinché provveda ad effettuare le relative annotazioni.
2) Confermarsi l'assegnazione della casa coniugale sita Padova, via Chiesanuova n. 192 in uso esclusivo alla sig.ra , con tutti gli arredi e corredi ivi esistenti, la quale vi Parte_1
continuerà ad abitare insieme ai due figli e , secondo gli accordi Persona_1 Persona_2
già intervenuti tra i coniugi al momento della separazione.
3) Confermarsi il regime di affidamento in via condivisa dei due figli e Persona_1
ad entrambi i genitori, con collocazione e residenza prevalente degli stessi Persona_2
presso la madre. Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli quando vuole, accordandosi con la madre e nel rispetto delle esigenze scolastiche ed extra-scolastiche dei minori, e in ogni caso secondo il seguente calendario: - due pomeriggi a settimana e con relativo TT (indicativamente il martedì e giovedì), passando a prenderli a casa della madre alle ore 18:00 e riaccompagnandoli direttamente a scuola il mattino successivo ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- i fine settimana saranno alternati tra i genitori, per cui i figli staranno con il padre a settimane alterne dal sabato mattina sino al lunedì mattina successivo, con riaccompagno direttamente a scuola ovvero a casa della madre nei periodi di sospensione scolastica;
- durante il periodo estivo i figli staranno con il padre per due settimane, anche non consecutive, in periodi da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
- durante le vacanze invernali i figli staranno con il padre per sette giorni consecutivi tra dicembre e gennaio, ad anni alterni, includendo il giorno di Natale oppure quello di
Capodanno;
- durante le vacanze pasquali, invece, per due giorni da concordarsi di volta in volta secondo le festività, il calendario scolastico e le esigenze dei figli;
- quanto alle altre festività infra-annuali e ai ponti scolastici, i medesimi verranno equamente divise secondo il principio dell'alternanza fra i genitori e nel pieno rispetto delle esigenze e delle necessità scolastiche ed extrascolastiche dei figli. Resta inteso che i genitori potranno in qualsiasi momento prevedere concordemente diverse e più ampie modalità di visita, in ogni caso nel rispetto delle esigenze ed impegni scolastici ed extra scolastici dei figli.
4) Confermarsi l'obbligo del signor di corrispondere alla signora CP_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento dei due figli Parte_1
e la somma mensile di € 800,00 (€ 400,00 per ciascun figlio), Persona_1 Persona_2
importi che verranno aggiornati per la prima volta sulla base degli indici Istat a decorrere dal
05 Febbraio 2025 e così per gli anni seguenti senza necessità di ulteriore richiesta.
5) Confermarsi l'obbligo del sig. di contribuire alle spese straordinarie CP_1
riguardanti i figli nella misura del 70% delle stesse, secondo la classificazione ed indicazione contenuta nel Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova e ben noto ai coniugi.
6) Dichiarare equa e congrua, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 8, legge 898/70, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile da parte del signor alla CP_1 signora nella misura concordata dalle parti, pari a complessivi € 25.000,00, Parte_1 da corrispondere con le seguenti modalità: a. la prima tranche di € 5000,00 sarà corrisposta alla moglie contestualmente al deposito delle note scritte di udienza di divorzio;
b. la seconda tranche di € 10.000,00 sarà corrisposta entro il 30 Giugno 2025; c. la terza e ultima tranche di
€ 10.000,00 sarà corrisposta entro il 30 Giugno 2026.
7) Le parti prestano sin da ora acquiescenza alla sentenza di scioglimento del matrimonio. 8) Le Spese del presente procedimento vengono integralmente compensate tra le Parti”.
FATTO E DIRITTO
I signori e hanno contratto matrimonio in CP_1 Parte_1
Padova in data 20.06.2020, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al n. 63, Parte I, Vol. 01 dell'anno 2020.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Giudice del. del Tribunale di
Padova mediante note scritte depositate dalle parti in vista dell'udienza del 02.07.2024 e la separazione è stata omologata con sentenza n. 424/2024 pubblicata il 16.07.2024, passata in cosa giudicata in pari data.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Giudice del. del Tribunale di Padova.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Poichè la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi e ai sensi dell'art. 337 bis e ss. c.c. a quelli dei figli (nata Persona_1
l'11.05.2012) e (nato il [...]) entrambi minori e non economicamente Persona_2
autosufficienti, e le condizioni sono prive di profili di illegittimità, delle stesse va preso atto.
Quanto al punto 6) delle rassegnate conclusioni, si dichiara l'equità dell'accordo con corresponsione della somma concordata in favore della moglie pari a euro 25.000,00 a titolo di una tantum ai sensi dell'art. 5, comma 8, della L. 898/1970.
Alla luce della natura, della concorde volontà delle parti e dell'esito del procedimento le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Padova al
[...]
n. 63, Parte I, Vol. 01 dell'anno 2020;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni di divorzio congiuntamente presentate dalle parti, come sopra riportate;
4. spese di lite compensate.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 10.04.2025.
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari