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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione
Civile, in persona del Giudice Vincenzo Del Sorbo, pubblicata il 6 luglio 2021 e contraddistinta dal n. 1464/2021, iscritto al n. 3942/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA il codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Boscoreale (NA), alla Via Giovanni Della Rocca n. 49, costituitasi in persona del dr.
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e di- Controparte_1
fesa dall'avv. Anna Daria Provitera (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (co- dice fiscale e Adele De Paula (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 10 gennaio 2020 al Tribunale di Torre Annunziata, il
(in prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 1 di 7 Parte_1 c. Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche solo ), accreditato ai fini dell'erogazione di prestazioni Parte_2
sanitarie attinenti alla branca di patologia clinica agli assistiti dal , Controparte_4
chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere all' Controparte_2
(in prosieguo anche solo di pagargli il complessivo importo di 21.613,83 €, «oltre interessi al tasso di cui agli artt.
4-5 d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche», non pagatogli dall' per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006 sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie da esso ero- gate nei mesi di gennaio a novembre dell'anno 2012 in conformità del contratto stipulato per l'annualità ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Il Tribunale torrese, con il decreto ingiuntivo n. 361/2020, depositato il 10 marzo
2020 e notificato dal lo stesso giorno, ordinava all'ente sanitario di pagare Parte_3
al la suddetta somma e gli interessi, come richiesti dall'istante, «dalla maturazione Parte_1
al soddisfo», nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore dei difensori dell'istante.
I.1.3. Con una citazione notificata al Laboratorio il 14 aprile 2020, l' pponeva al Pt_4
detto decreto ingiuntivo sostenendo di non dover pagare le suddette somme giacché «i “residui impagati” dedotti in ricorso da cui l'opposto decreto ingiuntivo, sono in realtà legittime decurta- zioni applicate per sconto tariffario previsto ex lege su ogni singola fattura e, soprattutto, che
l'opposta Società ha regolarmente ricevuto i relativi, esatti, pagamenti», come, a suo avviso, desumibile dalla relazione del Direttore del Distretto Sanitario n. 56 n. prot. 46886 del 23 marzo
2020.
I.1.4. Costituendosi in giudizio il 5 agosto 2020, il chiedeva il rigetto dell'av- Parte_1
versa opposizione in considerazione della non applicabilità dello sconto di cui all'art. 1, comma
796, lett. o), della legge n. 296/2006, «essendo stata espunta dall'ordinamento la base di cal- colo della percentuale di sconto e non essendo applicabile il tariffario regionale in luogo del co- siddetto tariffario “Bindi”», o comunque la sua applicabilità al solo triennio 2007-2009, e quindi non anche alle prestazioni afferenti all'anno 2012. Sosteneva, poi, che l'applicazione dello sconto in questione non poteva discendere nemmeno dal contratto stipulato con l' dal mo- mento che, ai fini della determinazione della misura della remunerabilità delle prestazioni, esso non richiamava la suddetta norma.
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 2 di 7 Parte_1 S.A.S. c. Controparte_3 REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.5. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese processuali tra le parti, affer- mando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè recepito nel contratto stipulato tra le parti per l'anno 2012, sicché le somme richieste dal non Parte_1
erano dall' dovute.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 27 settembre 2021, il Controparte_6
ppellava quindi a questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva er- rato nel ritenere applicabile in forza del suddetto contratto lo sconto in questione e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, venisse confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 361/2020 del Tribunale di Torre Annunziata o, In subordine, che l' fosse condannata a pagargli la somma di € 21.613,83 a saldo delle fatture emesse per le prestazioni erogate da gennaio 2012 a novembre 2012, oltre agli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente il 27 dicembre 2021, l'appellata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Infine, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con la contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nella specie ancora applicabile ratione temporis, per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
II. DIRITTO
II.1. Come s'è in precedenza detto, con l'unico motivo del suo appello, il Parte_1
censura l'interpretazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le
[...]
parti per l'anno 2012, che, a suo avviso, è contraria alla lettera e al senso del testo contrattuale, che invece militano nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tarif- fario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle sin- gole prestazioni, giacché:
- «in particolare, l'art. 4 è volto a disciplinare “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto di prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, e stabilisce che il
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 3 di 7 Parte_1 S.A.S. c. Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
limite di spesa invalicabile per gli anni de quibus è determinato al netto di netto di detto sconto;
dunque, tale clausola pattizia non incide sulla determinazione della remunerazione delle pre- stazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca, prevedendo che gli importi indicati quale limite massimo di spesa, sono calcolati al netto dello sconto – evidentemente ritenuto dalle parti, all'epoca, vigente – della L. 296/06»;
- «Diversamente, nell'art. 5 che disciplina i criteri di remunerazione delle prestazioni e le tariffe applicabili, si fa specifico riferimento “alle tariffe regionali previste dal vigente nomencla- tore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”; ora, tale clausola, in quanto non contenente alcuno specifico riferimento allo sconto della L. 296/06, può ritenersi una clausola di salvaguardia finalizzata a far salva la possibilità di tenere conto di interventi normativi futuri ed eventuali, in diminuzione o in aumento sulle tariffe, sempre entro i limiti massimi di spesa. Ed infatti, il successivo comma 2 dell'art. 5), prevede che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2010
[2011 2012] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. In conclusione, non può dedursi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/06 alle tariffe [...]».
Il , inoltre, afferma che, laddove si dovesse accettare la contraria tesi soste- Parte_1
nuta dal Tribunale, l'art. 5 sarebbe comunque una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., e pertanto da considerare nulla siccome non espressamente approvata, poiché «porta alla reviviscenza di un istituto (lo sconto tariffario) non più presente nell'ordinamento giuridico per la annualità oggetto di causa (anno 2012), allo scopo di prevedere effetti negativi e non pre- visti dalla legge esclusivamente per l'altro contraente».
II.2. In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, ritiene questo Collegio che l'appello del sia fondato e vada accolto nei termini che Parte_1
seguono, dovendo escludersi che con il contratto stipulato per l'anno 2012 le parti intendessero estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr.
Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 4 di 7 Parte_1 c. Pt_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volevano estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dal nell'anno 2012 agli assistiti dal Servizio Sani- Parte_1
tario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 5 di 7 Parte_1 c. Pt_1 Controparte_3 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.3. Per quanto esposto, la sentenza di primo grado va riformata, dovendo l'opposizione proposta dall' essere rigettata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto essere conseguen- temente revocata.
II.4. All'accoglimento dell'appello del segue la condanna dell' a Parte_1
rifondere all'appellante le spese della fase contenziosa del processo di primo grado e di quelle del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia – in 3.100,00 € per il totale dei compensi e 465,00 € per le spese generali delle quattro fasi contenziose del processo di primo grado ed in 3.600,00 € per il totale dei compensi e 540,00 € per le spese generali delle quattro fasi del processo d'appello, distraendo poi, viste le istanze degli interessati, quelle del processo di primo grado in favore degli avv.ti Anita Barbara Colella e Nunzio Mazzocchi, in parti uguali tra loro, e quelle del pro- cesso d'appello in favore dell'avv. Anna Daria Provitera.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1464/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, proposto dal
[...]
contro l' il 27 settembre Parte_5 Controparte_2
2021:
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposi- zione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 361/2020 del Tribunale di Torre Annun- ziata e, per l'effetto, revoca la revoca del decreto ingiuntivo opposto disposta con la sentenza
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 6 di 7 Parte_1 c. Pt_1 Controparte_3 REPUBBLICA CP_7 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
appellata;
B) condanna l' a rifondere alla controparte: le Controparte_2
spese delle fasi contenziose del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 3.565,00 €, di cui 3.100,00 € per i compensi e 465,00 € per le spese generali, oltre agli even- tuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Anita Barbara Colella e Nunzio Mazzocchi, per la metà ciascuno;
e quelle del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
4.140,00 €, di cui 3.600,00 e per i compensi e 540,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Daria Provitera.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 7 di 7 Parte_1 S.A.S. c. Controparte_3
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Seconda Sezione
Civile, in persona del Giudice Vincenzo Del Sorbo, pubblicata il 6 luglio 2021 e contraddistinta dal n. 1464/2021, iscritto al n. 3942/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 15 ottobre 2024 e pendente
TRA il codice fiscale , Parte_1 P.IVA_1
con sede in Boscoreale (NA), alla Via Giovanni Della Rocca n. 49, costituitasi in persona del dr.
, dichiaratosi suo legale rappresentante pro tempore, e rappresentata e di- Controparte_1
fesa dall'avv. Anna Daria Provitera (codice fiscale C.F._1
- appellante -
E
l' (codice fiscale ), con sede legale in Controparte_2 P.IVA_2
Torre del Greco (NA), alla Via Marconi n. 66, costituitasi in persona del suo direttore generale e legale rappresentante pro tempore e rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (co- dice fiscale e Adele De Paula (codice fiscale C.F._2 C.F._3
- appellata -
I. FATTO
I.1.1. Con un ricorso presentato il 10 gennaio 2020 al Tribunale di Torre Annunziata, il
(in prosieguo, per maggior comodità, Parte_1
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 1 di 7 Parte_1 c. Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
anche solo ), accreditato ai fini dell'erogazione di prestazioni Parte_2
sanitarie attinenti alla branca di patologia clinica agli assistiti dal , Controparte_4
chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata di ingiungere all' Controparte_2
(in prosieguo anche solo di pagargli il complessivo importo di 21.613,83 €, «oltre interessi al tasso di cui agli artt.
4-5 d.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche», non pagatogli dall' per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge n. 296/2006 sui corrispettivi delle prestazioni sanitarie da esso ero- gate nei mesi di gennaio a novembre dell'anno 2012 in conformità del contratto stipulato per l'annualità ai sensi dell'art. 8-quinquies, co. 2, del d.lgs. n. 502/1992.
I.1.2. Il Tribunale torrese, con il decreto ingiuntivo n. 361/2020, depositato il 10 marzo
2020 e notificato dal lo stesso giorno, ordinava all'ente sanitario di pagare Parte_3
al la suddetta somma e gli interessi, come richiesti dall'istante, «dalla maturazione Parte_1
al soddisfo», nonché le spese della procedura monitoria, che distraeva in favore dei difensori dell'istante.
I.1.3. Con una citazione notificata al Laboratorio il 14 aprile 2020, l' pponeva al Pt_4
detto decreto ingiuntivo sostenendo di non dover pagare le suddette somme giacché «i “residui impagati” dedotti in ricorso da cui l'opposto decreto ingiuntivo, sono in realtà legittime decurta- zioni applicate per sconto tariffario previsto ex lege su ogni singola fattura e, soprattutto, che
l'opposta Società ha regolarmente ricevuto i relativi, esatti, pagamenti», come, a suo avviso, desumibile dalla relazione del Direttore del Distretto Sanitario n. 56 n. prot. 46886 del 23 marzo
2020.
I.1.4. Costituendosi in giudizio il 5 agosto 2020, il chiedeva il rigetto dell'av- Parte_1
versa opposizione in considerazione della non applicabilità dello sconto di cui all'art. 1, comma
796, lett. o), della legge n. 296/2006, «essendo stata espunta dall'ordinamento la base di cal- colo della percentuale di sconto e non essendo applicabile il tariffario regionale in luogo del co- siddetto tariffario “Bindi”», o comunque la sua applicabilità al solo triennio 2007-2009, e quindi non anche alle prestazioni afferenti all'anno 2012. Sosteneva, poi, che l'applicazione dello sconto in questione non poteva discendere nemmeno dal contratto stipulato con l' dal mo- mento che, ai fini della determinazione della misura della remunerabilità delle prestazioni, esso non richiamava la suddetta norma.
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 2 di 7 Parte_1 S.A.S. c. Controparte_3 REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I.1.5. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale accoglieva l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava integralmente le spese processuali tra le parti, affer- mando in definitiva che lo sconto in questione era stato “contrattualizzato”, cioè recepito nel contratto stipulato tra le parti per l'anno 2012, sicché le somme richieste dal non Parte_1
erano dall' dovute.
I.2.1. Con una citazione notificata all' il 27 settembre 2021, il Controparte_6
ppellava quindi a questa Corte, sostenendo in sintesi che il Giudice di prime cure aveva er- rato nel ritenere applicabile in forza del suddetto contratto lo sconto in questione e chiedendo pertanto che, in riforma della sentenza appellata, venisse confermato e dichiarato esecutivo il decreto ingiuntivo n. 361/2020 del Tribunale di Torre Annunziata o, In subordine, che l' fosse condannata a pagargli la somma di € 21.613,83 a saldo delle fatture emesse per le prestazioni erogate da gennaio 2012 a novembre 2012, oltre agli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002.
I.2.2. Costituendosi tempestivamente il 27 dicembre 2021, l'appellata contestava la fondatezza dell'avversa impugnazione e ne chiedeva pertanto il rigetto.
I.2.3. Infine, all'esito dell'udienza del 15 ottobre 2024, la Corte ha trattenuto il processo in decisione con la contestuale assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche apportatevi dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, e nella specie ancora applicabile ratione temporis, per il deposito delle comparse conclusionali e delle me- morie di replica.
II. DIRITTO
II.1. Come s'è in precedenza detto, con l'unico motivo del suo appello, il Parte_1
censura l'interpretazione data dal Tribunale agli artt. 4 e 5 del contratto stipulato tra le
[...]
parti per l'anno 2012, che, a suo avviso, è contraria alla lettera e al senso del testo contrattuale, che invece militano nel senso che i richiami ivi contenuti alla norma di legge sullo sconto tarif- fario riguardavano la determinazione del limite di spesa e non anche la remunerazione delle sin- gole prestazioni, giacché:
- «in particolare, l'art. 4 è volto a disciplinare “il rapporto tra spesa sanitaria e acquisto di prestazioni”, come emerge inequivocabilmente dal titolo della clausola, e stabilisce che il
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 3 di 7 Parte_1 S.A.S. c. Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
limite di spesa invalicabile per gli anni de quibus è determinato al netto di netto di detto sconto;
dunque, tale clausola pattizia non incide sulla determinazione della remunerazione delle pre- stazioni sanitarie, ma piuttosto sul diverso piano della fissazione del limite massimo di spesa annuale destinato ad operare per la singola branca, prevedendo che gli importi indicati quale limite massimo di spesa, sono calcolati al netto dello sconto – evidentemente ritenuto dalle parti, all'epoca, vigente – della L. 296/06»;
- «Diversamente, nell'art. 5 che disciplina i criteri di remunerazione delle prestazioni e le tariffe applicabili, si fa specifico riferimento “alle tariffe regionali previste dal vigente nomencla- tore tariffario”, con l'aggiunta “al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari”; ora, tale clausola, in quanto non contenente alcuno specifico riferimento allo sconto della L. 296/06, può ritenersi una clausola di salvaguardia finalizzata a far salva la possibilità di tenere conto di interventi normativi futuri ed eventuali, in diminuzione o in aumento sulle tariffe, sempre entro i limiti massimi di spesa. Ed infatti, il successivo comma 2 dell'art. 5), prevede che “In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex lege 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2010
[2011 2012] dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex lege 296/06”. In conclusione, non può dedursi alcuna pattuizione circa l'applicazione dello sconto previsto dalla L. 296/06 alle tariffe [...]».
Il , inoltre, afferma che, laddove si dovesse accettare la contraria tesi soste- Parte_1
nuta dal Tribunale, l'art. 5 sarebbe comunque una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 1341 e ss. c.c., e pertanto da considerare nulla siccome non espressamente approvata, poiché «porta alla reviviscenza di un istituto (lo sconto tariffario) non più presente nell'ordinamento giuridico per la annualità oggetto di causa (anno 2012), allo scopo di prevedere effetti negativi e non pre- visti dalla legge esclusivamente per l'altro contraente».
II.2. In continuità con i numerosissimi precedenti di questa Corte sulla questione, ritiene questo Collegio che l'appello del sia fondato e vada accolto nei termini che Parte_1
seguono, dovendo escludersi che con il contratto stipulato per l'anno 2012 le parti intendessero estendere pattiziamente a tale anno lo sconto tariffario previsto dall'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006, ma ormai pacificamente ritenuto applicabile solo al triennio 2007-2009 (cfr.
Cass. 10582/2018, 27007/2021, da ultimo anche ord. n. 22742/2024).
N. 3942/2021 r.g.aa.cc. Pag. 4 di 7 Parte_1 c. Pt_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITAL CP_5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
I primi due commi dell'art. 5, intitolato «criteri di remunerazione delle prestazioni», di detto contratto prevedono infatti, rispettivamente:
a) che «[l]a remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario – al netto degli sconti di legge
e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4»;
b) che, «[i]n ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nell'anno 2012 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
Nel precedente art. 4, intitolato «rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle presta- zioni», sono invece richiamati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2012 per la branca di patologia clinica, fissati tenendo conto dell'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
Il che induce a ritenere che le parti non volevano estendere convenzionalmente lo sconto tariffario di cui all'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 ai corrispettivi delle pre- stazioni sanitarie erogate dal nell'anno 2012 agli assistiti dal Servizio Sani- Parte_1
tario Nazionale, bensì solo stabilire che tali prestazioni sarebbero state remunerate sulla base delle tariffe regionali previste dall'allora vigente nomenclatore tariffario, «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari», ma, in ogni caso, nei limiti dei ccdd. tetti di spesa fissati dal precedente art. 4 per la totalità delle prestazioni relative alla suddetta branca erogate in quell'anno, «al netto dello sconto ex legge 296/06», muovendo evidentemente dall'erronea supposizione che tale sconto dovesse essere ancora applicato in forza della norma che lo aveva imposto.
D'altronde, se così non fosse stato, non avrebbe avuto alcun senso stabilire che anche nel caso in cui il predetto sconto fosse stato eliminato o ridotto – evidentemente da altre norme, sopravvenute nella vigenza del contratto – le suddette prestazioni non avrebbero potuto essere remunerate in misura tale da superare i limiti di spesa fissati dall'art. 4 dello stesso contratto.
Insomma, essendosi poi acclarato che l'efficacia temporale della previsione dell'art. 1, co. 796, lett. o), della legge 296/2006 era limitata al triennio 2007-2009 e che non v'erano altri
«sconti di legge», deve ritenersi che le suddette previsioni contrattuali stabilivano che il prezzo
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delle prestazioni sanitarie relative alla branca della patologia clinica erogate dall'odierno appel- lante nel 2012 doveva essere determinato sulla base delle tariffe regionali allora vigenti, fatta salva la cd. regressione tariffaria eventualmente necessaria affinché il costo complessivo delle prestazioni relative a quella stessa branca erogate dalle strutture sanitarie private accreditate fosse contenuto nei limiti fissati per quell'anno dai relativi ccdd. tetti di spesa tenendo conto del suddetto sconto, destinato dunque, su base contrattuale, ad operare non già direttamente e automaticamente, ma solo eventualmente ed indirettamente, sulla remunerazione di dette prestazioni.
II.3. Per quanto esposto, la sentenza di primo grado va riformata, dovendo l'opposizione proposta dall' essere rigettata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto essere conseguen- temente revocata.
II.4. All'accoglimento dell'appello del segue la condanna dell' a Parte_1
rifondere all'appellante le spese della fase contenziosa del processo di primo grado e di quelle del processo d'appello, che, in mancanza della relativa notula, vanno liquidate – alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, a partire da quello del valore della controversia – in 3.100,00 € per il totale dei compensi e 465,00 € per le spese generali delle quattro fasi contenziose del processo di primo grado ed in 3.600,00 € per il totale dei compensi e 540,00 € per le spese generali delle quattro fasi del processo d'appello, distraendo poi, viste le istanze degli interessati, quelle del processo di primo grado in favore degli avv.ti Anita Barbara Colella e Nunzio Mazzocchi, in parti uguali tra loro, e quelle del pro- cesso d'appello in favore dell'avv. Anna Daria Provitera.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 1464/2021, pubblicata il 6 luglio 2021, proposto dal
[...]
contro l' il 27 settembre Parte_5 Controparte_2
2021:
A) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata, rigetta l'opposi- zione proposta dall' avverso il decreto ingiuntivo n. 361/2020 del Tribunale di Torre Annun- ziata e, per l'effetto, revoca la revoca del decreto ingiuntivo opposto disposta con la sentenza
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appellata;
B) condanna l' a rifondere alla controparte: le Controparte_2
spese delle fasi contenziose del processo di primo grado, che liquida nel complessivo importo di 3.565,00 €, di cui 3.100,00 € per i compensi e 465,00 € per le spese generali, oltre agli even- tuali ulteriori accessori, e distrae in favore degli avv.ti Anita Barbara Colella e Nunzio Mazzocchi, per la metà ciascuno;
e quelle del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di
4.140,00 €, di cui 3.600,00 e per i compensi e 540,00 € per le spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori, e distrae in favore dell'avv. Anna Daria Provitera.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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