Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2004, n. 6749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6749 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 067497 04 LA CORTE S Oggetto Risarcimento danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21906/00 - Presidente Dott. Gaetano FIDUCCIA 24405/00 Consigliere Dott. Ernesto LUPO 12348 Cron. Consigliere - Dott. Renato PERCONTE LICATESE 1635 Rep. - Consigliere Dott. Bruno DURANTE Ud. 03/12/03 Rel. Consigliere Dott. Donato CALABRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RU RL, HE AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEL CARAVAGGIO 91, presso lo studio dell'avvocato GUIDO PETRINI, che li difende CARLO BOSTICCO, anche disgiuntamente all'avvocato giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
NZ IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA - BERTOLONI 41, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GUANCIOLI, che lo difende anche disgiuntamente 2003 all'avvocato ELENA STELLA, giusta delega in atti;
2325 controricorrente nonchè
contro
NZ LU, ASSITALIA SPA, SIS COMP ASSIC SPA;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 24405/00 proposto da: ASSITALIA SPA, in persona del legale rappresentante Dott. Aldo Cappuccio, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PARIOLI 87, presso lo studio dell'avvocato ALDO SEMINAROTI, che lo difende giusta procura specioale per TA TE OL RO di Roma del 26/02/02 rep. n. 617485; - controricorrente e ricorrente incidentale
contro
NZ IC, NZ LU, SIS COMP ASSIC SPA, RU RL, HE AO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 6261/99 del Tribunale di TORINO, Sezione III Civile, emessa il 09/06/99 e depositata il 28/08/99 (R.G. 6337/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/03 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato Aldo SEMINAROTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per 2 il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 12.5.1997 RU AR, assu- mendo che il giorno 31.1.1997 la propria autovettura tg. TO/46407A, condotta da CC PA, aveva subito danni a seguito di urto da parte dell'autovettura tg. AB941VY, di proprietà di AN LU e condotta da AN IC, conveniva quest'ultimo dinanzi al Giu- dice di pace di Torino per essere risarcito dei danni. costituitosi, deduceva di avere, nelIl convenuto, percorrere C.so Marche di Torino, rallentato per evita- re di tamponare altra autovettura, allorché l'autovettura da lui condotta veniva tamponata da quel- la dell'attrice, derivandone danni sia all'autovettura ah stessa che alla propria persona, per i quali ultimi svolgeva domanda riconvenzionale. Veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della SIS Assicurazioni spa, assicuratri- ce del veicolo della AN, e delle Assicurazioni d'Italia spa, assicuratrice del veicolo della RU nonché della medesima AN e del CC. Il Giudice di pace con sentenza del 28.4.1998 con- dannava in solido gli AN e la SIS Ass.ni al paga- mento in favore dell'attrice della somma di L. 550.000; rigettava la domanda riconvenzionale. 3 Proponevano gli AN appello, cui resistevano la RU e le Assicurazioni d'Italia, mentre la SIS Ass.ni ed il CC restavano contumaci. Il Tribunale di Torino con sentenza del 28.8.1999, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava la concorrente responsabilità, nella misura del 50% ciascuno, di AN IC e CC PA e condan- nava AN IC, AN LU e la SIS Ass.ni, in solido, al pagamento in favore della RU della somma di L. 275.000, con gli interessi, e, a loro vol- ta, la RU e le Assicurazioni d'Italia, in soli- do, al pagamento in favore degli AN della somma di L. 5.543.297, con gli interessi. Dichiarava compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la RU ed il CC con due motivi. Resistono AN IC con controricorso e Le Assicurazioni d'Italia spa con
contro
- l'Assitalia - ricorso e ricorso in adesione al ricorso proposto da RU e CC. La SIS Compagnia di Assicurazioni spa e AN LU non hanno svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Previamente i ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c. Col primo motivo i ricorrenti principali RU e CC e la ricorrente incidentale in adesione Assi- talia, denunciando violazione o falsa applicazione del- le norme di diritto, assumono che doveva escludersi nel caso in esame l'applicabilità dell'art. 2054, 2° comma, C.C., non sussistendo alcun rapporto di causalità tra l'evento, le particolari modalità del sinistro e i dan- coinvolti ni riportati dagli stessi autoveicoli nell'incidente. insufficien- Col secondo motivo si denuncia omessa, te e contraddittoria motivazione in ordine al tampona- mento, che non ci fu, come invece erroneamente ritenuto dal Tribunale di Torino, giudice dell'appello. I due motivi, che possono essere esaminati congiun- tamente perché connessi, vanno disattesi. E' pacifico che in presenza di sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli il giudizio espresso dal giudice del merito in ordine alla dinamica e all'eziologia dell'incidente e alla condotta dei condu- scontratisi, ai fini centi dei veicoli e della graduazione delle rispettive dell'accertamento colpe e delle conseguenti responsabilità, involgendo apprezzamenti di elementi di fatto è incensurabile in sede di legittimità se svolto con motivazione adeguata, logica e non inficiata da errori di diritto. Nella specie, dunque, il Tribunale torinese fa- 5 cendo conseguentemente applicazione della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2054, 2° comma, C.C., dovendosi attribuire il sinistro in questione alla pari e concorrente responsabilità dei conducenti CC PA (che era alla guida dell'autovettura CI Pri- sma, di proprietà della RU) e AN IC (che era alla guida dell'autovettura OD, di proprie- tà di AN LU) nella misura del 50% ciascuno ha rilevato che non è stato dato comprendere se, secondo quanto allegato dalla RU, il sinistro fosse sta- to determinato dalla OD condotta dallo AN, il quale, dopo aver tamponato l'autovettura condotta da tale TT, sbandava con la parte posteriore inva- th dendo la corsia di marcia dell'auto attorea ( cioe' della RU), ovvero se il sinistro fosse stato de- terminato dalla CI SM (cioè della RU) condotta dal CC, il quale andava a tamponare la OD e la sospingeva contro l'autovettura condotta dal TT. A tale conclusione il giudice d'appello è invero pervenuto evidenziando che il teste TT aveva dichiarato che dal dialogo [dopo l'occorso] tra il Cec- chet e lo AN aveva capito che la SM era stata coinvolta nell'incidente, ma non come, per le discor- danti versioni che le due parti indicavano, aggiungendo 6 di avere visto la OD che "non faceva sbandate"; e, dall'altro, che il figlio del CC, trasportato sul- la SM, aveva dichiarato di non essersi nemmeno ac- corto dell'incidente, di non avere sentito nulla e che, però, fermatisi, il padre, risalito sull'auto, gli ave- va detto che "gli avevano rigato la parte destra, mi pare". Trattasi, a ben vedere, di motivazione adeguata, logica e rispettosa della norma applicata, non racchiu- sa di certo "in pochissime parole", né, d'altronde, po- tendo il vizio di omessa, insufficiente e contradditto- farsi consistere nella difformità ria motivazione dei fatti e delle prove dato dal dell'apprezzamento giudice di merito rispetto a quello preteso dalla par- te. Le censure di parte ricorrente si risolvono, per- tanto, in una critica al convincimento espresso dal giudice d'appello e l'assunto secondo cui "non vi fu tamponamento e non esiste nesso eziologico tra il com- portamento del conducente della SM, che percorreva addirittura una corsia diversa (circostanza, quest'ultima, pacifica e confermata), con i danni la- mentati dallo AN" integra una soggettiva valutazio- ne di merito volta ad ottenere un inammissibile riesame dei fatti e risultanze di causa e una nuova e diversa loro valutazione in questa sede. Il ricorso principale di RU AR e CC PA e quello incidentale adesivo dell'Assitalia Le Assicurazioni d'Italia spa vanno quindi rigettati, con condanna degli stessi ricorrenti (principali e inciden- tale in adesione) in solido alle spese del presente giudizio in favore del resistente AN IC, li- quidate come da dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna entrambi i ricorrenti in solido alle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente AN IC, liquidate in euro 700/00, di cui euro 600/00 per onora- ri. Così deciso, il 3.12.2003 Il Consigliere est. IL PRESIDENTE Драбки Fiducin Depositata In Cancellerie - 6 APR. 2004 IL CAN Dott.ssa Mana Aielle XLERE C1 Dott.ssa Maria Aiello CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 4.14. 2004 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 113017 versate € 16P 177 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 8