Versione
6 maggio 1952
6 maggio 1952
Art. 386.
(Iscrizione degli atti di stato civile)
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilita' devono essere indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
(Iscrizione degli atti di stato civile)
L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilita' devono essere indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
Commentari • 2
- 1. Delle Impugnazionihttps://www.studiocataldi.it/ · 34.258305
[…] Sospensione dell'esecuzione e dei processi L'esecuzione della sentenza non e' sospesa per effetto dell'impugnazione di essa, salve le disposizioni degli articoli 283, 373, 401 e 407. […]
Leggi di più…