Articolo 386 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 385Articolo 387
Versione
6 maggio 1952
Art. 386.
(Iscrizione degli atti di stato civile)


L'iscrizione sul ruolo d'equipaggio degli atti di stato civile compilati a bordo delle navi deve essere effettuata nelle forme stabilite dal ministro per la marina mercantile d'intesa con il ministro per la grazia e la giustizia.
Oltre le indicazioni richieste dal secondo comma dell'articolo 205 del codice, sul giornale generale e di contabilita' devono essere indicate le generalita' delle persone cui l'atto si riferisce e dei testimoni.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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