Articolo 196 del Codice civile
Articolo 195Articolo 197
Versione
19 aprile 1942
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Versione
20 settembre 1975
Art. 196.

((Ripetizione del valore in caso di mancanza delle cose da prelevare.)) ((Se non si trovano i beni mobili che il coniuge o i suoi eredi hanno diritto di prelevare a norma dell'articolo precedente essi possono ripeterne il valore provandone l'ammontare anche per notorieta', salvo che la mancanza di quei beni sia dovuta a consumazione per uso o perimento o per altra causa non imputabile all'altro coniuge))
Entrata in vigore il 20 settembre 1975
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