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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/06/2025, n. 925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 925 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1462/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA PATTI N. 12, presso lo studio dell'avv. MIRKO STRANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
(c.f. ), nata a [...] – CP_1 C.F._2
ROMANIA il 25/07/1960;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.2.2023);
pagina 1 di 3 rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 21.3.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , sposata a CP_1
LENTINI in data 4.12.2012, nel corso del quale non è stata generata prole.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 161/2021 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 26.1.2021, di non essersi più riconciliato con lei.
Ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c. il ricorso introduttivo alla resistente, che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 17.1.2023, il Presidente, essendo impossibile effettuare il tentativo di conciliazione, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.2.2023.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica ex art. 143
c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 27.2.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio in LENTINI in data 4.12.2021, si sono separati con sentenza n. 161/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 26.1.2021. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.3.2022), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa pagina 2 di 3 situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LENTINI il
4.12.2012, tra e , iscritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Lentini, nell'anno 2012, atto n.
37, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice Relatore
Dott.ssa Cristina Maria Caruso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1462/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in LENTINI, VIA PATTI N. 12, presso lo studio dell'avv. MIRKO STRANO, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente- contro
(c.f. ), nata a [...] – CP_1 C.F._2
ROMANIA il 25/07/1960;
- resistente contumace con l'intervento del pubblico ministero (visto del 20.2.2023);
pagina 1 di 3 rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 27.2.2025, sulle conclusioni precisate come in atti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: i provvedimenti presidenziali provvisori e i provvedimenti del Giudice
Istruttore
Con ricorso depositato in data 21.3.2022 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto con , sposata a CP_1
LENTINI in data 4.12.2012, nel corso del quale non è stata generata prole.
Esponeva il ricorrente di essersi separato dalla moglie con sentenza n. 161/2021 del
Tribunale di Siracusa, depositata in data 26.1.2021, di non essersi più riconciliato con lei.
Ritualmente notificato ex art. 143 c.p.c. il ricorso introduttivo alla resistente, che non si costituiva né compariva personalmente, all'udienza del 17.1.2023, il Presidente, essendo impossibile effettuare il tentativo di conciliazione, nominava il Giudice Istruttore e fissava l'udienza di comparizione e trattazione per il giorno 23.2.2023.
All'udienza innanzi al Giudice Istruttore, constatata la regolarità della notifica ex art. 143
c.p.c. dell'ordinanza presidenziale e del decreto di fissazione udienza di prima comparizione alla convenuta, ne veniva dichiarata la contumacia.
Alla successiva udienza del 27.2.2025 il procuratore di parte attrice precisava le conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La domanda di divorzio
Ritiene il Tribunale alla stregua delle emergenze istruttorie acquisite che la domanda di scioglimento del matrimonio proposta da parte attrice sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
I coniugi, che hanno contratto matrimonio in LENTINI in data 4.12.2021, si sono separati con sentenza n. 161/2021 del Tribunale di Siracusa, depositata in data 26.1.2021. Essendosi protratto lo stato di separazione legale tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 21.3.2022), non avendo l'attore avuto più contatti con la moglie dalla separazione, né essendosi del resto la convenuta costituita prospettando una diversa pagina 2 di 3 situazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia dello scioglimento del matrimonio.
Deve infatti ritenersi accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Le spese di lite
Nulla sulle spese, atteso il carattere necessario del giudizio e la mancata opposizione della convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, così decide:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in LENTINI il
4.12.2012, tra e , iscritto nel registro degli Parte_1 CP_1
atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Lentini, nell'anno 2012, atto n.
37, parte I;
2. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3. Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 3.06.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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