Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 17/04/2026, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02442/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01492/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1492 del 2023, proposto da
CL RU, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Romaniello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;
Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Di Ronza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dall'Aeronautica Militare – Comando Logistico Servizio di Commissariato ed Amministrazione Reparto Amministrazione 2° Ufficio prot. n. M_D ARM003 REG2023 0005192 del 17.01.2023, in una agli atti preordinati connessi e conseguenziali tra cui il messaggio mail inviato dall'INPS del 23.11.22 ed ogni atto amministrativo ostativo all'accoglimento della pretesa di parte ricorrente, ignoti data e numero;
- nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente alla riliquidazione della propria indennità di buonuscita con riconoscimento dei sei scatti ex art 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387 e la condanna di controparte, per quanto di rispettiva competenza, al riconoscimento dei benefici di cui alla predetta normativa ed al pagamento dell'importo dovuto in favore del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dell’Inps, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore ;
Vista la nota del 7.04.2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2026 la dott.ssa LL PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente, ex Maresciallo LGT dell’Aereonautica militare, cessato per dimissioni volontarie dal servizio e in quiescenza a decorrere dal 2.01.2018, agisce per vedersi riliquidare la buonuscita, già percepita nei termini di legge, includendovi nella base di calcolo i sei scatti stipendiali di cui all’art. 6 bis del D.L. n. 387/1987;
Preso atto che con nota depositata in atti il 7.04.2026, parte ricorrente ha comunicato essere intervenuta la carenza di interesse alla definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto doversi dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
Stimato equo, anche in ragione della mera pronuncia in rito - come tale, priva di ogni esame nel merito della questione controversa -, doversi compensare tra le parti le spese del presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI UR NA, Presidente
LL PR, Consigliere, Estensore
RI Grazia D'Alterio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LL PR | RI UR NA |
IL SEGRETARIO