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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/09/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniele Comperatore, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC) via Cultura n. 5 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
OGGETTO: mancato pagamento ratei pensione di inabilità
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri, con decorrenza dal
27/01/2024;
- che, in data 09/08/2024, ha notificato all il decreto di omologa e il CP_1
“modello AP 70” al fine di ottenere il pagamento della prestazione, non ricevendo alcun pagamento pur essendo trascorso il termine di 120 giorni.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere le provvidenze economiche scaturenti dal decreto di omologa;
2) conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. 3) condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del CP_1
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la liquidazione della prestazione oggetto di domanda in favore della ricorrente avvenuta nel mese di febbraio 2025, con arretrati riscossi in data
01/08/2025 e concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere. 3
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno 4
dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151). 5
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' ha fornito la prova del pagamento della prestazione oggetto di domanda CP_1
e, in particolare, di tutti i ratei maturati.
Infatti, dalla documentazione allegata dall' si evince gli arretrati CP_2
della prestazione sono stati liquidati nel mese di agosto 2025.
Tali circostanze, peraltro, non sono state contestate da parte ricorrente che, all'udienza di discussione, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla refusione CP_1
delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Venuta, quindi, meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale ( Cass. n.
4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione di tale principio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, CP_1
dichiaratosi antistatario, in quanto l'Istituto ha provveduto al pagamento della prestazione oggetto di domanda in data successiva al deposito del ricorso introduttivo al presente giudizio.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 316/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1865,00, oltre accessori, come per legge, da distarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 11/09/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 316 / 2025 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Daniele Comperatore, con la quale è elettivamente domiciliata in Locri
(RC) via Cultura n. 5 ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Ilaria Raffanti e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, via Possidonea n. 22 resistente
OGGETTO: mancato pagamento ratei pensione di inabilità
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza 2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2025, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che ha ottenuto il riconoscimento della pensione di inabilità, in virtù di decreto di omologa emesso dal Tribunale di Locri, con decorrenza dal
27/01/2024;
- che, in data 09/08/2024, ha notificato all il decreto di omologa e il CP_1
“modello AP 70” al fine di ottenere il pagamento della prestazione, non ricevendo alcun pagamento pur essendo trascorso il termine di 120 giorni.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Dichiarare che il ricorrente ha diritto ad ottenere le provvidenze economiche scaturenti dal decreto di omologa;
2) conseguentemente condannare l' in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore, all'erogazione della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971 in favore del ricorrente, nonché al pagamento dei ratei maturati e maturandi sul diritto riconosciuto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sui singoli ratei, dalle rispettive scadenze al saldo. 3) condannare l' al pagamento delle spese, competenze ed onorari del CP_1
presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l' CP_1
eccependo la liquidazione della prestazione oggetto di domanda in favore della ricorrente avvenuta nel mese di febbraio 2025, con arretrati riscossi in data
01/08/2025 e concludendo per la declaratoria di cessata materia del contendere.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Va dichiarata cessata la materia del contendere. 3
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
L'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale, o discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti. In particolare, in materia di contenzioso ordinario, la cessazione della materia del contendere è stata ravvisata in una molteplicità di situazioni, quali: l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore; il riconoscimento dell'avversa pretesa;
la successione di leggi;
lo scioglimento consensuale del contratto di cui è stata chiesta la risoluzione per inadempimento;
la morte di uno 4
dei coniugi nel processo di separazione personale;
la transazione stipulata tra le parti dopo l'inizio del processo.
Le varie ipotesi individuate non sono fra loro comparabili, se non per un unico elemento, costituito dal fatto che è venuto meno l'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta, in ordine ai quali –anche se enunciati o risultanti dagli atti- non viene chiesto al giudice alcun accertamento, diverso da quello del venir meno dell'interesse alla pronuncia (cfr. Cass. SU 18.5.2000 n. 368; Cass.
SU 128.9.2000 n. 1048).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass.,
22.7.81, n. 4719).
Affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97,
n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781;
Cass., 11.4.95, n. 4151). 5
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass.,
7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82,
n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass.,
2.5.87, n. 4126;).
Nel caso di specie, è venuta meno la materia del contendere, in quanto l' ha fornito la prova del pagamento della prestazione oggetto di domanda CP_1
e, in particolare, di tutti i ratei maturati.
Infatti, dalla documentazione allegata dall' si evince gli arretrati CP_2
della prestazione sono stati liquidati nel mese di agosto 2025.
Tali circostanze, peraltro, non sono state contestate da parte ricorrente che, all'udienza di discussione, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell' alla refusione CP_1
delle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
Venuta, quindi, meno la materia del contendere, ma persistendo tra le parti contrasto in ordine all'onere delle spese processuali, il giudice del merito deve decidere secondo il principio della soccombenza virtuale ( Cass. n.
4884/1996 ; Cass. n. 2937/1999).
In applicazione di tale principio, le spese di lite devono essere poste a carico dell' , con distrazione in favore del procuratore della ricorrente, CP_1
dichiaratosi antistatario, in quanto l'Istituto ha provveduto al pagamento della prestazione oggetto di domanda in data successiva al deposito del ricorso introduttivo al presente giudizio.
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, tenendo conto dell'assenza di attività istruttoria. 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da N.RG. 316/2025, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Dichiara la cessata la materia del contendere;
- Condanna l' alla refusione delle spese di lite, che liquida in € CP_1
1865,00, oltre accessori, come per legge, da distarsi in favore del difensore del ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Locri, 11/09/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci