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Sentenza 23 aprile 2024
Sentenza 23 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 23/04/2024, n. 237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 237 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2024 |
Testo completo
1197/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
23/04/2024, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1197/2020 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A RIBERA (AG) IL 14/12/1947, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. DI GRADO GIOVANNILUCA
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A CROTONE (KR) IL 05/02/1981, C.F.: Controparte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GIURI MARCO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.10.2023
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.10.2023
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto allo stesso notificato in data 26.10.2020 da parte del
. Controparte_1
1 Spiegava, pertanto, le seguenti conclusioni: disporre, in via preliminare, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, ritenere e dichiarare che il credito residuo vantato ammonta ad € 21.632,09 e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia l'atto di precetto opposto.
A sostegno della spiegata opposizione, l'attore contestava il diritto del convenuto opposto a procedere ad esecuzione forzata per l'intero importo indicato in atto di precetto, ove venivano riportati importi e voci di credito non dovuti, poiché frutto di erronea contabilizzazione e/o di illegittima imputazione.
Costituitosi in giudizio, , a ministero del proprio difensore, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione a precetto, poiché tardivamente proposta dopo che allo stesso opponente era stato notificato atto di pignoramento presso terzi.
Poiché nel momento in cui veniva proposta opposizione all'atto di precetto, era pendente l'esecuzione mobiliare presso terzi, era incontestabile l'inammissibilità, ex art. 615 c.p.c. della stessa.
Nel merito, contestava l'assunto di parte opponente in ordine alla richiesta di importi e voci di credito non dovuti, poiché frutto di erronea contabilizzazione e/o di illegittima imputazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile la spiegata opposizione avverso l'atto di precetto e, nel merito, rigettare la stessa in quanto infondata.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., su richiesta delle parti, stante la natura documentale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
L'opposizione proposta avverso l'atto di precetto, per quanto infra motivato, è inammissibile per quanto infra motivato.
Per procedersi legittimamente ad istruire il procedimento di opposizione avverso l'atto di precetto, giusto il disposto di cui all'art. 615 c.p.c., è condizione di procedibilità la mancata attivazione della procedura esecutiva forzata.
Dal momento in cui viene notificato l'atto di precetto, il destinatario dello stesso ha diritto a proporre opposizione fintanto che non venga attivata ed iniziata la procedura esecutiva forzata.
Esecuzione che, giusto il disposto di cui all'art. 481 c.p.c. disponente l'efficacia dell'atto
2 di precetto, deve avvenire entro il termine di giorni novanta dalla notifica del precetto.
Decorso tale termine, l'atto di precetto diviene inefficace e ogni attività esecutiva inammissibile ed improcedibile.
Per il disposto di cui all'art. 491 c.p.c., l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento.
Nel caso di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c., come nello specifico caso per cui oggi è sentenza, la pendenza del procedimento esecutivo coincide con il momento in cui il debitore viene raggiunto dalla notifica del pignoramento.
Pendenza che, tanto per l'esecuzione mobiliare presso terzi quanto per l'esecuzione immobiliare, come detto, coincide con il momento della notifica dell'atto esecutivo.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte che “Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo” (Cass. n°
12195/2023); ed ancora che “In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento
è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo” (Cass. n°
37558/2022).
Orbene, nello specifico caso, va rilevato come l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta/convenuta) è stato notificato all'opponente in data
10.11.2020. Data questa da cui inizia il processo esecutivo e che fa da spartiacque tra l'opposizione avverso l'atto di precetto e l'opposizione avverso l'esecuzione, le cui modalità processuali sono distinte, appunto, dall'art. 615 c.p.c..
Il rilievo di parte opponente, inerente la mancata iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento presso terzi, nello specifico, non trova sostegno fattuale e giuridico poiché, sempre per come emerge dal Doc. 2 della produzione di parte convenuta, detto atto è stato restituito al richiedente esecutante in data 17.12.2020 e, quindi, per discutersi sulla sua tempestiva iscrizione a ruolo deve richiamarsi l'art. 543, comma 4,
c.p.c. che impone al creditore esecutante di depositare l'atto di citazione e la relativa nota di iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla consegna.
Detto termine di giorni trenta, nello specifico, andava a scadere in data 16.01.2021 e, quindi, fino a tale data non può affatto discutersi sulla intempestività o sulla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
Il prognostico motivo di opposizione avverso l'atto di precetto, fondato sul fatto che era stata indicata quale data d'udienza quella del 21.12.2020 (in pendenza dei termini ex art. 543, 4° comma, c.p.c., per ipotesi, infatti, parte esecutante avrebbe potuto iscrivere
3 a ruolo ed eventualmente rinotificare in riassunzione lo stesso atto di citazione ex art. 543 c.p.c.), non appare meritevole di condivisione stante che l'effetto preclusivo di efficacia del pignoramento va cristallizzato alla scadenza del termine di giorni trenta dalla riconsegna dell'atto all'esecutante.
Parimenti, è a tale ultimo termine che deve farsi riferimento allorché si evidenzia l'intervenuta inefficacia o meno dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c..
L'aver introdotto, quindi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 543, 4° comma,
c.p.c., l'opposizione avverso l'atto di precetto con autonomo atto di citazione, nonostante la pendenza dell'esecuzione già regolarmente notificata all'esecutato opponente / odierno attore, comporta l'inammissibilità della stessa in violazione del disposto di cui all'art. 615 c.p.c..
Consegue, in conclusione, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a precetto con assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'atto di precetto spiegata da Pt_1
e condanna lo stesso alla refusione delle spese di lite, in favore della parte
[...] convenuta/opposta, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 23/04/2024
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile
IL G.O.T. DEL TRIBUNALE CIVILE DI SCIACCA, DOTT. Filippo Barba, IN DATA DEL
23/04/2024, HA EMESSO LA PRESENTE
SENTENZA
NEL PROCEDIMENTO PORTANTE IL N° 1197/2020 DEL RUOLO GENERALE
AFFARI CIVILI E CONTENZIOSI VERTENTE TRA:
NATO A RIBERA (AG) IL 14/12/1947, C.F.: Parte_1
C.F._1
Rappresentato e difeso: dall'Avv. DI GRADO GIOVANNILUCA
PARTE ATTRICE
CONTRO
, NATO A CROTONE (KR) IL 05/02/1981, C.F.: Controparte_1
C.F._2
Rappresentato e difeso: dall'Avv. GIURI MARCO
PARTE CONVENUTA
§*§*§*§*§*§*§*§*§*§ avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Conclusioni di parte attrice:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.10.2023
Conclusioni di parte convenuta:
COME DA VERBALE DI UDIENZA DEL 24.10.2023
IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1 opposizione all'atto di precetto allo stesso notificato in data 26.10.2020 da parte del
. Controparte_1
1 Spiegava, pertanto, le seguenti conclusioni: disporre, in via preliminare, la parziale sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, nel merito, ritenere e dichiarare che il credito residuo vantato ammonta ad € 21.632,09 e, per l'effetto, dichiarare illegittimo e/o nullo e/o privo di efficacia l'atto di precetto opposto.
A sostegno della spiegata opposizione, l'attore contestava il diritto del convenuto opposto a procedere ad esecuzione forzata per l'intero importo indicato in atto di precetto, ove venivano riportati importi e voci di credito non dovuti, poiché frutto di erronea contabilizzazione e/o di illegittima imputazione.
Costituitosi in giudizio, , a ministero del proprio difensore, Controparte_1 in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della spiegata opposizione a precetto, poiché tardivamente proposta dopo che allo stesso opponente era stato notificato atto di pignoramento presso terzi.
Poiché nel momento in cui veniva proposta opposizione all'atto di precetto, era pendente l'esecuzione mobiliare presso terzi, era incontestabile l'inammissibilità, ex art. 615 c.p.c. della stessa.
Nel merito, contestava l'assunto di parte opponente in ordine alla richiesta di importi e voci di credito non dovuti, poiché frutto di erronea contabilizzazione e/o di illegittima imputazione.
Chiedeva, pertanto, dichiararsi inammissibile la spiegata opposizione avverso l'atto di precetto e, nel merito, rigettare la stessa in quanto infondata.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., su richiesta delle parti, stante la natura documentale, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 24.10.2023, ove veniva posto in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI
L'opposizione proposta avverso l'atto di precetto, per quanto infra motivato, è inammissibile per quanto infra motivato.
Per procedersi legittimamente ad istruire il procedimento di opposizione avverso l'atto di precetto, giusto il disposto di cui all'art. 615 c.p.c., è condizione di procedibilità la mancata attivazione della procedura esecutiva forzata.
Dal momento in cui viene notificato l'atto di precetto, il destinatario dello stesso ha diritto a proporre opposizione fintanto che non venga attivata ed iniziata la procedura esecutiva forzata.
Esecuzione che, giusto il disposto di cui all'art. 481 c.p.c. disponente l'efficacia dell'atto
2 di precetto, deve avvenire entro il termine di giorni novanta dalla notifica del precetto.
Decorso tale termine, l'atto di precetto diviene inefficace e ogni attività esecutiva inammissibile ed improcedibile.
Per il disposto di cui all'art. 491 c.p.c., l'esecuzione forzata inizia con il pignoramento.
Nel caso di pignoramento di crediti verso terzi ex art. 543 c.p.c., come nello specifico caso per cui oggi è sentenza, la pendenza del procedimento esecutivo coincide con il momento in cui il debitore viene raggiunto dalla notifica del pignoramento.
Pendenza che, tanto per l'esecuzione mobiliare presso terzi quanto per l'esecuzione immobiliare, come detto, coincide con il momento della notifica dell'atto esecutivo.
Statuisce, infatti, la Suprema Corte che “Nell'espropriazione forzata presso terzi il pignoramento è strutturato come una fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'atto al debitore segna l'inizio del processo esecutivo” (Cass. n°
12195/2023); ed ancora che “In materia di espropriazione immobiliare, il pignoramento
è strutturato come fattispecie a formazione progressiva nella quale la notificazione dell'ingiunzione all'esecutato segna l'inizio del processo esecutivo” (Cass. n°
37558/2022).
Orbene, nello specifico caso, va rilevato come l'atto di pignoramento presso terzi (cfr. doc. 2 fascicolo di parte opposta/convenuta) è stato notificato all'opponente in data
10.11.2020. Data questa da cui inizia il processo esecutivo e che fa da spartiacque tra l'opposizione avverso l'atto di precetto e l'opposizione avverso l'esecuzione, le cui modalità processuali sono distinte, appunto, dall'art. 615 c.p.c..
Il rilievo di parte opponente, inerente la mancata iscrizione a ruolo dell'atto di pignoramento presso terzi, nello specifico, non trova sostegno fattuale e giuridico poiché, sempre per come emerge dal Doc. 2 della produzione di parte convenuta, detto atto è stato restituito al richiedente esecutante in data 17.12.2020 e, quindi, per discutersi sulla sua tempestiva iscrizione a ruolo deve richiamarsi l'art. 543, comma 4,
c.p.c. che impone al creditore esecutante di depositare l'atto di citazione e la relativa nota di iscrizione a ruolo entro trenta giorni dalla consegna.
Detto termine di giorni trenta, nello specifico, andava a scadere in data 16.01.2021 e, quindi, fino a tale data non può affatto discutersi sulla intempestività o sulla mancata iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi.
Il prognostico motivo di opposizione avverso l'atto di precetto, fondato sul fatto che era stata indicata quale data d'udienza quella del 21.12.2020 (in pendenza dei termini ex art. 543, 4° comma, c.p.c., per ipotesi, infatti, parte esecutante avrebbe potuto iscrivere
3 a ruolo ed eventualmente rinotificare in riassunzione lo stesso atto di citazione ex art. 543 c.p.c.), non appare meritevole di condivisione stante che l'effetto preclusivo di efficacia del pignoramento va cristallizzato alla scadenza del termine di giorni trenta dalla riconsegna dell'atto all'esecutante.
Parimenti, è a tale ultimo termine che deve farsi riferimento allorché si evidenzia l'intervenuta inefficacia o meno dell'atto di precetto, ai sensi dell'art. 481 c.p.c..
L'aver introdotto, quindi, prima della scadenza del termine di cui all'art. 543, 4° comma,
c.p.c., l'opposizione avverso l'atto di precetto con autonomo atto di citazione, nonostante la pendenza dell'esecuzione già regolarmente notificata all'esecutato opponente / odierno attore, comporta l'inammissibilità della stessa in violazione del disposto di cui all'art. 615 c.p.c..
Consegue, in conclusione, la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione a precetto con assorbimento di tutti gli altri motivi di opposizione.
Alla soccombenza segue anche quella alle spese di lite che si liquidano in complessivi
€ 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
il G.O.T. del Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- dichiara inammissibile l'opposizione avverso l'atto di precetto spiegata da Pt_1
e condanna lo stesso alla refusione delle spese di lite, in favore della parte
[...] convenuta/opposta, che si liquidano in complessivi € 2.000,00 oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Sciacca, 23/04/2024
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/Dott FILIPPO BARBA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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