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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 03/12/2025, n. 1989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1989 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 594/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al N. R.G. 594/2021, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti, dall'Avv. Claudio Falvo ed elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLANTE- CONTRO
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLATA- NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso in Controparte_2 CodiceFiscale_2 virtù di mandato in atti dall' avv. Emilio Falvo ed elettivamente domiciliato come in atti;
- INTERVENTORE VOLONTARIO- RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 5.03.2021, ha Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 13/2021 del giorno 1.06.2020, depositata in Cancelleria il giorno 13.01.2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano. Nel giudizio n. 1313/2018 R.G. instaurato dinanzi al GdP, l'odierna appellante conveniva in giudizio la compagnia assicurativa, oggi appellata, deducendo che:
- in data 08.08.2015, alle ore 06,45 circa, si trovava quale terza trasportata nel veicolo di proprietà e condotto da , modello Nissan Note targato CZ240GP, quando, lungo la strada SS 106, Controparte_2 all'incirca un centinaio di metri prima del laboratorio per alluminio , rimaneva coinvolta in CP_3 un sinistro stradale avvenuto con l'autovettura Toyota Yaris, targata CD984LB, condotta da Per_1
[...]
- la vettura su cui viaggiava finiva fuori strada e finiva la corsa nella cunetta sottostante, contro un albero di ulivo;
- a causa dell'urto, rimaneva ferita, contusa e sconvolta dalla terribile esperienza e veniva trasportata a mezzo 118 presso il più vicino ospedale per le prime cure. La guarigione è avvenuta soltanto dopo un lungo periodo di riposo e cure ed è probabile che siano residuati postumi invalidanti di varia natura ed entità;
- il sinistro per cui è causa era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente , il cui Controparte_2 veicolo risultava assicurato con la convenuta Controparte_4 Tanto dedotto, l'originaria attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1- Dichiarare avvenuto l'incidente stradale verificatosi il giorno 08.08.2015, come meglio descritto in narrativa.
2 - Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, riportati da in conseguenza Parte_1 del sinistro di cui in narrativa, detratto quanto già ricevuto. 3. - Liquidare detti danni nella misura di € pagina 1 di 11 1.000,00 (ai SOLI fini della iniziale quantificazione del contributo unificato e con riserva di integrazione all'esito della CTU) ovvero in quella che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale (da effettuarsi sulla persona di ) ovvero in quell'altra che l'adito Giudice riterrà di giustizia, in via equitativa e Parte_1 comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice;
con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo.
4- Condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio si costituiva l' deducendo: Controparte_1
- la non risarcibilità delle lesioni lamentate dall'originaria parte attrice in difetto, della valutazione in termini percentuali del danno;
- l'imprecisata dinamica del sinistro e dei danni effettivamente subiti;
- che non è da ultimo è dato sapere se l'istante indossasse o meno le cinture di sicurezza;
- che le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento;
- che in assenza di un obiettivo riscontro medico- legale la domanda attrice doveva essere rigettata, negando la sussistenza di un'invalidità di natura permanente;
- che parte attrice deve fornire la prova che, al momento del sinistro, indossava i necessari presidi di sicurezza, posto che, nel caso dovesse essere accertato l'omesso uso delle cinture, dovrà trovare applicazione l'art. 1227 codice civile, sul concorso colposo del danneggiato. Tanto contestato, l' rassegnava le seguenti conclusioni: “ - rigettare la domanda Controparte_1 attrice, perché infondata in fatto e in diritto; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare la condanna della comparente nella minor somma che risulterà effettivamente provata all'esito del giudizio, graduandola in ragione dell'eventuale concorso di colpa della vittima. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”. Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'espletamento della ctu medico legale condotta dal dott. . Persona_2 All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure ha accolto la domanda di parte attrice condannando la compagnia assicurativa al pagamento di € 1000,00 “nei limiti del chiesto, oltre interessi legali dal dì del sinistro”, liquidando le spese di lite “in € 1325,00, di cui € 125,00 per spese, €800,00 per onorari, €400,00 costo CTU, oltre IVA e CAP, rimb. forf. Come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 per “per violazione di legge (art. 112 c.p.c.)”. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- il Giudice di prime cure ha errato nel limitare la domanda a soli €1000,00 a fronte di una CTU che quantificava gli esiti del sinistro in maniera del tutto differente;
- l'originaria attrice, infatti, ha chiesto la condanna al pagamento della somma da liquidarsi nella misura di
€1000,00 ovvero in quell'altra risultante da CTU medico legale ovvero in via equitativa, ma comunque entro i limiti di competenza del giudice adito;
- la formulazione delle conclusioni rassegante in citazione, con cui di fatto si mantiene la competenza entro i limiti di quella del giudice adito, costituisce elemento tale da rendere la causa di valore indeterminabile (fino al limite massimo del Giudice), mentre la somma indicata ha valore esclusivamente fiscale, dovendosi differenziare gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 da quelli sostanziali di cui all'art. 10 cpc.;
- a seguito delle superiori censure, il risarcimento dei danni patiti è liquidabile in € 1139,98 per danno biologico nella misura del 1,5% per 20 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 75%, € 1211,00 per 51 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, €534,26 per 45 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 25%, €113,00 per spese mediche, nonché € 1199,00 per personalizzazione del danno e danno da connotazione morale, stante la dinamica dell'evento, il trauma per aver visto coinvolta l'intera famiglia e pagina 2 di 11 la sofferenza morale dalla stessa patita, rilevabile anche presuntivamente dalle circostanze di causa (traumaticità del sinistro stradale in relazione alla dinamica ed alle condizioni del veicolo,). Per un totale complessivo pari ad € 4.909,67.
ha censurato, infine, la sentenza impugnata “per omessa motivazione e violazione di legge Parte_1
(art. 91 cpc, DM Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37 dell'08.03.2018; art. 91 cpc)”, avendo il GdP liquidato le competenze professionali secondo uno scaglione inferiore a quello effettivo. A tal proposito ha dedotto che, alla luce del valore effettivo della controversia e della condotta della compagnia di assicurazioni (che ha mantenuto ferma la contestazione sull'an debeatur), nonché dell'attività svolta (compresa la partecipazione alla CTU) e della manifesta fondatezza della domanda stessa, le spettanze professionali dovevano essere liquidate almeno nella seguente misura: €. 225,00 per la fase di studio della controversia, avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto, €. 240,00 per la fase introduttiva del giudizio, avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto, €. 670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, avendo riguardo al valore massimo, €. 405,00 per la fase decisionale avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto ed €. 508,20 per l'aumento del 33% in ragione della manifesta fondatezza delle pretese attoree ex art. 4 comma 8 del citato D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014. Per un totale di €. 2.048,20, oltre accessori di legge (RSG, CAP ed IVA). Tanto premesso, parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello: 1) Condannare la in persona Controparte_4 del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da
. 2) Liquidare detti danni nella misura complessiva di ulteriori €. 4.909,67 ovvero in Parte_1 quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. 3) Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle Controparte_4 competenze di lite del primo grado di giudizio, per come rimodulate e riformande e liquidarle nella ulteriore misura di €. 1.261,80 ovvero in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. 4) Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_4 pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione in appello, depositata il 14.06.2021, si è costituita in giudizio l'
[...] educendo: Controparte_4
- l'infondatezza dell'appello avversario, evidenziando che il GdP si è pronunciato sulla domanda spiegata in citazione, ancorché il danno subito non doveva ricondursi nell'alveo delle lesioni di carattere permanente;
- di aver contestato, in primo grado, la domanda della sul quantum debeatur e non sull'an debeatur, Pt_1 come erroneamente evidenziato da controparte;
- di aver contestato, invero, l'assenza di un obiettivo riscontro strumentale e ciò anche in virtù delle disposizioni al tempo in vigore, di cui al c.d. decreto liberalizzazioni, che prevedevano appunto, che le lesioni di lieve entità, per essere oggetto di risarcimento, dovessero essere suscettibili di accertamento clinico strumentale;
- che il riconoscimento da parte del ctu di un danno di natura permanente nella misura dell'1,5% Per_2 di IP, in difetto di qualsivoglia prova strumentale, implica la violazione delle prescrizioni normative in materia;
- il mancato accertamento della compatibilità delle lesioni lamentate dall'odierna appellante con l'uso delle cinture di sicurezza;
- l'insussistenza, a fronte dei rilievi mossi, di una invalidità permanente in capo all' ; Pt_1
pagina 3 di 11 - la correttezza della statuizione del giudice del primo grado che, ha, comunque, correttamente, inteso decidere nei limiti della domanda secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per non incorrere nel vizio di ultrapetizione;
- che, invero, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” può non essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c.– come meramente di stile, laddove manifesta l'effettiva ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre, nel caso, di specie, l'istante aveva esattamente quantificato il danno;
- che solo in sede di appello parte istante quantifica la domanda, sulla scorta delle risultanze della consulenza, effettuando anche una personalizzazione del danno in alcun modo dovuta;
- che gli importi da riconoscere al legale – secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – non superano
€ 1.205,00, applicando i valori medi previsto dal D.M. vigente n. 55/2014; Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, contenere la condanna della compagnia nella misura dovuta tenuto conto di tutto quanto suesposto. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite”. In data 21.11.2022, ha depositato telematicamente la “Memoria di costituzione volontaria in Controparte_2 giudizio” deducendo:
- che “ [nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore ] interponeva Parte_1 Persona_3 gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano N. 194/2020 del 10.02.2020, depositata in Cancelleria il 20.07.2020, nella causa civile recante il N. 1487/2018 R.G.A.C;
- che “Poiché la causa iniziale è stata proposta solo nei confronti della nella Controparte_4 eventualità in cui il Giudice del gravame dovesse rilevare ex officio la necessità della presenza in giudizio anche del responsabile del danno, intende costituirsi in giudizio ed accettare il Controparte_2 contraddittorio nei confronti di tutte le parti, affinché la sentenza di primo grado non venga dichiarata nulla ed affinché il giudizio del gravame prosegua legittimamente”;
- che “ , per come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio e si rimette alle decisioni Controparte_2 del Giudice in merito all'interposto gravame, dichiarando di voler accettare il contraddittorio. Con provvedimento del 23.11.2022, reso a termine dell'udienza del giorno, il giudice, preso atto della memoria di cui sopra, ha sottoposto alle parti la questione circa l'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e, con separato provvedimento del 18.07.2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello. 2.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021). pagina 4 di 11
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU. n. 27199 del 2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017). Ciò posto, l'atto di appello, azionato nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 co.1 c.p.c. (notificato a mezzo pec il 3.03.2021, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza – 13.01.2021) ha indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la limitazione del risarcimento danni a €1000,00 e l'erronea misura della condanna alle spese del giudizio. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. I motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Integrità del contraddittorio. 4.1. La questione concernente l'integrità del contraddittorio in primo grado - rilevabile anche d'ufficio - rappresenta una questione pregiudiziale che esige di essere trattata prima di risolvere qualsiasi altra questione di merito. L'azione promossa dall'odierna appellante in qualità di terza trasportata nei confronti della compagnia assicurativa del vettore va ricondotta a quella prevista dall'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005. A tal proposito, è utile rammentare che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d.lgs. n. 209 del 2005, compresa quella ex art. 141, la Suprema Corte ha affermato che il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cass. 23706/2016). La domanda proposta dall'allora attrice in primo grado, dunque, in forza dei principi richiamati, avrebbe richiesto il litisconsorzio necessario con il proprietario del mezzo assicurato, non citato o intervenuto nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 27078 del 14/09/2022: “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento pagina 5 di 11 del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.). Occorre, pertanto, muovere alcune considerazioni riguardanti la rilevanza processuale della memoria di costituzione in appello, di (cfr. deposito telematico del 21.11.2022), sulla quale le parti hanno Controparte_2 preso regolarmente posizione (cfr. da ultimo comparse conclusionali e memorie di replica). Sebbene il contenuto dell'atto summenzionato sia infirmato da errori testuali che, ad una prima lettura, possano far dubitare della conferenza della costituzione con i fatti di causa, reputa il Giudice di dover interpretare l'atto nel senso più favorevole alla sua efficacia processuale, anche alla luce della non trascurabile circostanza che , mediante la formulazione delle memorie di replica (cfr. dep. del 27.10.2025), Controparte_2 ha confermato e ribadito la volontà di partecipare al presente procedimento “affinché la sentenza di primo grado non venga dichiarata nulla ed affinché il giudizio del gravame prosegua legittimamente. Tale costituzione è legittima e sanante, avendo volontariamente esso accettato il contraddittorio al fine CP_2 dichiarato di non essere di ostacolo all'ottenimento del risarcimento dovuto alla di lui moglie. Tale tipo di costituzione spiega i propri effetti sull'intero giudizio, di primo e di secondo grado, per cui la compagnia di assicurazioni non può opporre alcun ingiustificato timore”. Quanto ritenuto consegue all'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e, in specie, degli atti processuali, in forza del quale occorre salvaguardare l'efficacia dell'atto compiuto per garantirne la sua massima utilità (cfr in tal senso Cass. civ., Sez.II, 12.4.1996, n.3444; 28.4.1999, n.4241; 3.4.2003, n.5150; 27.10.2004, n.20791). Tanto ritenuto in merito alla validità e alla pertinenza della costituzione in appello di (su cui, Controparte_2 tra l'altro alcuna delle parti ha sollevato specifica eccezione), va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio né rimettere la causa al giudice di primo grado, nell'ipotesi di intervento volontario in appello del litisconsorte necessario pretermesso, qualora quest'ultimo, come nel caso di specie, accetti la causa nello stato in cui si trova. Tale tesi poggia sul principio fondamentale della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU), principio che verrebbe compromesso da comportamenti ostativi ad una celere definizione della controversia (ex plurimis Cass. Civ. n. 16504/2005; n. 9117/2015; n. 26631/2018; n. 10660/2020). La Suprema corte, infatti, ha espressamente stabilito che l'intervento volontario del litisconsorte necessario in appello è sufficiente a sanare il vizio di integrazione del contraddittorio, atteso che lo scopo della norma è garantire la presenza di tutte le parti, obiettivo raggiunto anche tramite l'intervento spontaneo, privilegiando la sostanza sulla forma (arg. da Cassazione Civile Sez. 1 ord. n. 33851/2024). In ragione dell'intervento del litisconsorte necessario pretermesso, il quale ha accettato la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, non può essere rilevato alcun difetto di contraddittorio. Neppure alcuna delle parti ha inteso dedurre questioni specifiche circa l'intervento in grado di appello del litisconsorte pretermesso.
5. Nel merito. 5.1. Il primo motivo di appello è fondato e, pertanto, va accolto. Giova ricordare che per consolidato - e qui condiviso - orientamento giurisprudenziale, nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni, qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, non può reputarsi mera clausola di stile, ma, valutata unitamente ad ulteriori indici interpretativi, è sintomatica della volontà dello stesso attore di chiedere una somma diversa e maggiore, con la conseguenza di ritenere la causa, in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'articolo 14 del c.p.c., di valore indeterminato (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9970).
pagina 6 di 11 Orbene, nel caso di specie, attraverso un'analisi delle allegazioni e delle deduzioni formulate, si deve ritenere che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'originaria attrice (“…Liquidare detti danni nella misura di € 1.000,00 (ai SOLI fini della iniziale quantificazione del contributo unificato e con riserva di integrazione all'esito della CTU) ovvero in quella che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale”) non possa essere intesa (anche solo attraverso una mera interpretazione letterale) come limitata all'importo di €. 1.000,00 e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto delle risultanze della espletata CTU, per come richiesto in citazione e per come specificato, infine, nelle note conclusive del giudizio di primo grado depositate dall'allora attrice (“I danni fisici … sono stati valutati dal CTU nella misura del 1,5%, con una Invalidità Temporanea Parziale al 75% di 20 gg, al 50% di 51 gg. e al 25 % di 45 gg ….. La quantificazione pertanto viene elaborata in relazione a tali esiti e come da prospetto”; cfr. memorie del 29.02.2020). Non è condivisibile, infatti, l'argomento speso dalla parte appellata a favore della bontà del ragionamento del giudice di primo grado, nella parte in cui la compagnia assicurativa afferma che l'attore non avrebbe precisato le proprie conclusioni inziali. Come si evince dagli atti del primo grado, infatti, l'attore ha formulato conclusioni conformi agli esiti della c.t.u. (cfr. note conclusive datate 29.2.2020), richiedendo la quantificazione del danno con applicazione delle tabelle dell'anno 2019-2020 per un totale di € 4.909,67, comprensivi degli importi per personalizzazione, danno morale e spese mediche. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellato (e dalla successiva), infatti, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (da ultimo Cass. civ. n. 35302 del 30/11/2022 e, tra le altre, n. 12724 del 21/06/2016 richiamata dall'appellato); cosa che, nella specie, non è avvenuta, rendendo manifesto che non si trattava di clausola di stile. 5.2. Tanto premesso, va altresì osservato che in ragione del tenore delle contestazioni e dell'assenza di appello incidentale di parte appellata, l'affermazione dell'esistenza del sinistro, della qualità di terza trasportata in capo all'odierna appellante, nonché della risarcibilità del danno in virtù della domanda ex art. 141 Cda dalla stessa proposta è coperta da giudicato interno. In assenza di appello incidentale, infatti, i motivi di gravame attengono esclusivamente alla liquidazione del danno alla luce della domanda originariamente proposta e degli esiti dell'istruttoria. Per l'effetto, considerato che parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, ovvero la condanna nei limiti della somma dovuta, esulano dal presente esame, perché coperte da giudicato, le questioni, pure richiamate dalla compagna assicurativa, circa la stessa risarcibilità del danno in assenza di accertamento clinico strumentale e del concorso del danneggiato. Sul primo aspetto, peraltro, è necessario evidenziare che la giurisprudenza pressoché unanime, ritiene che in materia di risarcimento del danno c.d. micro-permanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi;
al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame (tra le altre, si veda Cassazione civile n. 5820 del 28/02/2019).
pagina 7 di 11 Neppure, poi, è dubitabile l'avvenuta esclusione di un concorso di colpa del danneggiato, atteso che il GdP, nell'interpretare erroneamente la domanda come limitata alla misura di euro mille, l'ha accolta integralmente senza riconoscere, pertanto, alcun concorso ex art. 1227 c.c. in capo alla terza trasportata. L'appellato, dunque, aveva l'onere di proporre appello incidentale avverso tale statuizione per veder affermato tale concorso. 5.3. Ciò posto, stante la fondatezza del primo motivo di appello è necessario passare all'esame dell'elaborato peritale redatto dal dott. , le cui conclusioni - sulla lesione biologica riscontrata - devono Persona_2 ritenersi pienamente condivisibili, poiché, frutto di un'accurata indagine medico-legale, immune da vizi logico-scientifici e fondata su un'analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato determinato legislativamente per i sinistri avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 57 del 2001; tale criterio è, quindi, applicabile al sinistro al vaglio, avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da responsabilità medica è, infatti, determinato legislativamente. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005. Le tabelle vanno applicate nella versione vigente al momento della liquidazione del giudice di pace, come aggiornate con D.M. 22 luglio 2019, pubblicato in G.U. 13 agosto 2019, n. 189. I nuovi importi decorrono dal mese di Aprile 2019. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (in questo senso, tra le ultime, Cass. civ. n. 8839 del 03/04/2025). 5.4. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura di 1,5%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 34 anni del danneggiato (nato in data [...]) al momento del fatto (8.08.15), il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice è determinabile nella somma astratta di € 1.146,50 per i postumi permanenti. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va astrattamente determinato in € 2.457,61 (€ 712,35 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.211,00 per 51 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 534,26 per 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%). A tali somme, poi, va aggiunto l'importo di €. 113,00 per spese mediche documentate. Inoltre, va verificato se tale danno vada personalizzato. L'art. 139 del d.lgs. 209/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce: “L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Orbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). Secondo i recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno pagina 8 di 11 dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze del tutto peculiari. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. Civ. n. 5984 del 06/03/2025). Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard previsto dal d.lgs. 209/2005. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Infine, nessuna somma può essere riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato. Considerando, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che l'istante ha omesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale pregiudizio nel caso di specie), non può riconoscersi tale ulteriore voce di danno. 5.5. Alla luce dei superiori rilievi, il danno astrattamente liquidabile era pari a complessivi € 3.604,11, oltre
€ 113 di spese mediche.
Considerato che
il giudice di pace ha liquidato la minor somma di € 1.000,00, deve procedersi alla rideterminazione dell'importo della condanna. Tenuto conto del tenore della quantificazione operata in primo grado dall'odierna appellante nelle citate note conclusive, come peraltro riprodotta anche con l'atto di appello, il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere alla danneggiata l'importo richiesto in primo grado e così riprodotto nell'atto di appello: “€. 1.139,98 per danno biologico nella misura del 1,5%, €. 712,35 per 20 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 75%, €. 1.211,00 per 51 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, €. 534,26 per 45 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 25%” (cfr. atto di appello), oltre euro 113 di spese mediche. L'appellante, dunque, deve vedersi riconosciuto in aumento l'importo di € 2710,59, rispetto a quanto riconosciuto dal giudice di pace (€ 1000,00). Alcuna delle parti, peraltro, ha dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi liquidati con la sentenza impugnata, nè risulta aliunde l'avvenuta corresponsione di acconti. Pertanto, andrebbero riconosciuti all'odierna appellata complessivi € 3.710,59, già attualizzati all'epoca della pronuncia della sentenza del giudice di pace. 5.6. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
pagina 9 di 11 Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (8.8.2015) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 5.7. In ordine al secondo motivo di appello concernente il capo sulle spese di lite va premesso che, per consolidata giurisprudenza, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (tra le altre, Cass. civ. n. 27606 del 29/10/2019). Ebbene, alla luce di tali principi, occorre verificare la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla parte vittoriosa in primo grado ed a favore della quale il GdP aveva già previsto la condanna alla refusione delle spese da parte dell'odierna appellata. Il motivo di appello proposto è infondato. Non risulta che il giudice di pace abbia applicato uno scaglione di valore inferiore nella liquidazione delle spese di lite. A tutto voler concedere, il D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 1.101 a € 5.200, alla quale va ricondotta la presente controversia, individua i valori minimi in
€ 671,00, i medi in € 1.205,00 ed i massimi in € 2.236,00. Il giudice di pace ha liquidato € 800,00 per onorari, oltre accessori, sicchè il compenso riconosciuto si pone tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento invocato dall'appellante. Sul punto è necessario precisare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. L'appellante, di fatto, si duole solo della mancata liquidazione di importi più elevati. In tale contesto, era anche onere dell'appellante indicare quali attività, invece, avrebbero giustificato una liquidazione di importi superiori e, in particolare, degli importi previsti per i parametri medi e massimi. Ciò precisato, l'appellante non ha indicato quali attività compiute avrebbero giustificato una liquidazione del compenso in misura pari ai parametri medi o massimi, essendo a tal fine irrilevante il solo riferimento all'importo del danno liquidabile. Su tale aspetto è sufficiente osservare che la congruità del compenso deriva dalla stessa applicazione di un valore compreso tra minimo e massimo dello scaglione di riferimento, sicchè in tale valutazione non assume alcun rilievo l'importo concretamente liquidato se non al fine di determinare lo scaglione secondo l'art. 5, co. 1 del D.M. cit. (“(..) Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. (..)”).
pagina 10 di 11 Gli importi minimi, in altri termini, possono essere riconosciuti senza specifica motivazione anche quando la condanna si attesta ad una cifra uguale ai valori minimi o ai valori massimi dello scaglione di riferimento. Neppure può accogliersi la doglianza sulla omessa liquidazione di un importo maggiorato per “manifesta fondatezza”. Ed infatti, erra l'appellante nel ritenere che tale importo sia dovuto, mentre lo stesso “può” essere accordato secondo una valutazione discrezionale. L'art. 4, comma 8, del DM n. 55 del 2014 stabilisce che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Si tratta di un potere rimesso al giudice di merito, cui compete il giudizio di “manifesta fondatezza” della domanda. Nella valutazione della formualzione della domanda originaria, peraltro, neppure ricorre la manifesta fondatezza, atteso che la quantificazione degli importi del risarcimento ha richiesto l'esperimento di una c.t.u., alla quale l'allora attrice ha adeguato le conclusioni del giudizio di primo grado.
7. Spese di lite del giudizio di appello. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in ragione della reciproca soccombenza tra la parte appellante e la parte appellata, nonché in ragione della difesa e del comportamento processuale dell'intervenuto CP_2
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il primo motivo di appello proposto e, in parziale RIFORMA della SENTENZA appellata n. 13/2021 GdP Rossano del 1.06.2020, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_4 di della complessiva somma di € 3.710,59, oltre interessi decorrenti dal momento del Parte_1 fatto illecito (8.08.2015 al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisato in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli.
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del giudice monocratico, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al N. R.G. 594/2021, e promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di mandato in atti, dall'Avv. Claudio Falvo ed elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLANTE- CONTRO
(P.iva ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa, in virtù di mandato in atti dall'Avv. Francesco Corina ed elettivamente domiciliata come in atti
-APPELLATA- NONCHÉ
, nato a [...] il [...] (C.F. ) rappresentato e difeso in Controparte_2 CodiceFiscale_2 virtù di mandato in atti dall' avv. Emilio Falvo ed elettivamente domiciliato come in atti;
- INTERVENTORE VOLONTARIO- RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello Con atto di citazione ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 5.03.2021, ha Parte_1 tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 13/2021 del giorno 1.06.2020, depositata in Cancelleria il giorno 13.01.2021, emessa dal Giudice di Pace di Rossano. Nel giudizio n. 1313/2018 R.G. instaurato dinanzi al GdP, l'odierna appellante conveniva in giudizio la compagnia assicurativa, oggi appellata, deducendo che:
- in data 08.08.2015, alle ore 06,45 circa, si trovava quale terza trasportata nel veicolo di proprietà e condotto da , modello Nissan Note targato CZ240GP, quando, lungo la strada SS 106, Controparte_2 all'incirca un centinaio di metri prima del laboratorio per alluminio , rimaneva coinvolta in CP_3 un sinistro stradale avvenuto con l'autovettura Toyota Yaris, targata CD984LB, condotta da Per_1
[...]
- la vettura su cui viaggiava finiva fuori strada e finiva la corsa nella cunetta sottostante, contro un albero di ulivo;
- a causa dell'urto, rimaneva ferita, contusa e sconvolta dalla terribile esperienza e veniva trasportata a mezzo 118 presso il più vicino ospedale per le prime cure. La guarigione è avvenuta soltanto dopo un lungo periodo di riposo e cure ed è probabile che siano residuati postumi invalidanti di varia natura ed entità;
- il sinistro per cui è causa era avvenuto per esclusiva responsabilità del conducente , il cui Controparte_2 veicolo risultava assicurato con la convenuta Controparte_4 Tanto dedotto, l'originaria attrice rassegnava le seguenti conclusioni:
“
1- Dichiarare avvenuto l'incidente stradale verificatosi il giorno 08.08.2015, come meglio descritto in narrativa.
2 - Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_4 al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, riportati da in conseguenza Parte_1 del sinistro di cui in narrativa, detratto quanto già ricevuto. 3. - Liquidare detti danni nella misura di € pagina 1 di 11 1.000,00 (ai SOLI fini della iniziale quantificazione del contributo unificato e con riserva di integrazione all'esito della CTU) ovvero in quella che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale (da effettuarsi sulla persona di ) ovvero in quell'altra che l'adito Giudice riterrà di giustizia, in via equitativa e Parte_1 comunque entro i limiti di competenza dell'adito giudice;
con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto e sino all'effettivo soddisfo.
4- Condannare la in persona del legale Controparte_4 rappresentante in carica, al pagamento di spese e competenze del giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Nel giudizio si costituiva l' deducendo: Controparte_1
- la non risarcibilità delle lesioni lamentate dall'originaria parte attrice in difetto, della valutazione in termini percentuali del danno;
- l'imprecisata dinamica del sinistro e dei danni effettivamente subiti;
- che non è da ultimo è dato sapere se l'istante indossasse o meno le cinture di sicurezza;
- che le lesioni di lieve entità che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento;
- che in assenza di un obiettivo riscontro medico- legale la domanda attrice doveva essere rigettata, negando la sussistenza di un'invalidità di natura permanente;
- che parte attrice deve fornire la prova che, al momento del sinistro, indossava i necessari presidi di sicurezza, posto che, nel caso dovesse essere accertato l'omesso uso delle cinture, dovrà trovare applicazione l'art. 1227 codice civile, sul concorso colposo del danneggiato. Tanto contestato, l' rassegnava le seguenti conclusioni: “ - rigettare la domanda Controparte_1 attrice, perché infondata in fatto e in diritto; - in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, limitare la condanna della comparente nella minor somma che risulterà effettivamente provata all'esito del giudizio, graduandola in ragione dell'eventuale concorso di colpa della vittima. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa”. Il giudizio è stato istruito con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'espletamento della ctu medico legale condotta dal dott. . Persona_2 All'esito del deposito della consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di prime cure ha accolto la domanda di parte attrice condannando la compagnia assicurativa al pagamento di € 1000,00 “nei limiti del chiesto, oltre interessi legali dal dì del sinistro”, liquidando le spese di lite “in € 1325,00, di cui € 125,00 per spese, €800,00 per onorari, €400,00 costo CTU, oltre IVA e CAP, rimb. forf. Come per legge, con distrazione in favore dell'avvocato antistatario”.
ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime cure Parte_1 per “per violazione di legge (art. 112 c.p.c.)”. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- il Giudice di prime cure ha errato nel limitare la domanda a soli €1000,00 a fronte di una CTU che quantificava gli esiti del sinistro in maniera del tutto differente;
- l'originaria attrice, infatti, ha chiesto la condanna al pagamento della somma da liquidarsi nella misura di
€1000,00 ovvero in quell'altra risultante da CTU medico legale ovvero in via equitativa, ma comunque entro i limiti di competenza del giudice adito;
- la formulazione delle conclusioni rassegante in citazione, con cui di fatto si mantiene la competenza entro i limiti di quella del giudice adito, costituisce elemento tale da rendere la causa di valore indeterminabile (fino al limite massimo del Giudice), mentre la somma indicata ha valore esclusivamente fiscale, dovendosi differenziare gli effetti di cui al comma 2 dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002 da quelli sostanziali di cui all'art. 10 cpc.;
- a seguito delle superiori censure, il risarcimento dei danni patiti è liquidabile in € 1139,98 per danno biologico nella misura del 1,5% per 20 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 75%, € 1211,00 per 51 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, €534,26 per 45 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 25%, €113,00 per spese mediche, nonché € 1199,00 per personalizzazione del danno e danno da connotazione morale, stante la dinamica dell'evento, il trauma per aver visto coinvolta l'intera famiglia e pagina 2 di 11 la sofferenza morale dalla stessa patita, rilevabile anche presuntivamente dalle circostanze di causa (traumaticità del sinistro stradale in relazione alla dinamica ed alle condizioni del veicolo,). Per un totale complessivo pari ad € 4.909,67.
ha censurato, infine, la sentenza impugnata “per omessa motivazione e violazione di legge Parte_1
(art. 91 cpc, DM Giustizia n. 55 del 10.03.2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n. 37 dell'08.03.2018; art. 91 cpc)”, avendo il GdP liquidato le competenze professionali secondo uno scaglione inferiore a quello effettivo. A tal proposito ha dedotto che, alla luce del valore effettivo della controversia e della condotta della compagnia di assicurazioni (che ha mantenuto ferma la contestazione sull'an debeatur), nonché dell'attività svolta (compresa la partecipazione alla CTU) e della manifesta fondatezza della domanda stessa, le spettanze professionali dovevano essere liquidate almeno nella seguente misura: €. 225,00 per la fase di studio della controversia, avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto, €. 240,00 per la fase introduttiva del giudizio, avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto, €. 670,00 per la fase istruttoria e di trattazione, avendo riguardo al valore massimo, €. 405,00 per la fase decisionale avendo riguardo al valore medio e benché il valore della causa si avvicini allo scaglione più alto ed €. 508,20 per l'aumento del 33% in ragione della manifesta fondatezza delle pretese attoree ex art. 4 comma 8 del citato D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014. Per un totale di €. 2.048,20, oltre accessori di legge (RSG, CAP ed IVA). Tanto premesso, parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento dei motivi di appello: 1) Condannare la in persona Controparte_4 del legale rappresentante in carica, al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti da
. 2) Liquidare detti danni nella misura complessiva di ulteriori €. 4.909,67 ovvero in Parte_1 quell'altra che emergerà dal prosieguo istruttorio;
ovvero, ancora, in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. Con rivalutazione monetaria ed interessi dal fatto al soddisfo. 3) Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al pagamento delle Controparte_4 competenze di lite del primo grado di giudizio, per come rimodulate e riformande e liquidarle nella ulteriore misura di €. 1.261,80 ovvero in quell'altra che l'adìto Tribunale riterrà di giustizia, in via equitativa. 4) Condannare la in persona del legale rappresentante in carica, al Controparte_4 pagamento di spese e competenze del presente giudizio, con distrazione ex art. 93 c.p.c.”. Con comparsa di costituzione in appello, depositata il 14.06.2021, si è costituita in giudizio l'
[...] educendo: Controparte_4
- l'infondatezza dell'appello avversario, evidenziando che il GdP si è pronunciato sulla domanda spiegata in citazione, ancorché il danno subito non doveva ricondursi nell'alveo delle lesioni di carattere permanente;
- di aver contestato, in primo grado, la domanda della sul quantum debeatur e non sull'an debeatur, Pt_1 come erroneamente evidenziato da controparte;
- di aver contestato, invero, l'assenza di un obiettivo riscontro strumentale e ciò anche in virtù delle disposizioni al tempo in vigore, di cui al c.d. decreto liberalizzazioni, che prevedevano appunto, che le lesioni di lieve entità, per essere oggetto di risarcimento, dovessero essere suscettibili di accertamento clinico strumentale;
- che il riconoscimento da parte del ctu di un danno di natura permanente nella misura dell'1,5% Per_2 di IP, in difetto di qualsivoglia prova strumentale, implica la violazione delle prescrizioni normative in materia;
- il mancato accertamento della compatibilità delle lesioni lamentate dall'odierna appellante con l'uso delle cinture di sicurezza;
- l'insussistenza, a fronte dei rilievi mossi, di una invalidità permanente in capo all' ; Pt_1
pagina 3 di 11 - la correttezza della statuizione del giudice del primo grado che, ha, comunque, correttamente, inteso decidere nei limiti della domanda secondo il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, ex art. 112 c.p.c., per non incorrere nel vizio di ultrapetizione;
- che, invero, la formula con cui una parte domanda al giudice di condannare la controparte al pagamento di un importo indicato in una determinata somma “o in quella somma maggiore o minore che risulterà di giustizia” può non essere considerata – agli effetti dell'art. 112 c.p.c.– come meramente di stile, laddove manifesta l'effettiva ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, mentre, nel caso, di specie, l'istante aveva esattamente quantificato il danno;
- che solo in sede di appello parte istante quantifica la domanda, sulla scorta delle risultanze della consulenza, effettuando anche una personalizzazione del danno in alcun modo dovuta;
- che gli importi da riconoscere al legale – secondo lo scaglione da € 1.101,00 ad € 5.200,00 – non superano
€ 1.205,00, applicando i valori medi previsto dal D.M. vigente n. 55/2014; Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: “rigettare l'appello in quanto assolutamente infondato in fatto ed in diritto;
2) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riforma della sentenza, contenere la condanna della compagnia nella misura dovuta tenuto conto di tutto quanto suesposto. Con la vittoria delle spese, competenze ed onorari di lite”. In data 21.11.2022, ha depositato telematicamente la “Memoria di costituzione volontaria in Controparte_2 giudizio” deducendo:
- che “ [nella qualità di genitore esercente la potestà sulla minore ] interponeva Parte_1 Persona_3 gravame avverso la sentenza del Giudice di Pace di Rossano N. 194/2020 del 10.02.2020, depositata in Cancelleria il 20.07.2020, nella causa civile recante il N. 1487/2018 R.G.A.C;
- che “Poiché la causa iniziale è stata proposta solo nei confronti della nella Controparte_4 eventualità in cui il Giudice del gravame dovesse rilevare ex officio la necessità della presenza in giudizio anche del responsabile del danno, intende costituirsi in giudizio ed accettare il Controparte_2 contraddittorio nei confronti di tutte le parti, affinché la sentenza di primo grado non venga dichiarata nulla ed affinché il giudizio del gravame prosegua legittimamente”;
- che “ , per come rappresentato e difeso, si costituisce in giudizio e si rimette alle decisioni Controparte_2 del Giudice in merito all'interposto gravame, dichiarando di voler accettare il contraddittorio. Con provvedimento del 23.11.2022, reso a termine dell'udienza del giorno, il giudice, preso atto della memoria di cui sopra, ha sottoposto alle parti la questione circa l'integrità del contraddittorio nel giudizio di primo grado. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 19.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le conclusioni e, con separato provvedimento del 18.07.2025 la causa è stata assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello. 2.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019). Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c. Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021). pagina 4 di 11
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU. n. 27199 del 2017). Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017). Ciò posto, l'atto di appello, azionato nel rispetto dei termini di cui all'art. 327 co.1 c.p.c. (notificato a mezzo pec il 3.03.2021, entro i sei mesi dalla pubblicazione della sentenza – 13.01.2021) ha indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la limitazione del risarcimento danni a €1000,00 e l'erronea misura della condanna alle spese del giudizio. Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. I motivi di impugnazione sollevati dall'appellante hanno impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Integrità del contraddittorio. 4.1. La questione concernente l'integrità del contraddittorio in primo grado - rilevabile anche d'ufficio - rappresenta una questione pregiudiziale che esige di essere trattata prima di risolvere qualsiasi altra questione di merito. L'azione promossa dall'odierna appellante in qualità di terza trasportata nei confronti della compagnia assicurativa del vettore va ricondotta a quella prevista dall'art.141 del d.lgs. n. 209 del 2005. A tal proposito, è utile rammentare che, in tema di assicurazione obbligatoria della r.c.a., in tutte le ipotesi di azioni dirette disciplinate dal d.lgs. n. 209 del 2005, compresa quella ex art. 141, la Suprema Corte ha affermato che il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal danneggiato contro l'assicuratore, al fine di rendere opponibile all'assicurato l'accertamento della sua condotta colposa, in vista dell'azione di regresso dell'assicuratore (cfr. Cass. 23706/2016). La domanda proposta dall'allora attrice in primo grado, dunque, in forza dei principi richiamati, avrebbe richiesto il litisconsorzio necessario con il proprietario del mezzo assicurato, non citato o intervenuto nel giudizio di primo grado (cfr. Cass. n. 27078 del 14/09/2022: “in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento pagina 5 di 11 del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c.”.). Occorre, pertanto, muovere alcune considerazioni riguardanti la rilevanza processuale della memoria di costituzione in appello, di (cfr. deposito telematico del 21.11.2022), sulla quale le parti hanno Controparte_2 preso regolarmente posizione (cfr. da ultimo comparse conclusionali e memorie di replica). Sebbene il contenuto dell'atto summenzionato sia infirmato da errori testuali che, ad una prima lettura, possano far dubitare della conferenza della costituzione con i fatti di causa, reputa il Giudice di dover interpretare l'atto nel senso più favorevole alla sua efficacia processuale, anche alla luce della non trascurabile circostanza che , mediante la formulazione delle memorie di replica (cfr. dep. del 27.10.2025), Controparte_2 ha confermato e ribadito la volontà di partecipare al presente procedimento “affinché la sentenza di primo grado non venga dichiarata nulla ed affinché il giudizio del gravame prosegua legittimamente. Tale costituzione è legittima e sanante, avendo volontariamente esso accettato il contraddittorio al fine CP_2 dichiarato di non essere di ostacolo all'ottenimento del risarcimento dovuto alla di lui moglie. Tale tipo di costituzione spiega i propri effetti sull'intero giudizio, di primo e di secondo grado, per cui la compagnia di assicurazioni non può opporre alcun ingiustificato timore”. Quanto ritenuto consegue all'applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e, in specie, degli atti processuali, in forza del quale occorre salvaguardare l'efficacia dell'atto compiuto per garantirne la sua massima utilità (cfr in tal senso Cass. civ., Sez.II, 12.4.1996, n.3444; 28.4.1999, n.4241; 3.4.2003, n.5150; 27.10.2004, n.20791). Tanto ritenuto in merito alla validità e alla pertinenza della costituzione in appello di (su cui, Controparte_2 tra l'altro alcuna delle parti ha sollevato specifica eccezione), va evidenziato che secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice non può rilevare d'ufficio il difetto di contraddittorio né rimettere la causa al giudice di primo grado, nell'ipotesi di intervento volontario in appello del litisconsorte necessario pretermesso, qualora quest'ultimo, come nel caso di specie, accetti la causa nello stato in cui si trova. Tale tesi poggia sul principio fondamentale della ragionevole durata del processo (art. 111 comma 2 Cost. e art. 6 CEDU), principio che verrebbe compromesso da comportamenti ostativi ad una celere definizione della controversia (ex plurimis Cass. Civ. n. 16504/2005; n. 9117/2015; n. 26631/2018; n. 10660/2020). La Suprema corte, infatti, ha espressamente stabilito che l'intervento volontario del litisconsorte necessario in appello è sufficiente a sanare il vizio di integrazione del contraddittorio, atteso che lo scopo della norma è garantire la presenza di tutte le parti, obiettivo raggiunto anche tramite l'intervento spontaneo, privilegiando la sostanza sulla forma (arg. da Cassazione Civile Sez. 1 ord. n. 33851/2024). In ragione dell'intervento del litisconsorte necessario pretermesso, il quale ha accettato la causa nello stato in cui si trova, chiedendo che sia così decisa, non può essere rilevato alcun difetto di contraddittorio. Neppure alcuna delle parti ha inteso dedurre questioni specifiche circa l'intervento in grado di appello del litisconsorte pretermesso.
5. Nel merito. 5.1. Il primo motivo di appello è fondato e, pertanto, va accolto. Giova ricordare che per consolidato - e qui condiviso - orientamento giurisprudenziale, nel giudizio instaurato davanti al giudice di pace per il risarcimento dei danni, qualora l'attore, oltre a richiedere una somma specifica, abbia anche concluso, in via alternativa o subordinata, per la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore o minore da determinarsi nel corso del giudizio, siffatta ultima indicazione, non può reputarsi mera clausola di stile, ma, valutata unitamente ad ulteriori indici interpretativi, è sintomatica della volontà dello stesso attore di chiedere una somma diversa e maggiore, con la conseguenza di ritenere la causa, in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'articolo 14 del c.p.c., di valore indeterminato (cfr. Cassazione civile sez. III, 16/04/2025, n.9970).
pagina 6 di 11 Orbene, nel caso di specie, attraverso un'analisi delle allegazioni e delle deduzioni formulate, si deve ritenere che la domanda risarcitoria avanzata in primo grado dall'originaria attrice (“…Liquidare detti danni nella misura di € 1.000,00 (ai SOLI fini della iniziale quantificazione del contributo unificato e con riserva di integrazione all'esito della CTU) ovvero in quella che risulterà da espletanda C.T.U. medico legale”) non possa essere intesa (anche solo attraverso una mera interpretazione letterale) come limitata all'importo di €. 1.000,00 e, pertanto, il giudice di prime cure avrebbe dovuto tener conto delle risultanze della espletata CTU, per come richiesto in citazione e per come specificato, infine, nelle note conclusive del giudizio di primo grado depositate dall'allora attrice (“I danni fisici … sono stati valutati dal CTU nella misura del 1,5%, con una Invalidità Temporanea Parziale al 75% di 20 gg, al 50% di 51 gg. e al 25 % di 45 gg ….. La quantificazione pertanto viene elaborata in relazione a tali esiti e come da prospetto”; cfr. memorie del 29.02.2020). Non è condivisibile, infatti, l'argomento speso dalla parte appellata a favore della bontà del ragionamento del giudice di primo grado, nella parte in cui la compagnia assicurativa afferma che l'attore non avrebbe precisato le proprie conclusioni inziali. Come si evince dagli atti del primo grado, infatti, l'attore ha formulato conclusioni conformi agli esiti della c.t.u. (cfr. note conclusive datate 29.2.2020), richiedendo la quantificazione del danno con applicazione delle tabelle dell'anno 2019-2020 per un totale di € 4.909,67, comprensivi degli importi per personalizzazione, danno morale e spese mediche. Come evidenziato dalla stessa giurisprudenza di legittimità richiamata dall'appellato (e dalla successiva), infatti, la formula “somma maggiore o minore ritenuta dovuta” o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di una somma determinata, non costituisce una clausola meramente di stile quando persiste una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi, con la conseguenza che detta clausola è priva di rilevanza se, all'esito dell'istruttoria, compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, sia risultata una somma maggiore di quella originariamente richiesta e la parte si sia limitata a richiamare le conclusioni rassegnate con l'atto introduttivo e la formula ivi riprodotta (da ultimo Cass. civ. n. 35302 del 30/11/2022 e, tra le altre, n. 12724 del 21/06/2016 richiamata dall'appellato); cosa che, nella specie, non è avvenuta, rendendo manifesto che non si trattava di clausola di stile. 5.2. Tanto premesso, va altresì osservato che in ragione del tenore delle contestazioni e dell'assenza di appello incidentale di parte appellata, l'affermazione dell'esistenza del sinistro, della qualità di terza trasportata in capo all'odierna appellante, nonché della risarcibilità del danno in virtù della domanda ex art. 141 Cda dalla stessa proposta è coperta da giudicato interno. In assenza di appello incidentale, infatti, i motivi di gravame attengono esclusivamente alla liquidazione del danno alla luce della domanda originariamente proposta e degli esiti dell'istruttoria. Per l'effetto, considerato che parte appellata ha chiesto il rigetto dell'appello con la conferma della sentenza impugnata, ovvero la condanna nei limiti della somma dovuta, esulano dal presente esame, perché coperte da giudicato, le questioni, pure richiamate dalla compagna assicurativa, circa la stessa risarcibilità del danno in assenza di accertamento clinico strumentale e del concorso del danneggiato. Sul primo aspetto, peraltro, è necessario evidenziare che la giurisprudenza pressoché unanime, ritiene che in materia di risarcimento del danno c.d. micro-permanente, ai sensi dell'art.139, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 2005, come modificato dall'art. 32, comma 3 ter, del d.l. n. 1 del 2012, inserito dalla legge di conversione n. 27 del 2012, l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica deve avvenire con criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi;
al riguardo l'esame clinico strumentale obiettivo non è l'unico mezzo probatorio utilizzabile per riconoscere la lesione a fini risarcitori, a meno che non si tratti di una patologia, difficilmente verificabile sulla base della sola visita dal medico legale, che sia suscettibile di riscontro oggettivo esclusivamente con detto esame (tra le altre, si veda Cassazione civile n. 5820 del 28/02/2019).
pagina 7 di 11 Neppure, poi, è dubitabile l'avvenuta esclusione di un concorso di colpa del danneggiato, atteso che il GdP, nell'interpretare erroneamente la domanda come limitata alla misura di euro mille, l'ha accolta integralmente senza riconoscere, pertanto, alcun concorso ex art. 1227 c.c. in capo alla terza trasportata. L'appellato, dunque, aveva l'onere di proporre appello incidentale avverso tale statuizione per veder affermato tale concorso. 5.3. Ciò posto, stante la fondatezza del primo motivo di appello è necessario passare all'esame dell'elaborato peritale redatto dal dott. , le cui conclusioni - sulla lesione biologica riscontrata - devono Persona_2 ritenersi pienamente condivisibili, poiché, frutto di un'accurata indagine medico-legale, immune da vizi logico-scientifici e fondata su un'analisi, anche anamnestica, della documentazione sanitaria in atti. Si rileva, poi, che la menomazione dell'integrità psicofisica in sé considerata generalmente si liquida equitativamente, come voce ontologicamente unitaria. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti è stato determinato legislativamente per i sinistri avvenuti in data successiva all'entrata in vigore della L. n. 57 del 2001; tale criterio è, quindi, applicabile al sinistro al vaglio, avvenuto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge. Il metodo di liquidazione delle c.d. lesioni micropermanenti derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e da responsabilità medica è, infatti, determinato legislativamente. Per liquidare il danno alla persona vanno applicate, quindi, le tabelle di cui all'art. 139 del d.lgs. 209/2005. Le tabelle vanno applicate nella versione vigente al momento della liquidazione del giudice di pace, come aggiornate con D.M. 22 luglio 2019, pubblicato in G.U. 13 agosto 2019, n. 189. I nuovi importi decorrono dal mese di Aprile 2019. Ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento dei danni per equivalente, la stima e la determinazione del pregiudizio da ristorare vanno operate alla stregua dei criteri praticati al momento della liquidazione, in qualsivoglia maniera compiuta, cioè secondo i parametri vigenti alla data della pattuizione convenzionale stipulata tra le parti, ovvero del pagamento spontaneamente effettuato dal soggetto obbligato, o della pronuncia (anche non definitiva) resa sulla domanda risarcitoria formulata in sede giurisdizionale o arbitrale, restando preclusa, una volta quantificato il danno con una di tali modalità, l'applicazione di criteri di liquidazione elaborati in epoca successiva (in questo senso, tra le ultime, Cass. civ. n. 8839 del 03/04/2025). 5.4. Pertanto, valutati i postumi permanenti nella misura di 1,5%, in applicazione dei parametri sopra menzionati ed in considerazione dell'età di 34 anni del danneggiato (nato in data [...]) al momento del fatto (8.08.15), il quantum debeatur dovuto per il danno residuato alla parte attrice è determinabile nella somma astratta di € 1.146,50 per i postumi permanenti. Quanto poi ai postumi temporanei il quantum va astrattamente determinato in € 2.457,61 (€ 712,35 per 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%; € 1.211,00 per 51 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%; € 534,26 per 45 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%). A tali somme, poi, va aggiunto l'importo di €. 113,00 per spese mediche documentate. Inoltre, va verificato se tale danno vada personalizzato. L'art. 139 del d.lgs. 209/2005, nella formulazione ratione temporis applicabile, stabilisce: “L'ammontare del danno biologico liquidato ai sensi del comma 1 può essere aumentato dal giudice in misura non superiore ad un quinto, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”. Orbene, in tema di risarcimento del danno alla persona, le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione integrano un fatto costitutivo della pretesa, sicché devono essere allegate in modo circostanziato già nell'atto introduttivo del giudizio e non possono risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ. n. 24471 del 2014). Secondo i recenti approdi della Suprema Corte, il danno permanente alla salute va liquidato nella misura indicata dal grado percentuale di invalidità permanente previsto dalla legge, dal momento che il danno pagina 8 di 11 dinamico relazionale è già compreso nella liquidazione del danno biologico, salvo conseguenze del tutto peculiari. In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, infatti, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (cfr. Cass. Civ. n. 5984 del 06/03/2025). Nel caso di specie, nel giudizio di primo grado, nessuna allegazione specifica ha posto in essere la difesa attorea entro i termini per la formazione delle preclusioni assertive, al fine di giustificare l'applicazione della personalizzazione richiesta in aumento dell'importo standard previsto dal d.lgs. 209/2005. Nulla può, dunque, essere riconosciuto a questo titolo. Infine, nessuna somma può essere riconosciuta e liquidata a titolo di danno morale. Benché, infatti, il danno morale, inteso come sofferenza soggettiva conseguente all'illecito, sia astrattamente risarcibile anche in presenza di lesioni micropermanenti, esso deve essere allegato nella sua consistenza e provato dal soggetto danneggiato. Considerando, pertanto, le carenze assertive nel caso specifico (posto che l'istante ha omesso ogni allegazione difensiva circa le concrete e specifiche modalità di estrinsecazione di tale pregiudizio nel caso di specie), non può riconoscersi tale ulteriore voce di danno. 5.5. Alla luce dei superiori rilievi, il danno astrattamente liquidabile era pari a complessivi € 3.604,11, oltre
€ 113 di spese mediche.
Considerato che
il giudice di pace ha liquidato la minor somma di € 1.000,00, deve procedersi alla rideterminazione dell'importo della condanna. Tenuto conto del tenore della quantificazione operata in primo grado dall'odierna appellante nelle citate note conclusive, come peraltro riprodotta anche con l'atto di appello, il giudice di pace avrebbe dovuto riconoscere alla danneggiata l'importo richiesto in primo grado e così riprodotto nell'atto di appello: “€. 1.139,98 per danno biologico nella misura del 1,5%, €. 712,35 per 20 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 75%, €. 1.211,00 per 51 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 50%, €. 534,26 per 45 giorni di Invalidità Temporanea parziale al 25%” (cfr. atto di appello), oltre euro 113 di spese mediche. L'appellante, dunque, deve vedersi riconosciuto in aumento l'importo di € 2710,59, rispetto a quanto riconosciuto dal giudice di pace (€ 1000,00). Alcuna delle parti, peraltro, ha dato atto dell'avvenuto pagamento degli importi liquidati con la sentenza impugnata, nè risulta aliunde l'avvenuta corresponsione di acconti. Pertanto, andrebbero riconosciuti all'odierna appellata complessivi € 3.710,59, già attualizzati all'epoca della pronuncia della sentenza del giudice di pace. 5.6. Nella liquidazione del danno cagionato da illecito aquiliano, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro, dovuta a titolo di risarcimento, la quale, se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno o sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio (in questo senso tra le tante Cass., SS. UU. n. 1712 del 1995, nonché Cass. Civ. n. 2796 del 2000). Può farsi ricorso, quindi, al tasso legale degli interessi per risarcire, in termini di lucro cessante, il danno imputabile al ritardo con cui la danneggiata ottiene la disponibilità dell'equivalente pecuniario del debito di valore dedotto in lite.
pagina 9 di 11 Tali interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dovranno calcolarsi con riferimento all'arco temporale intercorso tra la data dell'illecito (8.8.2015) e la presente pronuncia, sulla somma dapprima originariamente devalutata alla data dell'illecito e successivamente incrementata anno per anno nominalmente fino all'importo liquidato in base ai coefficienti ISTAT, con divieto di anatocismo (Cass. civ., Sez. Un. n. 1712 del 1995). Dalla data di pubblicazione della sentenza sulla somma complessivamente determinata decorreranno gli interessi al saggio legale e fino all'effettivo soddisfo, in quanto dalla pronuncia della sentenza, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, sono dovuti gli ulteriori interessi al saggio legale (cfr. Cass. civ. n. 10884 del 2007; Cass. civ. n. 13463 del 1999). 5.7. In ordine al secondo motivo di appello concernente il capo sulle spese di lite va premesso che, per consolidata giurisprudenza, in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite, laddove, in caso di conferma della decisione impugnata la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della decisione abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Tuttavia, anche in ragione dell'operare del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, primo comma, c.p.c., l'accoglimento parziale del gravame della parte vittoriosa in cui favore il giudice di primo grado abbia emesso condanna alla rifusione delle spese di lite non comporta, in difetto di impugnazione sul punto, la caducazione di tale condanna, sicchè la preclusione nascente dal giudicato impedisce al giudice dell'impugnazione di modificare la pronuncia sulle spese della precedente fase di merito, qualora egli abbia valutato la complessiva situazione sostanziale in senso più favorevole alla parte vittoriosa in primo grado (tra le altre, Cass. civ. n. 27606 del 29/10/2019). Ebbene, alla luce di tali principi, occorre verificare la fondatezza dell'impugnazione proposta dalla parte vittoriosa in primo grado ed a favore della quale il GdP aveva già previsto la condanna alla refusione delle spese da parte dell'odierna appellata. Il motivo di appello proposto è infondato. Non risulta che il giudice di pace abbia applicato uno scaglione di valore inferiore nella liquidazione delle spese di lite. A tutto voler concedere, il D.M. 55/2014, nella versione ratione temporis applicabile, per le cause di valore compreso tra € 1.101 a € 5.200, alla quale va ricondotta la presente controversia, individua i valori minimi in
€ 671,00, i medi in € 1.205,00 ed i massimi in € 2.236,00. Il giudice di pace ha liquidato € 800,00 per onorari, oltre accessori, sicchè il compenso riconosciuto si pone tra i valori minimi e medi dello scaglione di riferimento invocato dall'appellante. Sul punto è necessario precisare che, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione. L'appellante, di fatto, si duole solo della mancata liquidazione di importi più elevati. In tale contesto, era anche onere dell'appellante indicare quali attività, invece, avrebbero giustificato una liquidazione di importi superiori e, in particolare, degli importi previsti per i parametri medi e massimi. Ciò precisato, l'appellante non ha indicato quali attività compiute avrebbero giustificato una liquidazione del compenso in misura pari ai parametri medi o massimi, essendo a tal fine irrilevante il solo riferimento all'importo del danno liquidabile. Su tale aspetto è sufficiente osservare che la congruità del compenso deriva dalla stessa applicazione di un valore compreso tra minimo e massimo dello scaglione di riferimento, sicchè in tale valutazione non assume alcun rilievo l'importo concretamente liquidato se non al fine di determinare lo scaglione secondo l'art. 5, co. 1 del D.M. cit. (“(..) Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. (..)”).
pagina 10 di 11 Gli importi minimi, in altri termini, possono essere riconosciuti senza specifica motivazione anche quando la condanna si attesta ad una cifra uguale ai valori minimi o ai valori massimi dello scaglione di riferimento. Neppure può accogliersi la doglianza sulla omessa liquidazione di un importo maggiorato per “manifesta fondatezza”. Ed infatti, erra l'appellante nel ritenere che tale importo sia dovuto, mentre lo stesso “può” essere accordato secondo una valutazione discrezionale. L'art. 4, comma 8, del DM n. 55 del 2014 stabilisce che “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”. Si tratta di un potere rimesso al giudice di merito, cui compete il giudizio di “manifesta fondatezza” della domanda. Nella valutazione della formualzione della domanda originaria, peraltro, neppure ricorre la manifesta fondatezza, atteso che la quantificazione degli importi del risarcimento ha richiesto l'esperimento di una c.t.u., alla quale l'allora attrice ha adeguato le conclusioni del giudizio di primo grado.
7. Spese di lite del giudizio di appello. Le spese di lite possono compensarsi tra le parti in ragione della reciproca soccombenza tra la parte appellante e la parte appellata, nonché in ragione della difesa e del comportamento processuale dell'intervenuto CP_2
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[...]
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- ACCOGLIE il primo motivo di appello proposto e, in parziale RIFORMA della SENTENZA appellata n. 13/2021 GdP Rossano del 1.06.2020, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_4 di della complessiva somma di € 3.710,59, oltre interessi decorrenti dal momento del Parte_1 fatto illecito (8.08.2015 al tasso annuo legale ex art. 1284 c.c. e calcolati sul valore delle somme devalutate (come precisato in parte motiva) alla data dell'illecito e via via rivalutate secondo gli indici ISTAT con riferimento a ciascuna annualità fino al raggiungimento dell'importo liquidato, nonché interessi legali sulla complessiva somma così determinata dalla presente pronuncia fino al soddisfo, secondo il procedimento descritto in parte motiva;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti. Così deciso il 3.12.2025
Il Giudice dott. Eduardo Bucciarelli.
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