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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 22/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 691/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 691/2023
Oggi 22/05/2025, alle ore 09,20, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
, l'avv. BARDELLE FEDERICO Parte_1 SPA , l'avv. Paola Liscio in sostituzione dell'avv. Faggella Pellegrino;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle rispettive note conclusionali depositate telematicamente. Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle ore 15:00 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 691/2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Bardelle ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore ad Adria (RO) Via
Pegolini n. 2
- attore opponente -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donato Silvestre in Loc. Bettola 2/C Int.1, Adria
(RO)
-convenuta opposta-
In punto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1040/2022 (RG 2332/2022) emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 27.12.2022.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Nel merito, per i motivi descritti nell'atto di citazione in opposizione, negli scritti difensivi, nelle note e deduzioni d'udienza e nelle note conclusive, dichiarare nullo / annullare / revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, anche accertando e dichiarando che parte attrice opponente nulla deve a Parte_1
parte ricorrente e/o a parte convenuta opposta e Controparte_3 Controparte_2 per essa essendo incorsa/e nella decadenza di cui all'art. 1957 c.p.c. Con Controparte_4
pagina 2 di 6 rifusione delle spese e dei compensi di lite, nonché della procedura di mediazione, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PARTE CONVENUTA
“Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.006,99, oltre successivi interessi di Controparte_2
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 13.02.2023, si è opposta al Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1040/2022 (R.G. n. 2332/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 27.12.2022 su istanza e a favore di per la somma capitale di € 14.006,99, oltre ad interessi e spese di lite, Controparte_5
quale saldo debitore del finanziamento contratto da con Compass Spa in data Parte_2
01.10.2014.
Parte opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta deducendo che, essendo stata indicata nel contratto come “coobbligato” e non essendo tale figura espressamente prevista nell'ordinamento giuridico, ella dovrebbe qualificarsi come fideiussore, dovendo rintracciarsi la causa dell'obbligazione assunta non nell'esigenza di beneficiare dell'erogazione della somma finanziata, bensì in quella di fornire una garanzia al creditore.
Secondo tale prospettazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice proposto istanze verso il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (fatta risalire alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), ella dovrebbe ritenersi liberata da ogni obbligo conseguente alla garanzia assunta.
CP_ Si è costituita in giudizio la convenuta , quale cessionaria del credito, contestando le eccezioni dell'opponente e instando per la conferma del decreto opposto previa concessione della provvisoria esecutività. In particolare, sull'eccezione di decadenza l'opposta ha dedotto l'inapplicabilità della disposizione richiamata, ritenendo che la volontà dell'opponente, così come desumibile dal dato pagina 3 di 6 letterale, non fosse quella di garantire l'adempimento del debitore principale, bensì di obbligarsi a fianco del debitore principale, e con esso in via solidale, alla medesima obbligazione di rimborso.
Disposto il mutamento del rito ordinario in quello semplificato ex art. 281 decies cpc, il procedimento, la cui prima udienza si è tenuta il 28.06.2023, è proseguito con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 281 duodecies cpc, quarto comma, cpc e, successivamente, previa revoca dell'ordinanza emessa ex art. 171 bis cpc, nelle forme del rito ante Cartabia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 22.05.2025 con termine intermedio per il deposito di note conclusive e quindi trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente non contesta la titolarità del credito azionato in capo all'opposta né ha fondato l'opposizione su contestazioni in ordine all'an o al quantum debeatur.
A tal proposito, va fatto richiamo del noto principio secondo cui la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004).
La questione oggetto della controversia in esame si incentra sulla qualificazione giuridica da attribuire-
e alla disciplina da applicare- all'obbligazione assunta dalla che ha sottoscritto il contratto Pt_1 di finanziamento in qualità di “coobbligato” senza aver richiesto, ed ottenuto, l'erogazione delle somme.
Alla tesi della creditrice opposta che individua nella coobbligata un debitore solidale che, al Pt_1 pari di quello principale, si è assunto l'obbligo di rimborsare la somma secondo lo schema della responsabilità passiva solidale, l'opponente contrappone la qualifica del coobbligato come fideiussore, ricostruendo l'obbligo solidale in termini di obbligo di garanzia fideiussoria, con conseguente applicazione della relativa disciplina, in particolare dell'art. 1957 c.c.
Le argomentazioni spese da parte opponente sono tuttavia generiche, per lo più limitate alla citazione di massime giurisprudenziali aderenti all'impostazione prospettata.
La tesi proposta, pur muovendo dal condivisibile assunto secondo cui l'obbligazione contratta dal
“coobbligato” deve inquadrarsi nell'ambito della solidarietà (passiva) ad esclusivo interesse del creditore, in cui quindi manca una ripartizione interna del debito, perviene a risultati non condivisibili,
pagina 4 di 6 giungendo a identificare nella fideiussione il prototipo normativo cui fare riferimento ogniqualvolta uno degli obbligati non abbia un interesse proprio e, come nel caso di specie, contragga l'obbligazione al solo fine di agevolare la concessione del credito al debitore principale.
Tale conclusione non si ritiene corretta anzitutto in linea generale, essendo del tutto possibile prevedere, nei contratti di credito al consumo, la figura del coobbligato in solido accanto a quella del fideiussore, essendo ciò riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata al fine di perseguire un interesse meritevole di tutela, quale quello del creditore di richiedere, a tutela del proprio credito, una garanzia rafforzata rispetto a una fideiussione, idonea a mitigare o superare l'accessorietà della garanzia.
Nel caso di specie, poi, non si ritengono nemmeno presenti i presupposti per la configurabilità di una fideiussione.
Esaminando il contratto di finanziamento da cui il credito azionato trae origine (doc. 1 fascicolo opponente), emergono le seguenti indicazioni: i) “garanzie richieste - garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito: coobbligato”; ii) “coobbligato: ”. Parte_1
Da evidenziare inoltre che, tra le condizioni generali di contratto di maggior rilevanza, vi è la clausola n. 2, rubricata “obbligazioni del cliente e del coobbligato”, secondo cui "il Cliente e il coobbligato, Co sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c.: 1) a rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicate in Contratto, senza necessità di alcun preavviso (..)".
Nel contratto in atti risultano, infine, apposte le firme dell' , nella sua qualità di coobbligato, Pt_1
all'interno della casella "firma coobbligato" posizionata accanto alla casella "firma cliente".
Orbene, dagli elementi contrattuali ora richiamati ed in particolare dal rinvio contenuto nella clausola n.
2 all'art. 1292 c.c. emerge chiaramente il vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra l'opponente, definito "coobbligato", e il "Cliente" in relazione all'obbligo di restituzione dell'importo finanziato.
A mente del disposto di cui all'art. 1937 c.c, secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, vale evidenziare che la manifestazione della che ha espressamente sottoscritto Pt_1
l'accordo qualificandosi come "coobbligato" e l'espresso riferimento all'obbligazione solidale, vale a qualificare l'opponente non in termini di garante-fideiussore, ma di soggetto obbligato in posizione paritetica, e non accessoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1292 c.c.
In altre parole, non c'è un rapporto di accessorietà, tipico della fideiussione, tra le obbligazioni gravanti sull'opponente e sul debitore principale: entrambi si sono obbligati direttamente ed in solido al pagamento delle rate del contratto di finanziamento.
In ragione di ciò, quindi, non può trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. poiché, come autorevolmente affermato, tale disposizione, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pagina 5 di 6 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio (Cass. S.U. 3947/2010).
Sulla scorta di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e conseguentemente il decreto ingiuntivo è confermato.
Con riferimento alle spese di lite, tuttavia, stante il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in essere sulla questione trattata, ben rappresentato dalle varie pronunce richiamate da ambo le parti, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. RIGETTA l'opposizione e conferma il Decreto ingiuntivo n. 1040/2022 (R.G. n. 2332/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 27.12.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Rovigo, 22 maggio 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 691/2023
Oggi 22/05/2025, alle ore 09,20, innanzi al dott. Benedetta Barbera, sono comparsi:
, l'avv. BARDELLE FEDERICO Parte_1 SPA , l'avv. Paola Liscio in sostituzione dell'avv. Faggella Pellegrino;
Controparte_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Entrambi i procuratori precisano le conclusioni e discutono riportandosi alle rispettive note conclusionali depositate telematicamente. Al termine della discussione orale gli avvocati rinunciano a presenziare alla lettura della sentenza e il
Giudice si ritira in camera di consiglio per deliberare. All'esito della camera di consiglio, alle ore 15:00 pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice dott. Benedetta Barbera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Benedetta Barbera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 691/2023
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Bardelle ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore ad Adria (RO) Via
Pegolini n. 2
- attore opponente -
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_1
dall'Avv. Antonio Christian Faggella Pellegrino ed elettivamente domiciliata presso lo studio elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Donato Silvestre in Loc. Bettola 2/C Int.1, Adria
(RO)
-convenuta opposta-
In punto: opposizione a Decreto ingiuntivo n. 1040/2022 (RG 2332/2022) emesso dal Tribunale di
Rovigo in data 27.12.2022.
CONCLUSIONI
PARTE ATTRICE
“Nel merito, per i motivi descritti nell'atto di citazione in opposizione, negli scritti difensivi, nelle note e deduzioni d'udienza e nelle note conclusive, dichiarare nullo / annullare / revocare il decreto ingiuntivo opposto o comunque rigettare le domande avversarie, perché infondate in fatto ed in diritto, anche accertando e dichiarando che parte attrice opponente nulla deve a Parte_1
parte ricorrente e/o a parte convenuta opposta e Controparte_3 Controparte_2 per essa essendo incorsa/e nella decadenza di cui all'art. 1957 c.p.c. Con Controparte_4
pagina 2 di 6 rifusione delle spese e dei compensi di lite, nonché della procedura di mediazione, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario”.
PARTE CONVENUTA
“Nel merito, in via principale: respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto.
Nel merito, in via subordinata: nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 14.006,99, oltre successivi interessi di Controparte_2
mora da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In fatto
Con atto di citazione notificato il 13.02.2023, si è opposta al Decreto ingiuntivo n. Parte_1
1040/2022 (R.G. n. 2332/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 27.12.2022 su istanza e a favore di per la somma capitale di € 14.006,99, oltre ad interessi e spese di lite, Controparte_5
quale saldo debitore del finanziamento contratto da con Compass Spa in data Parte_2
01.10.2014.
Parte opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta deducendo che, essendo stata indicata nel contratto come “coobbligato” e non essendo tale figura espressamente prevista nell'ordinamento giuridico, ella dovrebbe qualificarsi come fideiussore, dovendo rintracciarsi la causa dell'obbligazione assunta non nell'esigenza di beneficiare dell'erogazione della somma finanziata, bensì in quella di fornire una garanzia al creditore.
Secondo tale prospettazione, in applicazione del disposto di cui all'art. 1957 c.c., non avendo la creditrice proposto istanze verso il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale (fatta risalire alla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine), ella dovrebbe ritenersi liberata da ogni obbligo conseguente alla garanzia assunta.
CP_ Si è costituita in giudizio la convenuta , quale cessionaria del credito, contestando le eccezioni dell'opponente e instando per la conferma del decreto opposto previa concessione della provvisoria esecutività. In particolare, sull'eccezione di decadenza l'opposta ha dedotto l'inapplicabilità della disposizione richiamata, ritenendo che la volontà dell'opponente, così come desumibile dal dato pagina 3 di 6 letterale, non fosse quella di garantire l'adempimento del debitore principale, bensì di obbligarsi a fianco del debitore principale, e con esso in via solidale, alla medesima obbligazione di rimborso.
Disposto il mutamento del rito ordinario in quello semplificato ex art. 281 decies cpc, il procedimento, la cui prima udienza si è tenuta il 28.06.2023, è proseguito con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 281 duodecies cpc, quarto comma, cpc e, successivamente, previa revoca dell'ordinanza emessa ex art. 171 bis cpc, nelle forme del rito ante Cartabia.
Concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. la causa è stata rinviata all'udienza di discussione del 22.05.2025 con termine intermedio per il deposito di note conclusive e quindi trattenuta in decisione.
In diritto
L'opposizione è infondata e va, pertanto, rigettata per le ragioni che seguono.
L'opponente non contesta la titolarità del credito azionato in capo all'opposta né ha fondato l'opposizione su contestazioni in ordine all'an o al quantum debeatur.
A tal proposito, va fatto richiamo del noto principio secondo cui la non contestazione costituisce un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti
(Cass. 3727/2012; Cass. 5356/2009; Cass. 10031/2004).
La questione oggetto della controversia in esame si incentra sulla qualificazione giuridica da attribuire-
e alla disciplina da applicare- all'obbligazione assunta dalla che ha sottoscritto il contratto Pt_1 di finanziamento in qualità di “coobbligato” senza aver richiesto, ed ottenuto, l'erogazione delle somme.
Alla tesi della creditrice opposta che individua nella coobbligata un debitore solidale che, al Pt_1 pari di quello principale, si è assunto l'obbligo di rimborsare la somma secondo lo schema della responsabilità passiva solidale, l'opponente contrappone la qualifica del coobbligato come fideiussore, ricostruendo l'obbligo solidale in termini di obbligo di garanzia fideiussoria, con conseguente applicazione della relativa disciplina, in particolare dell'art. 1957 c.c.
Le argomentazioni spese da parte opponente sono tuttavia generiche, per lo più limitate alla citazione di massime giurisprudenziali aderenti all'impostazione prospettata.
La tesi proposta, pur muovendo dal condivisibile assunto secondo cui l'obbligazione contratta dal
“coobbligato” deve inquadrarsi nell'ambito della solidarietà (passiva) ad esclusivo interesse del creditore, in cui quindi manca una ripartizione interna del debito, perviene a risultati non condivisibili,
pagina 4 di 6 giungendo a identificare nella fideiussione il prototipo normativo cui fare riferimento ogniqualvolta uno degli obbligati non abbia un interesse proprio e, come nel caso di specie, contragga l'obbligazione al solo fine di agevolare la concessione del credito al debitore principale.
Tale conclusione non si ritiene corretta anzitutto in linea generale, essendo del tutto possibile prevedere, nei contratti di credito al consumo, la figura del coobbligato in solido accanto a quella del fideiussore, essendo ciò riconducibile all'esercizio dell'autonomia privata al fine di perseguire un interesse meritevole di tutela, quale quello del creditore di richiedere, a tutela del proprio credito, una garanzia rafforzata rispetto a una fideiussione, idonea a mitigare o superare l'accessorietà della garanzia.
Nel caso di specie, poi, non si ritengono nemmeno presenti i presupposti per la configurabilità di una fideiussione.
Esaminando il contratto di finanziamento da cui il credito azionato trae origine (doc. 1 fascicolo opponente), emergono le seguenti indicazioni: i) “garanzie richieste - garanzie che il consumatore deve prestare per ottenere il credito: coobbligato”; ii) “coobbligato: ”. Parte_1
Da evidenziare inoltre che, tra le condizioni generali di contratto di maggior rilevanza, vi è la clausola n. 2, rubricata “obbligazioni del cliente e del coobbligato”, secondo cui "il Cliente e il coobbligato, Co sono tenuti in solido ex art. 1292 c.c.: 1) a rimborsare ad l'importo totale dovuto alle scadenze e con le modalità indicate in Contratto, senza necessità di alcun preavviso (..)".
Nel contratto in atti risultano, infine, apposte le firme dell' , nella sua qualità di coobbligato, Pt_1
all'interno della casella "firma coobbligato" posizionata accanto alla casella "firma cliente".
Orbene, dagli elementi contrattuali ora richiamati ed in particolare dal rinvio contenuto nella clausola n.
2 all'art. 1292 c.c. emerge chiaramente il vincolo di solidarietà passiva intercorrente tra l'opponente, definito "coobbligato", e il "Cliente" in relazione all'obbligo di restituzione dell'importo finanziato.
A mente del disposto di cui all'art. 1937 c.c, secondo cui la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa, vale evidenziare che la manifestazione della che ha espressamente sottoscritto Pt_1
l'accordo qualificandosi come "coobbligato" e l'espresso riferimento all'obbligazione solidale, vale a qualificare l'opponente non in termini di garante-fideiussore, ma di soggetto obbligato in posizione paritetica, e non accessoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1292 c.c.
In altre parole, non c'è un rapporto di accessorietà, tipico della fideiussione, tra le obbligazioni gravanti sull'opponente e sul debitore principale: entrambi si sono obbligati direttamente ed in solido al pagamento delle rate del contratto di finanziamento.
In ragione di ciò, quindi, non può trovare ingresso la disciplina di cui all'art. 1957 c.c. poiché, come autorevolmente affermato, tale disposizione, instaura un collegamento necessario e ineludibile tra la pagina 5 di 6 scadenza dell'obbligazione di garanzia e quella dell'obbligazione principale, e come tale rientra tra quelle su cui si fonda l'accessorietà del vincolo fideiussorio (Cass. S.U. 3947/2010).
Sulla scorta di quanto sopra, l'opposizione va rigettata e conseguentemente il decreto ingiuntivo è confermato.
Con riferimento alle spese di lite, tuttavia, stante il dibattito dottrinario e giurisprudenziale in essere sulla questione trattata, ben rappresentato dalle varie pronunce richiamate da ambo le parti, si ritiene sussistano giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Giudice, definitivamente decidendo:
1. RIGETTA l'opposizione e conferma il Decreto ingiuntivo n. 1040/2022 (R.G. n. 2332/2022) emesso dal Tribunale di Rovigo il 27.12.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
2. COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Rovigo, 22 maggio 2025
Il Giudice
Benedetta Barbera
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