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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/02/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122
MILANO; contro
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via G. Grezar 14, in persona del , dott. con il Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. SCHIAVON LUCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Venezia- Mestre, via Ospedale 39;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_4 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In Via Pregiudiziale , disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora ;
- In Via Preliminare , annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche di questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale , ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L.
n. 241/1990;
- Ancora nel merito, dichiarare la nullità dell'Intimazione per patente violazione di quanto statuito dalla
Legge n. 228/20212;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi pagina 1 di 5 l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e Controparte_5 soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.”
*** Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_4
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, attesa la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari lite.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_1
“In via preliminare. 1. revocare la sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto, non sussistendo i presupposti di legge dell'invocata misura cautelare;
- nel merito:
2. respingere l'azione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o infondate;
3. con rifusione di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio ed per sentire accogliere le CP_4 Controparte_6 conclusioni formulate in epigrafe, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
07720249002439958000, notificatagli il 22 marzo 2024, per una somma complessiva, esclusivamente di natura previdenziale, pari ad € 19.417,11 fondata sui seguenti avvisi di addebito:
- Avviso n. 37720190002459961000, asseritamente notificato il 01/10/2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi al modello DM10 per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 392,17;
- Avviso n. 37720190004026712000, asseritamente notificato il 15/01/2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi al modello DM10 per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 4.571,30;
- Avviso di addebito n. 37720190004303280000, asseritamente notificato Il 21/12/2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a contributi IVS per l'anno di imposizione
2018, di importo complessivo pari a € 2.661,45;
pagina 2 di 5 - Avviso di addebito n. 37720210001559039000, asseritamente notificato il 06/12/2021, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 4.089,39;
- Avviso di addebito n. 37720220001077947000, asseritamente notificato il 20/07/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2020, di importo complessivo pari a € 4.420,33;
- Avviso di addebito n. 37720220004323041000, asseritamente notificato il 13/01/2023, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2021, di importo complessivo pari a € 3.282,47;
L'opponente, precisando di voler chiedere un accertamento negativo del credito iscritto a ruolo a causa dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999 ed art. 615 c.p.c. si doleva della nullità dell'impugnata intimazione per mancata notifica degli avvisi di addebito sopra ricordati, che viziava il seguito del procedimento esecutivo, e della omessa motivazione dell'atto opposto, evidenziando che sia il diritto interno (art. 3, Legge n. 241/1990) che quello comunitario (art. 41 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) obbligavano i convenuti a precisare:
a) la base imponibile originaria;
b) il tasso di interesse applicato;
c) i termini ( a quo e ad quem ) considerati;
d) la somma maturata;
e) il procedimento di determinazione della stessa;
e dunque i calcoli che fondavano la somma richiesta, mentre tale motivazione era assente nell'atto impugnato.
Chiedeva infine l'opponente che fosse sospesa l'efficacia dell'intimazione opposta d degli avvisi di addebito alla stessa sottostanti.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , resistendo al ricorso CP_4 Controparte_1
e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte, a ex art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
L'affermazione attorea di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito presupposti dell'impugnata intimazione è smentita dalla produzione documentale , dalla quale si evince che CP_4
detti avvisi sono stati notificati al a mezzo PEC (docc. n. 1-12), utilizzando l'indirizzo di posta Pt_1
pagina 3 di 5 certificata indicato dal ricorrente all'Istituto e riportata anche nella visura camerale della ditta (doc. 13 all. memoria ). CP_4
A ciò consegue che nessuna doglianza riguardante il merito dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali può essere esaminata, essendo abbondantemente decorso il termine di 40 dalla notifica giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 46/99, sicché dell'affermata decadenza dell'Istituto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 46/99 non può essere effettuata alcuna valutazione nella presente sede.
Quanto alla seconda doglianza attorea, riferita all'asserita omessa indicazione dei dati di base e delle modalità di calcolo degli interessi applicati al debitore, deve rilevarsi che l'opposta intimazione contiene specifico riferimento al carico iscritto a ruolo e alle cartelle e agli avvisi di addebito a suo tempo notificati e peraltro la stessa è redatta, ai sensi dell'art. 50 comma II del DPR 602/73 in conformità al modello approvato dal , sicché rispetta obbligatoriamente i Controparte_7 requisiti formali previsti dalla legge e si riferisce ai ruoli consegnati al Concessionario dall'ente impositore (qui ) per l'esecuzione forzata. CP_4
Quanto agli interessi, va sul punto rammentato che con recente decisione, la Suprema Corte ha
(Sezione 5 , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024) stabilito che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Alla luce di tale condivisibile decisione e sul rilievo che parte ricorrente non ha specificamente contestato – come sarebbe stato suo onere- eventuali errori nella quantificazione degli interessi nell'atto opposto, limitandosi a sollevare generiche contestazioni, e rammentando altresì che proprio con riferimento ad un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, la Suprema Corte aveva stabilito (nella sentenza del 5.2.2014 n. 2598), che per tale atto non è previsto un particolare obbligo di motivazione, successivamente precisando (Sez. 5, Sentenza n. 28742 del 16/10/2023) che in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo, l'opposizione va integralmente rigettata, non essendo fondata alcuna delle pagina 4 di 5 ragioni di doglianza attorea, sia con riferimento all'intimazione di pagamento opposta, sia con riferimento ai sottesi avvisi di addebito.
Va infine revocata la sospensione degli atti impugnati disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di che CP_4
di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM Controparte_6
55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 19.417,11), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 374/2024 RG C.L., promossa da contro Parte_1
e contro in persona dei rispettivi legali CP_4 Controparte_6
rappresentanti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad e ad le spese di CP_4 Controparte_6 lite, che liquida per ciascuno di essi in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge per , e per entrambi spese generali al 15%. Controparte_1
Così deciso in Rovigo, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 374/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FORTE SIMONE, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in GALLERIA SAN BABILA 4/A 20122
MILANO; contro
(C.F. ), con sede legale in Roma, Controparte_1 P.IVA_1 via G. Grezar 14, in persona del , dott. con il Controparte_2 Controparte_3 patrocinio dell'avv. SCHIAVON LUCA, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Venezia- Mestre, via Ospedale 39;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato in CP_4 P.IVA_2
Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5;
In punto a: opposizione ad intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“In Via Pregiudiziale , disporre inaudita altera parte la sospensione dell'atto impugnato, in presenza delle condizioni del fumus boni iuris e periculum in mora ;
- In Via Preliminare , annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici e, dunque, anche di questi ultimi, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;
- In Via Principale , ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17, L. n. 212/2000 ed art. 3, L.
n. 241/1990;
- Ancora nel merito, dichiarare la nullità dell'Intimazione per patente violazione di quanto statuito dalla
Legge n. 228/20212;
- Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi pagina 1 di 5 l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;
- A tal fine l'odierna opponente, anche al fine di un eventuale futuro recupero delle somme indebitamente pagate e/o forzosamente prelevate, intende mettere in mora l' anche e Controparte_5 soprattutto ai fini dell'interruzione della prescrizione ex artt. 2943 e 2944 c.c.”
*** Il procuratore di parte chiede e conclude: CP_4
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, attesa la regolarità delle notifiche degli avvisi di addebito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari lite.”
***
Il procuratore di parte chiede e conclude: Controparte_1
“In via preliminare. 1. revocare la sospensione dell'esecuzione dell'atto opposto, non sussistendo i presupposti di legge dell'invocata misura cautelare;
- nel merito:
2. respingere l'azione proposta, così come le domande tutte di parte ricorrente, siccome inammissibili e/o infondate;
3. con rifusione di spese e competenze di lite.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17 maggio 2024 , come sopra rappresentato, conveniva Parte_1
in giudizio ed per sentire accogliere le CP_4 Controparte_6 conclusioni formulate in epigrafe, con riferimento all'intimazione di pagamento n.
07720249002439958000, notificatagli il 22 marzo 2024, per una somma complessiva, esclusivamente di natura previdenziale, pari ad € 19.417,11 fondata sui seguenti avvisi di addebito:
- Avviso n. 37720190002459961000, asseritamente notificato il 01/10/2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi al modello DM10 per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 392,17;
- Avviso n. 37720190004026712000, asseritamente notificato il 15/01/2020, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi al modello DM10 per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 4.571,30;
- Avviso di addebito n. 37720190004303280000, asseritamente notificato Il 21/12/2019, avente ad oggetto il mancato pagamento di crediti relativi a contributi IVS per l'anno di imposizione
2018, di importo complessivo pari a € 2.661,45;
pagina 2 di 5 - Avviso di addebito n. 37720210001559039000, asseritamente notificato il 06/12/2021, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2019, di importo complessivo pari a € 4.089,39;
- Avviso di addebito n. 37720220001077947000, asseritamente notificato il 20/07/2022, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2020, di importo complessivo pari a € 4.420,33;
- Avviso di addebito n. 37720220004323041000, asseritamente notificato il 13/01/2023, avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi IVS per l'anno di imposizione 2021, di importo complessivo pari a € 3.282,47;
L'opponente, precisando di voler chiedere un accertamento negativo del credito iscritto a ruolo a causa dell'intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 24, D.lgs. n. 46/1999 ed art. 615 c.p.c. si doleva della nullità dell'impugnata intimazione per mancata notifica degli avvisi di addebito sopra ricordati, che viziava il seguito del procedimento esecutivo, e della omessa motivazione dell'atto opposto, evidenziando che sia il diritto interno (art. 3, Legge n. 241/1990) che quello comunitario (art. 41 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea) obbligavano i convenuti a precisare:
a) la base imponibile originaria;
b) il tasso di interesse applicato;
c) i termini ( a quo e ad quem ) considerati;
d) la somma maturata;
e) il procedimento di determinazione della stessa;
e dunque i calcoli che fondavano la somma richiesta, mentre tale motivazione era assente nell'atto impugnato.
Chiedeva infine l'opponente che fosse sospesa l'efficacia dell'intimazione opposta d degli avvisi di addebito alla stessa sottostanti.
Si costituivano ritualmente in giudizio e , resistendo al ricorso CP_4 Controparte_1
e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte, a ex art. 127 ter c.p.c., ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
L'affermazione attorea di non avere mai ricevuto la notifica degli avvisi di addebito presupposti dell'impugnata intimazione è smentita dalla produzione documentale , dalla quale si evince che CP_4
detti avvisi sono stati notificati al a mezzo PEC (docc. n. 1-12), utilizzando l'indirizzo di posta Pt_1
pagina 3 di 5 certificata indicato dal ricorrente all'Istituto e riportata anche nella visura camerale della ditta (doc. 13 all. memoria ). CP_4
A ciò consegue che nessuna doglianza riguardante il merito dei crediti contributivi, assicurativi e previdenziali può essere esaminata, essendo abbondantemente decorso il termine di 40 dalla notifica giorni previsto a pena di decadenza dall'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 46/99, sicché dell'affermata decadenza dell'Istituto ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs n. 46/99 non può essere effettuata alcuna valutazione nella presente sede.
Quanto alla seconda doglianza attorea, riferita all'asserita omessa indicazione dei dati di base e delle modalità di calcolo degli interessi applicati al debitore, deve rilevarsi che l'opposta intimazione contiene specifico riferimento al carico iscritto a ruolo e alle cartelle e agli avvisi di addebito a suo tempo notificati e peraltro la stessa è redatta, ai sensi dell'art. 50 comma II del DPR 602/73 in conformità al modello approvato dal , sicché rispetta obbligatoriamente i Controparte_7 requisiti formali previsti dalla legge e si riferisce ai ruoli consegnati al Concessionario dall'ente impositore (qui ) per l'esecuzione forzata. CP_4
Quanto agli interessi, va sul punto rammentato che con recente decisione, la Suprema Corte ha
(Sezione 5 , Ordinanza n. 27504 del 23/10/2024) stabilito che l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - con il semplice richiamo all'atto impositivo ed alla cartella presupposti e con la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990.
Alla luce di tale condivisibile decisione e sul rilievo che parte ricorrente non ha specificamente contestato – come sarebbe stato suo onere- eventuali errori nella quantificazione degli interessi nell'atto opposto, limitandosi a sollevare generiche contestazioni, e rammentando altresì che proprio con riferimento ad un'intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. 602/1973, la Suprema Corte aveva stabilito (nella sentenza del 5.2.2014 n. 2598), che per tale atto non è previsto un particolare obbligo di motivazione, successivamente precisando (Sez. 5, Sentenza n. 28742 del 16/10/2023) che in tema di avviso di accertamento o di liquidazione di maggiori imposte, l'obbligo di motivazione relativo alla pretesa per interessi è assolto attraverso l'indicazione dell'importo monetario richiesto, della relativa base normativa - che può anche essere desunta implicitamente dalla specifica individuazione della tipologia e della natura degli accessori reclamati ovvero dal tipo di tributo cui accedono - e della decorrenza dalla quale sono dovuti, senza necessità di indicare i singoli saggi periodicamente applicati o le modalità di calcolo, l'opposizione va integralmente rigettata, non essendo fondata alcuna delle pagina 4 di 5 ragioni di doglianza attorea, sia con riferimento all'intimazione di pagamento opposta, sia con riferimento ai sottesi avvisi di addebito.
Va infine revocata la sospensione degli atti impugnati disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di che CP_4
di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella 4 all. al DM Controparte_6
55/2014, fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendosi svolta la fase istruttoria, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 19.417,11), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 374/2024 RG C.L., promossa da contro Parte_1
e contro in persona dei rispettivi legali CP_4 Controparte_6
rappresentanti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad e ad le spese di CP_4 Controparte_6 lite, che liquida per ciascuno di essi in € 3.727,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge per , e per entrambi spese generali al 15%. Controparte_1
Così deciso in Rovigo, in data 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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