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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/08/2025, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
33 composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente –
Dott.ssa AN DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI - Consigliere est. -
all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 126 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del
2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Manfredi e Emanuela Ferrelli, Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Eutizi, CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Appellato
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 AN ET, elettivamente domiciliata come in atti
Appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 925/2023 del Tribunale di Velletri, sez. lavoro, pubblicata in data 14/09/2023.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso al Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del lavoro, conveniva in Parte_1 giudizio l' chiedendo di “accertare e dichiarare il ricorrente sig. , invalido CP_1 Parte_1 civile al 100% con diritto all'esenzione ticket C01 e conseguentemente, condannare l' in CP_1 persona del Presidente e del legale rappresentante pro – tempore, con sede in Via Ciro il CP_2
Grande, 21, quale legittimato passivo ex art. 130 del Dlgs n. 112 del 31/3/1998 e giusto DL n. 78 del
1/7/2009, convertito in L. n. 102/2009, alla corresponsione della prestazione di cui in premessa con la decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o con quella successiva, che sarà ritenuta dovuta e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente. in via subordinata, accertare e dichiarare il ricorrente sig.
, invalido civile al 75% con diritto alla contribuzione figurativa ex art. 80 L. Parte_1
388/00 e conseguentemente, condannare l' in persona del Presidente e del legale CP_1 rappresentante pro – tempore, con sede in Via Ciro il Grande, 21, quale legittimato passivo CP_2 ex art. 130 del Dlgs n. 112 del 31/3/1998 e giusto DL n. 78 del 1/7/2009, convertito in L. n. 102/2009, alla corresponsione della prestazione di cui in premessa con la decorrenza dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa o con quella successiva, che sarà ritenuta dovuta
e gli accessori di legge, previo accertamento di tutti gli altri requisiti dalla normativa vigente.”
Si costituiva l' formulando eccezioni di rito e di legittimazione passiva, e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso.
Si costitutiva anche la a seguito dell'integrazione del contraddittorio ad opera del Pt_2 procuratore della parte ricorrente, disposta dal giudice con ordinanza del 9 giugno 2023, che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale, condividendo le risultanze dell'espletata CTU medico legale, ha così disposto “1. Accerta e dichiara che , con decorrenza dal mese Parte_1 di Gennaio 2023, è affetto dalle patologie di cui in motivazione comportanti una percentuale di invalidità civile nella misura del 75% e che, per l'effetto, ha diritto al beneficio della contribuzione figurativa prevista dall'art. 80 della L. 388/2000. 2. Rigetta la domanda di esenzione totale dal pagamento della spesa sanitaria.
3. Compensa le spese processuali tra il ricorrente e l' . 4. CP_1
Condanna il ricorrente a rimborsare alla le spese processuali liquidate in complessivi € Pt_2
1.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge se dovuti.
5. Pone a carico dell' le CP_1 spese di Ctu liquidate con separato decreto”.
Il primo giudice ha ritenuto il ricorso in parte fondato argomentando che: i) con le sentenze della S.C.
n. 13854/2014, n. 6283/2017 e n. 21412/2018, i giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui, nelle controversie aventi ad oggetto una prestazione di assistenza sociale che ha come presupposto logico l'esistenza di uno stato invalidante, “ va ritenuta la legittimazione passiva sia CP_ dell' quale soggetto deputato all'accertamento delle condizioni di invalidità civile presupposto Parte del beneficio per cui è processo, sia l' territorialmente competente, in quanto soggetto tenuto ad erogare la prestazione, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 502 del 1992”; ii) < presupposto indefettibile dell'azione giudiziaria né la presentazione della domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento della contribuzione figurativa di cui alla L. 388 né per ottenere l'esenzione ticket e ciò in perfetta conformità con il dettato normativo >>; iii) il Ctu, all'esito delle operazioni peritali, ha posto la diagnosi di “ 1) Cardiopatia ischemica cronica trattata on multipli interventi di impianto di stent coronarici ( classe NYHA III) 2) Esiti di pregresso intervento bariatrico con bendaggio gastrico 3) Esiti di polipectomia endoscopica del grosso intestino per polipo adenomatoso 4) Vasculopatia carotidea non stenosante in soggetto dislipidemico in trattamento farmacologico”, complesso polipatologico che implica un quadro di invalidità complessiva nella misura del 75%, e quanto alla data di stabilizzazione < le operazioni peritali era presente già da alcuni mesi, quanto meno dal gennaio 2023>>, conclusioni condivisibili in quanto logiche, coerenti e complete, cui le parti non avevano formulato osservazioni critiche;
iv) l'accertamento del requisito sanitario utile per accedere al beneficio della contribuzione figurativa in epoca successiva al deposito del ricorso giudiziario giustificava la compensazione CP_ integrale delle spese tra il ricorrente e l' mentre le spese tra il ricorrente e l' seguivano Pt_2 la soccombenza non rilevando che fosse stata disposta l'integrazione del contraddittorio su ordine del giudice.
Avverso tale sentenza ha proposto tempestivo appello lamentando l'erroneità della Parte_1
Parte sentenza per la condanna alle spese in favore della chiamata in giudizio per ordine del giudice,
e l'erroneità delle argomentazioni del CTU poste a fondamento della decisione limitatamente alla decorrenza del riconoscimento effettuato dal consulente. Ha concluso chiedendo, in riforma della gravata sentenza e previa rinnovo della CTU, l'accoglimento delle conclusioni formulate con l'originario ricorso introduttivo, anche per l'accertamento dell'invalidità civile al 100% ai fini dell'esenzione totale dal tichet sanitario, con vittoria di spese del doppio grado, da distrarsi.
Si è costituito l' resistendo al gravame e chiedendone il rigetto. CP_1
Si è costituita anche l' chiedendo il rigetto di ogni domanda proposta in appello nei Pt_2 confronti della stessa.
Disposta CTU medico legale, la causa, all'odierna udienza, all'esito degli adempimenti previsti dall'art. 437 c.p.c., è stata decisa come da separato dispositivo.
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento.
Preliminarmente si rileva che non ha formato oggetto di impugnazione la statuizione con cui il giudice CP_ di prime cure ha ritenuto la legittimazione passiva sia dell' che della e quella con cui Pt_2 ha respinto l'eccezione di improcedibilità del ricorso giudiziario per mancata presentazione della domanda amministrativa, eccezioni il cui esame esula, pertanto, dalla cognizione del giudice di appello.
Il nominato CTU ha accertato che l'appellante, in ragione delle infermità sofferte, si trova in una situazione di invalidità permanente in misura pari al 75% a decorrere dal 17/07/2020, data della domanda amministrativa, e in condizioni di invalidità civile al 100% ai fini dell'esenzione del ticket sanitario C01. Le argomentazioni del CTU, adeguatamente motivate e supportate da argomentazioni logiche e scientifiche appaiono pienamente condivisibili. Esse, infatti, risultano esaurienti e persuasive, perché coerenti con la documentazione clinica acquisita e sorrette da ineccepibili valutazioni tecniche, e nessuna osservazione hanno fatto pervenire le parti alla bozza della relazione alle stesse inviata.
Ne consegue che, in riforma della gravata sentenza, deve essere dichiarato il diritto dell'appellante alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80, legge n. 388/2000, nella misura e con i limiti ivi previsti,
a decorrere dal 17/07/2020 e, accertata la sussistenza delle condizioni di invalidità civile al 100%, il diritto dell'appellante all'esenzione ticket sanitario C01.
Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste CP_ in solido a carico dell' e della da distrarsi ex art. 93 c.p.c. CP_2
Spese della Ctu di primo grado, come ivi liquidate, e quelle della Ctu disposta in appello, liquidate come da separato decreto, a carico in solido delle parti appellate.
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento dell'appello e in riforma della gravata sentenza, dichiara il diritto di Pt_1
alla contribuzione figurativa di cui all'art. 80 della Legge n. 388/2000 dalla data di
[...] presentazione della domanda amministrativa del 17/07/2020; accertata la sussistenza delle condizioni di invalidità civile al 100% dichiara il diritto dell'appellante all'esenzione ticket sanitario C01. CP_ Condanna al pagamento in solido l' e la 6 in favore dell'appellante delle spese del CP_2 doppio grado di giudizio che liquida, per il primo grado, in € 2.700,00 e per il presente in € 3.000,00 oltre, per entrambi, al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge, da distrarsi. Spese della Ctu del primo grado di giudizio, come ivi liquidate, e della Ctu disposta in appello, liquidate come da separato decreto, a carico in solido delle parti appellate.
Roma, 3 luglio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Bianca Maria Serafini dott. Guido Rosa