Art. 27.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.
E' riconosciuta, ad ogni effetto, la validita' dei corsi indetti in via provvisoria, presso l'Istituto superiore di educazione fisica dall'anno accademico 1952-53.