TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 04/06/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Terza Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa iscritta al n. R.G. 9965/2024 e promossa dai signori , c.f.: Parte_1
, e , c.f.: , elettivamente C.F._1 Parte_2 C.F._2 domiciliati in Genova, Via XX Settembre 10/8, presso e nello studio dell'Avv. Andrea
Mortara, che li rappresenta e difende per mandato in atti ricorrenti contro
il sig. c.f.: Controparte_1 C.F._3
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale d'udienza del 4/6/2025, da intendersi qui integralmente richiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. del 9/9/2024, i signori e Parte_1 Parte_2 agivano nei confronti del sig. esponendo tra l'altro: Controparte_1 - di avere concesso in locazione al resistente, in forza di contratto del 12/10/2022 regolarmente registrato, l'unità immobiliare sita in Genova, Salita Gambonia 11 A, per uso abitativo;
- che l'art. 9 del contratto prevedeva che “è in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile”;
- che parte conduttrice, sin dall'inizio del rapporto locatizio, aveva posto in essere le condotte di molestia e di disturbo (rumori dovuti al continuo spostamento di mobili, urla sia in orario diurno che notturno, liti con la compagna) descritte in ricorso;
- che in diverse occasioni si era necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine, talvolta coadiuvate anche da personale medico;
- che, in particolare, in data 30/7/2023, intorno alle ore 13,00, erano intervenuti agenti della Polizia di Stato dietro richiesta della sig.ra , dato che parte resistente Pt_1 continuava ad urlare “mi ammazzo, mi ammazzo”;
- che, inoltre, il sig. aveva omesso di provvedere alla manutenzione, sia pure CP_1 minima, dell'immobile locato, consegnato dai locatori in buono stato di conservazione.
Concludevano, pertanto, chiedendo la risoluzione del contratto, con condanna del resistente all'immediato rilascio dell'unità abitativa di Salita Gambonia 11 A.
Nel corso del giudizio - svoltosi nella contumacia del sig. Controparte_1 non costituitosi nonostante la regolarità della notifica – si procedeva all'escussione di testimoni sulle circostanze ammesse con ordinanza del 12/12/2024, dopo di che veniva fissata udienza di discussione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le domande attoree risultano fondate e meritano perciò accoglimento, atteso che, da un lato, l'art. 9 del contratto versato in atti (doc. n. 1 dei ricorrenti) stabilisce espressamente che “E' in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile”, e, dall'altro, la
S.C. ha avuto modo si precisare che “la condotta del conduttore è motivo di abuso di bene locato, se rinviene da atti molesti volti a recare danno agli altri abitanti dello stabile” (Cass.
n. 22860/2020).
Orbene, nel caso di specie il comportamento illecito – in quanto in violazione della menzionata disposizione contrattuale – reiteratamente tenuto dal sig. ha trovato CP_1 puntuale riscontro nelle risultanze dell'istruttoria espletata e, in particolare, nelle seguenti deposizioni testimoniali: - : “sono carabiniere e sono intervenuto una volta, mi sembra 9 maggio Testimone_1
2023, perché erano state segnalate delle urla, la segnalazione proveniva da via
Pe Struppa, e quando siamo arrivati abbiamo trovato solo la signora che ha ammesso che poco prima c'era stata una lite solo verbale per futili motivi …
Aggiungeva che ogni volta, dopo una lite, se ne andava … Per Controparte_1 quanto so ci sono stati altri interventi sia della Polizia che dei Carabinieri”;
- : “io sono spesso dai miei genitori … Ho sentito urla, bestemmie, rumori Testimone_2 forti, ho assistito all'arrivo di pattuglie a volte chiamate dai miei genitori, a volte chiamate dai vicini, una volta chiamate da mia sorella … Una volta che ero presente
è stato portato via ma il poliziotto ha detto che la motivazione non dipendeva solo dalla chiamata. Un'altra volta che ero presente è stato nuovamente portato via, inizialmente si rifiutava di aprire la porta di casa così i poliziotti si sono rivolti a mia madre dicendo che avrebbero chiamato i pompieri per buttare giù la porta e mia mamma gli ha fornito le chiavi di scorta dell'appartamento … Ci sono stati anche altri episodi oltre quelli indicati, ad esempio durante le festività natalizie, ma non abbiamo più chiamato le forze dell'ordine”.
Alla luce delle pregresse argomentazioni, nessun dubbio può sussistere sul fatto che le condotte sopra indicate ad opera dell'odierno resistente integrino, per la loro gravità e per la loro frequenza, gli estremi di un inadempimento di non scarsa importanza che, ai sensi dell'art. 1455 c.c., dà luogo alla risoluzione del contratto di locazione che qui interessa.
Dall'accoglimento della domanda di risoluzione discende poi la fondatezza della domanda di rilascio dell'immobile sopra menzionato, rilascio che va ordinato ex art. 56 L. 392/1978 in
60 giorni dalla presente sentenza, considerate le ragioni dello stesso.
In virtù del principio della soccombenza, l'odierno convenuto deve, infine, condannarsi al pagamento delle spese di lite (valore indeterminato basso), su cui appare peraltro congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai parametri medi stabiliti dal D.M. 147/2022, in considerazione del numero e del grado di difficoltà delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa
1) risolve il contratto di locazione stipulato tra le parti il 12/10/2022 e relativo all'unità immobiliare sita in Genova – Salita Gambonia 11 A (così identificato a Catasto: Sez. STR, foglio 34, particella 184, sub 3, Cat. A/3, classe 4, rendita euro 325,37) per grave inadempimento del conduttore sig. Controparte_1
2) condanna lo stesso resistente contumace al rilascio, in favore dei locatori signori e , dell'immobile di cui al punto 1), libero da Parte_1 Parte_2
persone e/o cose, entro il termine dilatorio di sessanta giorni dalla presente sentenza;
3) condanna, altresì, il sig. al pagamento, a favore Controparte_1 dei citati ricorrenti, delle spese di giudizio liquidate in € 545,00 per esborsi e in €
3.808,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, con distrazione a favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Genova, 4/6/2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia