TRIB
Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1207 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 4.6.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2819/2023 R.G
TRA
C. rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
C.F._2 Eugenio Pollastro (C.F. ) e dall'Avv. Carola Pipitone (C.F.
) e, unitamente agli stessi, elett.te dom.to presso lo C.F._3
Studio Legale Pollastro, in Napoli, Via Ulisse Prota Giurleo 56/a
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.
CP_1 co Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27.5.2022, il ricorrente ha adito il Tribunale per sentirlo così provvedere: «A) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla maggiorazione
sociale al milione di cui all'art. 38 co. 4 della L. 448/01 fin dal 01.08.20; B) per l'effetto, condannare l a corrispondere al ricorrente, gli arretrati non CP_1
corrisposti di maggiorazione sociale a decorrere dal 01.08.20, per la differenza di Euro 3.001,68 fino alla data di deposito del presente ricorso, oltre i ratei successivi e gli interessi legali maturati;
C) condannare l al pagamento di CP_1 spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai procuratori anticipatari.».
In fatto ha dedotto di essere stato a riconosciuto invalido civile al 100% con decreto del 22.10.20, con decorrenza dal 17.04.20; che presentava CP_1 pertanto domanda di liquidazione della maggiorazione sociale in data 09.02.21, domanda che l rigettava con provvedimento del 16.04.21, ove veniva CP_1 asserito che il ricorrente avesse dei redditi da terreni e fabbricati;
di possedere un solo immobile, concesso in locazione per la somma di Euro 500,00 mensili;
che il contratto di locazione è regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, dunque trattavasi di informazione già in possesso dell;
che, CP_1 dunque il reddito da locazione è pari a Euro 6.000,00 annui;
che il coniuge non percepisce alcun tipo di reddito o rendita.
1 CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda. Istruita documentalmente la causa, all'udienza del 4.6.2025, trattata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, provvede con sentenza e motivazione contestuale.
L'art. 38 della L. 448/01, prevede che «A decorrere dal 1° gennaio 2002 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino
a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all' ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e CP_1 dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso
e per il calcolo dei predetti benefici.
3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio».
Ai commi successivi è previsto che «4.I benefici incrementativi di cui al comma
1 sono altresì concessi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori a
6.713,98 euro;
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro, né redditi, cumulati con quello del coniuge, per un importo annuo pari o superiore a 6.713,98 euro incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale;
2 c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e
b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni successivi al 2002, il limite di reddito annuo di 6.713,98 euro è aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente.
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.».
In ragione della modifica del comma 4 a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020, la quale ha stabilito l'illegittimità dell'art. 38, comma 4 della L. n. 448/2001 nella parte in cui prevede che il cd. incremento al milione sia concesso per gli invalidi civili totali, solamente per i
“soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” e non anche per “i soggetti di età superiore a diciotto anni”, l'istante ha domandato il riconoscimento del beneficio a decorrere dall'agosto 2020.
Per il diritto alla maggiorazione si deve fare riferimento al reddito percepito dal richiedente ed eventualmente dal coniuge nell'anno precedente la richiesta;
così come per gli anni successivi, in cui si considera il reddito dell'anno precedente ma il limite stabilito dalla legge per l'anno in corso. CP_ Avuto riguardo al caso in esame, l aveva rigettato la domanda del 9.2.2021 del ricorrente per il possesso di redditi da fabbricati non dichiarati.
Nel proprio ricorso la parte deduce per l'anno 2020 il possesso di soli redditi derivanti dalla pensione di inabilità civile dal maggio 2020 (rateo mensile di
Euro 287,09) e reddito da locazione di Euro 6.000,00 annui, precisando altresì che il coniuge non percepisce alcun tipo di reddito o rendita. All'atto introduttivo è allegata certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta, per l'anno 2020, il possesso di redditi netti pari a € 8.367,00. Tale importo non è oggetto di CP_ contrasto;
l nella propria memoria rappresenta: «Nel caso di specie, il ricorrente è titolare di invalidità civile al 100 per cento. Presenta domanda di maggiorazione sociale n. 2109880600214 il 09.02.2021, esitata il 16.04.2021 con la respinta in allegato che recita: negli archivi risultano redditi da terreni e fabbricati non dichiarati. Infatti da consultazione FI (in allegato) è emerso che egli, per il 2020, ha avuto un reddito pari a 8367, superando i limiti previsti dalla suddetta circolare n. 107 del 23.09.2020 (limite 8469,63 euro al LORDO della pensione invciv)».
In corso di causa la pare ricorrente ha prodotto certificazione dell'Agenzia delle Entrate da cui risulta per il 2021 un reddito di € 5.700,00 e per il 2022 di €
9.853,00.
Quanto ai limiti di reddito, personale e coniugale, per il godimento del beneficio, essi erano fissati per l'anno 2020 rispettivamente a € 8.469,63 ed € 14.447,42;
3 per l'anno 2021 a € 8.476,26 ed € 14.459,80; per l'anno 2022 a € 8.583,51 ed €
14.662,96.
Ebbene, a onta di quanto dichiarato in ricorso, non v'è la prova che nel reddito oggetto di certificazione da parte dell'Agenzia delle Entrate sia ricompreso CP_ anche il reddito da fabbricati, così come argomentato dall' . Invero, con note del 23.2.2023 la parte ricorrente ha depositato copia fotografica di un contratto di locazione, senza alcuna prova della registrazione dello stesso. D'altro canto, il computo formulato nelle medesime note di trattazione scritta fa riferimento per l'anno 2020 a soli 8 ratei di pensione di inabilità civile, decorrente dal mese di maggio, non tenendo conto della mensilità “differita”. Del resto, con un reddito da sola locazione di 6.000,00 euro annui, non si comprende come per l'anno 2021 risulti dalla certificazione dell'Agenzia, prodotta con le note del 4.4.2024, un reddito di soli di € 5.700,00.
Ne discende, difettando la prova del possesso dei requisiti legali, il rigetto della domanda.
Spese irripetibili stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. (contenuta nella procura).
PQM
Il Tribunale rigetta la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite.
Nola, 4.6.2025
Il Giudice
Dott. Francesco Fucci
4