Articolo 1 della Legge 3 marzo 1912, n. 214
Articolo 2
Versione
20 aprile 1912
Art. 1.

Piena ed intiera esecuzione e' data all'accordo per la protezione dei giovani operai italiani in Francia e dei giovani operai francesi in Italia, firmato a Parigi il 15 giugno 1910, le cui ratifiche furono scambiate a Parigi addi' 10 febbraio 1912.

Entrata in vigore il 20 aprile 1912