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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 24/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Marinella Laudani Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1967 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa
DA
Parte_1 Pt_2
, quale fideiussore, rappresentati e difesi sia congiuntamente che
[...] disgiuntamente dagli Avv.ti Giacomo Triolo e Carla Sgarito
appellante
CONTRO in proprio e quale società incorporante di Controparte_1 [...] in forza dell'atto di fusione per incorporazione con atto in data 22 marzo CP_2
2018 , rep. n. 40855, racc. n. 13004, Notaio di Milano, rappresentata e Persona_1 difesa nel presente giudizio dall'avv. Massimo Dell'Utri
Appellata- appellante incidentale
1 E nei confronti di
(già Controparte_3 Controparte_4
- che agisce per il tramite e per conto del Patrimonio Destinato
[...] denominato , costituito con il DM 22 febbraio 2018 emanato in CP_5
attuazione dell'articolo 5, comma 5, del DL 99/2017 – e per essa, la mandataria società
, rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Dell'Utri CP_6
Interveniente
OGGETTO: Contratti bancari (deposito bancario, etc)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante: « Voglia la Corte d'Appello, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza stante la sussistenza sia del fumus boni iuris che del periculum in mora, come ampiamente argomentato sopra;
- ritenere e dichiarare il presente appello ammissibile;
- in accoglimento del presente appello, riformare parzialmente la sentenza del Tribunale di Agrigento, 1109/2019, R.G. n.3088/2015 emessa in data 21.08.2019 e notificata in data 18.09.2019; - ritenere e dichiarare che nessun contratto risulta essere esistente per il periodo antecedente al 2013 e quindi che nulla deve l'appellante alla banca o per lo meno che nulla deve l'attrice alla convenuta a titolo di interessi;
- ritenere e dichiarare che l'indeterminatezza del tasso di interesse e che quindi nulla deve l'attrice alla convenuta a titolo di interessi;
- ritenere e dichiarare per i motivi di cui in narrativa, la nullità delle clausole contenenti la previsione della capitalizzazione periodica degli interessi passivi ultralegali e delle commissioni di massimo scoperto e di ogni altra spesa o costo di tenuta del conto, sia perché applicati in assenza di valida convenzione scritta, ovvero, nell'ipotesi di produzione in corso di causa del contratto di conto corrente da parte della convenuta, perché inserite nel contratto di conto corrente ordinario intercorso tra le parti per insufficiente determinatezza e/o applicate con rinvio a parametri generici ed indeterminati;
2) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole contenenti la previsione della corresponsione della commissione massimo scoperto (in subordine, limitatamente alla parte in cui siano state applicate sull'utilizzo di somme non eccedenti l'affidamento bancario goduto), inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti, per mancanza di causa od insufficiente determinatezza;
3) ritenere e dichiarare nulle in quanto indeterminate e/o prive di causa le clausole che impongano spese e costi di tenuta del conto, inserite nel contratto di conto corrente intercorso tra le o nei fogli condizioni;
4) ritenere e dichiarare la nullità delle clausole relative al calcolo della valuta per i motivi di cui in narrativa e comunque perché calcolata con effetto anticipato per le operazioni passive (per il cliente) e posticipato per le operazioni attive (sempre per il cliente), inserite nel contratto di conto corrente ordinario, e per l'effetto ritenere e dichiarare che le operazioni attive abbiano valuta nella data di acquisizione della disponibilità del denaro e quelle passive nella data di effettuazione dell'operazione; 5) ritenere e dichiarare che il tasso effettivo globale, ai fini della rilevazione dell'usura, debba essere calcolato includendo CMS, costi vari di tenuta conto, effetti dell'anatocismo ed effetti delle valute differenziate (a sfavore del cliente) per le operazioni attive/passive; 7) ritenere e dichiarare che per alcuni periodi vi è stato superamento del tasso soglia di usura, e per l'effetto ritenere interamente che nulla è dovuto a titolo di interessi;
8) accertare la mancanza del contratto di conto corrente, la mancata e/o valida pattuizione del tasso di interesse ultralegale, e, per l'effetto, ritenere e dichiarare che non sono dovuti tutti gli interessi addebitati in eccedenza rispetto al tasso legale, pro tempore, vigente;
per l'effetto, e previa consulenza tecnica d'ufficio come infra analiticamente formulata, nonché in base ai criteri ivi indicati: rideterminare il saldo del conto corrente, depurandolo dal tasso ultralegale, dalle commissioni di massimo scoperto sia intrafido che extrafido, dalle spese e con corretta applicazione della valuta secondo i criteri indicati in narrativa;
9) ritenere e dichiarare non dovute tutte le somme imputate a titolo di interessi passivi e commissioni dal momento in cui, a seguito del ricalcolo contabile, il conto risulti pari a zero e, per l'effetto, condannare l'istituto bancario convenuto alla restituzione delle somme versate indebitamente a titolo di interessi passivi e commissioni sul conto in positivo, stante che le stesse somme risultano effettivamente versate in conto capitale e non a titolo di competenze;
10) da ultimo, ed in base agli esiti delle verifiche sopra indicate, ricalcolare ed accertare il saldo attuale dei conti intrattenuti da parte appellante presso la banca convenuta;
11)
2 ritenere e dichiarare che l'odierna appellante ha diritto al risarcimento del danno procuratogli dalla banca mediante applicazione di clausole illegittime (danno consistente nella privazione di liquidità, utilizzata per pagare debiti insussistenti od in misura superiore al dovuto, anziché essere impiegata in investimenti produttivi o comunque in occasioni di espansione dell'attività economica oggetto d'impresa. 12) accertare a quanto ammonta il credito dell'odierna attrice e ritenere e dichiarare, in tal caso, l'obbligo della banca appellata di corrispondere detta somma, condannandola al pagamento;
13) condannare l'azienda di credito appellata a risarcire i danni subiti dall'appellante per le argomentazioni di cui sopra che verranno determinati a seguito di eslpetanda CTU e/o in via equitativa dal Tribunale;
14) Ritenere e dichiarare che la banca appellata non può fare valere la garanzia fideiussoria nei confronti degli attori, in quanto l'obbligazione è nulla ovvero estinta, o comunque può farlo solo nei limiti in cui è valido ed esistente il debito principale, e dunque decurtando quelle somme che sono frutto dell'applicazione sui conti correnti di clausole illegittime e/o nulle;
15) Ritenere e dichiarare, comunque, nulle le fideiussioni perché eccessivamente sproporzionate rispetto al debito principale e ciò per le motivazioni di cui in premessa;
16) in via subordinata accertare e dichiarare ed eventualmente quantificare se la parte appellante risulta debitrice della CP_2 procedendo ad una compensazione dei rispettivi rapporti tra dare ed avere. Con vittoria di compensi e spese.»
Conclusioni per l'appellato: « , in proprio e quale società incorporante di Controparte_1 [...]
- Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità, e o l'improcedibilità, dell'atto appello, così come CP_2 proposto, poiché in violazione dell'art 342 c.p.c, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il tutto con necessità di ogni conseguente statuizione.- -Preliminarmente, ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, così come proposta, sotto ulteriore profilo, e precisamente, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., stante che, alla luce della manifesta infondatezza dei motivi di gravame, non hanno una
“ragionevole possibilità di essere accolti”, con necessità di ogni conseguente statuizione.- Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei proposti motivi di impugnazione, atteso che, con la proposizione del gravame, parte appellante si limita a richiamare parti del testo della sentenza, senza evidenziare, quali parti, e per quali motivazioni, della sentenza, siano errate, né tantomeno indicare quale siano le diverse soluzioni giuridiche alle quali dovrebbe pervenire, il Giudice di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, il tutto con necessità di ogni relativa statuizione.- preliminarmente ancora, in ordine al terzo (relativo a pretesa illogicità della sentenza, per vizio in procedendo/errore in giudicando, con pretesa violazione del diritto di difesa, per non avere, il giudice di primo grado, valutato, accertato e statuito, sulle eccezioni sollevate dall'appellante, e precisamente: a) indeterminatezza del tasso – violazione ex art. 117 TUB co. 4; b) preteso anatocismo;
- c) commissione di massimo scoperto;
- d) ripetizione di pretesi interessi e di pretese commissioni, asseritamente, illegittimamente, percepiti dall'istituto di credito;
e) valute bancarie;
- f) spese e costi vari di tenuta del conto), ritenerne e dichiararne l'inammissibilità, atteso che, detto motivo di gravame, è stato formalizzato reiterando i motivi e le difese, così come formulate nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado, e senza specificazione alcuna delle parti della sentenza impugnata, delle quali si richiederebbe la riforma, e le indicazioni della soluzione di riforma della sentenza proposta per la non temuta ipotesi di accoglimento del gravame, il tutto con ogni conseguente statuizione.- -Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare, ex art. 345 cpc, l'inammissibilità delle domande, e/o eccezioni nuove, formalizzate da parte appellante, con l'atto di impugnazione della sentenza del 17/10/19, nella parte in cui asserisce la nullità del contratto per cui è causa, poiché la
[...] sarebbe stato sostituito da altro soggetto, , con necessità di ogni relativa statuizione, CP_2 Controparte_1 considerato, fra l'altro che, parte appellata, , ha tempestivamente dichiarato di non accettare il Controparte_1 contraddittorio su tale domanda/eccezione nuova, fra l'altro infondata in fatto, ed in diritto, oltre che non provata, vertendo nella fattispecie per cui è causa l'ipotesi normativa di cui agli artt. 2504 e segg. cc, di successione nei diritti e negli obblighi, nonché nella posizione processuale, di - -Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare, ex art. 345 cpc, Controparte_2 l'inammissibilità delle domande, e/o eccezioni nuove, formalizzate da parte appellante, con l'atto di impugnazione della sentenza del 17/10/19, nella parte, in cui asserisce, la pretesa nullità della fideiussione del sig. , poiché detta Pt_1 fideiussione sarebbe stata prestata a garanzia di operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI, con necessità di ogni relativa statuizione, considerato, fra l'altro che, parte appellata, , ha tempestivamente dichiarato di non Controparte_1 accettare il contraddittorio su tale domanda/eccezione nuova, fra l'altro infondata in fatto, ed in diritto, oltre che non provata.-
-Preliminarmente ancora, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, non sussistendone, nella fattispecie per cui è causa, i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 283 e 351 cpc, per mancanza del fumus boni juris, e comunque non sussistendo gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, o con qualsivoglia altra statuizione.- -Preliminarmente ancora, occorrendo ai sensi degli art. 342, 43, 346 e segg. cpc, ed in accoglimento del gravame incidentale, ritenere e dichiarare l'erroneità della sentenza n. 1109/19 del Tribunale di Agrigento, e, conseguentemente, occorrendo, in riforma della stessa, in linea preliminare, ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della , (in proprio e quale incorporante , in relazione alle Controparte_1 Controparte_2 domande attrici, così come formulate in primo grado, in forza di contratto di ritrasferimento del 10/7/2017, pubblicato sul sito della Banca d'Italia, e del successivo addendum del 19/1/2018, con il quale la oggi , Controparte_2 Controparte_1 ha ceduto i crediti deteriorati, alla liquidazione coatta amministrativa, in persona dei Controparte_7 commissari liquidatori pro tempore, P. VA , corrente in , nella Via Battaglione Framarin 18, con ogni P.IVA_1 CP_5
3 conseguente e o relativa statuizione, ivi compresa la necessità di estromissione della stessa dal giudizio.- -Conseguentemente, rigettare la domanda di condannatorio, anche per rideterminazione dell'importo dovuto, rigettando, al contempo, le domande tutte reiterate anche nelle conclusioni dell'atto di appello notificato in data 17/10/19, nei confronti di , oggi Controparte_2 incorporata in , nonché, a maggior ragione, nei confronti di in proprio, o con Controparte_1 Controparte_1 qualsivoglia statuizione.- -In subordine, senza recesso alcuno da quanto precede, nel merito di tutti i singoli motivi di gravame, (occorrendo previa ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non ammessi dal GU, rinnovo, e/o, in subordine, richiamo della CTU, interrogatorio formale con la sig.ra , sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione CP_8 e risposta, interrogatorio formale con il sig. , prova testimoniale con il Direttore pro tempore, e/o dell'epoca, Parte_2 e/o attuale, della Filiale di Agrigento, della sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta), rigettarli, perché infondati, in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, o comunque, con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la conferma integrale della sentenza di primo grado, così come appellata.- -In ogni caso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 343, 346 e segg. cpc, occorrendo sotto la forma dell'appello incidentale, accogliere le eccezioni, e le domande, formulate in primo grado, e non esaminate, e/o rigettate, dal Giudice di primo grado con l'impugnata decisione, in riforma, integrale, e/o parziale, della stessa, e conseguentemente: --Preliminarmente, ritenere e dichiarare l'intervenuta carenza di legittimazione passiva della in relazione alle domande attrici, così come formulate, in forza del Controparte_2 contratto di cessione del 26 giugno 2017 tra Intesa San Paolo e in liquidazione coatta Controparte_7 amministrativa, ai sensi e per gli effetti del D.L. 99/17, convertito con L.N. 121 del 31/7/17, nonchè in forza di contratto di ritrasferimento del 10/7/2017, pubblicato sul sito della Banca d'Italia, con il quale la Spa ha ceduto i crediti CP_2 deteriorati, alla in liquidazione coatta amministrativa, con ogni conseguente e o relativa Controparte_7 statuizione, ivi compresa la necessità di estromissione della stessa dal giudizio.- --In subordine, senza recesso, previa ammissione, occorrendo, senza inversione alcuno dell'onere probatorio, ed ove ritenuta non sufficiente la produzione documentale in atti, dei mezzi istruttori articolati in atti e verbali di causa, (e precisamente: rinnovo, e/o, in subordine, richiamo della CTU, interrogatorio formale con la sig.ra , sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione CP_8 e risposta, interrogatorio formale con il sig. , prova testimoniale con il Direttore pro tempore, e/o dell'epoca, Parte_2 e/o attuale, della Filiale di Agrigento, della sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione e Controparte_2 risposta), dare atto della operatività del contratto di conto corrente sottoscritto in data 14/3/11, dalla
[...] e dalla con necessità di ogni relativa e/o conseguente statuizione.- -- Parte_1 Controparte_2 Accogliersi, pertanto, in subordine, senza recesso, le conclusioni tutte già formulate in primo grado, e precisamente: In subordine, senza recesso, dare atto della operatività del contratto di conto corrente, sottoscritto in data 14/3/2011, dalla e dalla con necessità di ogni relativa e/o Parte_1 Controparte_2 conseguente statuizione.- Ritenere e dichiarare la esclusiva applicazione di condizioni contrattuali, tassi convenzionali e di mora, commissioni e spese, concordate dalla e dalla Parte_1 [...]
con ogni relativa, e/o conseguente, statuizione.- Ritenere e dichiarare la ritualità, la conformità alla normativa CP_2 in vigore, e la conformità alle condizioni contrattuali ritualmente sottoscritte, delle variazioni contrattuali operate, previste, delle determinazioni dei tassi, con ogni relativa e/o conseguente, statuizione, ivi compreso l'integrale rigetto delle domande attrici, anche per pretesi, non provati, danni.- In particolare, ritenere e dichiarare la correttezza, e corrispondenza, alla normativa in vigore, dei tassi e delle condizioni, praticate dalla con ogni relativa, e/o conseguente, Controparte_2 statuizione.- Ritenere e dichiarare la regolarità, e l'operatività, delle garanzie fideiussorie prestate in relazione al contratto di conto corrente, sottoscritto in data 14/3/2011, dai sigg.ri e , anche alla luce della legittimità del CP_8 Parte_2 rapporto contrattuale principale, e la conformità alla normativa in vigore, dei tassi e delle condizioni, praticate dalla
[...]
alla della Dott.ssa con ogni relativa, e/o conseguente, CP_2 Parte_1 Parte_1 statuizione.- In subordine, senza recesso alcuno da quanto precede, nel merito delle domande attrici, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, alla luce della provata corretta determinazione dei tassi praticati, nonché della sottoscrizione delle condizioni contrattuali, con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- Rigettare le domande attrici di compensazione, e/o ripetizione,e/o di condanna, poiché infondate in fatto, ed in diritto, con ogni relativa, e/o conseguente, statuizione.- Con vittoria di spese e compensi, e condannatorio alla refusione delle spese legali, di entrambi i gradi di giudizio, a carico dei sig.ri e , in solido fra loro, ed in favore di oggi CP_8 Parte_2 Controparte_2 incorporata per fusione in , ivi compreso il costo di CTU, con ogni relativa statuizione”.» CP_9
Conclusioni per l'appellato GIÀ Controparte_3 Controparte_4 : « - voglia la Corte d'Appello adita, Preliminarmente ritenere e dichiarare l'inammissibilità, e o
[...] l'improcedibilità, dell'atto appello, così come proposto, poiché in violazione dell'art 342 c.p.c, come novellato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, il tutto con necessità di ogni conseguente statuizione.- -Preliminarmente, ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione, così come proposta, sotto ulteriore profilo, e precisamente, ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., stante che, alla luce della manifesta infondatezza dei motivi di gravame, non hanno una “ragionevole possibilità di essere accolti”, con necessità di ogni conseguente statuizione.- -Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dei proposti motivi di impugnazione,
4 atteso che, con la proposizione del gravame, parte appellante si limita a richiamare parti del testo della sentenza, senza evidenziare, quali parti, e per quali motivazioni, della sentenza, siano errate, né tantomeno indicare quale siano le diverse soluzioni giuridiche alle quali dovrebbe pervenire, il Giudice di secondo grado, in riforma della sentenza di primo grado, il tutto con necessità di ogni relativa statuizione.- -Preliminarmente ancora, in ordine al terzo (relativo a pretesa illogicità della sentenza, per vizio in procedendo/errore in giudicando, con pretesa violazione del diritto di difesa, per non avere, il giudice di primo grado, valutato, accertato e statuito, sulle eccezioni sollevate dall'appellante, e precisamente: a) indeterminatezza del tasso – violazione ex art. 117 TUB co. 4; b) preteso anatocismo;
- c) commissione di massimo scoperto;
- d) ripetizione di pretesi interessi e di pretese commissioni, asseritamente, illegittimamente, percepiti dall'istituto di credito;
e) valute bancarie;
- f) spese e costi vari di tenuta del conto), ritenerne e dichiararne l'inammissibilità, atteso che, detto motivo di gravame, è stato formalizzato reiterando i motivi e le difese, così come formulate nell'atto di citazione introduttivo nel giudizio di primo grado, e senza specificazione alcuna delle parti della sentenza impugnata, delle quali si richiederebbe la riforma, e le indicazioni della soluzione di riforma della sentenza proposta per la non temuta ipotesi di accoglimento del gravame, il tutto con ogni conseguente statuizione.- -Preliminarmente ancora, ritenere e dichiarare, ex art. 345 cpc, l'inammissibilità delle domande, e/o eccezioni nuove, formalizzate da parte appellante, con l'atto di impugnazione della sentenza del 17/10/19, nella parte in cui asserisce la nullità del contratto per cui è causa, poiché la sarebbe stato sostituito da altro soggetto, Controparte_2 [...]
, con necessità di ogni relativa statuizione, considerato, fra l'altro che, parte appellata, ha tempestivamente CP_1 dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale domanda/eccezione nuova, fra l'altro infondata in fatto, ed in diritto, oltre che non provata, vertendo nella fattispecie per cui è causa l'ipotesi normativa di cui agli artt. 2504 e segg. cc, di successione nei diritti e negli obblighi, nonché nella posizione processuale, di - -Preliminarmente ancora, ritenere e Controparte_2 dichiarare, ex art. 345 cpc, l'inammissibilità delle domande, e/o eccezioni nuove, formalizzate da parte appellante, con l'atto di impugnazione della sentenza del 17/10/19, nella parte, in cui asserisce, la pretesa nullità della fideiussione del sig. , Pt_1 poiché detta fideiussione sarebbe stata prestata a garanzia di operazioni bancarie redatte su modulo uniforme ABI, con necessità di ogni relativa statuizione, considerato, fra l'altro che, parte appellata, ha tempestivamente dichiarato di non accettare il contraddittorio su tale domanda/eccezione nuova, fra l'altro infondata in fatto, ed in diritto, oltre che non provata.-
-Preliminarmente ancora, rigettare la richiesta di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, non sussistendone, nella fattispecie per cui è causa, i presupposti di legge di cui al combinato disposto degli artt. 283 e 351 cpc, per mancanza del fumus boni juris, e comunque non sussistendo gravi e fondati motivi, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti, o con qualsivoglia altra statuizione.- In subordine, senza recesso alcuno da quanto precede, nel merito di tutti i singoli motivi di gravame, (occorrendo previa ammissione dei mezzi di prova articolati in primo grado e non ammessi dal GU, rinnovo, e/o, in subordine, richiamo della CTU, interrogatorio formale con la sig.ra , sulle circostanze articolate CP_8 in comparsa di costituzione e risposta, interrogatorio formale con il sig. , prova testimoniale con il Direttore Parte_2 pro tempore, e/o dell'epoca, e/o attuale, della Filiale di Agrigento, della sulle circostanze articolate in Controparte_2 comparsa di costituzione e risposta), rigettarli, perché infondati, in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, o comunque, con ogni conseguente statuizione, ivi compresa la conferma integrale della sentenza di primo grado, così come appellata.- In ogni caso, ai sensi e per gli effetti degli artt. 342, 343, 346 e segg. cpc, occorrendo sotto la forma dell'appello incidentale, accogliere le eccezioni, e le domande, formulate in primo grado, e non esaminate, e/o rigettate, dal Giudice di primo grado con l'impugnata decisione, in riforma, integrale, e/o parziale, della stessa, e conseguentemente: Previa ammissione, occorrendo, senza inversione alcuno dell'onere probatorio, ed ove ritenuta non sufficiente la produzione documentale in atti, dei mezzi istruttori articolati in atti e verbali di causa, (e precisamente: rinnovo, e/o, in subordine, richiamo della CTU, interrogatorio formale con la sig.ra , sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione e risposta, interrogatorio formale CP_8 con il sig. , prova testimoniale con il Direttore pro tempore, e/o dell'epoca, e/o attuale, della Filiale di Parte_2 Agrigento, della sulle circostanze articolate in comparsa di costituzione e risposta), dare atto della Controparte_2 operatività del contratto di conto corrente sottoscritto in data 14/3/11, dalla Parte_1[... e dalla con necessità di ogni relativa e/o conseguente statuizione.- Accogliersi, pertanto, in subordine, Controparte_2 senza recesso, le conclusioni tutte già formulate in primo grado, e precisamente: In subordine, senza recesso, dare atto della operatività del contratto di conto corrente, sottoscritto in data 14/3/2011, dalla Parte_3 Co
con necessità di ogni relativa e/o conseguente statuizione.- Ritenere e
[...] CP_2 dichiarare la esclusiva applicazione di condizioni contrattuali, tassi convenzionali e di mora, commissioni e spese, concordate dalla e dalla con ogni relativa, e/o Parte_1 Controparte_2 conseguente, statuizione.- Ritenere e dichiarare la ritualità, la conformità alla normativa in vigore, e la conformità alle condizioni contrattuali ritualmente sottoscritte, delle variazioni contrattuali operate, previste, delle determinazioni dei tassi, con ogni relativa e/o conseguente, statuizione, ivi compreso l'integrale rigetto delle domande attrici, anche per pretesi, non provati, danni.- In particolare, ritenere e dichiarare la correttezza, e corrispondenza, alla normativa in vigore, dei tassi e delle condizioni, praticate dalla con ogni relativa, e/o conseguente, statuizione.- Ritenere e dichiarare la Controparte_2 regolarità, e l'operatività, delle garanzie fideiussorie prestate in relazione al contratto di conto corrente, sottoscritto in data 14/3/2011, dai sigg.ri e , anche alla luce della legittimità del rapporto contrattuale principale, e CP_8 Parte_2 la conformità alla normativa in vigore, dei tassi e delle condizioni, praticate dalla alla Controparte_2 Pt_1
5 ella Dott.ssa con ogni relativa, e/o conseguente, statuizione.- In subordine, senza recesso Pt_1 Parte_1 alcuno da quanto precede, nel merito delle domande attrici, rigettarle perché infondate in fatto ed in diritto, oltre che carenti di prova, alla luce della provata corretta determinazione dei tassi praticati, nonché della sottoscrizione delle condizioni contrattuali, con necessità di ogni conseguente e/o relativa statuizione.- Rigettare le domande attrici di compensazione, e/o ripetizione, e/o di condanna, poiché infondate in fatto, ed in diritto, con ogni relativa, e/o conseguente, statuizione.- Con vittoria di spese e compensi, e condannatorio alla refusione delle spese legali, di entrambi i gradi di giudizio, a carico dei sig.ri
e , in solido fra loro, ivi compreso il costo di CTU, con ogni relativa statuizione”.- » CP_8 Parte_2
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, la e Parte_1 il sig. convenivano in giudizio la chiedendo la condanna Parte_2 Controparte_2 dell'istituto di credito alla restituzione delle somme che ritenevano indebitamente percepite e al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Le richieste degli attori si fondavano su irregolarità contrattuali, tra cui la nullità del contratto di finanziamento per difetto di forma, la nullità delle clausole relative alle condizioni applicate, l'indeterminatezza dei tassi, la nullità delle fideiussioni e l'applicazione di tassi ultra-legali. Gli attori avanzavano inoltre una richiesta di risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali.
A sostegno delle proprie pretese, gli attori esponevano che, a seguito di una rideterminazione del dare-avere, il credito vantato dalla banca risultava inferiore di circa €
20.000 rispetto al saldo riportato negli estratti conto, come evidenziato da una consulenza tecnica di parte allegata all'atto di citazione.
La Spa si costituiva in giudizio, eccependo preliminarmente l'improcedibilità CP_2 dell'azione per mancata mediazione obbligatoria. Nel merito, contestava integralmente le domande attoree, evidenziando la parzialità e l'erroneità delle ricostruzioni fornite.
Sottolineava inoltre l'infondatezza delle affermazioni di controparte, nonché l'assenza di prove in merito al calcolo dei tassi e alla presunta illegittimità delle clausole contrattuali. La banca ribadiva la validità del contratto di finanziamento e delle fideiussioni prestate, contestando altresì la violazione dell'art. 117 TUB.
6 In particolare, la convenuta evidenziava che il contratto di conto corrente era stato regolarmente sottoscritto dagli attori in data 14/03/2011, con doppia firma sulle condizioni contrattuali pattuite. La documentazione prodotta dimostrava che l'importo finanziato e i tassi applicati erano stati espressamente approvati e accettati, rientrando nei limiti di legge.
Inoltre, richiamando consolidata giurisprudenza, la banca precisava che la propria firma non era necessaria, essendo il contratto predisposto dalla banca stessa e sottoscritto dal cliente.
Quanto alle garanzie fideiussorie, la banca evidenziava che esse stabilivano chiaramente un limite massimo di € 75.000,00 come risultava dalla documentazione prodotta in atti.
Nel corso del giudizio, il tentativo di mediazione si concludeva con esito negativo e venivano assegnati i termini ex art. 183, co. VI, nn. 1-2-3 c.p.c. Successivamente, il
Giudice, ritenendo superflue ulteriori prove, disponeva una CTU contabile, dalla quale emergeva un superamento sopravvenuto del tasso soglia in alcuni trimestri.
All'udienza del 1° febbraio 2019, precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione, con termine per note conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1109/2019 del 21 agosto 2019, il Tribunale di Agrigento accertava che il saldo a debito del conto corrente n. 813/261518 ammontava a € 65.125,30 (a fronte di €
65.403,81) e ordinava alla banca di effettuare le opportune correzioni contabili. Tuttavia, rigettava tutte le altre domande degli attori, condannando la banca alla refusione delle spese di lite, quantificate in € 2.545,00, oltre spese generali e accessori, nonché al pagamento delle spese di CTU.
Avverso tale decisione proponevano appello la e il Parte_1
sig. , contestando l'erroneità della sentenza per violazione di legge e per vizi Parte_2 di motivazione. Gli appellanti lamentavano, tra l'altro, la mancata declaratoria di nullità dei contratti per assenza di sottoscrizione della banca, nonché la contraddittorietà della decisione, che da un lato accertava l'usurarietà del tasso applicato, ma dall'altro non ne traeva le dovute conseguenze giuridiche. In particolare, gli appellanti evidenziavano la mancata valutazione, da parte del Giudice di primo grado, di specifiche eccezioni, tra cui: a)
7 l'indeterminatezza del tasso d'interesse in violazione dell'art. 117, co. 4, TUB;
b)
l'anatocismo illegittimo;
c) l'applicazione illegittima di commissione di massimo scoperto;
d) l'addebito di interessi e commissioni illegittimi;
e) applicazione di valute bancarie;
f) addebito illegittimo di spese e costi di tenuta del conto;
g) la nullità della fideiussione. Gli appellanti chiedevano, infine, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Si costituiva in giudizio anche in qualità di incorporante di Controparte_1 [...]
eccependo l'inammissibilità o improcedibilità dell'appello avversario per CP_2 violazione dell'art. 342 c.p.c., in quanto non esporrebbe chiaramente gli errori della sentenza impugnata né proporrebbe valide alternative giuridiche. La inoltre CP_2 contestava l'ammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., ritenendola manifestamente infondata. Poi chiedeva di dichiarare inammissibili i nuovi motivi d'appello relativi alla nullità del contratto e della fideiussione, trattandosi di questioni nuove e non provate. Contestualmente, proponeva appello incidentale, chiedendo che Controparte_1
venisse dichiarata la carenza di legittimazione passiva, poiché i crediti contestati erano stati ceduti alla In subordine, chiedeva: Il Controparte_10 riconoscimento della validità del contratto di conto corrente e delle condizioni applicate;
Il rigetto delle domande degli appellanti per mancanza di prova;
la condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali per entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva inoltre per il tramite di chiedendo CP_3 CP_6
l'inammissibilità dell'appello per mancata specificazione dei vizi della sentenza impugnata e per la riproposizione di argomenti già esaminati in primo grado. Contestava inoltre l'introduzione di nuove domande ed eccezioni, ritenendole non ammissibili. In subordine, hiedeva: Il rigetto dell'appello per infondatezza e la conferma della sentenza CP_3 di primo grado;
accertarsi la validità del contratto di conto corrente, la correttezza delle condizioni applicate e la legittimità delle garanzie fideiussorie;
La condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali.
8 All'udienza del 2 maggio 2024, la causa era posta in decisione con l'assegnazione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Va dapprima esaminato l'appello principale, proposto dalla
[...]
e da . Parte_4 Parte_2
Prima di entrare nel merito delle questioni sollevate, occorre però affrontare l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalle appellate, che deve essere respinta, in quanto l'atto di appello risulta conforme ai requisiti previsti dall'articolo 342 c.p.c.
La Corte di Cassazione, infatti, ha più volte chiarito che, nel testo antecedente alla riforma
Cartabia, l'art. 342 c.p.c richiede che l'atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, una chiara indicazione delle questioni e dei punti della sentenza contestati, accompagnata dalle relative doglianze e da un'adeguata argomentazione che confuti le motivazioni del giudice di primo grado. Non è, invece, necessario l'uso di formule particolari o la redazione di un progetto alternativo di decisione, dal momento che il giudizio di appello conserva la sua natura di revisio prioris instantiae, distinguendosi dalle impugnazioni a critica vincolata. Su questo punto si sono espresse in modo univoco sia la
Cassazione ordinaria (Cass., Sez. II, Ord., 18 gennaio 2024, n. 1932), sia le Sezioni Unite
(Cass., Sez. Un., n. 36481/2022).
Nel caso di specie, l'atto di appello rispetta questi criteri, poiché indica chiaramente le parti della sentenza che si intendono censurare e fornisce una motivata critica alla decisione impugnata.
Con il primo motivo di gravame, gli appellanti contestano la sentenza di primo grado sostenendo che essa sarebbe manifestamente errata, in quanto il giudice avrebbe erroneamente ritenuto valido il contratto di conto corrente, nonostante fosse stato sottoscritto soltanto dal correntista. Inoltre, essi evidenziano che l'appellata, ovvero
[...]
non sarebbe il soggetto giuridico con cui il contratto era stato Controparte_1 originariamente stipulato, dal momento che la banca con cui era stato acceso il conto era successivamente incorporata in . Controparte_2 Controparte_1
9 La banca ha eccepito l'inammissibilità di tale motivo, sostenendo che gli appellanti avrebbero sollevato una questione di nullità del contratto che non era stata prospettata in primo grado, in violazione dell'articolo 345 c.p.c
Tuttavia, questa eccezione non può essere accolta, perché in primo grado gli attori avevano citato in giudizio con cui avevano intrattenuto il rapporto di conto Controparte_2
Cont corrente presso la filiale di Agrigento, e avevano richiesto la rideterminazione del saldo del conto, epurato dalle competenze illegittime.
Solo in appello si è costituita , che nel frattempo aveva incorporato Controparte_1 CP_2 con atto di fusione del 22 marzo 2018. Pertanto, l'eccezione sulla nullità del
[...] contratto poteva essere sollevata solo in sede di gravame.
Pur essendo ammissibile, però, il motivo di appello risulta infondato.
La Corte osserva che la mancata sottoscrizione del contratto da parte della banca non determina la sua nullità, poiché non compromette il requisito della forma scritta, a condizione che il contratto sia stato comunque redatto per iscritto. Le sottoscrizioni del cliente, presenti nel documento prodotto in giudizio, esprimono chiaramente la sua adesione alla proposta contrattuale dell'istituto di credito e sono da sole sufficienti a perfezionare il contratto nelle forme richieste dalla legge. Non è necessario che la banca apponga la propria firma, poiché la sua volontà negoziale è già espressa nel documento contrattuale che essa stessa ha predisposto.
Su questo punto la giurisprudenza della Cassazione è molto chiara. È stato affermato più volte che il requisito della forma scritta può essere soddisfatto anche attraverso la sola sottoscrizione di una delle parti, quando il consenso dell'altra possa essere desunto da comportamenti concludenti. Questo principio, già espresso in passato in materia di contratti di intermediazione finanziaria (Cass. n. 23966/2004; Cass. n. 8983/2003), è stato ribadito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16406/2018, che ha esteso tale principio anche ai contratti bancari. Secondo questa pronuncia, il requisito della forma scritta è rispettato se il contratto è redatto per iscritto e ne viene consegnata una copia al cliente, senza che sia
10 necessaria anche la sottoscrizione dell'intermediario. Il consenso della banca può, infatti, essere ricavato dai suoi comportamenti successivi, come l'esecuzione del contratto stesso
(Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2018, n. 1653; Cass. Sez. Un., 16 gennaio 2018, n. 898).
Nel caso di specie, il rapporto di conto corrente ha avuto un regolare svolgimento e il contratto è stato prodotto in giudizio dalla stessa che in tal modo ha Controparte_2 manifestato la volontà di avvalersene.
Anche la censura degli appellanti sulla presunta impossibilità per di Controparte_1 avvalersi del contratto, in quanto soggetto diverso da quello che lo ha stipulato, non può essere accolta. In primo grado è stata a produrre il contratto firmato dai Controparte_2 correntisti, dichiarando in tal modo di volersi avvalere della scrittura contrattuale. Inoltre, in caso di fusione per incorporazione, si verifica una continuità tra la società incorporata e quella incorporante: non si ha l'estinzione della prima, ma una mera trasformazione giuridica che non altera i rapporti contrattuali e processuali in essere.
Su questo punto la giurisprudenza della Cassazione ha chiarito che la fusione societaria non comporta l'estinzione della società incorporata, ma determina un'unificazione tra le società coinvolte, mantenendo la continuità giuridica e processuale della società risultante dalla fusione. Si tratta, quindi, di un fenomeno di tipo evolutivo e non di una vera e propria cessazione dell'ente giuridico originario (Cass. 18 aprile 2012, n. 6058).
Alla luce di queste considerazioni, il motivo di gravame risulta infondato.
Esclusa la nullità del contratto per mancanza della sottoscrizione dei funzionari della banca, si deve ritenere rispettato il requisito della forma scritta.
Con il secondo motivo di appello, la controparte contesta l'asserita illogicità della sentenza di primo grado, sostenendo che il giudice avrebbe accertato l'usurarietà del tasso di interesse senza poi applicare correttamente la legge. In particolare, l'appellante lamenta che, pur avendo rilevato la presenza di usura sopravvenuta, il Tribunale non abbia provveduto a escludere integralmente gli interessi passivi.
11 Tuttavia, anche questo motivo di gravame risulta infondato.
La sentenza impugnata, all'esito dell'istruttoria, ha infatti riconosciuto che la censura sollevata dagli attori riguardo al carattere usurario dei tassi applicati dalla banca fosse parzialmente fondata, ai sensi della Legge n. 108/1996, così come accertato dal consulente tecnico d'ufficio.
In conseguenza di tale accertamento, il Tribunale ha stabilito che il tasso usurario dovesse essere sostituito con il tasso massimo consentito nel periodo di riferimento, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. 1126/2000;
5286/2000; 14899/2000).
Infatti, è fondamentale distinguere tra usura originaria e usura sopravvenuta. La prima si verifica quando il tasso pattuito nel contratto supera fin dall'inizio la soglia dell'usura, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., la banca perde il diritto a percepire qualsiasi interesse, trattandosi di una pattuizione contraria alla legge. L'usura sopravvenuta, invece, si manifesta quando un tasso che inizialmente rispettava i limiti normativi diventa usurario a causa delle fluttuazioni del mercato. In questo caso, il tasso convenzionale può essere ridotto nei limiti della soglia usuraria, con eliminazione della sola parte eccedente, attraverso il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 1339 c.c. Tuttavia, diversamente dall'usura originaria, non si applica la sanzione della gratuità del finanziamento prevista dall'art. 1815 c.c.
Nel caso in esame, il consulente tecnico d'ufficio ha effettivamente riscontrato la presenza di usura sopravvenuta. Di conseguenza, non era possibile azzerare del tutto gli interessi passivi né dichiarare la gratuità del rapporto contrattuale, anche se alcuni tassi applicati nel corso del rapporto avevano superato la soglia usuraria.
Passando al terzo motivo di appello, l'appellante lamenta l'illogicità della sentenza per violazione del diritto di difesa, ritenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente esaminato e deciso su alcune eccezioni sollevate, tra cui: l'indeterminatezza del tasso e la violazione dell'art. 117, comma 4, del Testo Unico Bancario (TUB), l'anatocismo
12 illegittimo, la commissione di massimo scoperto ritenuta indebita e non determinata,
l'addebito di interessi e commissioni non dovuti, l'applicazione di valute bancarie irregolari e l'imposizione di spese di tenuta del conto in assenza di una specifica clausola contrattuale approvata dalle parti.
Anche in questo caso, il motivo risulta privo di fondamento.
Il Tribunale ha infatti rilevato che le clausole contrattuali rispettavano i requisiti formali previsti dagli artt. 117 TUB e 1284 c.c., ritenendo quindi legittima l'applicazione degli interessi e delle altre condizioni economiche pattuite, incluse la commissione di massimo scoperto e le spese bancarie.
Per quanto riguarda l'asserita nullità del contratto per errata indicazione del TAEG, occorre precisare che l'art. 117, commi 4 e 7, del TUB prevede la nullità solo nel caso in cui il tasso debitore non sia stato indicato.
Questo principio non può essere esteso, in via analogica, all'erronea indicazione del TAEG o dell'ISC, che non costituiscono tassi debitori, ma meri indici di sintesi. Pertanto, l'eventuale difformità tra il tasso debitore e il TAEG non incide sulla validità del contratto né comporta l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dall'art. 125-bis TUB.
Anche le censure riguardanti l'anatocismo risultano infondate. Il giudice di primo grado ha infatti osservato, sulla base della CTU, che nel contratto era stata pattuita la pari periodicità nella capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, conformemente alla normativa vigente.
Quanto alla commissione di massimo scoperto e alle valute bancarie, il Tribunale ha ritenuto che tali condizioni economiche fossero state espressamente concordate tra le parti e applicate dalla banca in conformità al contratto. Dalla documentazione in atti, infatti, emerge che nel contratto di apertura del conto corrente del 11 marzo 2011 erano chiaramente indicati il tasso creditore, i tassi debitori per utilizzo entro e fuori fido, la commissione di affidamento e le spese di utilizzo del conto. La commissione di affidamento,
13 pari allo 0,40% annuo, è inoltre conforme alle disposizioni del D.L. 2/2009, trattandosi di una percentuale fissa applicata sull'intera somma messa a disposizione del cliente.
Con il quarto motivo di gravame, infine, l'appellante contesta l'illegittimità della sentenza per difetto di motivazione sul rigetto della domanda di risarcimento danni.
Tuttavia, anche questo motivo deve essere respinto.
Il Tribunale ha infatti rigettato la domanda poiché non solo non è stata fornita alcuna prova del danno subito, ma neppure una compiuta allegazione in merito.
La statuizione del primo giudice merita conferma. Nel corso del processo, infatti, non è stata offerta alcuna prova concreta delle ripercussioni economiche subite dalla farmacia, né è possibile riconoscere un danno "in re ipsa" per il solo fatto che la banca abbia effettuato segnalazioni alla Centrale Rischi o applicato addebiti illegittimi.
La riduzione della liquidità e del reddito, pur menzionata dagli appellanti, è stata prospettata in maniera generica e priva di riscontri documentali. Nessun bilancio, prospetto contabile o altra evidenza economica è stato prodotto in giudizio per dimostrare in concreto l'effetto negativo della vicenda bancaria sulle attività della farmacia o sul suo volume d'affari.
Anche con riferimento ai rapporti con gli istituti di credito, gli appellanti non hanno fornito alcuna prova del fatto che, a seguito degli eventi contestati, abbiano subito un peggioramento delle condizioni contrattuali o un diniego di accesso al credito.
In assenza di tali elementi, la richiesta risarcitoria non può trovare accoglimento.
Con il quinto motivo di gravame, l'appellante lamenta l'asserita illogicità della sentenza impugnata, deducendo la nullità della fideiussione. A tal fine, invoca l'invalidità dell'obbligazione fideiussoria sostenendo che la dichiarazione di garanzia, relativa a un credito futuro e indeterminato, quale quello risultante dalle continue oscillazioni del saldo del conto corrente con affidamento, non indicava la misura massima entro cui veniva delimitata, in contrasto con l'art. 1938 c.c.
14 Tuttavia, anche tale motivo risulta infondato.
Come accertato dal primo giudice, il contratto sottoscritto dal il 27 marzo 2012 Pt_2 reca espressamente l'indicazione dell'importo massimo garantito (euro 75.000,00), circostanza che esclude qualsiasi violazione del principio di determinatezza del contratto.
Parte appellante solleva inoltre un'ulteriore eccezione di nullità della fideiussione, sostenendo che essa sarebbe stata prestata in violazione della normativa vigente, poiché redatta su un modello uniforme ABI, in conformità a un recente orientamento giurisprudenziale.
Sul punto, va ricordato che nel giudizio di appello, il giudice ha sempre la facoltà di rilevare d'ufficio una nullità contrattuale, anche se non dedotta nel primo grado.
Tuttavia, tale principio deve essere applicato nel rispetto delle regole generali del processo civile, al fine di evitare che l'esercizio del potere officioso consenta alle parti di riaprire il contenzioso quando i fatti costitutivi del vizio negoziale avrebbero dovuto essere tempestivamente allegati.
Nel caso di specie, l'eccezione di nullità è inammissibile poiché la sua verifica presuppone circostanze di fatto (come la conformità al modello ABI e la produzione del relativo modello) che avrebbero dovuto essere introdotte già in primo grado.
La presunta nullità della clausola contrattuale derivante dalla conformità del contratto al modello predisposto dall'ABI avrebbe dovuto essere dedotta tempestivamente, allegando gli elementi costitutivi necessari a giustificare l'eventuale rilevazione d'ufficio della nullità.
Gli appellanti, invece, hanno sollevato la questione solo in sede di gravame, senza avere previamente allegato i fatti costitutivi del vizio negoziale. Tale argomentazione difensiva, essendo del tutto nuova, risulta inammissibile. Ciò è conforme ai principi affermati dalle
Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 26242/2014, che richiede l'allegazione tempestiva di tutti gli elementi necessari a fondare una dichiarazione di nullità contrattuale.
15 Infine, il giudice deve valutare la fondatezza della doglianza sulla base del principio dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), che impone a chi invoca la nullità l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della stessa, attraverso una tempestiva produzione documentale. In particolare, la parte che deduce la nullità della fideiussione deve produrre: - il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005; - il modello ABI del 2003 per verificare la corrispondenza tra le clausole contestate e quelle censurate dalla Banca d'Italia; - i contratti di fideiussione contestati.
Nel caso di specie, l'appellante non ha prodotto alcuna documentazione, sebbene gli atti necessari a fornire la prova della nullità della fideiussione fossero già esistenti e disponibili.
Alla luce di quanto esposto, l'appello principale deve essere rigettato.
Deve ora essere esaminato l'appello incidentale proposto da Controparte_12
La Banca lamenta che il Tribunale non abbia esaminato l'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento a (oggi Controparte_2 Controparte_1
, eccezione che individuava quale unico legittimato passivo la
[...] Controparte_7
liquidazione coatta amministrativa.
[...]
Il motivo d'appello è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la domanda del correntista volta all'accertamento del saldo di conto corrente e alla restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca non rientra nella categoria dei “crediti in sofferenza”, bensì costituisce un debito restitutorio già sorto in capo alla banca cedente (cfr. Cass., Sez. I, ord. n.
8272/2023).
Nel caso di specie, il rapporto oggetto di causa è stato trasferito a in virtù Controparte_1 della fusione per incorporazione del 22 marzo 2018.
La mera produzione dell'avviso della Banca d'Italia relativo alla cessione dei crediti deteriorati a favore di Banco Popolare di Vicenza non è idonea a dimostrare l'inclusione del
16 rapporto controverso nella cessione, in assenza di un contratto che definisca in modo chiaro e inequivocabile la sorte dei rapporti pendenti.
Pertanto, accertato che il rapporto in questione non rientra tra i crediti ceduti alla
[...]
deve essere dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_7 [...] già . Controparte_3 Controparte_4
La appellata ha altresì contestato la valutazione resa dal CTU e condivisa dal primo CP_2 giudice in merito alla presunta usura sopravvenuta, ritenuta sussistente in ragione – a suo avviso – di un'erronea individuazione dell'importo accordato.
Il motivo è fondato.
Nel rispondere alle osservazioni critiche formulate dalla il CTU ha sostenuto che, ai CP_2 fini della corretta individuazione della categoria di riferimento del tasso soglia per il confronto con il TEG, un conto corrente ordinario privo di affidamento non debba riportare un tasso debitore “entro fido” né “extra fido”, bensì unicamente il tasso previsto per eventuali sconfinamenti autorizzati. Ha inoltre rilevato come la categoria “scoperti senza affidamento” – indicata dal CTP della quale parametro di riferimento nei periodi CP_2 privi di affidamento – sia oggetto di ampio dibattito dottrinale e giurisprudenziale, in ragione della sua non omogeneità e della dubbia comparabilità rispetto all'apertura di credito, dalla quale essa è stata originariamente scorporata.
Tuttavia, tale impostazione non può essere condivisa.
L'art. 2, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 108, attribuisce al Ministero del Tesoro
(oggi Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di effettuare, con cadenza periodica, la classificazione delle operazioni in categorie omogenee, tenendo conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie.
Ne consegue che non è legittimo utilizzare, per il confronto, il tasso soglia relativo all'apertura di credito nei casi di scoperto di conto, trattandosi di operazioni strutturalmente non omogenee. L'apertura di credito, infatti, rappresenta un'operazione deliberata dalla
17 banca sulla base di una preventiva valutazione della solvibilità del cliente e, spesso, assistita da garanzie. Al contrario, lo scoperto costituisce un utilizzo non preventivamente autorizzato, e quindi non preceduto da alcuna valutazione creditizia né assistito da garanzie.
Le due operazioni, pertanto, divergono significativamente proprio in relazione ai “rischi e alle garanzie”, elementi che giustificano la differenziazione tra le categorie ai fini della rilevazione del tasso soglia.
Nel caso di specie, il conto corrente n. 261518, aperto in data 11 marzo 2011, è rimasto privo di affidamento fino alla stipula del primo contratto, avvenuta il 15 maggio 2012. In tale periodo, dunque, il tasso soglia di riferimento doveva essere quello previsto per la categoria “Scoperti senza affidamento”, e non quello riferibile alle aperture di credito.
Nei periodi successivi:
Dal 15 maggio 2012 al 27 marzo 2013, in virtù del contratto di affidamento per l'importo di € 55.000, il tasso soglia applicabile era quello della categoria “Conti correnti garantiti e non garantiti” superiori a € 5.000;
Nel secondo e terzo trimestre del 2013, venuto meno l'affidamento, il confronto andava operato sulla base del tasso soglia della categoria “Scoperti senza affidamento”, distinguendo tra valori inferiori o superiori a € 1.500 in base al saldo contabile massimo registrato nel periodo;
Dal quarto trimestre 2013 al 28 giugno 2014, in forza del nuovo affidamento di € 55.000 pattuito con contratto del 27 dicembre 2013, tornava applicabile il tasso soglia della categoria “Conti correnti garantiti e non garantiti” oltre € 5.000;
Dal terzo trimestre 2014 in avanti, in assenza di affidamento, doveva nuovamente farsi riferimento alla categoria “Scoperti senza affidamento”, con le medesime distinzioni infra/supra € 1.500.
Alla luce di quanto sopra, devono ritenersi corretti i conteggi elaborati dal Consulente
Tecnico di parte, dott. contenuti nell'allegato A alle osservazioni alla CTU Per_2
18 depositate in data 16 ottobre 2017, ove si operano confronti tra i risultati ottenuti dal CTU
e quelli derivanti dall'applicazione della corretta categoria di riferimento per il tasso soglia.
Da tali raffronti emerge chiaramente che il TEG non ha mai oltrepassato i limiti del tasso soglia, rendendo infondata la tesi dell'usura sopravvenuta.
Conseguentemente, la domanda di accertamento proposta in primo grado dalla Pt_1
e dal sig. doveva essere Parte_1 Parte_2 integralmente respinta, in difetto di elementi idonei a far ritenere la nullità delle clausole contrattuali.
Le spese processuali dei due gradi seguono la soccombenza e sono poste a carico degli appellanti, come segue: € 8.200,00 per il giudizio di primo grado;
€ 9.500,00 per il giudizio di appello;
oltre spese generali nella misura del 15%, contributo previdenziale (C.P.A.) e IVA secondo legge.
Le spese tra gli appellanti e vanno invece Controparte_3 compensate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, gli appellanti sono tenuti al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già corrisposto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_3
[...]
2. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
e da avverso la sentenza n. 1198/2019 del Tribunale di Agrigento;
[...] Parte_2
19 3. In accoglimento dell'appello incidentale proposto da in Controparte_12 riforma della sentenza impugnata, rigetta integralmente le domande proposte dagli appellanti con atto di citazione del 10 ottobre 2015;
4. Condanna gli appellanti al pagamento delle spese processuali a favore di
[...]
liquidate in € 8.200,00 per il primo grado e in € 9.500,00 per il grado di CP_12 appello, oltre spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A.;
5. Compensa le spese tra gli appellanti e Controparte_3
6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, pone a carico degli appellanti l'obbligo di versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Palermo, il 13 marzo 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi
Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
20