Sentenza 9 settembre 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 09/09/2004, n. 18184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18184 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2004 |
Testo completo
ORIGINALE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO AZIONE18184/04 Oggetto LA CO AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE NEL GIUDIZIO DI INSINUAZIONE TARDIVA DEL CREDITO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 32833/02 Presidente Dott. Giovanni OLLA - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO Dott. Donato PLENTEDA Rel. Consigliere Cron. 21048 Rep. 4330 Dott. Renato RORDORF - Consigliere Ud.18/05/04 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA ! sul ricorso proposto da: SAN PAOLO I.M.I. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA GIAN GIACOMO 8, presso l'Avvocato SCIUBBA PIETRO, che la rappresenta e difende unitamente all'Avvocato ROSSI ALFREDO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
FALLIMENTO C.D.R. FERRIANI S.R.L., in persona del Curatore Dott. Roberto Benasciutti, elettivamente 2004 indomiciliato ROMA VIA G. FERRARI 35, presso 1229 l'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso 1 dall'avvocato STEFANO DALLA VERITA', giusta mandato in calce al controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 540/02 della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositata il 23/04/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2004 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo L'Istituto Bancario San Paolo di Torino con ricorso - 7.9.1993 ex art. 101 L.F. chiese la ammissione al pas- sivo del fallimento della società CDR Ferriani, s.r.l., dichiarata fallita il 5.8.1992, del credito chirografa- rio di L. 770.778.529. Il curatore si oppose ed in via riconvenzionale chiese che fossero revocati ai sensi dell'art. 67 L.F. tutte le rimesse e i pagamenti dalla Banca ricevuti, a far tempo dal 28.5.1992, con condanna della banca al pagamento della somma di L. 151.579.380. Il Tribunale di Bologna, con sentenza 27.X.1999, ammise il credito come richiesto e dichiarò inefficaci le rimesse e i pagamenti per L. 151.579.380, alla cui ° 2 restituzione condannò l'Istituto San Paolo, che propose appello, resistito dal curatore del fallimento. La diCorte Appello di conBologna, sentenza 23.4.2002, ha respinto la Bimpugnazione condannato l'appellante alle spese del giudizio. Ha ritenuto che non meritasse accoglimento la ecce- zione di inammissibilità della domanda riconvenzionale del fallimento, sia per la natura ordinaria del giudi- zio di insinuazione tardiva del credito, sia perché la curatela aveva il diritto ed anzi l'onere di eccepire la illegittimità della compensazione operata dalla Ban- са tra il suo maggior credito ed il debito verso il fallimento, e ciò allo scopo di evitare che si formasse 5 un giudicato interno, costituendo la compensazione ope- rata la premessa indispensabile della decisione del giudice nella quantificazione e ammissione al passivo del credito. Con riguardo alla scientia decoctionis, ha conside- rato che l'importo richiesto in restituzione fosse ri- feribile ad effetti non ancora scaduti o scaduti ma di esito incerto alla data di chiusura del conto e della richiesta di rientro e che in quel momento l'Istituto bancario aveva ottenuto un decreto ingiuntivo provviso- riamente esecutivo, la cui richiesta era stata giusti- ficata dalla esistenza di altra ingiunzione provviso- 3 riamente esecutiva del Banco di Sicilia. Quanto alla misura delle poste revocabili, ha rile- vato la corte di merito che la somma pretesa dalla cu- ratela costituiva la differenza tra quanto richiesto dalla banca con il ricorso per ingiunzione e quanto in- dicato nella istanza di insinuazione;
a riprova che do- po il decreto ingiuntivo erano state incassate ricevute stata portata ille- bancarie e quella riscossione era il proprio maggior gittimamente in compensazione con credito. Ha poi disatteso la deduzione della banca secondo - cui la azione revocatoria fosse inammissibile, in quan- to non aveva avuto ad effetto rimesse in conto corren- te, ma accrediti per pagamenti di ricevute bancarie se- guiti ad anticipazioni operate dalla banca, di cui era mancata la revocatoria, che invece avrebbe dovuto esse- re il presupposto di quella esercitata. Infatti ha os- servato che quelle operazioni erano avvenute quando il rapporto con la banca, per effetto del suo recesso, era chiuso e vi era stata la richiesta di rientro, senza che vi fosse stato dalla banca niente altro che antici- pazioni su crediti commerciali. Che, infine, la compensazione fosse illegittima, era risultato dal fatto che i rapporti di credito e debito non erano autonomi ma connessi ad un conto cor- ་ 4 rente bancario, che genera un rapporto unitario, di cui costituiscono esecuzione i singoli incarichi alla banca da parte del correntista. Propone ricorso per cassazione l'Istituto Bancario San Paolo Imi s.p.a. con cinque motivi, illustrati da memoria, resiste con controricorso il fallimento. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denunzia la vio- lazione e la falsa applicazione degli art. 36 c.p.c. 101 L.F. e la omessa e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia relativo alla inam- missibilità della domanda riconvenzionale della curate- - la. Rileva che nessuna correlazione esiste tra la pre- tesa del fallimento e l'oggetto principale del giudi- zio, costituito dal credito della banca, il quale non riguardava, né come causa pretendi, né, come anteceden- te logico necessario della pronunzia di merito invoca- ta, la compensazione tra le somme anticipate dalla ban- ca e quelle versate da terzi debitori del cliente;
né l'eventuale debito del San Paolo, derivante dall'accoglimento della revocatoria, avrebbe comunque potuto essere oggetto di compensazione con il credito insinuato al passivo tardivamente. A consentire la riconvenzionale non avrebbe giova- S to, peraltro, la natura del procedimento previsto dall'art. 101 L.F., la cui coincidenza con il rito or- funzione specifica at- dinario è limitata alla sola tribuitale dal legislatore". La censura non ha fondamento. Essa è articolata su due profili: uno riferito alla applicazione dell'art. 36 c.p.c., essendosi contestata qualunque correlazione tra la pretesa del fallimento e l'oggetto del giudizio di insinuazione del credito della banca;
l'altro alla compatibilità della domanda riconvenzionale proposta con il procedimento previsto dall'art. 101 L.F.. Quanto al primo, la sentenza impugnata ha conside- E rato, conformemente a quanto rilevato dai primi giudi- ci, che la domanda di ammissione al passivo della ban- ca, per l'importo risultante dalla compensazione del ildebito verso fallito, suo maggior credito con un consentisse al giudice delegato di valutare la illegit- timità della compensazione, onde evitare che si formas- se un giudicato interno opponibile alla procedura, CO- stituendo la compensazione operata dal ricorrente "una premessa indispensabile per la quantificazione del cre- dito e l'ammissione al passivo". Ha aggiunto che quando la richiesta di insinuazione ha ad oggetto crediti e debiti che il creditore ritiene di compensare ed il giudice delegato, che pur ravvisi che non ne ricorrano le condizioni, tanto non rilevi, implicitamente egli riconosce la compensazione, "attuando una tacita adesione all'operato del credito- re, che potrebbe essere opposta in sede ordinaria al curatore, in occasione della richiesta di pagamento del credito del fallito, erroneamente compensato con il proprio credito”. Tali argomentazioni non possono essere condivise, sebbene condivisibili siano le conclusioni finali cui pervengono. Posto, infatti, che con la domanda riconvenzionale il curatore non ha fatto valere crediti del fallito, avendo essa avuto ad oggetto la declaratoria di ineffi- cacia dei versamenti da lui eseguiti - in quanto com- piuti in periodo sospetto e nelle condizioni di assog- gettabilità al regime dell'art. 67 cpv.
1. F. non anche della compensazione tra poste attive e passive, nessuna incidenza avrebbe potuto esercitare sulla azio- ne revocatoria esperita la ammissione del credito, così come richiesto dalla banca, dal momento che la defini- tiva ammissione del saldo di conto corrente non preclu- de l'esercizio dell'azione revocatoria nei confronti delle singole partite, attesa la autonomia dei singoli atti solutori, soggetti alla azione di ricostruzione 7 senza che l'eventuale del patrimonio in quanto tali, ammissione al passivo della residua parte possa svolge- re alcuna influenza ( Cass.4194/1987, SS:UU. 1933/1976; 3236/1975). Quali che fossero, comunque, gli esiti della ammis- sione e al di là della necessità di contrapporre la ri- convenzionale, in chiave non meramente oppositiva, fine di ridurre o estinguere la pretesa creditoria, ma propositiva, allo scopo di conseguire il risultato po- sitivo della contropretesa, che sarebbe rimasta integra anche nel confronto con quella del creditore concorsua- - non essendo l'una e l'altra su- le ammesso al passivo scettibili di compensazione, perché parte debitrice del rapporto passivo con detto creditore è il fallito, men- tre parte creditrice del rapporto che ha dato origine alla azione revocatoria è la massa passiva rappresenta- curatela Cass. 2912/2000;10140/1998; ta dalla - 8 consentire l'esercizio dell'azione in 1874/1968) riconvenzione è la circostanza che la pretesa di credi- to e quella contrapposta per la declaratoria di ineffi- cacia sono derivate dalla medesima situazione giuridica e cioè da uno stesso rapporto, anche se diverse furono le ragioni che le sostenevano ( per la banca la uti- suo affidamento;
per lizzazione fatta dal cliente del la curatela le rimesse, la loro collocazione temporale 8 e la scientia decoctionis dell'accipiens); dal rappor- to, dunque, di conto corrente, sul quale sono affluite le rimesse revocande e dalla cui sottostante apertura di credito sono derivate le operazioni di prelievo, sulle quali la banca ha fondato la sua pretesa. E ciò quand'anche si ritenesse insufficiente, di- versamente dall'indirizzo della giurisprudenza di le- gittimità Cass. 4696/1999; 4837/1994; 1431/1990; 2694/1988), qualunque collegamento obiettivo della do- manda riconvenzionale con il rapporto di riferimento della principale, che renda opportuna la trattazione e la decisione simultanee. Non sono, dunque, in discussione, diversamente da quanto ha dimostrato di ritenere la corte territoriale, né la legittimità della compensazione, né il pregiudi- zio del giudicato, né la sua stessa esistenza, e ancor meno il potere dovere del giudice delegato di ricono- - scere con la tacita adesione all'operato del credito- " re" la compensazione, essa essendo derivata dalla auto- matica elisione delle partite di dare ed avere regi- strate sul conto, che non hanno privato il fallimento del diritto ai recuperare all'attivo, a vantaggio, cioè, della massa dei creditori, le risorse fuoriuscite dal patrimonio del debitore in periodo sospetto, conta- e rimaste assorbite, at- bilizzate nel conto corrente 9 quantitativa della variazione traverso l'automatismo del conto, dalla maggior pretesa della banca, che, a sua volta, subita quella azione, riassume la dimensione originaria del credito e si abilita ad insinuare al passivo la misura degli esborsi sostenuti per effetto art. 71 L.F.), posto che al di quella soccombenza ( procedimento di insinuazione, come restano estranei gli importi versati dal fallito, che avevano ridotto la sua esposizione, così restano quelli prelevati in eccedenza rispetto alla misura del credito fatto valere dalla banca, con i quali i primi si sono, impropriamente, compensati che costituiscono nemmeno non l'antecedente logico necessario della avvenuta ammis- sione al passivo. La sentenza impugnata osserva ancora che 1'ammissibilità della domanda riconvenzionale è consen- tita dal carattere ordinario del giudizio di cui all'art. 101 L.F.; affermazione che la ricorrente con- osservando che, al contrario, il processo in testa, questione "caratterizzato da una intensa specialità e da un fine affatto particolare, coincideche con l'accertamento tardivo delle ragioni del creditore con- corsuale", in relazione alle quali avrebbero potuto so- lo opporsi fatti estintivi o modificativi, non anche domande riconvenzionali prive di connessione con la 10 A causa petendi del ricorso tardivo. In situazioni siffatte, laaggiunge banca," della esaminabilità nel merito della l'affermazione pretesa della curatela comporterebbe un ingiustificato ritardo nell'accertamento della domanda principale di ammissione al passivo, con la conseguente preclusione medio tempore per il creditore istante di tutte le at- tività fallimentari che tale qualità presuppongono" ( quali riparti parziali o votazioni in relazione a pro- poste di concordato). L'argomento, con cui sostanzialmente si deduce una sorta di incompatibilità della domanda riconvenzionale con il procedimento di insinuazione tardiva nel passi- vo fallimentare, ha minor pregio del precedente. Posto, infatti, che nessuna resistenza può trovare tale domanda ad essere trattata in siffatto procedimen- to, né per ragioni di rito, atteso l'espresso richiamo dell'art. 101 L.F. agli artt. 175 SS. c.p.c., né per ragioni di competenza, essa spettando al tribunale tan- to per l'una quanto per l'altra domanda;
e che, ratione temporis, il giudizio è stato regolato dalla disciplina anteriforma, sicché non è nemmeno proponi- processuale bile la questione della composizione del giudice, che è sorta con l'avvento del giudice monocratico in tribuna- quelli derivati da insi- le, per i giudizi diversi da 11 nuazione tardiva del credito, i quali, al pari di alcu- ni altri, sono assegnati al tribunale in composizione collegiale ( art. 48 ordinamento giudiziario, come mo- dificato dall'art. L.88 353/1990, con decorrenza 30.4.1995), il rilievo fondato sull'ingiustificato ri- tardo nel soddisfacimento delle ragioni del creditore privo di giuridica consistenza, essendo comune ad ogni procedimento l'effetto sulla durata della presenza di domande plurime, sia che provengano da una sola parte, sia che con quelle dell'attore si incrocino pretese av- verse, anche quando siano semplicemente dirette a con- trastare la domanda principale. Né può la circostanza che di tratti di pretesa di credito fatta valere in procedura concorsuale giovare ad impedire al curatore di opporre ragioni impeditive del suo accoglimento;
sicchè non può assumere maggiore valenza giuridica il ritardo che derivi dalla tratta- zione di una domanda riconvenzionale - che con siffatto rilievo sarebbe preclusa di quello della eccezione - riconvenzionale, pacificamente consentita sin dalla fa- se ordinaria della verifica dei crediti dinanzi al giu- dice delegato ( Cass. 5875/1994; 12155 e 2546/1990; 1450/1972; 2621/1967). Peraltro a svalutare il prospettato profilo del ri- tardo è la circostanza che è lo stesso creditore, che 12 di tanto si duole, ad avere agito tardivamente per la insinuazione del suo credito;
ed è quanto meno contrad- dittorio che egli invochi a proprio vantaggio un fatto che già trova riferimento nella sua condotta. In ogni caso non possono giovare alla tesi proposta gli argomenti utilizzabili, nel segno della speditezza, per il procedimento di opposizione a stato passivo, in quanto il giudizio di cui si tratta è del tutto autono- mo ( Cass. 3217/1988); può intervenire in qualunque mo- mento, sino all'esaurimento di tutte le operazioni di riparto dell'attivo fallimentare;
non correlabile con la verifica dei crediti operata dal giudice delegato, la cui decisione è soggetta alla revisione del tribuna- le ai sensi degli artt. 98 ss. L.F.; non comporta plu- rime confluenze in un procedimento unitario come 99 prefigura per tutte le opposizioni a stato l'art. passivo né si conclude con unica sentenza per tutte stabilito per quelle le insinuazione tardive, come opposizioni. Con il secondo motivo sono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli 156,artt. 163, 164 c.p.c. e 67 L.F. e la omessa ed insufficiente motiva- zione sul punto della controversia, relativo alla nul- lità dell'atto che conteneva la domanda riconvenziona- le. 13 Rileva la banca ricorrente che mai nei giudizi di merito la curatela aveva indicato le concrete operazio- alle rimesse e ai ni revocabili, essendosi limitata " ricevuti dal San Paolo dalla data del pagamenti 28.5.1992 alla dichiarazione di fallimento"; tanto ave- va comportato la radicale nullità dell'atto introdutti- vo- rilevabile di ufficio e non sanabile dal comporta- - per la sua incapacità mento processuale del convenuto di conseguire il proprio scopo ex art. 156 cpv - 164 c.p.c. ( vecchio testo), impedendo al convenuto di di- fendersi nel merito, a causa della impossibilità di as- sumere posizione in modo specifico sui fatti posti a fondamento della pretesa attorea. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia la vio- lazione e la falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. 67 L.F., nonché la omessa, insufficiente e contraddit- toria motivazione sul punto della controversia costi- tuito dalla individuazione delle poste revocabili. Deduce che dall'estratto conto esibito non erano risultati pagamenti in data successiva al 28.5.1992, né vi erano documenti dai quali fosse stato possibile ri- levare la esistenza di poste revocabili. Contesta che la prova possa essere costituita dal "criterio per differenza" recepito dai giudici di me- rito, una volta che la documentazione predetta aveva 14 rilevato l'assenza di rimesse nel periodo indicato dal- la curatela e che le uniche esistenti - peraltro inter- dovevano riferirsi agli venute prima del 28.5.1992 - accrediti della banca a fronte delle anticipazioni, salvo buon fine, delle ricevute bancarie. Apodittica, pertanto, sarebbe la considerazione se- condo cui la banca ben conosceva le operazioni da cui erano scaturite le rimesse oggetto di revoca, posto che, al contrario, essa aveva contestato la esistenza delle pretese rimesse;
al di là del fatto che, comun- que, la non contestazione non è prova del fatto allega- to ex adverso, se non è accompagnata da una condotta processuale che presupponga implicitamente la verità dell'asserto. - il cui esame va compiuto in Anche tali motivi modo congiunto sono privi di fondamento. - La curatela fallimentare indicò in modo chiaro, co- me incontestatamente riferisce la sentenza impugnata, le rimesse revocabili, attraverso la specificazione del dies a quo - 28.5.1992 che aveva contrassegnato il periodo delle operazioni, peraltro molto ristretto, quello finale essendo dato dalla dichiarazione di fal- limento ( 5.8.1992), e di quella dell'importo del quale aveva richiesto la restituzione, che costituiva la dif- ferenza esatta, come la corte territoriale non ha man- 15 cato di rilevare, tra la somma esposta nel decreto in- giuntivo del 29.5.1992, che la banca aveva ottenuto ed azionato, e quella vantata con la insinuazione tardiva. E' ius receptum che per aversi nullità della cita- zione, per omessa determinazione dell'oggetto della do- manda, sia necessario che il petitum, inteso sia in senso formale, come provvedimento giurisdizionale ri- chiesto, che sostanziale, come bene della vita, di cui si domanda il riconoscimento, sia del tutto omesso risulti assolutamente incerto, avuto riguardo all'espresso disposto dell'art. 164 c.p.c.; ed il rela- tivo apprezzamento, comportando una valutazione di fat- to, riservata al giudice di merito, non è censurabile t in cassazione, se congruamente motivato, come nella specie ( Cass.188/1996;3269/1995; 2857/1987; 6015/1986). E tanto giova a disattendere, perché inammissibile, anche la doglianza sulla entità della revoca disposta. La decisione impugnata, dopo avere premesso che la somma indicata dal fallimento era stata determinata sulla base di tale operazione aritmetica, ha osservato che la banca, in tal modo, aveva rivelato di avere in- somme indicate nelle cassato, dopo la ingiunzione, le ricevute bancarie che erano state rimesse dal debitore, così abbassando, in relazione a quanto riscosso, la sua 16 esposizione. Tali conclusioni, frutto di valutazioni di merito e adeguatamente argomentate, si sottraggono al sindacato di legittimità, talché è vano opporre che dall'estratto conto esibito non risultassero pagamenti in data suc- cessiva al 28.5.1992, avendo la corte territoriale os- servato che le rimesse attive furono riferite alle ri- cevute bancarie (a fronte delle quali la banca aveva effettuato anticipazioni), scadute un mese prima della ingiunzione e il cui pagamento, avvenuto successivamen- te ad essa, non poteva transitare sul conto corrente, che era stato chiuso in corrispondenza della richiesta di ingiunzione. Con il IV motivo sono denunziate la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. e insufficiente motivazione sul 67 L.F. e la omessa e punto della controversia relativo alla scientia decoc- tionis, dalla corte di merito ritenuta provata per il fatto che anteriormente al decreto ingiuntivo del 29.5.1992 richiesto dal San Paolo vi era stata altra ingiunzione ad istanza del Banco di Sicilia, dal primo conosciuta, e per il fatto che gli istituti di credito avrebbero strumenti in grado di valutare gli indizi ri- velatori dello stato di crisi delle aziende. Assume la ricorrente che, essendo unico elemento 17 reale la ingiunzione richiesta dal Banco di Sicilia, era mancata la pluralità di fatti e circostanze gravi, idonei ad integrare la prova precise e concordanti, non potendosi dalla circostanza che i ga- presuntiva, ranti del debitore avessero posto in essere alienazioni dedurre la insolvenza della società, dovendosi la dimi- mero inadempimento nuzione delle garanzie considerare della controparte all'obbligo di assicurare per i cre- ditori la copertura patrimoniale promessa, senza rea- lizzare il c.d. rischio di primo livello, consistente nella probabilità che il cliente non onori il suo debi- to, ma quello di secondo livello, riferito al valore delle garanzie disponibili. Addebita, comunque, alla corte territoriale di ave- re travisato i fatti, affermando che nella richiesta di ingiunzione il San Paolo, per ottenere la provvisoria esecuzione, aveva fatto richiamo ad altro decreto prov- visoriamente esecutivo a carico della società; vero es- sendo, invece, che nel ricorso il riferimento aveva ri- guardato una ingiunzione provvisoriamente esecutiva 2. carico dei medesimi debitori, cioè la società e i fide- iussori. Peraltro in quell'atto si era accennato alla ces- sione dei beni dei fideiussori e non a difficoltà eco- nomiche della precisandosi che fallita, erano stati 18 questi atti di spoliazione a determinare l'istituto creditore a revocare la linea di credito concessa alla società garantita;
sicché la richiesta di immediato rientro non era stata motivata dallo stato di insolven- za di quest'ultima. Lamenta, poi, la banca ricorrente che la corte di merito abbia omesso di esaminare i documenti prodotti e cioè l'estratto conto della società, il certificato delle esecuzioni del tribunale;
la visura dei protesti cambiari, dai quali si sarebbe rilevato che le opera- zioni bancarie transitate erano regolari e non vi erano stati esecuzioni o protesti a carico della Cdr Ferriani prima del luglio 1992. Neanche tale doglianza merita di essere accolta. La Corte di Appello ha ritenuto raggiunta la prova della scientia decoctionis attraverso plurimi elementi;
la circostanza che le somme erano state riscosse dopo la chiusura del conto e dopo la richiesta della ingiun- zione;
il fatto che in tale richiesta si fosse rappre- sentato il pericolo nel ritardo, tanto che era stata ottenuta la provvisoria esecuzione, e il fatto che si fosse richiamata altra ingiunzione, ad istanza di altra banca, anch'essa provvisoriamente esecutiva. Pretestuoso è, dunque, l'assunto che sia mancata la pluralità di fatti gravi, precisi e concordanti, idonei 19 ad integrare la prova per presunzioni, di essi essendo stata, invece, accertata la esistenza e fornita adegua- ta motivazione dell'apprezzamento compiuto. Né vale opporre le ragioni che avevano giustificato richiesta di provvisoria esecuzione, dal momento la che, anche nella prospettazione che ne ha data la ri- corrente, esse non contraddicono il giudizio di fatto della corte di merito;
mentre inconferente è la dedu- zione che sia mancato da parte di quel giudice l'esame dei documenti, prodotti a sostegno della assenza ai esecuzioni e protesti, la prova della scientia decoc- tionis essendo stata desunta da altri significativi elementi. Senza pregio alcuno infine, il quinto motivo, con cui sono denunziate la violazione e la falsa appli- cazione degli artt. 56 L.F. e 1246 C.C., nonché la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sulla operatività della compensazione. A fronte della fattispecie dedotta, consistente nell'effetto combinato dell'accredito salvo buon fine di una somma sul conto corrente, all'atto della presen- tazione delle ricevute bancarie, e del successivo adem- pimento del terzo, debitore del cliente, la ricorrente rileva che si era verificato un suo finanziamento, per effetto del quale era sorto contestualmente l'obbligo 20 del sovvenuto di restituire la provvista;
sicché, nel momento in cui, con l'adempimento del terzo, era sorta la obbligazione di rimettere al cliente la somma rice- vuta, si era verificata automaticamente la compensazio- con il debito di ne, che aveva operato, ope legis, quest'ultimo di restituire la provvista anticipata. Era stato in sostanza posto in essere un negozio atipico, che aveva attribuito alla banca il diritto di riscuotere il credito sottostante, per poi effettuare la compensazione delle reciproche poste;
negozio che non era stato impugnato dalla curatela, la quale aveva fatto esclusivo riferimento agli atti esecutivi che avevano prodotto la estinzione del credito della banca. Ciò posto, la ricorrente addebita alla corte terri- toriale di avere omesso di prendere in esame la docu- mentazione bancaria, che aveva provato la esistenza di distinte relazioni giuridiche, dalle quali era scaturi- ta la compensazione, e di avere fornito una motivazione contraddittoria, sia allorché ha qualificato illegitti- ma la compensazione, dal momento che era possibile di- scutere della esistenza o meno dell'effetto compensato- rio;
sia allorché ha negato che la compensazione possa avere luogo quando il rapporto è unitario, posto che la ratio dell'art. 56 L.F. e della conseguente preclusione dell'effetto revocatorio consiste tutta e soltanto 21 nell'automatismo che produce la estinzione della posi- zione creditoria;
senza che abbia incidenza il fatto che ciò avvenga nella ricorrenza di tutti i presupposti dell'art. 1241 SS. ovveroC.C. per compensazione "impropria". L'addebito non ha fondamento, in quanto le rimesse del terzo, obbligato a pagare le ricevute bancarie nei confronti della società poi fallita, realizzarono una diretta funzione solutoria nei confronti della banca, impiegate come furono a ridurre lo scoperto di conto della società. Esse, cioè, non derivarono da un rapporto che il terzo aveva instaurato con l'istituto di credito, tale da consentire che il risultato fosse portato in compen- sazione con quello del rapporto che la banca aveva con il proprio cliente, giacché la riduzione del debito, con l'effetto di determinare una mera variazione quan- titativa del conto, conseguì al fatto che il terzo, adempiendo a quella sua obbligazione, mise a disposi- zione del proprio creditore, ritirando le ricevute dal- la banca presso cui erano "domiciliate", somme che an- darono automaticamente ad abbassare la esposizione del- la fallita. spese processuali seguono la soccombenza e si Le liquidano in Euro 4.100, di cui 4.000 per onorari e 100 2 2 222 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te alle spese processuali in Euro 4.100, di cui 4.000 per onorari e 100 per esborsi, oltre alle spese genera- li e agli accessori come per legge. Roma 18.5.2004. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Olla Donato Plenteda Bully IL FUNCIUNANIU LI CANCELLERIA Pomen Parana)ऊ CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria SET, 2004 IL CANCELLIERE LFUNZIONARIO DI EL (Dr. Flamana Parrona) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 16.×1.2004 serie 4 al n. 114283 versate € 195,11 apposta in calce alla copia autentica 9: 278 TO: H°115 del 30/5/2002) ne for a 23