Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/06/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
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n. rg5752 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5752 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Parte_1
NICOLUCCI VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via R. Calvanico n°13,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_2
dall'avv. IMPROTA EMANUELE presso il quale elettivamente domicilia in Torre del Greco alla via Alcide de Gasperi n. 135/a,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 21/03/2025 e Parte_1
chiedevano modificarsi la sentenza n.544/2005 del Parte_2
27.09.2025 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Napoli.
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“-) A mutamento delle condizioni economiche contenute in separazione, la casa familiare resta assegnata alla IG.ra , mentre il IG. verserà alla stessa Parte_2 Parte_1
un assegno divorzile pari ad € 375,00 mensile entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario alle coordinate già in suo possesso, da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat, rinunciando quest'ultima ad eventuali somme arretrate dovute a titolo di assegno divorzile. Pertanto, le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo ragione o causa e che ogni pregressa pendenza è stata tra di loro risolta.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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