Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 5749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5749 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
n. 23669/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note scritte depositate da parte opposta;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23669/2024 promossa da:
la società C.F. con sede in Napoli (NA) Viale Parte_1 P.IVA_1
Gramsci 17/B in persona del legale rappresentante pro tempore sig. (C.F. Parte_2
) rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Maria Formicola C.F._1
(C.F. ), elettivamente domiciliata presso il suo studio, in CodiceFiscale_2
Napoli, via G. Porzio Isola F11
OPPONENTE
contro
(C.F ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
pagina 1 di 7
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Lessio (C.F. – PEC C.F._3
- fax 0289877637) del Foro di Email_1 Pt_1
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 9-6-2025 il difensore della opposta si richiamava ai propri scritti difensivi.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 25-10-2024 la società Parte_1
impugnava il decreto ingiuntivo n.4619/24, notificato il 18-9-2024, con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.200,00, oltre interessi e spese, in forza della fattura 5400/2 del 28/12/2023 e con scadenza al 29/02/2024, per l'importo di € 12.200,00, emessa dalla Hearst Magazine Italia S.p.A per prestazioni eseguite in favore della prima.
L'opponente eccepiva la nullità/inesistenza della notifica effettuata dalla ricorrente,
atteso che del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo sarebbe stata notificata una mera copia fotostatica, accompagnata da un'attestazione di conformità priva di valore legale;
stante l'inesistenza della notifica, il provvedimento monitorio sarebbe divenuto inefficace per omessa notifica nel termine di 60 giorni di cui all'art. 644 c.p.c..
pagina 2 di 7 Inoltre, l'intimata eccepiva l'insufficienza della documentazione depositata da parte ricorrente nella fase monitoria, costituita dalle semplice fattura commerciale, non corredata dalla certificazione notarile prevista dalla legge.
Sulla base di tali premesse l'opponente formulava le seguenti conclusioni:
1. Annullare il decreto ingiuntivo opposto per omessa notificazione delle copie conformi
del ricorso e del decreto;
2. Annullare il decreto ingiuntivo opposto poiché concesso senza le produzioni
documentali previste dalla legge;
3. Annullare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto poiché infondato nel merito;
4 Condannare parte opposta al pagamento di spese ed onorari di causa.
Con comparsa depositata in data 30-1-2025 si costituiva in giudizio Hearst Magazine
Italia S.p.A., chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza in data 10-4-2025 il G.I. fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc per la data del 9-6-2025, successivamente sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La proposta opposizione deve dichiararsi improcedibile per tardiva costituzione della parte opponente.
pagina 3 di 7 Costituisce, infatti, principio consolidato quello della perfetta assimilabilità della ritardata costituzione dell'opponente alla sua mancata costituzione, cui consegue che il giudice, anche d'ufficio, debba dichiarare l'improcedibilità della domanda (Cass. Sez. I,
27/11/98 n.12044; Cass. Sez. I, 3/03/1998 n.3316; Cass. Sez. I, 3/04/90 n.2707) senza che possa provvedersi alla disamina, nel merito, del contenuto dell'opposizione.
Né può, in materia, spiegare alcun rilievo la circostanza relativa alla costituzione dell'opposto nel termine a lui assegnato in quanto la disciplina speciale deroga alla norma generale che consente la costituzione sino alla prima udienza nel caso di costituzione tempestiva dell'altra parte. Dunque, nei casi di mancata opposizione o di tardiva opposizione nel termine stabilito (così come nei casi di mancata costituzione o di tardiva costituzione del debitore opponente), il decreto ingiuntivo diventa esecutivo ed acquista autorità di cosa giudicata (cfr. in tal senso: Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014,
n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Tribunale Roma, sez. fall., 02
maggio 2013, n. 9306 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Torino, sez. III, 11 febbraio
2013, n. 966 in Redazione Giuffrè 2013; Tribunale Monza, 24 aprile 2013 in Redazione
Giuffrè 2013; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n. 3453; Tribunale Nola, sez. II, 12
gennaio 2011 in Giur. merito 2011, 5, 1272; Cass. civile, sez. III, 11 maggio 2010, n.
11360; Cass. civile, sez. lav., 06 settembre 2007, n. 18698; Cass. civile , sez. I, 06
settembre 2007, n. 18725; Cass. civile, sez. III, 03 settembre 2007, n. 18529; Cass.
civile, sez. III, 16 novembre 2006, n. 24373; Cass. civile, sez. lav., 19 luglio 2006, n.
pagina 4 di 7 16540; Cass. civile, sez. III, 24 marzo 2006, n. 6628; Cass. civile, Sezioni Unite, 01
marzo 2006, n. 4510; Cass. civile, sez. I, 26 marzo 2004, n. 6085).
Sul punto, l'orientamento giurisprudenziale è assolutamente univoco nell'equiparare la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione (vale a dire la tardiva costituzione di parte opponente) alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto: a conferma,
varrà quanto statuito da Cass. civ., 26.01.2000, n.849, secondo cui “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione, con la conseguenza della improseguibilità della opposizione, a nulla rilevando che il creditore opposto si sia poi costituito nel termine assegnatogli e non sia stata ancora dichiarata la esecutorietà del decreto ingiuntivo”.
In via del tutto preliminare, va, dunque, precisato come l'orientamento giurisprudenziale di legittimità equipara la tardiva iscrizione a ruolo del giudizio di opposizione alla mancata costituzione in giudizio dell'ingiunto.
Effettivamente, nel caso di specie, l'opposizione a decreto ingiuntivo veniva notificata dalla alla controparte il 25-10-2024 (v. allegato 2 di parte opposta), Parte_1
ma veniva iscritta a ruolo soltanto il 6-11-2024, ben oltre dieci giorni dalla notifica.
Ne deriva l'improcedibilità dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo.
Difatti, la tardiva iscrizione a ruolo dell'opposizione, al pari della mancata costituzione,
determina inevitabilmente il formarsi di un giudicato interno al decreto ingiuntivo,
pagina 5 di 7 sancendo in questo modo l'irrevocabilità dello stesso. (cfr. TRIBUNALE DI NOCERA
INFERIORE, Sentenza n. 988/2023 del 13-05-2023)
In conclusione, alla luce della giurisprudenza e della normativa richiamata, è evidente che dalla tardiva-mancata costituzione dell'opponente non può che derivare la sanzione dell'improcedibilità dell'opposizione e il giudice dell'opposizione, pur nel caso di iscrizione a ruolo tardiva, è tenuto con sentenza a dichiarare l'improcedibilità e contestualmente a conferire esecutorietà all'ingiunzione.
E' stato poi chiarito in giurisprudenza che non può darsi ingresso all'esame di una domanda subordinata e riconvenzionale proposta dall'attore opponente nel caso in cui sia stata dichiarata inammissibile per tardività l'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'inammissibilità dell'opposizione, infatti, determina impossibilità di dar luogo - in base a tale atto - ad alcun procedimento che su di essa si fondi, talché la domanda, formulata come accessoria nell'ambito di una citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
rimane travolta dallo stesso vizio di improcedibilità che inficia la domanda principale
(cfr. in tal senso: Tribunale Milano, sez. VIII, 25 giugno 2009, n. 8280 in Giustizia a
Milano 2009, 7-8 56).
Le spese relative al giudizio di opposizione dovranno gravare sull'opponente nella misura di cui al dispositivo che segue, determinando gli onorari nei valori minimi per pagina 6 di 7 tutte le fasi in cui si è articolato il processo, stante l'unicità della questione affrontata e la mancata analisi del merito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-dichiara improcedibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n.4619/24 del Tribunale di Napoli, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
-condanna parte opponente al rimborso in favore di parte opposta delle spese del presente procedimento di opposizione, liquidandole in euro 2540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge.
Napoli, 10-6-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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