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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/02/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI VIBO VALE NTIA
Settore Lavoro e Previd en za
N. 30/2022 R. Gen.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A elettivamente domiciliato in Limbadi, via P. Giovanni Parte_1
XXIII, n. 63, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Mundo (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Copertino, via C. Battisti, n. 124, presso lo studio dell'avv. Giuliano
Petito (PEC: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso lo studio degli avvocati Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t ) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
di Livorno-Pisa, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, via Cisanello, n. 145, presso lo studio dei funzionari delegati Valentina Pisano, Alessandra Liberatore, Nicoletta Baldacci, Controparte_4
Angela Pilato e Alessandro Trovato (PEC: t )
[...] Email_4 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 10.01.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di ottenere una declaratoria di non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, recante numero 13920219000238916000, notificata il 10 novembre 2021, a cui sono sottesi: la cartella di pagamento (avente numero 13920160002334242000) e gli avvisi di addebito (portanti numero 43920112000222901000; 43920112000245642000;
43920120000025578000; 43920120000374635000; 43920120000916055000;
43920130000213278000 e 43920150000279859000).
A fondamento della propria domanda deduceva che: 1) gli atti di pagamento sottesi all'intimazione impugnata in via principale, non sono stati mai notificati;
2) in ogni caso, le somme ingiunte sarebbero prescritte, in ragione del decorso del termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione limitatamente agli avvisi indicati in epigrafe e per i motivi in esso indicati;
Firmato Da: DI MUNDO FRANCESCO Emesso Da:
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: d314e 2) accertare e dichiarare CP_5
e/o l'atto di intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare i CP_6 resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e CP_7 CP_2 [...]
, contestando la domanda di parte ricorrente e chiedendone il Controparte_8 rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione alla domanda per cui è causa deve rilevarsi come la stessa risulti in parte inammissibile ed in parte sia soggetta a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. Occorre dichiarare l'inammissibilità per decadenza dall'azione, in cui è incorsa la parte ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento, avente numero 13920160002334242000 (notificata il
17.12.2016 per compita giacenza), poiché il Concessionario ha dimostrato di aver notificato due atti interruttivi della prescrizione (ossia le intimazioni di pagamento contenenti la cartella di pagamento in contestazione e recanti numero: 13920189001246607, notificata il 19.02.2020 per compiuta giacenza e 1392019900177982, notificata in data 11.02.2020, per compiuta giacenza) a cui non è seguita, entro i termini di quaranta giorni, l'azione di accertamento negativo dei crediti.
2.1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Di conseguenza, l'opposizione in questa sede proposta è senza dubbio tardiva e dunque inammissibile, in quanto avvenuta ben oltre la scadenza del termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5°, del d.lgs. 26.2.1999 n. 46. Quanto alla perentorietà del suddetto termine di 40 giorni per
2 la proposizione dell'opposizione in esame, basti qui richiamare il costante insegnamento della S.C., secondo il quale nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (di cui al d.lgs. n. 46 del 1999) il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva deve ritenersi perentorio, “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini, tra le ultime, si veda testualmente Cass. civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass. civ., sez. lav., 12.3.2008 n.
6674).
3. Essendo decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica dalle intimazioni di pagamento
13920189001246607 (notificata il 19.02.2020 per compiuta giacenza) e 1392019900177982
(notificata in data 11.02.2020), entrambe contenenti la cartella di pagamento avente numero
13920160002334242000, nessuna doglianza può in questa sede parte ricorrente formulare in ordine al credito nella stessa riportato, non avendo proposto ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999.
4. Va, poi, dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso limitatamente agli avvisi di addebito
(portanti numero 43920112000222901000; 43920112000245642000; 43920120000025578000;
43920120000374635000; 43920120000916055000; 43920130000213278000 e
43920150000279859000), sottesi all'intimazione di pagamento, impugnata in via principale, perché, come rappresentato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
5. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l.
197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3 6. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso, relativamente alla cartella di pagamento avente numero
13920160002334242000 notificata il 17.12.2016;
- dichiara la cessazione della materia del contendere, nel resto;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
Vibo Valentia, 12.02.2025
Il giudice dr.ssa Angela Damiani
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI VIBO VALE NTIA
Settore Lavoro e Previd en za
N. 30/2022 R. Gen.
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani all'udienza del 12.02.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
T R A elettivamente domiciliato in Limbadi, via P. Giovanni Parte_1
XXIII, n. 63, presso lo studio dell'avv. Francesco Di Mundo (PEC: che lo Email_1 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del rappresentante legale pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliato in Copertino, via C. Battisti, n. 124, presso lo studio dell'avv. Giuliano
Petito (PEC: ) che lo rappresenta e difende giusta procura in Email_2 atti.
RESISTENTE
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_2 tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E. P. Murmura, snc, presso lo studio degli avvocati Ettore Triolo e Valeria Grandizio (PEC: t ) che lo Email_3 rappresenta e difende giusta procura in atti.
RESISTENTE
di Livorno-Pisa, in persona del rappresentante legale pro Controparte_3 tempore, elettivamente domiciliato in Pisa, via Cisanello, n. 145, presso lo studio dei funzionari delegati Valentina Pisano, Alessandra Liberatore, Nicoletta Baldacci, Controparte_4
Angela Pilato e Alessandro Trovato (PEC: t )
[...] Email_4 che lo rappresentano e difendono giusta procura in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Opposizione a intimazione di pagamento
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in Cancelleria il 10.01.2022, parte ricorrente in epigrafe indicata agiva in questa sede, al fine di ottenere una declaratoria di non debenza delle poste creditorie riportate dall'intimazione di pagamento, recante numero 13920219000238916000, notificata il 10 novembre 2021, a cui sono sottesi: la cartella di pagamento (avente numero 13920160002334242000) e gli avvisi di addebito (portanti numero 43920112000222901000; 43920112000245642000;
43920120000025578000; 43920120000374635000; 43920120000916055000;
43920130000213278000 e 43920150000279859000).
A fondamento della propria domanda deduceva che: 1) gli atti di pagamento sottesi all'intimazione impugnata in via principale, non sono stati mai notificati;
2) in ogni caso, le somme ingiunte sarebbero prescritte, in ragione del decorso del termine di prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “accertare e dichiarare estinto il credito indicato nell'atto impugnato per intervenuta prescrizione limitatamente agli avvisi indicati in epigrafe e per i motivi in esso indicati;
Firmato Da: DI MUNDO FRANCESCO Emesso Da:
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA Serial#: d314e 2) accertare e dichiarare CP_5
e/o l'atto di intimazione impugnato per i motivi di cui in epigrafe. Condannare i CP_6 resistenti al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 cpc.”. Istauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituivano in giudizio , e CP_7 CP_2 [...]
, contestando la domanda di parte ricorrente e chiedendone il Controparte_8 rigetto con il favore delle spese di lite.
La causa, istruita con la sola documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In relazione alla domanda per cui è causa deve rilevarsi come la stessa risulti in parte inammissibile ed in parte sia soggetta a dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
2. Occorre dichiarare l'inammissibilità per decadenza dall'azione, in cui è incorsa la parte ricorrente con riferimento alla cartella di pagamento, avente numero 13920160002334242000 (notificata il
17.12.2016 per compita giacenza), poiché il Concessionario ha dimostrato di aver notificato due atti interruttivi della prescrizione (ossia le intimazioni di pagamento contenenti la cartella di pagamento in contestazione e recanti numero: 13920189001246607, notificata il 19.02.2020 per compiuta giacenza e 1392019900177982, notificata in data 11.02.2020, per compiuta giacenza) a cui non è seguita, entro i termini di quaranta giorni, l'azione di accertamento negativo dei crediti.
2.1. Ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999, “contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Di conseguenza, l'opposizione in questa sede proposta è senza dubbio tardiva e dunque inammissibile, in quanto avvenuta ben oltre la scadenza del termine di decadenza di 40 giorni previsto dall'art. 24, comma 5°, del d.lgs. 26.2.1999 n. 46. Quanto alla perentorietà del suddetto termine di 40 giorni per
2 la proposizione dell'opposizione in esame, basti qui richiamare il costante insegnamento della S.C., secondo il quale nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali (di cui al d.lgs. n. 46 del 1999) il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva deve ritenersi perentorio, “perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (in questi termini, tra le ultime, si veda testualmente Cass. civ., sez. lav., 25.6.2007 n. 14692, nonché, in senso analogo, Cass. civ., sez. lav., 12.3.2008 n.
6674).
3. Essendo decorso il termine di quaranta giorni dalla notifica dalle intimazioni di pagamento
13920189001246607 (notificata il 19.02.2020 per compiuta giacenza) e 1392019900177982
(notificata in data 11.02.2020), entrambe contenenti la cartella di pagamento avente numero
13920160002334242000, nessuna doglianza può in questa sede parte ricorrente formulare in ordine al credito nella stessa riportato, non avendo proposto ricorso nel termine di cui all'art. 24, comma 5, del D. Lgs. 46/1999.
4. Va, poi, dichiarata la cessazione dell'affare contenzioso limitatamente agli avvisi di addebito
(portanti numero 43920112000222901000; 43920112000245642000; 43920120000025578000;
43920120000374635000; 43920120000916055000; 43920130000213278000 e
43920150000279859000), sottesi all'intimazione di pagamento, impugnata in via principale, perché, come rappresentato dall'Ente impositore, i crediti sono stati sottoposti a stralcio ex lege (art. 1, commi da 222 a 230, della L. n. 197/2022).
5. Infatti, già l'art. 4, comma 1, d.l. 119/2018, convertito – con modificazioni – dalla l. 136/2018, riportava come «I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino
a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati» e recentemente la Legge di bilancio 2023 (art. 1, CCXXII c., l.
197/2022 ai sensi del quale: «Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, ancorché compresi nelle definizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16-bis del decreto- legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi da 184 a 198, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 …. >>), estende la caducazione ope legis a tutti i crediti - entro i mille euro – affidati al riscossore sino al 2015.
3 6. Non si tralasci, inoltre, di considerare, peraltro, come – secondo Cass., Sez. V Civ., sent. n.
22018/2020 – «Tre [siano] i fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio: 1) la sorte capitale;
2) gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
3) le sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all'Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Il limite di valore si riferisce pertanto ai debiti di importo residuo comprensivi di sorte capitale, interessi e sanzioni.
Non si tiene conto, “invece, degli interessi di mora e dell'aggio della riscossione. Tale limite è riferito al “singolo carico affidato”, sicché nell'ambito operativo della norma rientrano tutte quelle cartelle, anche di importo complessivo ben superiore a € 1000,00, il cui singolo carico affidato all'agente della riscossione non superi l'importo di mille euro. Per “carico” si intende, infatti, la singola partita di ruolo, cioè l'insieme dell'imposta, delle sanzioni e degli interessi accessori. Ne discende che oggetto del condono è il singolo debito e non l'importo complessivo della cartella»: requisiti tutti riscontrabili nella specie.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione integrale delle spese processuali fra le parti in lite.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- dichiara l'inammissibilità del ricorso, relativamente alla cartella di pagamento avente numero
13920160002334242000 notificata il 17.12.2016;
- dichiara la cessazione della materia del contendere, nel resto;
- compensa, integralmente, fra le parti le spese di lite.
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