TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/01/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11998/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 11998/2024, promossa da:
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
- - -
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
N C
[...] ricorrente
CONTRO
- Avv. PESSI ROBERTO, Avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, Avv. Controparte_1
;
- Avv. PESSI ROBERTO, Avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, Avv. FABOZZI Controparte_2
RAFFAELE;
resistenti
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti a Controparte_1 decorrere da febbraio e luglio 2018;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
- condanna alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei superminimi Controparte_2 individuali (voce dividuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
- condanna e in solido tra loro, per Controparte_2 Controparte_1 CP_1 sino alla data del conferimento di ramo di azienda, al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 11998/2024, promossa da:
- - - Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
- - -
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Pt_8
N C
[...] ricorrente
CONTRO
- Avv. PESSI ROBERTO, Avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, Avv. Controparte_1
;
- Avv. PESSI ROBERTO, Avv. SIGILLO' MASSARA GIUSEPPE, Avv. FABOZZI Controparte_2
RAFFAELE;
resistenti
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:
- accerta e dichiara l'illegittimità degli assorbimenti e/o riduzioni della voce in busta paga “Sovraminimo individuale” operati da in danno dei ricorrenti a Controparte_1 decorrere da febbraio e luglio 2018;
- accerta e dichiara il diritto dei ricorrenti alla ricostituzione dei superminimi individuali (voce “Sovraminimo individuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti ed incidenza su tutti gli istituti di retribuzione indiretta, differita e sul tfr;
- condanna alla ricostituzione in favore dei ricorrenti dei superminimi Controparte_2 individuali (voce dividuale”) con ripristino degli importi illegittimamente assorbiti a decorrere da febbraio e luglio 2018;
- condanna e in solido tra loro, per Controparte_2 Controparte_1 CP_1 sino alla data del conferimento di ramo di azienda, al pagamento delle differenze retributive, dirette, indirette e differite maturate dai ricorrenti in conseguenza dell'illegittimo assorbimento del superminimo operato a decorrere da febbraio e da luglio 2018, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 5.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori antistatari;
- fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 21/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison