Art. 32.
Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.
Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.
Le norme concernenti la nuova misura del trattamento di quiescenza contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 e 13 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge e, nei confronti degli aiutanti ufficiali giudiziari, anche per i casi di cessazioni anteriori a tale data.
Le norme concernenti modifiche del diritto al trattamento di quiescenza contenute negli articoli 14, 15, 16 e 17 si applicano, nei confronti degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.