Rigetto
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 01/09/2025, n. 7172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7172 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07172/2025REG.PROV.COLL.
N. 04808/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4808 del 2022, proposto da IT HI, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Micucci e Maurizio Miranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Maurizio Miranda in Ancona, viale della Vittoria n. 7;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la Delegazione Romana della Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 1886/2021, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 giugno 2025 il Consigliere Annamaria Fasano e uditi, per le parti, gli avvocati Maurizio Miranda e Anna Bucci;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. IT HI è comproprietario di un fondo sito a EL (Ba) alla contrada Tempera, della superficie catastale di are 6 e centiare 80, distinto al catasto al Foglio 16 particella 391 e, al foglio 16 particella 3105, della superficie catastale di are 4 e centiare 68, pervenuto per testamento olografo del 6/6/2013, con atto del Notaio Andrea Massei di Ancona rep. n° 16687, registrato ad Ancona al n° 1020 del 5/6/2014.
Con ricorso straordinario, successivamente trasposto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, HI IT ha impugnato le prescrizioni delle NTA del nuovo PPTR, di cui alla DGR n. 176/2015 recante approvazione del PPTR, nella parte (art. 46) in cui ha previsto, tra le prescrizioni per fiumi, torrenti e corsi d’acqua, il divieto assoluto di realizzazione di qualsiasi nuova opera, essendo il suo fondo ricompreso nell’ambito territoriale del menzionato art. 46.
Il ricorrente ha dedotto, inter alia , vari profili di illegittimità degli atti impugnati, lamentando violazione di legge con riferimento agli artt. 131, 133, 135 e 143 e 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed eccesso di potere.
2. Il Tribunale amministrazione regionale per la Puglia, con sentenza n. 1886 del 2021, ha respinto il ricorso. In particolare, il Collegio di prima istanza ha evidenziato che le censurate disposizioni del PPTR, del cui contenuto latamente discrezionale - amministrativo e tecnico - non può dubitarsi, non sono affette da palesi e macroscopiche illogicità, irrazionalità, incongruità, e, pertanto, non possono essere oggetto di sindacato in sede giurisdizionale. Nella specie, il PPTR si è limitato a prendere doverosamente atto dell’esistenza di vincoli paesaggistici ex lege conseguenti alla iscrizione del ‘Torrente MO, insistente nell’area per cui è causa, nell’elenco delle Acque pubbliche della provincia di Bari. Tali aree non sono state mai declassificate o escluse dal vincolo, né tale circostanza sarebbe stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Inoltre, secondo il T.A.R., il piano paesaggistico non è tenuto a considerare ogni singolo bene nel territorio regionale, ma stabilisce prescrizioni d’uso generali per tipologie di beni e contesti, e, nella specie, la tutela dei corsi d’acqua pubblici esisteva già con la normativa precedente e non rappresenta un aggravamento per i proprietari dei suoli interessati.
3. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, IT HI ha impugnato la suddetta pronuncia, sollevando le seguenti censure: “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 46 – 64 - 65 c.p.a.; Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.; Contraddittorietà ed illogicità manifesta per violazione dei principi che disciplinano l’esercizio della discrezionalità tecnica; Violazione e falsa applicazione degli artt. 131 – 133 – 135 – 142 - 143 - 146 del d.lgs. 42/04. ”.
4. La Regione Puglia si è costituita in resistenza, concludendo per il rigetto del gravame.
5. Le parti, con le rispettive memorie, hanno precisato le proprie difese.
6. All’udienza straordinaria del 4 giugno 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con l’unico articolato motivo, l’appellante, in via preliminare, lamenta la violazione dell’art. 46 c.p.a. nella parte in cui prevede che l'Amministrazione, nel termine previsto per la costituzione in giudizio, deve produrre l'eventuale provvedimento impugnato, nonché gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è stato emanato e quelli in esso citati.
La Regione Puglia si è limitata a produrre – peraltro nell’anno 2021 – solo il ricorso straordinario ed i documenti ivi allegati dal ricorrente.
Nel merito, l’appellante ritiene la sentenza manifestamente viziata laddove: i ) afferma che il regime prescrittivo imposto dagli atti impugnati in primo grado non rappresenta un aggravamento della disciplina previgente; ii ) afferma che non sussistono vizi macroscopici nel ritenere l’area di proprietà del ricorrente sottoposta alla tutela prevista dal piano impugnato; iii ) ritiene non provata la tipizzazione urbanistica e l’effettiva potenzialità edificatoria dell’area e dunque nega che la stessa sia da ricondurre alla predetta zonizzazione urbanistica; iv ) afferma la legittimità di un’imposizione vincolistica che non tenga conto degli ambiti interessati dalla stessa.
Secondo l’esponente, in particolare, la sentenza sarebbe errata laddove ritiene corretta la scelta della Regione di disciplinare una serie indiscriminata di aree – tra cui quella del ricorrente – violando ogni necessario elemento di specificità del territorio e, dunque, adoperando in maniera illogica ed errata la discrezionalità attribuita dalla norma e ponendosi in pieno contrasto con il richiamato art. 142 del d.lgs. 42/2004, norma della quale verrebbe mal applicato il comma 1, e non applicato correttamente il comma 2, e neppure il comma 3.
La proprietà del ricorrente ben avrebbe potuto – e dovuto – essere considerata e contemplata nelle schede di ambito previste dal Titolo V delle NTA (ed in particolare dalla scheda d’ambito 5.5 che contempla proprio il territorio del Comune di EL) e, invece, la stessa si trova disciplinata da una norma che non può definirsi generale, ma piuttosto generica.
Secondo l’appellante, del tutto immotivatamente si afferma che l’area di sua proprietà non rientrerebbe in alcuna casistica di esenzione, senza però considerare che detta area è classificata quale edificabile nel Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di EL, essendo ricompresa in Area C.U.C. (Centro urbano consolidato) con indice di edificabilità pari a 4 mc/mq.
Se la Regione Puglia avesse correttamente operato mediante le schede di ambito, si sarebbe potuta avvedere della pianificazione urbanistica già esistente e, dunque, provvedere di conseguenza.
In definitiva, ad avviso del ricorrente, la pianificazione paesaggistica oggetto di impugnazione sarebbe generica, indeterminata, e carente sotto tutti i profili denunciati, con palese violazione di legge, nonché di tutti i limiti posti a presidio della discrezionalità amministrativa al fine di evitarne un uso non corretto.
7.1. Le critiche non possono trovare accoglimento.
Va premesso che non può essere condivisa la denuncia di violazione degli artt. 46 e 65 c.p.a. da parte dell’Amministrazione intimata, atteso che il PPTR, come noto, è un atto normativo di pianificazione generale, pubblicato sul BURP on line n. 40 del 2015, liberamente consultabile, come anche tutti gli atti di pianificazione comunale. Inoltre, va rammentato che le parti hanno l’onere di produrre i documenti necessari a sostenere i propri assunti, indicandoli specificamente negli atti introduttivi e depositandoli nel fascicolo di parte entro i termini processuali (art. 64 c.p.a.).
Passando all’esame del merito della controversia, l’appellante ha impugnato il PPTR deducendone l’erroneità nella parte in cui ha dettato la normativa d’uso e le prescrizioni relative alle aree classificate ‘BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche’, spiegando domanda di risarcimento dei danni.
Orbene, le critiche alla sentenza impugnata, con riferimento ai suddetti profili, sono infondate atteso che, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, la sentenza gravata ha correttamente ritenuto che il suolo in esame non rientra in alcuna delle casistiche di deroga e/o esclusione dal vincolo, e ha correttamente affermato che il regime prescrittivo imposto dagli atti impugnati non rappresenta un aggravamento della disciplina previgente, ciò in ragione dei rilievi di seguito enunciati.
Va premesso in fatto che in attuazione della legge n. 431 del 1985, la Regione Puglia si è dotata di un piano urbanistico – territoriale con valenza paesaggistica e ambientale, denominato Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P), approvato con DGR n. 1748 del 2000 e pubblicato sul BURP n. 6 del 2001.
In ossequio al nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio approvato con il d.lgs. n. 42 del 2004 e successive modifiche, la Regione Puglia ha ritenuto di dotarsi di un nuovo piano paesaggistico, denominato Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1435 del 2013, e approvato definitivamente con deliberazione di Giunta regionale n. 176 del 2015, impugnata in parte qua dal ricorrente.
L’area oggetto della presente controversia, sita in contrada ‘ Torrente MO, è stata inserita nel PPTR nella classificazione ‘BP- Bene Paesaggistico’, e nella categoria ‘ Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche’. Si tratta di un’area tutelata ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 42 del 2004, ai fini paesaggistici, dovendosi rilevare che l’iscrizione del ‘ Torrente MO nell’elenco suppletivo delle Acque pubbliche della Provincia di Bari approvato con R.D. 12.12.1936 in G.U. n. 51 del 2.3.1937.
7.2. Per una corretta valutazione dei fatti di causa, con nota prot. n. 9902 del 16.6.2016, il Comune di EL ha proposto istanza di riconoscimento della irrilevanza paesaggistica del ‘Torrente MO, che è stata respinta dalla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia, con nota prot. 10613 del 2016, con la seguente motivazione: “ Pur riconoscendo che l’area ha perso la gran parte dei caratteri della naturalità, non si può tuttavia affermare che non sia riconoscibile un valore paesaggistico del corso d’acqua come elemento di affaccio della città, con particolare riferimento ai due abitati di Canneto e ON, storicamente divisi proprio dal torrente ON, che attraverso di essa si fronteggiano”.
Il Collegio osserva che non corrisponde al vero l’assunto sostenuto dal ricorrente secondo cui: “ le predette valutazioni appaiono generiche ed apodittiche e comunque non supportate da adeguata istruttoria né da una corretta valutazione di quanto previsto dal vigente strumento urbanistico ”.
Al contrario, come osservato dal Giudice di prime cure, la motivazione resa nella suddetta nota regionale dà contezza del valore paesaggistico del bene, illustrando le ragioni della sottoposizione al vincolo ed al relativo regime prescrittivo.
Come precisato dal Collegio di prima istanza, il PPTR, nel classificare l’area de qua si è limitato a prendere atto dell’esistenza di vincoli paesaggistici ex lege ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 42 del 2004, conseguenti alla iscrizione del ‘ Torrente ON ’ nell’elenco delle Acque pubbliche della provincia di Bari. In particolare, va osservato che le suddette aree non sono state declassificate o escluse dal vincolo, né tale circostanza è stata oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Quindi, diversamente da quanto rappresentato nel gravame, non sussiste alcun vizio macroscopico nel fatto che l’Amministrazione abbia ritenuto l’area di proprietà di IT HI sottoposta alla tutela prevista dai vincoli paesaggistici già precedentemente imposti, senza che questo possa rappresentare un aggravamento della disciplina previgente.
Invero, con DGR n. 1545 del 2019, la Regione Puglia ha preso atto anche della delimitazione operata dal Comune di EL delle aree di cui al comma 2 dell’art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004, ai sensi dell’art. 38, comma 2, NTA PPTR, d’intesa con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e la Regione. Nello specifico, la delimitazione delle aree escluse, come si è detto, non ha compreso le particelle dell’appellante, che sono rimaste vincolate ex lege ed assoggettate alle discipline di tutela del PPTR e nello specifico a quelle del ‘ BP – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche ’.
L’art. 142 del Codice, infatti, stabilisce: “ 2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985: a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B; b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 ”.
Ne consegue che appare infondata la critica alla sentenza impugnata, laddove si sostiene che il T.A.R. sia incorso in errore nell’aver ritenuto che non siano stati provati in giudizio l’inquadramento urbanistico del suolo e la sua zonizzazione, atteso che le argomentazioni difensive sostenute dal ricorrente si scontrano con gli esiti documentali offerti dall’Amministrazione nel corso del giudizio.
7.3. Il ricorrente denuncia l’illegittimità delle prescrizioni generali contenute nel Titolo VI delle Norme Tecniche di Attuazione al Piano, e in particolare l’art. 46, ritenendo che il piano paesaggistico regionale, recante la disciplina delle specifiche prescrizioni d’uso dei beni tutelati per legge, avrebbe dovuto tenere conto delle peculiarità dei beni siti nel territorio regionale pugliese. Secondo il ricorrente, in particolare, la Regione Puglia avrebbe disciplinato in maniera generica e totalitaria l’assoluta inedificabilità delle aree interessate dalla presenza di fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche (art. 46 delle NTA), senza prevedere alcuna distinzione che avrebbe dovuto trovare collocazione nelle schede d’ambito di cui all’art. 36 delle stesse NTA.
La critica è inammissibile, oltre che infondata.
Come osservato dal T.A.R., le doglianze sono inammissibili, in quanto finalizzate a censurare decisioni che sono una espressione del potere discrezionale dell’Amministrazione.
La giurisprudenza prevalente ritiene che la relazione tra l’esercizio dei poteri pianificatori paesaggistici ed ambientali, da un lato, e la tutela delle aspettative edificatorie, dall’altro, è connotata da una amplissima valutazione discrezionale, insindacabile nel merito, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità (Cons. Stato, n. 21 del 2023).
Evenienze nella specie non riscontrabili.
È stato precisato che: “ Risulta rimessa all’amministrazione procedente, in conformità ai consueti principi che conformano l’esercizio del suo potere e in considerazione delle concrete emergenze fattuali, la scelta tra le diverse modalità e possibilità di uso del bene che l’esigenza di conservazione e valorizzazione paesaggistica consentono, da quella ‘meno intensa’ che permette la trasformabilità più o meno limitata del bene a quella più intensa che pone il divieto di qualsiasi trasformazione ” (Cons. Stato, n. 5926 del 2025).
Quanto alla necessità di tenere conto delle peculiarità dei beni siti nel territorio regionale, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, se la specifica normativa di attuazione (specifica normativa d’uso) deve tenere conto delle caratteristiche delle aree protette, non può, comunque, essere espressione di valutazioni che riguardano il singolo bene oggetto di tutela.
Il piano di pianificazione generale ha individuato prescrizione d’uso generali per i beni paesaggistici, tenendo conto della loro tipologia e struttura e delle componenti di cui fanno parte. La funzione del piano paesaggistico è quella di disciplinare con un complesso di disposizioni l’utilizzo del territorio regionale in funzione dei valori tutelati. Se la funzione del piano paesaggistico è quella di introdurre un organico sistema di regole, sottoponendo il territorio regionale a una specifica normativa d’uso in funzione dei valori tutelati, ne deriva che, con riferimento a determinate aree, e a prescindere dalla qualificazione dell’opera, il piano possa prevedere anche divieti assoluti di intervento (Cons. Giust. Amm. R.S., Sez. I., 18 marzo 2019, n. 248).
Alle disposizioni di carattere generale si associano le specifiche normative d’uso contenute nelle schede d’ambito di cui all’art. 36 NTA, che tengono conto delle particolarità del posto.
A tale riguardo, va condiviso quanto osservato dal Collegio di prima istanza, ossia che: “ Le varie sezioni del Piano si integrano e non sono in contrasto tra loro (né sono state articolate specifiche censure sul punto), e tanto meno si pongono in contrasto con gli artt. 135 e ss. d.lgs. n. 42/2004, di cui rappresentano invece piena e legittima attuazione ”.
Pertanto, non si rinviene alcun difetto di istruttoria nella redazione del Piano, posto che, nella redazione del PPTR, l’Amministrazione si è avvalsa anche della Carta dei Beni Culturali, espressione del patrimonio culturale regionale, che, come precisato dalla Regione Puglia con memoria, “ ha per oggetto il censimento georeferenziato dei beni immobili e delle aree di valore culturale e paesaggistico localizzati in aree extraurbane, anche di rilevanza locale ”.
7.4. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, con riferimento ai corsi d’acqua, la disciplina impressa dal PPTR tiene conto delle peculiarità delle singole aree di interesse sia attraverso le schede d’ambito, sia ai sensi dell’art. 46, che consente la realizzazione di classi di intervento che il pianificatore generale, nella sua discrezionalità, ha ritenuto compatibili con i valori paesaggistici tutelati.
Inoltre, il Giudice di prime cure ha condivisibilmente evidenziato che dalla documentazione in atti, in particolare dalla ortofoto prodotta, il suolo di proprietà del ricorrente è sgombero e libero da edificazioni o urbanizzazioni, sicché non è stata fornita la prova della sua tipizzazione urbanistica e delle effettive potenzialità edificatorie. In difetto di prova, va rammentato che, con riferimento alla pianificazione urbanistica, le previsioni dei piani paesistici sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, e quindi prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici (art. 145, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004).
Pertanto, non sussiste alcuna incoerenza tra la disciplina urbanistica comunale e il piano paesaggistico regionale, posto che il governo del territorio si connette strettamente alla tutela e alla valorizzazione del paesaggio, anzi, nella specie, il nuovo piano paesaggistico regionale, sovraordinato agli strumenti urbanistici (Corte costituzionale n. 367 del 2007 e n. 180 del 2008), approvato con deliberazione n. 176 del 2015, assume un ruolo centrale e si fonda sulla compatibilità con le previsioni urbanistiche degli enti locali, che sono tenute a conformarsi o ad adeguarsi alle prescrizioni e alle previsioni del piano paesaggistico sopravvenuto (Cons. Giust. Amm. n. 248 del 2019 cit.).
7.5. Infine, il bene del ricorrente è vincolato ed è tutelato dal previgente PUTT/P, anche se non sussiste una cartografia, in quanto ai sensi dell’art. 3.01.2.01 NTA del PUT/P se il bene ha le caratteristiche strutturali identificate dal Piano è assoggettato al vincolo, anche se non sussiste un rilievo cartografico ( cfr . Cons. Stato n. 5316 del 2014 in fattispecie relativa al contrasto tra parte normativa e planimetria).
In definitiva, le risultanze processuali e procedimentali dimostrano che l’area in questione è sottoposta a vincolo paesaggistico, e che le decisioni pianificatorie criticate, che come si è detto sono espressione di amplissima discrezionalità amministrativa e tecnica, non sono affatto inficiate dai vizi ex adverso lamentati.
7.6. Va inoltre respinta l’istanza istruttoria con cui il ricorrente, con la memoria depositata lo scorso 2 maggio, sollecita il compimento di una verificazione giudiziale tesa ad accertare lo stato dei luoghi o, in alternativa, di acquisire gli esiti della verificazione disposta dalla Sezione IV di questo Consiglio di Stato, con ordinanza interlocutoria n. 4517/2025, in contenzioso asseritamente analogo al presente (ricorso n. 6321/2022).
Ciò, sulla base di plurimi argomenti: (i) dalla ortofoto prodotta in giudizio, emerge che il suolo di proprietà del ricorrente è sgombero e libero da edificazioni o urbanizzazioni, sicché, non essendo stata fornita la prova della sua tipizzazione urbanistica e delle sue effettive potenzialità edificatorie, la richiesta istruttoria appare generica e meramente esplorativa; (ii) il ricorrente non ha inoltre gravato gli atti con cui è stato confermato il valore paesaggistico dell’area per cui è causa, inclusa dal PPTR nel perimetro della zona vincolata ex lege e dell’area buffer; (iii) il certificato di destinazione urbanistica emesso dal Comune di EL nel 2013, prodotto in atti, si riferisce alla p.lla 1313 del fg.16, non oggetto di causa, e comunque ne attesta la tipizzazione “Contesto urbano residenziale - CUC” in base al Piano urbanistico generale approvato con D.C.C. 22/4/2013 n. 8, pubblicata sul BURP n. 95 dell’11/7/2013, e la tipizzazione “Zona di completamento B: tipo 2” in base al Piano regolatore generale approvato con D.G.R. n. 183/2003, pubblicata sul BURP n. 41 del 16/4/2003; (iv) la prova in base alla quale il suolo per cui è giudizio sarebbe classificato quale “zona B” dallo strumento urbanistico vigente alla data del 6/9/1985, non è stata mai fornita; (v) non può essere rimesso ad un verificatore giudiziale di accertare, come pure il ricorrente richiede, che “ detta area è ricompresa in zona di completamento B: Tipo B2 e che dunque la stessa deve trovare la propria disciplina in quanto previsto dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 ”, essendo la classificazione un dato oggettivo risultante da documenti che sarebbe stato onere del ricorrente procurarsi e produrre in giudizio, non potendo a ciò supplirsi in via giudiziale; (vi) l’asserita comunanza di causa tra questo giudizio e quello pendente presso la Sezione IV di questo Consiglio di Stato è stata solo apoditticamente affermata dal ricorrente, ma la stessa non è stata supportata da alcuna prova o riscontro oggettivo, posto che, come ammette lo stesso ricorrente a pagina 10 della memoria depositata lo scorso 2 maggio, “ l’appellante ha chiesto di poter accedere al fascicolo del ricorso nr. 6321/22 ma che ad oggi tale istanza non è stata oggetto di alcuna statuizione ”, con la conseguenza che non è dato nemmeno sapere, allo stato, se il ricorrente abbia esatta contezza dello stato dei luoghi e della classificazione urbanistica dei fondi oggetto di quel contenzioso, e dunque, in ultima analisi, della sua raffrontabilità al presente, anche alla luce del fatto che in sede di discussione è emerso che i fondi oggetto di quel giudizio erano invece precedentemente classificati come zona B1 (zona edificata e di completamento) dal Piano Regolatore Generale e che gli stessi hanno poi ricevuto, al momento della proposizione del ricorso, la classificazione alla stregua di zona CUC (contesto urbano consolidato) dal nuovo strumento urbanistico comunale vigente; (vii) sulla base dell’ordinanza n. 4517/2025 della Sezione IV, prodotta in atti, risulta inoltre che quella verificazione ha riguardato un oggetto più ampio (“ non solo il tratto del torrente ON oggetto del presente contenzioso ma anche quello “declassificato” ai sensi della D.G.R. n. 1503 del 2014 ”) e diverso rispetto al presente giudizio, che non ha riguardato la DGR del 2014, bensì solo quella datata 16 febbraio 2015, n. 176.
8. Da siffatti rilievi consegue il rigetto della domanda risarcitoria, non sussistendo i vizi di legittimità denunciati, oltre al fatto che la richiesta di risarcimento del danno non è stata adeguatamente coltivata dall’appellante, non essendo stati chiariti i contenuti del pregiudizio paventato.
9. L’appello va pertanto respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
10. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite a favore della Regione Puglia, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, d.l. 9.6.2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6.8.2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO