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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 13/06/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6044/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6044/2019, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pica, giusta procura alle Parte_1 liti in atti, dichiaratosi antistatario;
-attore/convenuto in riconvenzionale-
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Fernando M. Gabetta, giusta mandato in atti;
-convenuta/attrice in riconvenzionale-
E in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.ta Paola Alberta Laterza, giusta mandato in atti;
-convenuta-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Nardiello, giusta mandato Controparte_3 in atti, dichiaratasi antistataria;
-terzo chiamata-
E Controparte_4 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_5
Fernando M. Gabetta, giusta mandato in atti;
1 -terzo interventore, avente causa ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha dedotto che: Parte_2
a) in data 28 giugno 2011, nella qualità di coobbligato con la IG.ra , ha Controparte_3 stipulato con un contratto di prestito personale (n. 2388212) da erogare in Controparte_2 favore della IG.ra ; CP_3
b) la debitrice principale è titolare di una pensione sociale di € 450,00 mensili, per cui sin dal momento della conclusione del contratto l'istituto di credito era consapevole che la stessa non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile di € 534,02 prevista nel contratto;
c) il contratto è nullo per mancanza degli elementi essenziali, quali l'oggetto, di fatto impossibile, la causa, e l'accordo delle parti;
d) il contratto è altresì annullabile perché frutto di artifizi e raggiri operati del funzionario preposto;
e) a seguito dell'inadempimento della debitrice principale, anche il suo nominativo è stato segnalato in Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente grave pregiudizio;
f) l'istituto bancario è responsabile ai sensi dell'art. 124 bis TUB, in quanto il finanziamento
è stato erogato senza un preventivo controllo sull'indice di solvibilità del debitore.
Sulla scorta di tali deduzioni, il IGn. ha evocato in giudizio e Parte_2 Controparte_2
nella qualità di cessionaria del credito, chiedendo di “A. accertato Controparte_1 ogni fatto di causa, ordinarsi con relativo provvedimento giudiziale acchè l'istituto di Credito UniCredit banca, proceda ad ogni attività per la cancellazione del nominativo del IGnor come avanti Parte_2 individuato dalle centrali e/o enti di rischio per fatti economici;
B. che in via consequenziale per ogni fatto narrato, venga dismessa la posizione del IGnor quale “coobbligato”, nel contratto di Parte_2 finanziamento n. 238812 da ritenersi nu8llo, annullabile, inefficace;
C. che la controparte ritenuta come in effetti è come parte contrattuale, determinatosi ad un comportamento illegittimo, per ogni aspetto nella vicenda, venga condannata per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto subito dal IGnor al Parte_2 pagamento di una somma in via di risarcimento che il giudicante vorrà considerare secondo norma e quindi anche in via equitativa.” Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse doglianze, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti alla fase genetica del rapporto contrattuale.
Inoltre, la cessionaria del credito ha formulato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'attore al pagamento del debito residuo rinveniente dal contratto oggetto di causa e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di , al fine di Controparte_3 estendere alla debitrice principale la domanda di condanna formulata nei confronti del coobbligato.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito la Controparte_2 prescrizione della domanda di annullamentoto per dolo del contratto;
ha quindi specificamente contestato le avverse doglianze e concluso per il rigetto delle domande attoree.
All'esito della c.d. appendice scritta, rigettate le richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente G.I. ha fissato l'udienza del 2 marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni. Intorita la cuasa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è stata poi rimessa in istruttoria a seguita del trasferimento del G.I. presso altro ufficio.
Quindi, all'udienza del 1° febbraio 2023 la causa è stata nuovamente introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 maggio 2023, la precedente G.I. -vista l'istanza tempestivamente presentata da di chiamata in causa del terzo e ritenuto necessario Controparte_6 integrare il contraddittorio- ha rimesso la causa sul ruolo, autorizzando la chiamata in giudizio della IG.ra . Controparte_3
Integratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la IG.ra la quale ha Controparte_3 così concluso: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione processuale di CP_6 per mancata assoluzione dell'obbligo di deposito del contratto di cessione ed impossibilità di
[...] individuare il credito per cui è causa nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in atti prodotta da controparte;
2) nel merito ritenere e dichiarare l'istituto finanziario responsabile per aver non aver adempiuto con diligenza e correttezza alla verifica del “merito creditizio” della IG.ra con ogni conseguenza di legge;
3) Controparte_3 conseguentemente dichiarare la nullità del contratto per cui è causa per impossibilità dell'oggetto essendo la prestazione in esso dedotta impossibile da sostenere da parte dell'obbligata”.
Su richiesta della IG.ra , sono stati nuovamente assegnati i termini di cui Controparte_3 all'art. 183 comma VI c.p.c..
3 Nelle more si è costituita in giudizio nella qualità di cessionaria del credito CP_5 oggetto di causa, a seguito della scissione di aderendo Controparte_1 alle richieste formulate dalla sua dante causa.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta superflua l'attività istruttoria sollecitata dalle parti, è stata fissata l'udienza del 5 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
A) Sulle domande formulate dall'attore.
A.
1. Validità del contratto
Le domande formulate dall'attore sono infondate e vanno respinte per i Parte_2 motivi di seguito illustrati.
Risulta per tabulas che con contratto n. 2388212 ha erogato un prestito CP_2 personale alla IGnora , dell'importo di Euro 32.268,00 da rimborsarsi in 84 Controparte_3 rate mensili dell'importo di 534,02. Il contratto, che reca le condizioni economiche applicate,
è stato sottoscritto dall'odierno attore in qualità di coobligato.
A fronte di tali evidenza documentale, anzitutto non coglie nel segno la doglianza della mancata produzione in originale del contratto, posto che il disconoscimento della copia
(peraltro prodotta dallo stesso è del tutto generico e quindi inammissibile (cfr. Parte_2
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23213 del 28/08/2024 “Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi IGnificanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale
e la realtà riprodotta”).
Del pari inammissibile è la contestazione della non autenticità della firma a nome della
, atteso che -come noto- legittimato al disconoscimento della sottoscrizione è solo CP_3 il soggetto cui la stessa si riferisce e non un terzo. Inequivocabile, in tal senso il tenore letterale dell'art. 214 c.p.c. (arg. Cass. n. 18919/2020: “L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da
4 due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria”).
Ancora, da un punto di vista formale, alcun profilo di nullità consegue alla mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Sulla validità del contratto c.d. monofirma è sufficiente richiamare le note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 898, 1200,
1201 e 1653 del 2018, hanno affermato l'innovativo principio per cui “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Il suddetto principio è stato esteso ai contratti bancari, nel senso che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n.
385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale», in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che «è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente
e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. 14646/2018, 16070/2018).
Tanto appurato, il contratto non risulta neppure viziato per carenza degli elementi necessari, quali oggetto, causa e volontà delle parti.
Non è inutile ricordare che ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è dunque necessaria la
5 consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─ univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il tantundem.
Ciò puntualizzato, è bene rimarcare che nella vicenda in esame l'erogazione delle somme mutuate in favore della è circostanza pacifica e non specificamente contestata. CP_3
Parimenti risulta l'assunzione dell'obbligo di restituzione, nei termini e alle condizioni pattuite in contratto.
Dunque, alcun profilo di nullità si rileva in merito all'oggetto del contratto di mutuo intercorso fra le parti.
Né tantomeno la circostanza che la debitrice principale avesse un reddito mensile inferiore all'importo della rata incida sulla possibilità giuridica del contratto, tanto più ove si consideri che l'istituto di credito ha richiesto la sottoscrizione del contratto da parte dell'odierno attore, quale coobligato, così ampliando la sua garanzia.
Le considerazioni che precedono comporvano anche l'esistenza della causa del contratto, pure nella sua accezione in concreto.
Per quanto riguarda la posizione del coobligato e senza soffermarsi sulla qualificazione giuridica dello stesso (se codebitroe principale ovvero garante), mette conto rimarcare che non può escludersi l'esistenza della causa per il solo fatto che non vi siano vincoli di parentela fra le parti. La causa, invero, va rintracciata per un verso nell'eIGenza di tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale assunta dalla debitrice, vale a dire la restutizione delle somme erogate in prestito;
per altro verso, dal lato del la Parte_2 causa concreta potrebbe essere la più disparata anche di mera liberalità.
Da ultimo, essendo pacificamente il mutuo un contratto reale e perfezionandosi con la consegna del denaro, del tutto irrilevante è la dedotta mancanza dell'accordo, quale elemento indefettibile del contratto, tanto più che – come già rilevato- la traditio delle somme erogate non è mai stata messa di discussione.
Diverso profilo è, invece, quello del vizio della volontà.
Segnatamente, l'attore ha dedotto di essere stato vittima di artifizi e raggiri e che pertanto la sua adesione al contratto di finanziamento è frutto di dolo.
In primo luogo, l'azione di annullamento del contratto per dolo risulta efficacemente
6 paralizzata dall'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta
D'altronde, quando l'azione sia stata esercitata oltre il termine di cinque anni dalla CP_2 stipulazione del negozio (come nel caso di specie in cui il contratto risale al 2011 e il giudizio
è stato promosso nel 2019) è onere dell'attore dimostrare il momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l'errore o il dolo ai fini del decorso del termine di prescrizione
(Cass. n. 480/1956).
Ad ogni modo e per mera completezza, deve darsi atto che l'attore non ha allegato né provato e validamente chiesto di provare l'esistenza di raggiri e artifizi in suo danno, che lo avrebbero indotto a prestare la garanzia in favore della CP_2
Da ultimo, preme evidenziare che la mancata verifica del merito creditizio da parte della finanziaria non si riverbera sulla validità del contratto: alcuna norma del nostro ordinamento prevede, infatti, una disciplina sanzionatoria da cui possa essere ricavata una qualsivoglia invalidita'. Ne consegue che anche qualora la circostanza addotta dagli opponenti fosse vera
(mentre parte opposta la contesta decisamente) e, soprattutto, provata, alcuna nullita' potrebbe derivare dal comportamento della creditrice con riflesso sul contratto di finanziamento posto in essere tra le parti. L'art. 124 bis T.U.B. (modificato in relazione all'art. 8 della Direttiva 2008/48 CE, attuata in Italia per il tramite del D.lgs 141/2010) ha introdotto il principio del cd. prestito responsabile, alla stregua del quale il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati. L'obbligo di verifica del merito creditizio (e, quindi, di accertamento della capacità del finanziato di restituire gli importi erogati), assolve a una eterogena funzione protettiva: nei confronti dei finanziatori, per un agevole recupero del credito erogato;
nei confronti dei soggetti finanziati che, in caso di assunzione di un debito troppo oneroso vedrebbero abbassare il proprio tenore di vita ed innalzare il rischio di insolvenza;
nei confronti degli altri creditori del debitore che potrebbero rischiare di non ottenere la soddisfazione dei propri crediti a cagione dell'insolvenza stessa.
Occorre aggiungere, pero', che il richiamato art. 8 della Direttiva 2008/38 CE rimette agli
Stati membri la selezione e l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione del detto precetto. Nel nostro sistema non si rinviene, ad oggi, alcuna norma sanzionatoria del detto obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'impresa finanziatrice. E, infatti,
l'art. 124 bis T.U.B. non positivizza un divieto di stipula del contratto di finanziamento in
7 caso di omessa verifica della solidità finanziaria e, dunque, solvibilità del debitore. Per siffatti contratti, pertanto, seppur originati da una condotta negligente, va affermata la piena validità.
Tale conclusione trova conferma nella normativa codicistica in punto di nullità contrattuali e, in particolare, nell'art. 1418 c.c., c.1, che commina la nullità del contratto nel solo caso di violazione di norme imperative. L'obbligo di verifica del merito creditizio, inteso come onere comportamentale gravante sul professionista nella fase prodromica ed antistante alla conclusione del contratto, non rientra, pertanto, nella species delle norme imperative di validità (cd.regole di validita'). Nel nostro diritto positivo la violazione del detto principio, peraltro, viene fatto rientrare nella violazione degli artt. 1175 - 1176 - 1337 c.c. e, quindi, nella violazione dei principi di buona fede, diligenza e correttezza, ossia dei principi generali del rapporto obbligatorio e contrattuale (cd. regole di comportamento).
Trattandosi, quindi, di regola di condotta una eventuale violazione potrebbe portare, al massimo (una volta, provato anche il danno subito a cagione del detto comportamento omissivo) ad un risarcimento del danno.
In definitiva, deve accertarsi la validità del contratto di finanziamento.
A.
2. Sulla segnalazione in Centrale Rischi
Anche la domanda volta alla cancellazione del nominativo del dalla Centrale dei Parte_2
Rischi non merita accoglimento.
In porposito deve anzitutto evidenziarsi che non vi è prova dell'effettiva segnalazione. Non
è stata infatti prodotta alcuna visura nominativa della C.R., per cui non è possibile verificare se la segnalazione sia stata fatta, quando e da chi.
Per mera completezza deve darsi atto che si è limitata a dare il preavviso della CP_1 segnalazione in continuità, ma tale documento da sé solo non è sufficiente a corroborare la domanda attorea (doc. 3 del fascicolo di parte . CP_6
Né tantomeno l'avvenuta segnalazione (illegittima) si può desumere dalla comunicazione di
(prodotta sub doc. 5) che, nel rigettare la richiesta di finanziamento avanzata dallo Pt_3 stesso dà atto di avere consultato sia banche dati private che la Centrale Rischi Parte_2 gestita da Banca d'Italia, ma naturalmente non riporta il dettaglio delle informazioni creditizie negative rinvenute.
A.
3. Sulle domande risarcitorie
Alla luce delle motivazioni che precedono e in disparte ogni considerazione sulla assoluta genericità e carenza sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello
8 probatorio delle relative domande, non vi è spazio per alcuna pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
B. Sulla domanda riconvenzionale d Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha formulato domanda Controparte_1 riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'attore e della terza chiamata al pagamento del debito residuo rinveniente dal contratto oggetto di causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la società ha provato la fonte del credito, ossia il contratto di finanzaimento del 28 giugno 2011, originariamente stipulato con , e ha allegato l'inadempimento sia CP_2 della debitrice principale che del coobligato.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della convenuta-attrice in riconvenzionale, le eccezioni sollevate dalle controparti non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata nei loro confronti.
Quanto alle contestazion del si è già detto. Parte_2
Quanto alle ecczioni della , nel richiamare le motivazioni che precedono in CP_3 relazione alla violazione dell'art. 124 bis TUB e alla nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, resta da scrutinare la dedotta carenza di legittimazione di (rectius CP_1 carenza di prova della titolarità del credito).
A tal porposito si profila dirimente la dichiarazione della cedente contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, laddove a pagina 6 precisa che “il credito è stato da ceduto a in data 20.6.2018” (arg. Cass. n. 10200/2021). CP_2 Controparte_7
*****
In conclusione, e vanno condannati al pagamento, in Controparte_3 Parte_2 solido fra loro, in favore di e per essa dell'avente causa Controparte_1 CP_5 della somma 23.916,52, oltre agli interessi (richiesti) nella misura legale, ex art. 1284 primo comma c.c., dalla domanda sino alll'effettivo soddisfo.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il e la , soccombenti Parte_2 CP_3 rispetto a , ora , vanno condannati in solido alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese in favore di quest'ultima.
Il inoltre, è tenuto al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_2 CP_2
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo,
9 secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito oggetto di causa;
parametri medi per tutte e quattro le fasi.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande formulate da Parte_2
2. condanna e l pagamento, in solido fra loro, Controparte_3 Parte_2 in favore di della somma di 23.916,52, oltre interessi come in CP_5 parte motiva;
3. condanna e a pagare, in solido fra loro, in Controparte_3 Parte_2
favore di le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per esborsi CP_5
e € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_2 CP_2
spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 13 giugno 2025
La Giudice
Diletta Calò
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE – AREA COMMERCIALE in composizione monocratica, in persona della Giudice Dott.ssa Diletta Calò, pronuncia ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 6044/2019, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. Gianni Pica, giusta procura alle Parte_1 liti in atti, dichiaratosi antistatario;
-attore/convenuto in riconvenzionale-
CONTRO
in persona del rappresentante legale pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Fernando M. Gabetta, giusta mandato in atti;
-convenuta/attrice in riconvenzionale-
E in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio Controparte_2 dell'avv.ta Paola Alberta Laterza, giusta mandato in atti;
-convenuta-
NONCHE'
, rappresentata e difesa dall'avv. Palma Nardiello, giusta mandato Controparte_3 in atti, dichiaratasi antistataria;
-terzo chiamata-
E Controparte_4 in persona del rappresentante legale pro tempore, con il patrocinio dell'avv. CP_5
Fernando M. Gabetta, giusta mandato in atti;
1 -terzo interventore, avente causa ex art. 111 c.p.c.-
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 5 marzo 2025
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha dedotto che: Parte_2
a) in data 28 giugno 2011, nella qualità di coobbligato con la IG.ra , ha Controparte_3 stipulato con un contratto di prestito personale (n. 2388212) da erogare in Controparte_2 favore della IG.ra ; CP_3
b) la debitrice principale è titolare di una pensione sociale di € 450,00 mensili, per cui sin dal momento della conclusione del contratto l'istituto di credito era consapevole che la stessa non avrebbe potuto far fronte al pagamento della rata mensile di € 534,02 prevista nel contratto;
c) il contratto è nullo per mancanza degli elementi essenziali, quali l'oggetto, di fatto impossibile, la causa, e l'accordo delle parti;
d) il contratto è altresì annullabile perché frutto di artifizi e raggiri operati del funzionario preposto;
e) a seguito dell'inadempimento della debitrice principale, anche il suo nominativo è stato segnalato in Centrale Rischi della Banca d'Italia, con conseguente grave pregiudizio;
f) l'istituto bancario è responsabile ai sensi dell'art. 124 bis TUB, in quanto il finanziamento
è stato erogato senza un preventivo controllo sull'indice di solvibilità del debitore.
Sulla scorta di tali deduzioni, il IGn. ha evocato in giudizio e Parte_2 Controparte_2
nella qualità di cessionaria del credito, chiedendo di “A. accertato Controparte_1 ogni fatto di causa, ordinarsi con relativo provvedimento giudiziale acchè l'istituto di Credito UniCredit banca, proceda ad ogni attività per la cancellazione del nominativo del IGnor come avanti Parte_2 individuato dalle centrali e/o enti di rischio per fatti economici;
B. che in via consequenziale per ogni fatto narrato, venga dismessa la posizione del IGnor quale “coobbligato”, nel contratto di Parte_2 finanziamento n. 238812 da ritenersi nu8llo, annullabile, inefficace;
C. che la controparte ritenuta come in effetti è come parte contrattuale, determinatosi ad un comportamento illegittimo, per ogni aspetto nella vicenda, venga condannata per ogni tipo di danno diretto e/o indiretto subito dal IGnor al Parte_2 pagamento di una somma in via di risarcimento che il giudicante vorrà considerare secondo norma e quindi anche in via equitativa.” Il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
2 Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la quale ha Controparte_1 specificamente contestato le avverse doglianze, rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo alle eccezioni inerenti alla fase genetica del rapporto contrattuale.
Inoltre, la cessionaria del credito ha formulato domanda riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'attore al pagamento del debito residuo rinveniente dal contratto oggetto di causa e ha chiesto di essere autorizzata alla chiamata in giudizio di , al fine di Controparte_3 estendere alla debitrice principale la domanda di condanna formulata nei confronti del coobbligato.
Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente eccepito la Controparte_2 prescrizione della domanda di annullamentoto per dolo del contratto;
ha quindi specificamente contestato le avverse doglianze e concluso per il rigetto delle domande attoree.
All'esito della c.d. appendice scritta, rigettate le richieste istruttorie delle parti e ritenuta la causa matura per la decisione, il precedente G.I. ha fissato l'udienza del 2 marzo 2022 per la precisazione delle conclusioni. Intorita la cuasa in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c., è stata poi rimessa in istruttoria a seguita del trasferimento del G.I. presso altro ufficio.
Quindi, all'udienza del 1° febbraio 2023 la causa è stata nuovamente introitata per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Con ordinanza del 25 maggio 2023, la precedente G.I. -vista l'istanza tempestivamente presentata da di chiamata in causa del terzo e ritenuto necessario Controparte_6 integrare il contraddittorio- ha rimesso la causa sul ruolo, autorizzando la chiamata in giudizio della IG.ra . Controparte_3
Integratosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la IG.ra la quale ha Controparte_3 così concluso: “1) in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione processuale di CP_6 per mancata assoluzione dell'obbligo di deposito del contratto di cessione ed impossibilità di
[...] individuare il credito per cui è causa nell'estratto della Gazzetta Ufficiale in atti prodotta da controparte;
2) nel merito ritenere e dichiarare l'istituto finanziario responsabile per aver non aver adempiuto con diligenza e correttezza alla verifica del “merito creditizio” della IG.ra con ogni conseguenza di legge;
3) Controparte_3 conseguentemente dichiarare la nullità del contratto per cui è causa per impossibilità dell'oggetto essendo la prestazione in esso dedotta impossibile da sostenere da parte dell'obbligata”.
Su richiesta della IG.ra , sono stati nuovamente assegnati i termini di cui Controparte_3 all'art. 183 comma VI c.p.c..
3 Nelle more si è costituita in giudizio nella qualità di cessionaria del credito CP_5 oggetto di causa, a seguito della scissione di aderendo Controparte_1 alle richieste formulate dalla sua dante causa.
All'esito del deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., ritenuta superflua l'attività istruttoria sollecitata dalle parti, è stata fissata l'udienza del 5 marzo 2025 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza la causa è stata quindi trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
*****
A) Sulle domande formulate dall'attore.
A.
1. Validità del contratto
Le domande formulate dall'attore sono infondate e vanno respinte per i Parte_2 motivi di seguito illustrati.
Risulta per tabulas che con contratto n. 2388212 ha erogato un prestito CP_2 personale alla IGnora , dell'importo di Euro 32.268,00 da rimborsarsi in 84 Controparte_3 rate mensili dell'importo di 534,02. Il contratto, che reca le condizioni economiche applicate,
è stato sottoscritto dall'odierno attore in qualità di coobligato.
A fronte di tali evidenza documentale, anzitutto non coglie nel segno la doglianza della mancata produzione in originale del contratto, posto che il disconoscimento della copia
(peraltro prodotta dallo stesso è del tutto generico e quindi inammissibile (cfr. Parte_2
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 23213 del 28/08/2024 “Ai fini del disconoscimento della conformità all'originale di copia analogica di un documento informatico occorre una contestazione chiara, circostanziata ed esplicita, che si concreti nell'allegazione di elementi IGnificanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale
e la realtà riprodotta”).
Del pari inammissibile è la contestazione della non autenticità della firma a nome della
, atteso che -come noto- legittimato al disconoscimento della sottoscrizione è solo CP_3 il soggetto cui la stessa si riferisce e non un terzo. Inequivocabile, in tal senso il tenore letterale dell'art. 214 c.p.c. (arg. Cass. n. 18919/2020: “L'onere del disconoscimento della scrittura privata e, correlativamente, l'eventuale verificarsi del riconoscimento tacito, ai sensi dell'art. 215 c.p.c., presuppongono che il documento prodotto contro una parte provenga dalla stessa, oppure da un soggetto che la rappresenti, in quanto munito di procura, ovvero, trattandosi di persona giuridica, in ragione del rapporto organico in base al quale può impegnare la responsabilità dell'ente; ne consegue che in presenza di un documento firmato da
4 due diversi soggetti, entrambi parti del processo, il disconoscimento operato da uno di essi spiega effetti limitatamente alla sua posizione processuale, mentre nei confronti dell'altro firmatario il documento spiega piena efficacia probatoria”).
Ancora, da un punto di vista formale, alcun profilo di nullità consegue alla mancanza di sottoscrizione da parte dell'istituto di credito. Sulla validità del contratto c.d. monofirma è sufficiente richiamare le note sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte nn. 898, 1200,
1201 e 1653 del 2018, hanno affermato l'innovativo principio per cui “in tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”. Il suddetto principio è stato esteso ai contratti bancari, nel senso che “la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta prevista dall'art. 117, comma 3, del d.lgs. n.
385 del 1993, trattandosi di un requisito che va inteso non in senso strutturale, ma funzionale», in quanto posto a garanzia della più ampia conoscenza, da parte del cliente, del contratto predisposto dalla banca, con la conseguenza che «è sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente
e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti” (Cass. 14646/2018, 16070/2018).
Tanto appurato, il contratto non risulta neppure viziato per carenza degli elementi necessari, quali oggetto, causa e volontà delle parti.
Non è inutile ricordare che ai sensi dell'art. 1813 cod. civ. «il mutuo è il contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità».
Secondo l'opinione prevalente in dottrina e pacifica in giurisprudenza il mutuo è un contratto reale, che si perfeziona, cioè, con la consegna (traditio) della cosa data a mutuo (res), la quale però, per essere tale, deve essere idonea a consentire il conseguimento della «disponibilità giuridica» della res da parte del mutuatario, per effetto della creazione, da parte del mutuante, di un autonomo titolo di disponibilità, tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio della controparte, a prescindere da ogni successiva manifestazione di volontà del mutuante. Non è dunque necessaria la
5 consegna materiale, ma è sufficiente che la res sia messa nella «disponibilità giuridica» del mutuatario, il che avviene quando il mutuante crea un autonomo titolo di disponibilità a favore del primo, fermo restando l'altro elemento costitutivo rappresentato dall'assunzione da parte del mutuatario dell'obbligazione ─ univoca, espressa ed incondizionata ─ di restituire il tantundem.
Ciò puntualizzato, è bene rimarcare che nella vicenda in esame l'erogazione delle somme mutuate in favore della è circostanza pacifica e non specificamente contestata. CP_3
Parimenti risulta l'assunzione dell'obbligo di restituzione, nei termini e alle condizioni pattuite in contratto.
Dunque, alcun profilo di nullità si rileva in merito all'oggetto del contratto di mutuo intercorso fra le parti.
Né tantomeno la circostanza che la debitrice principale avesse un reddito mensile inferiore all'importo della rata incida sulla possibilità giuridica del contratto, tanto più ove si consideri che l'istituto di credito ha richiesto la sottoscrizione del contratto da parte dell'odierno attore, quale coobligato, così ampliando la sua garanzia.
Le considerazioni che precedono comporvano anche l'esistenza della causa del contratto, pure nella sua accezione in concreto.
Per quanto riguarda la posizione del coobligato e senza soffermarsi sulla qualificazione giuridica dello stesso (se codebitroe principale ovvero garante), mette conto rimarcare che non può escludersi l'esistenza della causa per il solo fatto che non vi siano vincoli di parentela fra le parti. La causa, invero, va rintracciata per un verso nell'eIGenza di tutelare l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale assunta dalla debitrice, vale a dire la restutizione delle somme erogate in prestito;
per altro verso, dal lato del la Parte_2 causa concreta potrebbe essere la più disparata anche di mera liberalità.
Da ultimo, essendo pacificamente il mutuo un contratto reale e perfezionandosi con la consegna del denaro, del tutto irrilevante è la dedotta mancanza dell'accordo, quale elemento indefettibile del contratto, tanto più che – come già rilevato- la traditio delle somme erogate non è mai stata messa di discussione.
Diverso profilo è, invece, quello del vizio della volontà.
Segnatamente, l'attore ha dedotto di essere stato vittima di artifizi e raggiri e che pertanto la sua adesione al contratto di finanziamento è frutto di dolo.
In primo luogo, l'azione di annullamento del contratto per dolo risulta efficacemente
6 paralizzata dall'eccezione di prescrizione, tempestivamente sollevata dalla convenuta
D'altronde, quando l'azione sia stata esercitata oltre il termine di cinque anni dalla CP_2 stipulazione del negozio (come nel caso di specie in cui il contratto risale al 2011 e il giudizio
è stato promosso nel 2019) è onere dell'attore dimostrare il momento in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l'errore o il dolo ai fini del decorso del termine di prescrizione
(Cass. n. 480/1956).
Ad ogni modo e per mera completezza, deve darsi atto che l'attore non ha allegato né provato e validamente chiesto di provare l'esistenza di raggiri e artifizi in suo danno, che lo avrebbero indotto a prestare la garanzia in favore della CP_2
Da ultimo, preme evidenziare che la mancata verifica del merito creditizio da parte della finanziaria non si riverbera sulla validità del contratto: alcuna norma del nostro ordinamento prevede, infatti, una disciplina sanzionatoria da cui possa essere ricavata una qualsivoglia invalidita'. Ne consegue che anche qualora la circostanza addotta dagli opponenti fosse vera
(mentre parte opposta la contesta decisamente) e, soprattutto, provata, alcuna nullita' potrebbe derivare dal comportamento della creditrice con riflesso sul contratto di finanziamento posto in essere tra le parti. L'art. 124 bis T.U.B. (modificato in relazione all'art. 8 della Direttiva 2008/48 CE, attuata in Italia per il tramite del D.lgs 141/2010) ha introdotto il principio del cd. prestito responsabile, alla stregua del quale il finanziatore è tenuto, in vista della stipula del contratto di finanziamento con il consumatore, a valutare il merito creditizio sulla scorta di informazioni adeguate, eventualmente fornite dal consumatore stesso ovvero ottenute consultando un'apposita banca dati. L'obbligo di verifica del merito creditizio (e, quindi, di accertamento della capacità del finanziato di restituire gli importi erogati), assolve a una eterogena funzione protettiva: nei confronti dei finanziatori, per un agevole recupero del credito erogato;
nei confronti dei soggetti finanziati che, in caso di assunzione di un debito troppo oneroso vedrebbero abbassare il proprio tenore di vita ed innalzare il rischio di insolvenza;
nei confronti degli altri creditori del debitore che potrebbero rischiare di non ottenere la soddisfazione dei propri crediti a cagione dell'insolvenza stessa.
Occorre aggiungere, pero', che il richiamato art. 8 della Direttiva 2008/38 CE rimette agli
Stati membri la selezione e l'individuazione delle sanzioni applicabili in caso di violazione del detto precetto. Nel nostro sistema non si rinviene, ad oggi, alcuna norma sanzionatoria del detto obbligo di valutazione del merito creditizio da parte dell'impresa finanziatrice. E, infatti,
l'art. 124 bis T.U.B. non positivizza un divieto di stipula del contratto di finanziamento in
7 caso di omessa verifica della solidità finanziaria e, dunque, solvibilità del debitore. Per siffatti contratti, pertanto, seppur originati da una condotta negligente, va affermata la piena validità.
Tale conclusione trova conferma nella normativa codicistica in punto di nullità contrattuali e, in particolare, nell'art. 1418 c.c., c.1, che commina la nullità del contratto nel solo caso di violazione di norme imperative. L'obbligo di verifica del merito creditizio, inteso come onere comportamentale gravante sul professionista nella fase prodromica ed antistante alla conclusione del contratto, non rientra, pertanto, nella species delle norme imperative di validità (cd.regole di validita'). Nel nostro diritto positivo la violazione del detto principio, peraltro, viene fatto rientrare nella violazione degli artt. 1175 - 1176 - 1337 c.c. e, quindi, nella violazione dei principi di buona fede, diligenza e correttezza, ossia dei principi generali del rapporto obbligatorio e contrattuale (cd. regole di comportamento).
Trattandosi, quindi, di regola di condotta una eventuale violazione potrebbe portare, al massimo (una volta, provato anche il danno subito a cagione del detto comportamento omissivo) ad un risarcimento del danno.
In definitiva, deve accertarsi la validità del contratto di finanziamento.
A.
2. Sulla segnalazione in Centrale Rischi
Anche la domanda volta alla cancellazione del nominativo del dalla Centrale dei Parte_2
Rischi non merita accoglimento.
In porposito deve anzitutto evidenziarsi che non vi è prova dell'effettiva segnalazione. Non
è stata infatti prodotta alcuna visura nominativa della C.R., per cui non è possibile verificare se la segnalazione sia stata fatta, quando e da chi.
Per mera completezza deve darsi atto che si è limitata a dare il preavviso della CP_1 segnalazione in continuità, ma tale documento da sé solo non è sufficiente a corroborare la domanda attorea (doc. 3 del fascicolo di parte . CP_6
Né tantomeno l'avvenuta segnalazione (illegittima) si può desumere dalla comunicazione di
(prodotta sub doc. 5) che, nel rigettare la richiesta di finanziamento avanzata dallo Pt_3 stesso dà atto di avere consultato sia banche dati private che la Centrale Rischi Parte_2 gestita da Banca d'Italia, ma naturalmente non riporta il dettaglio delle informazioni creditizie negative rinvenute.
A.
3. Sulle domande risarcitorie
Alla luce delle motivazioni che precedono e in disparte ogni considerazione sulla assoluta genericità e carenza sotto il profilo della necessaria allegazione prima ancora che sotto quello
8 probatorio delle relative domande, non vi è spazio per alcuna pretesa risarcitoria avanzata dall'attore.
B. Sulla domanda riconvenzionale d Controparte_1
Nel costituirsi in giudizio la convenuta ha formulato domanda Controparte_1 riconvenzionale volta a ottenere la condanna dell'attore e della terza chiamata al pagamento del debito residuo rinveniente dal contratto oggetto di causa.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Infatti, la società ha provato la fonte del credito, ossia il contratto di finanzaimento del 28 giugno 2011, originariamente stipulato con , e ha allegato l'inadempimento sia CP_2 della debitrice principale che del coobligato.
A fronte dell'adempimento dell'onus probandi da parte della convenuta-attrice in riconvenzionale, le eccezioni sollevate dalle controparti non sono idonee a paralizzare la pretesa creditoria azionata nei loro confronti.
Quanto alle contestazion del si è già detto. Parte_2
Quanto alle ecczioni della , nel richiamare le motivazioni che precedono in CP_3 relazione alla violazione dell'art. 124 bis TUB e alla nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, resta da scrutinare la dedotta carenza di legittimazione di (rectius CP_1 carenza di prova della titolarità del credito).
A tal porposito si profila dirimente la dichiarazione della cedente contenuta nella comparsa di costituzione e risposta del presente giudizio, laddove a pagina 6 precisa che “il credito è stato da ceduto a in data 20.6.2018” (arg. Cass. n. 10200/2021). CP_2 Controparte_7
*****
In conclusione, e vanno condannati al pagamento, in Controparte_3 Parte_2 solido fra loro, in favore di e per essa dell'avente causa Controparte_1 CP_5 della somma 23.916,52, oltre agli interessi (richiesti) nella misura legale, ex art. 1284 primo comma c.c., dalla domanda sino alll'effettivo soddisfo.
Passando alla regolamentazione delle spese di lite, il e la , soccombenti Parte_2 CP_3 rispetto a , ora , vanno condannati in solido alla Controparte_1 CP_5 rifusione delle spese in favore di quest'ultima.
Il inoltre, è tenuto al pagamento delle spese di lite in favore di . Parte_2 CP_2
Ai fini della liquidazione si procede d'ufficio, in assenza di nota spese, come in dispositivo,
9 secondo i seguenti criteri: Tabella n. 2 allegata al DM 55/2014, come da ultimo modificato, scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 in base al valore del credito oggetto di causa;
parametri medi per tutte e quattro le fasi.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. rigetta le domande formulate da Parte_2
2. condanna e l pagamento, in solido fra loro, Controparte_3 Parte_2 in favore di della somma di 23.916,52, oltre interessi come in CP_5 parte motiva;
3. condanna e a pagare, in solido fra loro, in Controparte_3 Parte_2
favore di le spese di lite, che si liquidano in € 237,00 per esborsi CP_5
e € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
4. condanna alla rifusione in favore di delle Parte_2 CP_2
spese di lite, che si liquidano in € 5.077,00 per competenze professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Trani, 13 giugno 2025
La Giudice
Diletta Calò
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