Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 17/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2574 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Giuseppe Chiné e Salvatore Rodinò, con i quali è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC) corso Umberto I n. 221
ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mariarosaria Minniti, con la quale è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, via Aschenez n. 1 I resistente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e CP_2
difeso dagli avv.ti Cristina Folino e Amalia Manuela Nucera, con le quali è
elettivamente domiciliato in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60 resistente
OGGETTO: opposizione avverso intimazione di pagamento
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26/07/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942022900323936300, notificata in data 06/07/2022, limitatamente alla cartella di pagamento n. 09420120027669140000, avente ad oggetto il “mancato pagamento rate premio , sanzioni civili e rate CP_2
premio evasi”, per l'annualità 2011/2012, ente creditore . CP_2
A tal fine, ha esposto:
-che la cartella impugnata non è mai stata notificata;
-che, in ogni caso, è maturata la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria dalla data di presunta notifica.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'On. Tribunale adito, contrariis reiectis , Accertare e dichiarare, per i motivi meglio esposti in narrativa, la intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 3, commi 9 e 10, legge 335/1995 della pretesa creditoria di cui la cartella di pagamento n. 09420120027669140000 , e l'avviso di intimazione n. 0942022900323936300, dichiarando l'annullamento del debito complessivo di € 1.624,30come conseguenza di legge. Dichiarare e/o riconoscere nulli e/o inefficaci e/o annullare le cartelle di pagamento e
l'intimazione di pagamento per le ragion di cui in premessa. Con vittoria di spese di lite da distrarsi ex art. 93 c.c. in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituita
[...]
, eccependo la tardività dell'opposizione nonché la Controparte_3 3
regolare notifica della cartella di pagamento e di atti interruttivi della prescrizione e concludendo per il rigetto della domanda.
Con memoria depositata in data 04/05/2023, si è costituito l' , CP_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la carenza di interesse ad agire del ricorrente, la tardività dell'opposizione e la notifica della cartella in esame e di atti interruttivi della prescrizione, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente, osserva il giudicante che sussiste la legittimazione passiva dell' , in quanto ente titolare del credito. CP_2
Inoltre, va evidenziato che si sono posti non pochi problemi di ammissibilità della presente procedura.
Infatti, mutuando le disposizioni vigenti in materia tributaria, si potrebbe ritenere che l'intimazione di pagamento notificata all'attuale opponente non costituisca un atto autonomamente impugnabile.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene un'elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione (avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie), tra i quali non è compresa l'intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito, non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione.
Pertanto, l'invito al pagamento non costituisce atto presupposto o comunque prodromico all'avvio di una procedura di riscossione e non deve essere necessariamente emesso in tutte le ipotesi in cui iscrizioni e procedura abbiano titolo in avvisi di liquidazione, accertamento, rettifica o irrogazione di sanzioni e cioè in atti recanti certificazione dell'esistenza e della quantificazione delle ragioni vantate dall'amministrazione finanziaria. 4
Inoltre, lo stesso concessionario della riscossione, nel notificare l'intimazione di pagamento, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso, allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, quali, ad esempio la mancata notifica della cartella o errori nella indicazione degli importi dovuti.
Infatti, in tema di riscossione dei contributi, si può ritenere che l'intimazione di pagamento assolva due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda, eventuale e di natura sostanziale, consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale.
Pertanto, il contribuente che lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti dell'ente concessionario, eccependo la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio
2007 n. 16412; Cass.
8.6.2007 n.13483; Cass. n.3231/2005; Cass.
n.7649/2006; Cass. n.10533/2006; Cass. n.24975/2006; Cass. n. 5003/2007;
Cass. sez. U.
4.3.2008 n.5791).
Ciò premesso, nel caso di specie, parte ricorrente eccepisce essenzialmente la mancata notifica della cartella di pagamento sottesa all'intimazione di pagamento e l'intervenuta prescrizione dei crediti ivi riportati, maturata anche successivamente alla data di presunta notifica.
Orbene, nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
allegato la prova della notifica della cartella di pagamento n. 5
09420120027669140000, depositando la relativa cartolina di ricevimento, che riporta il numero della cartella di pagamento, costituendo così prova della notifica, correttamente eseguita presso la residenza della ricorrente e sottoscritta dalla madre, quale familiare convivente e perfezionatasi in data
17/11/2023.
In ogni caso, anche in presenza della prova della notifica dell'atto presupposto, l'eventuale intangibilità del credito, che segue alla mancata opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni dalla notifica della cartella, a pena di decadenza, dall'art. 24 d.Lgs n. 46/99 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come, ad esempio, la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.
Ciò vale, in particolare, quando l'eccezione di prescrizione non viene rilevata al fine di proporre un riesame nel merito della stessa, recuperando un mezzo di opposizione, ma al solo fine di rilevare e contestare la mancanza del presupposto di legge per procedere con l'azione esecutiva, e, dunque,
l'inesistenza del titolo.
Quando il ricorrente non discute il merito della pretesa tributaria, recuperando la facoltà non ottenuta per la mancata notifica della cartella, eccependo soltanto l'estinzione del credito fatto valere dall'amministrazione per la prescrizione della pretesa, l'azione non è soggetta a termini.
Pertanto, l'eccezione di prescrizione, successiva alla notifica della cartella di pagamento, va esaminata.
Nell'eccepire il decorso della prescrizione, parte ricorrente ha invocato la disciplina di cui all'art. 3 comma 9 della legge 335/95, che ha introdotto il termine di prescrizione quinquennale per i contributi relativi a periodi successivi alla data di entrata in vigore di detta legge.
Ci si era chiesti se, una volta divenuto incontestabile il credito contributivo, per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. 46/99, la 6
successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge 335/95, ovvero a quello più lungo , decennale , dell'azione nascente dal giudicato contemplato dall'art. 2953 c.c.
Infatti, si discuteva se la decorrenza del termine, pacificamente perentorio, per fare opposizione alla cartella di pagamento, di cui all'art. 24 , comma 5 , d.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producesse soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, oppure determinasse anche l'effetto di rendere applicabile l'art. 2953 c.c.ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve ( quinquennale secondo l'art. 3 commi 9 e 10 , della legge 335 del 1995 ) in quello ordinario decennale .
La Suprema Corte ha escluso tale conversione del termine breve in quello ordinario ( decennale ) ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo;
al contrario la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che il termine, anche nell'ipotesi di ruolo divenuto intangibile, rimane quinquennale (Cassazione S.U. 23397/2016; Cass. S, VI 7409/2020).
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento n.
0942022900323936300, oggetto della presente opposizione, è stata notificata in data 06/07/2022 per cui, in assenza di atti interruttivi, dalla notifica dell'atto presupposto (perfezionatasi in data 16/01/2013), sarebbe maturata la prescrizione quinquennale.
Tuttavia, , nel costituirsi in giudizio, ha Controparte_1
dedotto di aver notificato i seguenti atti interruttivi della prescrizione: preavviso di fermo n. 09480201400009868000 (notificato in data 16/06/2024), comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500000142000 (notificata in data 11/02/2015), comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201500002967000 (notificata in data 1/06/2015) e intimazione di 7
pagamento n. 09420179006731307000 (notificata in data 26/09/2017).
Tuttavia, con riferimento al preavviso di fermo n.
09480201400009868000, è stata allegata soltanto una cartolina di ricevimento, comprovante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, mentre non è stato allegato l'atto: pertanto, non essendo possibile verificare la riconducibilità dell'atto alla cartella di pagamento impugnata, la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta.
Parimenti, con riferimento alla comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201500000142000, è stata allegata soltanto una cartolina di ricevimento, comprovante l'avvenuta notifica per compiuta giacenza, mentre non è stato allegato l'atto: pertanto, non essendo possibile verificare la riconducibilità dell'atto alla cartella di pagamento impugnata, la prescrizione non può considerarsi validamente interrotta.
Invece, la comunicazione preventiva di ipoteca n.
09476201500002967000 (in data 1/06/2015), che richiama la cartella di pagamento n. 09420120027669140000, è stata allegata dall'ente di riscossione unitamente ad una cartolina di ricevimento, dalla quale si evince la mancata consegna al destinatario per compiuta giacenza.
Orbene, ai fini della validità del procedimento notificatorio perfezionatosi per compiuta giacenza, occorre che venga trasmessa la comunicazione di avvenuto deposito, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dall'agente postale in seguito al mancato recapito del plico contenente l'atto notificato con il servizio postale: qualora l'agente postale non possa recapitare l'atto, la notificazione a mezzo posta si perfeziona, per il destinatario, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata contenente l'avviso della tentata notifica e la comunicazione di avvenuto deposito del piego presso l'ufficio postale, sicché, ai fini della sua ritualità, è richiesta, ex art. 8 della l. n. 890 del 1982, la sola prova della spedizione della detta raccomandata (cd. C.A.D.) e non anche della sua 8
avvenuta ricezione (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 6242 del 10/03/2017; Sez. 5
- , Ordinanza n. 2638 del 30/01/2019).
Nella specie, l'ente di riscossione ha prodotto una cartolina di ricevimento comprovante la restituzione del plico per compiuta giacenza in data 23/07/2015 e recante la dicitura “avvisato” con la data del 22/06/2015, che dovrebbe corrispondere alla data della spedizione della raccomandata informativa.
Tuttavia, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa (Cass. Sez. U - , Sentenza n. 10012 del 15/04/2021; Cass. Sez. 5 - ,
Ordinanza n. 26593 del 11/10/2024) che, peraltro, nella specie neanche è stata offerta in maniera univoca dall'ente di riscossione.
Infatti, dalla consultazione della documentazione versata in atti, alla luce dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, non può evincersi la prova del perfezionamento della notifica della comunicazione preventiva di ipoteca n. 09476201500002967000, non essendo stato prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) e non essendo stata neanche provata la spedizione della stessa.
Infine, l'ente di riscossione ha prodotto l' intimazione di pagamento n.
09420179006731307000, unitamente alla cartolina di ricevimento, comprovante il perfezionamento della notifica, avvenuto in data 29/07/2017. 9
Tuttavia, l'atto in questione non richiama, tra gli atti presupposti, la cartella di pagamento n. 09420120027669140000, sicché non può considerarsi atto validamente interruttivo della prescrizione.
Pertanto, dalla data di notifica della cartella di pagamento n.
09420120027669140000 (16/01/2013) alla data di notifica dell'intimazione di pagamento impugnata (06/07/2022), in assenza della prova della notifica di atti validamente interruttivi, è maturata la prescrizione quinquennale.
Ne consegue l'integrale accoglimento dell'opposizione.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno, dunque, poste in solido a carico dell' , ente titolare del credito e CP_2
di , ente che ha emesso l'atto impugnato. Controparte_3
Si giustifica l'applicazione dei minimi tariffari, in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto spiccatamente complesse, nonché per l'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 2574/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'intimazione di pagamento n. 0942022900323936300, notificata in data 06/07/2022, con riferimento alla cartella di pagamento n.
09420120027669140000, per intervenuta prescrizione dei crediti sottesi alla stessa;
- Condanna in persona del legale rappresentante p.t. e CP_4
in persona del legale Controparte_3
rappresentante p.t., in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che liquida in € 1312,00, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari. Locri, 17/04/2025
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Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci