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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6169/2017 RGAC,
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. M. Sirchi, giusta procura in TE atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. G. Spina, in virtù di procura in Controparte_1 atti;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA ILLECITO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 03.10.2023, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale TE legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_2 [...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
pagina 1 di 9 patrimoniali subiti in conseguenza di una calunniosa denuncia-querela depositata il 9 giugno 2012.
Assumeva l'attore che, in data 09.06.2012, aveva depositato Controparte_1 nei suoi confronti una denuncia-querela per il reato di minaccia aggravata. In particolare, esso convenuto aveva dichiarato, con il predetto atto, che, a causa di un forte risentimento imprenditoriale nutrito dal questi avesse incaricato Pt_1 il Sig. di riferire allo una frase fortemente minacciosa Parte_2 CP_1
“ (id est è furioso con te, mi ha detto di riferirti Per_1 TE che se ti incontra per strada ti spara”; che: ” ci teneva Pt_1 particolarmente a farmi giungere la suddetta grave minaccia ben sapendo che nella sua attività di rappresentanza il Sig. mi avrebbe prima o poi Pt_2 incontrato”; che l'asserita espressione intimidatoria sarebbe stata pronunciata dal Pt_1 per mezzo del perché: “mi ero adoperato affinché la di Pt_2 CP_3 CP_1 acquisisse legittimamente lavori ed appalti di particolare gradimento ed interesse della . Controparte_2
In conseguenza della citata denuncia, esso era iscritto nel registro degli Pt_1 indagati;
le indagini portavano -dapprima- alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna (respinto perché tardivo) e quindi alla notifica del decreto ex art. 415 bis c.p.p..
In esito ad indagini difensive, il P.M., rivalutate le emergenze probatorie, concludeva la propria attività con richiesta di archiviazione (non opposta dal denunciante), cui seguiva coerente decreto del GIP in data 02.03.2017.
Ritenuti integrati, nel complessivo comportamento dello gli estremi CP_1 della calunnia, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e ritenuto di aver subito danni sia patrimoniali che morali, esso previo invito a procedere Pt_1 alla negoziazione assistita (rimasta senza esito), conveniva in giudizio lo per sentir accogliere nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: voglia il CP_1
Tribunale di Perugia, “contrariis reiectis”,
pagina 2 di 9 1) accertare e dichiarare che si è reso responsabile del reato di Controparte_1 calunnia commesso in danno di in riferimento alla denuncia- TE querela depositata il 9 giugno 2012;
2) accertare e dichiarare che, a seguito della citata calunnia, l'attore, personalmente, e la società di cui lo stesso è Controparte_2 rappresentante legale, hanno subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, e conseguentemente:
3) in conformità a quanto statuito dagli artt. 2043, 2059 e c.c. e 185 del c.p., condannare anche con riferimento alle singole azioni causatrici Controparte_1 di danno al risarcimento del danno non patrimoniale subito da TE in proprio, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) e per quello patrimoniale subito da pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); di cui euro Controparte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per spese legali di difesa di TE ed euro 500,00 (cinquecento/00) per danno all'immagine commerciale.
[...]
Ovvero danni tutti, da accertare e liquidare in via meramente subordinata e se del caso equitativa ex artt. 2056, 1226 c.c. e 185 c.p., in quella diversa minor somma, comunque, ritenuta di giustizia. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino all'effettivo pagamento.
4) in via meramente subordinata, ove il Tribunale dovesse escludere la responsabilità dolosa del convenuto ex art. 368 c.p., accertare e dichiarare che la denuncia-querela del 9 giugno 2012 integra comunque un fatto colposo grave ed ingiusto ex 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale subito da in proprio, pari ad euro TE
10.000,00 (diecimila/00) e per quello patrimoniale subito da Controparte_2 pari euro 5.000,00 di cui euro 4.500,00 per spese legali di difesa di
[...] ed euro 500,00 (cinquecento/00) per danno all'immagine TE commerciale. Ovvero danni tutti, da accertare e liquidare in via gradata e se del caso equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., in quella diversa minor somma, comunque, ritenuta di giustizia.
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo pagamento;
pagina 3 di 9 3) condannare comunque il convenuto al pagamento delle spese e del compenso del giudizio.
Si costituiva tempestivamente lo contestando estensivamente la CP_1 domanda attorea.
Il convenuto, in particolare, riteneva insussistente il reato di calunnia, sia in relazione all'elemento soggettivo che oggettivo: non poteva certo ritenersi che lo al momento della presentazione della denuncia, fosse certo CP_1 dell'innocenza del avendo avuto contezza della minaccia da quello Pt_1 profferita nei suoi confronti da una terza persona. Neppure era ipotizzabile un accoglimento della domanda sotto il profilo della responsabilità per colpa, invocata ex adverso, atteso che, ai fini risarcitori, solo la sussistenza dell'elemento del dolo avrebbe potuto determinare una responsabilità dell'autore, anche considerando che il reato di minaccia grave era perseguibile d'ufficio.
Esso inoltre, contestava anche il quantum risarcitorio: nessuna prova CP_1 del danno all'immagine del o di quella commerciale della propria Pt_1 azienda, stanti sia la limitatissima, se non inesistente, diffusione della notizia del coinvolgimento del in indagine penale per minaccia aggravata, sia la Pt_1 chiusura della vicenda (in sede penale) con un decreto di archiviazione, senza alcuno sbocco processuale.
Esagerato, in ogni caso, si appalesava il danno patrimoniale, rappresentato dalle spese asseritamente sostenute dal per la difesa propria e della propria Pt_1 azienda nella vicenda de qua.
Rassegnava, lo le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale adìto, CP_1 disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande attoree in quanto infondate, con vittoria di spese e compensi.
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.02.2019, il Tribunale ammetteva le prove orali e documentali avanzate dalle parti, nei limiti di cui al provvedimento ammissivo.
La causa era dunque assegnata in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 4 di 9 ***
La domanda è fondata a merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Presupposto della domanda attorea è l'aver formulato, lo una accusa CP_1
(sub-specie di denuncia-querela formalmente depositata alle autorità competenti) nei confronti del con la consapevolezza dell'essere quest'ultimo Pt_1 innocente e, conseguentemente, la produzione di danni a carico di esso Pt_1 in proprio e nella qualità di rappresentante della ditta Cosmos Consalvi srl, suscettibili di quantificazione economica e di ristoro.
Compito del Giudice è dunque quello di verificare se il convenuto abbia posto in essere la condotta illecita descritta e se, ed in che misura, tale agire abbia procurato danni al Pt_1
Dall'esame della documentazione allegata dalle parti, ritualmente prodotta ed acquisita, oltre che dalla valutazione delle emergenze delle prove orali assunte, è emerso, con tranquillizzante certezza, che il non ebbe mai a pronunciare Pt_1 le frasi oggetto della originaria denuncia-querela esposta dallo CP_1
Determinate, ai fini di tale affermazione, è la circostanza che il , Parte_2 ovvero colui che, a detta dello si sarebbe fatto latore della minaccia “.. CP_1 se ti incontra ti spara per strada..” ha escluso di aver mai riferito tale frase, di non averla mai sentita pronunciare dal e, in ogni caso, di non averne mai Pt_1 fatto menzione allo CP_1
Il teste sentito nel corso del procedimento, ha riferito fatti e circostanze Pt_2 univoche, peraltro coerenti con quanto dichiarato sia agli inquirenti (nel corso pagina 5 di 9 delle indagini preliminari svoltesi in seguito alla denuncia dello sia in CP_1 sede di indagini difensive innanzi al difensore del (nel relativo Pt_1 procedimento penale).
Orbene, la testimonianza del (lato sensu intesa), proviene da soggetto Pt_2 indifferente e non risultano minimamente scalfite dagli ulteriori elementi di prova
(anche atipica) emergenti dall'istruttoria compiuta. Finanche le dichiarazioni rese dal (di poi deceduto prima di rendere testimonianza nel presente Tes_1 procedimento) nulla inferiscono in tal senso: la frase (asseritamente pronunciata dal : “.. diglielo, diglielo ..”, nulla dimostra;
il ha solo dedotto un Pt_2 Tes_1 potenziale collegamento di tali frasi (anch'esse smentite dal con la Pt_2 presunta minaccia (mediata) ricevuta dallo che, a sua volta, gliene CP_1 aveva parlato.
Inoltre, il rapporto di dipendenza tra il e lo non può non indurre a Tes_1 CP_1 considerare le dichiarazioni del (già di per sé stesse, “neutre”) ancor meno Tes_1 attendibili.
Sullo stesso piano, poi, non può non ricordarsi che il ha riferito delle Pt_2 scuse rivoltegli dallo per “averlo messo in mezzo” alla questione e della CP_1 circostanza, definitiva, della archiviazione del procedimento sorto in seguito alla denuncia per falsa testimonianza sporta dal convenuto nei suoi confronti.
Orbene, se è acclarato che il non ebbe mai a riferire le frasi minacciose Pt_2 asseritamente espresse dal ne consegue, logicamente prima e Pt_1 giuridicamente poi, che lo ha accusato il di un'azione delittuosa CP_1 Pt_1 con la consapevolezza che lo stesso non l'avesse commessa.
Non coglie nel segno la difesa dello in base alla quale non può CP_1 escludersi che il avesse comunque pronunciato quella frase e-quindi- che Pt_1 lo non fosse consapevole della falsità dell'accusa mossa, né che il CP_1 procedimento scaturito fosse procedibile d'ufficio; del tutto irrilevante l'ultima questione laddove è certo che il non ha mai riferito al convenuto alcunché Pt_2
e la accusa rivolta al di aver pronunciato frasi in realtà mai giunte allo Pt_1
è elemento sufficiente ad integrare il requisito della consapevolezza. CP_1
pagina 6 di 9 Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso che qualunque azione delittuosa o immorale attribuita ad un soggetto (per mezzo di denuncia o diffusione di notizia a terzi) non sarebbe mai passibile di valutazione in termini di calunnia, per il sol fatto che il “calunniato” potrebbe -finanche ipoteticamente - aver commesso l'azione attribuita.
Chiarito tale primo elemento, v'è da dire anche che, come correttamente affermato dalla difesa del non si può escludere la portata gravemente Pt_1 colposa dell'agire del convenuto che, nel dubbio (in realtà smentito proprio dalla dinamica dei fatti ricostruiti in giudizio e dal modus agendi dello che, CP_1 pur quando il ebbe a smentire in maniera definitiva la versione del Pt_2 convenuto, non esitò a proporre denuncia per falsa testimonianza, con ciò potendosi anche negare un potenziale misunderstanding delle propalazioni del stesso) sulla effettiva formulazione, da parte del delle minacce Pt_2 Pt_1 nei suoi confronti, ha agito con colpa grave, contravvenendo ai principi di autoresponsabilità e prudenza, nella consapevolezza che una notitia criminis
(quale quella relativa a minaccia grave) avrebbe certamente dato la stura all'iscrizione nel registro degli indagati del ed al coevo avvio delle Pt_1 indagini preliminari.
Passando alla quantificazione del danno, va ribadito che tanto quello patrimoniale, che non patrimoniale, abbisognano di una concreta dimostrazione, sia sul piano della causalità materiale che su quello della causalità giuridica, raggiungibile anche a mezzo del notorio o delle presunzioni.
Quanto al danno patrimoniale, esso è certamente rappresentato dalle spese sostenute dal per tutelare la propria posizione nell'ambito del Pt_1 procedimento penale che lo ha visto indagato.
Sul punto, la fattura per prestazioni professionali n. 26 del 22.07.2016, rappresenta prova dell'avvenuto pagamento da parte del delle dette Pt_1 prestazioni, risultando il corrisposto adeguato alla natura e qualità della prestazione professionale ricevuta.
Non può, invero, ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'azione illecita dello quanto dal pagato al proprio difensore, giusta fattura n. CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 15 del 17.05.2017, afferendo le relative prestazioni a procedimenti estranei a quello in cui esso è stato ingiustamente accusato dallo Pt_1 CP_1
In ordine al danno non patrimoniale, si osserva quanto appresso.
Non può revocarsi in dubbio che trovarsi indagato per un reato particolarmente sentito sul piano sociale (quale quello di minaccia grave) determini uno stato di turbamento, soprattutto nella certezza di essere innocente;
tale condizione, ove determinata dall'azione illecita del denunciante, rappresenta lesione di beni giuridici di rilievo costituzionale: l'onore, il decoro, la reputazione e finanche il diritto alla salute (minato dal turbamento e dal disagio di trovarsi nella posizione di indagato).
Peraltro, sul piano probatorio, le preoccupazioni del in ordine alle Pt_1 conseguenze (anche in proiezione dell'attività professionale svolta ed al prevalente ruolo di contraente con la P.A.) delle indagini a suo carico ed ai potenziali sviluppi processuali delle stesse, sono state ribadite dalla testimonianza del Sig. oltre che dai testi e . Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Analogamente, la diffusione della notizia, ovvero della posizione di indagato in conseguenza della denuncia dello nell'ambito lavorativo e professionale CP_1 del è stata confermata dal teste Ing. . Pt_1 Tes_5
Non può, invero, ritenersi integrato o dimostrato un danno alla immagine commerciale della nessun elemento è emerso in tal senso Controparte_4 dalla istruttoria compiuta.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, in favore del solo Pt_1 persona fisica, è noto che esso va liquidato in via equitativa, avendo come parametro di riferimento la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, rispetto al quale si è già detto.
Considerato il lungo periodo di tempo in cui il si è trovato nella posizione Pt_1 di soggetto indagato e considerato, per altro verso, che la posizione dello stesso è stata poi archiviata senza conseguenze processuali;
rilevato che la diffusione della notizia (almeno secondo quanto emerso) è stata limitata al solo ambiente pagina 8 di 9 lavorativo, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di €.
5.000,00.
Esso in accoglimento della domanda del va dunque CP_1 Pt_1 condannato al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato al medesimo, quantificato in €. 3.072,00 per danno patrimoniale ed €. 5.000,00 per danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, esso va rivalutato dalla data della domanda e maggiorato di interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE
, in proprio e nella qualità, ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto
2. Condanna a risarcire in proprio, il Controparte_1 TE danno a questi cagionato, che liquida in complessivi €. 8.072,00 da rivalutarsi dalla data della domanda, oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 TE delle spese di lite, che si quantificano in €. 5.341,00 (di cui €. 264,00 per spese di iscrizione a ruolo del procedimento), oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 04.01.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
pagina 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Perugia, 1^ Sez. civ., in persona del G.O.P., Dott. Fulvio Dello
Iacovo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6169/2017 RGAC,
TRA
rapp.to e difeso dall'Avv. M. Sirchi, giusta procura in TE atti;
CONTRO
, rapp.to e difeso dall'Avv. G. Spina, in virtù di procura in Controparte_1 atti;
OGGETTO: RISARCIMENTO DANNI DA ILLECITO.
CONCLUSIONI
Le conclusioni venivano definitivamente formulate all'udienza del 03.10.2023, celebrata nelle forme del collegamento audio-video da remoto, come da verbali in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
-Omissis-
(ex art. 58 co. 2° L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato)
In relazione alle domande, eccezioni e alle altre richieste anche conclusive, si rinvia agli atti processuali ed ai verbali di udienza in base alla suddetta modificazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. che esclude la dettagliata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione della causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale TE legale rappresentante di conveniva in giudizio Controparte_2 [...] per sentirlo condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non CP_1
pagina 1 di 9 patrimoniali subiti in conseguenza di una calunniosa denuncia-querela depositata il 9 giugno 2012.
Assumeva l'attore che, in data 09.06.2012, aveva depositato Controparte_1 nei suoi confronti una denuncia-querela per il reato di minaccia aggravata. In particolare, esso convenuto aveva dichiarato, con il predetto atto, che, a causa di un forte risentimento imprenditoriale nutrito dal questi avesse incaricato Pt_1 il Sig. di riferire allo una frase fortemente minacciosa Parte_2 CP_1
“ (id est è furioso con te, mi ha detto di riferirti Per_1 TE che se ti incontra per strada ti spara”; che: ” ci teneva Pt_1 particolarmente a farmi giungere la suddetta grave minaccia ben sapendo che nella sua attività di rappresentanza il Sig. mi avrebbe prima o poi Pt_2 incontrato”; che l'asserita espressione intimidatoria sarebbe stata pronunciata dal Pt_1 per mezzo del perché: “mi ero adoperato affinché la di Pt_2 CP_3 CP_1 acquisisse legittimamente lavori ed appalti di particolare gradimento ed interesse della . Controparte_2
In conseguenza della citata denuncia, esso era iscritto nel registro degli Pt_1 indagati;
le indagini portavano -dapprima- alla richiesta di emissione di decreto penale di condanna (respinto perché tardivo) e quindi alla notifica del decreto ex art. 415 bis c.p.p..
In esito ad indagini difensive, il P.M., rivalutate le emergenze probatorie, concludeva la propria attività con richiesta di archiviazione (non opposta dal denunciante), cui seguiva coerente decreto del GIP in data 02.03.2017.
Ritenuti integrati, nel complessivo comportamento dello gli estremi CP_1 della calunnia, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, e ritenuto di aver subito danni sia patrimoniali che morali, esso previo invito a procedere Pt_1 alla negoziazione assistita (rimasta senza esito), conveniva in giudizio lo per sentir accogliere nei suoi confronti, le seguenti conclusioni: voglia il CP_1
Tribunale di Perugia, “contrariis reiectis”,
pagina 2 di 9 1) accertare e dichiarare che si è reso responsabile del reato di Controparte_1 calunnia commesso in danno di in riferimento alla denuncia- TE querela depositata il 9 giugno 2012;
2) accertare e dichiarare che, a seguito della citata calunnia, l'attore, personalmente, e la società di cui lo stesso è Controparte_2 rappresentante legale, hanno subito danni di natura patrimoniale e non patrimoniale, e conseguentemente:
3) in conformità a quanto statuito dagli artt. 2043, 2059 e c.c. e 185 del c.p., condannare anche con riferimento alle singole azioni causatrici Controparte_1 di danno al risarcimento del danno non patrimoniale subito da TE in proprio, pari ad euro 10.000,00 (diecimila/00) e per quello patrimoniale subito da pari ad euro 5.000,00 (cinquemila/00); di cui euro Controparte_2
4.500,00 (quattromilacinquecento/00) per spese legali di difesa di TE ed euro 500,00 (cinquecento/00) per danno all'immagine commerciale.
[...]
Ovvero danni tutti, da accertare e liquidare in via meramente subordinata e se del caso equitativa ex artt. 2056, 1226 c.c. e 185 c.p., in quella diversa minor somma, comunque, ritenuta di giustizia. In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto illecito fino all'effettivo pagamento.
4) in via meramente subordinata, ove il Tribunale dovesse escludere la responsabilità dolosa del convenuto ex art. 368 c.p., accertare e dichiarare che la denuncia-querela del 9 giugno 2012 integra comunque un fatto colposo grave ed ingiusto ex 2043 c.c. e per l'effetto condannare al risarcimento Controparte_1 del danno non patrimoniale subito da in proprio, pari ad euro TE
10.000,00 (diecimila/00) e per quello patrimoniale subito da Controparte_2 pari euro 5.000,00 di cui euro 4.500,00 per spese legali di difesa di
[...] ed euro 500,00 (cinquecento/00) per danno all'immagine TE commerciale. Ovvero danni tutti, da accertare e liquidare in via gradata e se del caso equitativa ex artt. 2056 e 1226 c.c., in quella diversa minor somma, comunque, ritenuta di giustizia.
In ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal fatto fino all'effettivo pagamento;
pagina 3 di 9 3) condannare comunque il convenuto al pagamento delle spese e del compenso del giudizio.
Si costituiva tempestivamente lo contestando estensivamente la CP_1 domanda attorea.
Il convenuto, in particolare, riteneva insussistente il reato di calunnia, sia in relazione all'elemento soggettivo che oggettivo: non poteva certo ritenersi che lo al momento della presentazione della denuncia, fosse certo CP_1 dell'innocenza del avendo avuto contezza della minaccia da quello Pt_1 profferita nei suoi confronti da una terza persona. Neppure era ipotizzabile un accoglimento della domanda sotto il profilo della responsabilità per colpa, invocata ex adverso, atteso che, ai fini risarcitori, solo la sussistenza dell'elemento del dolo avrebbe potuto determinare una responsabilità dell'autore, anche considerando che il reato di minaccia grave era perseguibile d'ufficio.
Esso inoltre, contestava anche il quantum risarcitorio: nessuna prova CP_1 del danno all'immagine del o di quella commerciale della propria Pt_1 azienda, stanti sia la limitatissima, se non inesistente, diffusione della notizia del coinvolgimento del in indagine penale per minaccia aggravata, sia la Pt_1 chiusura della vicenda (in sede penale) con un decreto di archiviazione, senza alcuno sbocco processuale.
Esagerato, in ogni caso, si appalesava il danno patrimoniale, rappresentato dalle spese asseritamente sostenute dal per la difesa propria e della propria Pt_1 azienda nella vicenda de qua.
Rassegnava, lo le seguenti conclusioni: voglia l'On.le Tribunale adìto, CP_1 disattesa ogni contraria istanza, rigettare le domande attoree in quanto infondate, con vittoria di spese e compensi.
Regolarmente costituito il contraddittorio, assegnati i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c., con ordinanza del 07.02.2019, il Tribunale ammetteva le prove orali e documentali avanzate dalle parti, nei limiti di cui al provvedimento ammissivo.
La causa era dunque assegnata in decisione con termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
pagina 4 di 9 ***
La domanda è fondata a merita accoglimento nei limiti di cui si dirà.
Precisa il Giudice che, nella definizione della controversia si fa applicazione del principio della “ragione più liquida” che suggerisce un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile –per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'esame delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti, è preferibile -e consentito- affrontare e risolvere la questione di merito suscettibile di assicurare la definizione del giudizio anche in presenza di altre questioni.
Presupposto della domanda attorea è l'aver formulato, lo una accusa CP_1
(sub-specie di denuncia-querela formalmente depositata alle autorità competenti) nei confronti del con la consapevolezza dell'essere quest'ultimo Pt_1 innocente e, conseguentemente, la produzione di danni a carico di esso Pt_1 in proprio e nella qualità di rappresentante della ditta Cosmos Consalvi srl, suscettibili di quantificazione economica e di ristoro.
Compito del Giudice è dunque quello di verificare se il convenuto abbia posto in essere la condotta illecita descritta e se, ed in che misura, tale agire abbia procurato danni al Pt_1
Dall'esame della documentazione allegata dalle parti, ritualmente prodotta ed acquisita, oltre che dalla valutazione delle emergenze delle prove orali assunte, è emerso, con tranquillizzante certezza, che il non ebbe mai a pronunciare Pt_1 le frasi oggetto della originaria denuncia-querela esposta dallo CP_1
Determinate, ai fini di tale affermazione, è la circostanza che il , Parte_2 ovvero colui che, a detta dello si sarebbe fatto latore della minaccia “.. CP_1 se ti incontra ti spara per strada..” ha escluso di aver mai riferito tale frase, di non averla mai sentita pronunciare dal e, in ogni caso, di non averne mai Pt_1 fatto menzione allo CP_1
Il teste sentito nel corso del procedimento, ha riferito fatti e circostanze Pt_2 univoche, peraltro coerenti con quanto dichiarato sia agli inquirenti (nel corso pagina 5 di 9 delle indagini preliminari svoltesi in seguito alla denuncia dello sia in CP_1 sede di indagini difensive innanzi al difensore del (nel relativo Pt_1 procedimento penale).
Orbene, la testimonianza del (lato sensu intesa), proviene da soggetto Pt_2 indifferente e non risultano minimamente scalfite dagli ulteriori elementi di prova
(anche atipica) emergenti dall'istruttoria compiuta. Finanche le dichiarazioni rese dal (di poi deceduto prima di rendere testimonianza nel presente Tes_1 procedimento) nulla inferiscono in tal senso: la frase (asseritamente pronunciata dal : “.. diglielo, diglielo ..”, nulla dimostra;
il ha solo dedotto un Pt_2 Tes_1 potenziale collegamento di tali frasi (anch'esse smentite dal con la Pt_2 presunta minaccia (mediata) ricevuta dallo che, a sua volta, gliene CP_1 aveva parlato.
Inoltre, il rapporto di dipendenza tra il e lo non può non indurre a Tes_1 CP_1 considerare le dichiarazioni del (già di per sé stesse, “neutre”) ancor meno Tes_1 attendibili.
Sullo stesso piano, poi, non può non ricordarsi che il ha riferito delle Pt_2 scuse rivoltegli dallo per “averlo messo in mezzo” alla questione e della CP_1 circostanza, definitiva, della archiviazione del procedimento sorto in seguito alla denuncia per falsa testimonianza sporta dal convenuto nei suoi confronti.
Orbene, se è acclarato che il non ebbe mai a riferire le frasi minacciose Pt_2 asseritamente espresse dal ne consegue, logicamente prima e Pt_1 giuridicamente poi, che lo ha accusato il di un'azione delittuosa CP_1 Pt_1 con la consapevolezza che lo stesso non l'avesse commessa.
Non coglie nel segno la difesa dello in base alla quale non può CP_1 escludersi che il avesse comunque pronunciato quella frase e-quindi- che Pt_1 lo non fosse consapevole della falsità dell'accusa mossa, né che il CP_1 procedimento scaturito fosse procedibile d'ufficio; del tutto irrilevante l'ultima questione laddove è certo che il non ha mai riferito al convenuto alcunché Pt_2
e la accusa rivolta al di aver pronunciato frasi in realtà mai giunte allo Pt_1
è elemento sufficiente ad integrare il requisito della consapevolezza. CP_1
pagina 6 di 9 Diversamente opinando, si giungerebbe al paradosso che qualunque azione delittuosa o immorale attribuita ad un soggetto (per mezzo di denuncia o diffusione di notizia a terzi) non sarebbe mai passibile di valutazione in termini di calunnia, per il sol fatto che il “calunniato” potrebbe -finanche ipoteticamente - aver commesso l'azione attribuita.
Chiarito tale primo elemento, v'è da dire anche che, come correttamente affermato dalla difesa del non si può escludere la portata gravemente Pt_1 colposa dell'agire del convenuto che, nel dubbio (in realtà smentito proprio dalla dinamica dei fatti ricostruiti in giudizio e dal modus agendi dello che, CP_1 pur quando il ebbe a smentire in maniera definitiva la versione del Pt_2 convenuto, non esitò a proporre denuncia per falsa testimonianza, con ciò potendosi anche negare un potenziale misunderstanding delle propalazioni del stesso) sulla effettiva formulazione, da parte del delle minacce Pt_2 Pt_1 nei suoi confronti, ha agito con colpa grave, contravvenendo ai principi di autoresponsabilità e prudenza, nella consapevolezza che una notitia criminis
(quale quella relativa a minaccia grave) avrebbe certamente dato la stura all'iscrizione nel registro degli indagati del ed al coevo avvio delle Pt_1 indagini preliminari.
Passando alla quantificazione del danno, va ribadito che tanto quello patrimoniale, che non patrimoniale, abbisognano di una concreta dimostrazione, sia sul piano della causalità materiale che su quello della causalità giuridica, raggiungibile anche a mezzo del notorio o delle presunzioni.
Quanto al danno patrimoniale, esso è certamente rappresentato dalle spese sostenute dal per tutelare la propria posizione nell'ambito del Pt_1 procedimento penale che lo ha visto indagato.
Sul punto, la fattura per prestazioni professionali n. 26 del 22.07.2016, rappresenta prova dell'avvenuto pagamento da parte del delle dette Pt_1 prestazioni, risultando il corrisposto adeguato alla natura e qualità della prestazione professionale ricevuta.
Non può, invero, ritenersi conseguenza immediata e diretta dell'azione illecita dello quanto dal pagato al proprio difensore, giusta fattura n. CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 15 del 17.05.2017, afferendo le relative prestazioni a procedimenti estranei a quello in cui esso è stato ingiustamente accusato dallo Pt_1 CP_1
In ordine al danno non patrimoniale, si osserva quanto appresso.
Non può revocarsi in dubbio che trovarsi indagato per un reato particolarmente sentito sul piano sociale (quale quello di minaccia grave) determini uno stato di turbamento, soprattutto nella certezza di essere innocente;
tale condizione, ove determinata dall'azione illecita del denunciante, rappresenta lesione di beni giuridici di rilievo costituzionale: l'onore, il decoro, la reputazione e finanche il diritto alla salute (minato dal turbamento e dal disagio di trovarsi nella posizione di indagato).
Peraltro, sul piano probatorio, le preoccupazioni del in ordine alle Pt_1 conseguenze (anche in proiezione dell'attività professionale svolta ed al prevalente ruolo di contraente con la P.A.) delle indagini a suo carico ed ai potenziali sviluppi processuali delle stesse, sono state ribadite dalla testimonianza del Sig. oltre che dai testi e . Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Analogamente, la diffusione della notizia, ovvero della posizione di indagato in conseguenza della denuncia dello nell'ambito lavorativo e professionale CP_1 del è stata confermata dal teste Ing. . Pt_1 Tes_5
Non può, invero, ritenersi integrato o dimostrato un danno alla immagine commerciale della nessun elemento è emerso in tal senso Controparte_4 dalla istruttoria compiuta.
Passando alla liquidazione del danno non patrimoniale, in favore del solo Pt_1 persona fisica, è noto che esso va liquidato in via equitativa, avendo come parametro di riferimento la diffusione della notizia, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima, tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale, rispetto al quale si è già detto.
Considerato il lungo periodo di tempo in cui il si è trovato nella posizione Pt_1 di soggetto indagato e considerato, per altro verso, che la posizione dello stesso è stata poi archiviata senza conseguenze processuali;
rilevato che la diffusione della notizia (almeno secondo quanto emerso) è stata limitata al solo ambiente pagina 8 di 9 lavorativo, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale nella misura di €.
5.000,00.
Esso in accoglimento della domanda del va dunque CP_1 Pt_1 condannato al ristoro del danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato al medesimo, quantificato in €. 3.072,00 per danno patrimoniale ed €. 5.000,00 per danno non patrimoniale.
Trattandosi di debito di valore, esso va rivalutato dalla data della domanda e maggiorato di interessi legali come per legge.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da TE
, in proprio e nella qualità, ogni altra questione assorbita o disattesa:
[...]
1. Accoglie la domanda e, per l'effetto
2. Condanna a risarcire in proprio, il Controparte_1 TE danno a questi cagionato, che liquida in complessivi €. 8.072,00 da rivalutarsi dalla data della domanda, oltre interessi come per legge fino all'effettivo soddisfo.
3. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 TE delle spese di lite, che si quantificano in €. 5.341,00 (di cui €. 264,00 per spese di iscrizione a ruolo del procedimento), oltre rimborso forfetario, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Perugia, addì 04.01.2025.
Il G.O.P.
Dott. Fulvio Dello Iacovo
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