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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 11/02/2025, promossa da
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Supino alla via Selvotta n. 17, presso lo studio legale dell'Avv.to Paoletta Caprara, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Giuseppe Verdi n. 185 presso lo studio legale dell'Avv.to Silvia
Ottaviano, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv.to Emanuele Incitti, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025 le parti hanno discusso e rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.07.2024 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 27.08.1995 con il sig. (trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Supino atto n.
9 - Parte I- Serie A- anno 1995) stabilendo la residenza comune a Supino, via La
Mola n 14, dall'unione col quale sono nati due figli: nata a [...] il [...] (28 anni), CP_2 economicamente autosufficiente, che vive in Abruzzo, e nata a [...] il [...] (15 anni) Per_1 studentessa, convivente con la madre;
ha esposto di essere in possesso di diploma di scuola media superiore e di lavorare come OSS presso la Ditta OSA percependo uno stipendio di circa €. 700,00 mensili;
mentre il Sig.
, in possesso di diploma di scuola media superiore, lavora come autotrasportatore nella Ditta di CP_1
Picchi Angelo, senza aver mai voluto rendere noto lo stipendio che percepisce;
che dopo un periodo di serena convivenza, per motivi di aspri ed insanabili contrasti all'interno della coppia, la relazione si interrompeva e nell'anno 2017 la sig.ra agiva giudizialmente per ottenere la separazione dal marito, che veniva poi Pt_1 trasformata in consensuale e il Tribunale di Frosinone omologava gli accordi dei coniugi con decreto del
19.12.2017, che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia minore che allora aveva 8 Per_1 anni, con suo collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Supino, via La Mola n. 14, di proprietà del Sig. assegnata alla Sig.ra CP_1 Pt_1 nella quale la stessa vivrà con le figlie;
l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore l'assegno mensile di €.350,00 oltre ISTAT come per legge, oltre al concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
che le condizioni di separazione prevedevano anche altri accordi a contenuto patrimoniale che non sono stati rispettati dal Sig. che egli, oltre a non aver versato il mantenimento per la figlia sicchè è in corso CP_1 Per_1 un procedimento penale a suo carico presso il tribunale di Frosinone, ha iniziato a versare la somma di €.
350,00 dal mese di Gennaio 2018 fino al mese di Marzo dello stesso anno, dopodiché è tornato a versare la sola somma di €. 200,00 anziché €. 350,00 dal mese di Luglio 2023 fino al mese di Marzo 2024 e dal mese di Marzo 2024 ad oggi, non ha più versato nemmeno i 200.00 Euro, né tantomeno ha contribuito alle spese straordinarie previste nella misura del 50%; non ha estinto la debitoria nei confronti del gestore del servizio idrico e gas relativa a consumi pregressi, tanto che l , il giorno 24.04.2024 ha sospeso la fornitura idrica, CP_3 sigillando il contatore della casa coniugale;
che la ricorrente, rimasta senza acqua e con una minore in casa, inizialmente è stata costretta ad acquistarla e successivamente a lasciare momentaneamente la casa coniugale prendendo in locazione un immobile a Patrica dove è andata a vivere con la figlia il 05.05.2024 Per_1 pagando un canone mensile di €. 600,00 per una casa ammobiliata e con un contratto biennale (dal
30.05.2024 al 30.05.2026); né egli ha provveduto allo scioglimento della , o alla Controparte_4 liquidazione della quota di partecipazione della Sig.ra La ricorrente ha rappresentato di essere Pt_1 proprietaria di un immobile che si trova a Supino in Via La Quercia che attualmente non è agibile e di una
Fiat Panda targ. FA 306 FA;
di non riuscire a comunicare con il marito per quanto riguarda la gestione della minore in quanto questi ha bloccato le chiamate in arrivo dal suo numero costringendola a comunicare Per_1 con lui tramite la sua nuova compagna esponendosi ai di lei insulti. Essendo trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data (13.12.2017) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 il sig. onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CP_1 condizioni: a) confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Supino in Via La Mola Per_ n. 14 al secondo piano, presso la quale si trasferirà nuovamente con la figlia nel momento in cui il Sig. avrà provveduto a sanare la morosità pregressa;
c) confermare a carico del Sig. a titolo di CP_1 CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore la somma di €.350,00, da versarsi alla Sig.ra
[...] entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario;
d) disporre che la Sig.ra percepisca Parte_1 Pt_1
l'intero A.U.U. ; e) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra oltre al contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia anche la somma di €. 600,00 mensile a titolo di pagamento del canone Per_1 locativo fino a quando egli non avrà provveduto al riallaccio della rete idrica di modo che la ricorrente possa tornare a vivere presso la casa coniugale con la figlia minore;
f) confermare che il padre possa tenere con sé la minore, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21,00, preferibilmente, nei giorni di Martedì e
Venerdì - un week-end alternato dalle 15:00 del Sabato alle 21:00 della Domenica;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni, con ognuno dei genitori la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ed almeno 7 giorni consecutivi, così anche alternativamente il giorno del 31 Dicembre e del 1 Gennaio.
Durante le festività Pasquali, anche 3 giorni consecutivi con il padre, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di
Maggio; g) disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie obbligatorie per la figlia minore così come previsto dal protocollo stipulato dal Tribunale di
Frosinone con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Frosinone.
Costituitosi in giudizio il sig. si è associato alla domanda avversaria di cessazione
CP_1 degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti sono attualmente separate e vivono in maniera indipendente e autonoma, senza ripresa della convivenza e non v'è intendimento di riconciliazione. Quanto alle richieste a contenuto economico, egli ha contestato le richieste riguardanti l'assegnazione della casa coniugale, perché la sig.ra se ne è spontaneamente allontanata, di fatto rinunciandovi per una sua scelta Pt_1 autonoma ed indipendente, in conseguenza della quale la casa sita in Supino in Via La Mola n° 14 ha perduto la sua destinazione come “casa familiare” e pertanto deve ritornare nel possesso del Sig. che ne è il
CP_1 proprietario. Egli ha contestato le ragioni che avrebbero indotto la ricorrente ad abbandonare l'abitazione, evidenziando che l'obbligo del di saldare la debitoria per gas e luce era condizionato a quello della
CP_1 di volturare le utenze a suo nome, ciò cui ella non ha provveduto, incrementando i consumi e la Pt_1 debitoria del Egli si è opposto alla avversaria domanda di condanna del resistente al pagamento dei
CP_1 canoni locativi della ricorrente, posto proprio che il suo trasferimento della ricorrente insieme alla minore è stato il frutto di una scelta personale, ovvero determinata da una sua responsabilità per non aver operato la voltura dell'utenza immediatamente dopo l'omologa della separazione consensuale, pur essendo comunque egli disponibile a soluzioni che non risultino sproporzionate rispetto alle sue concrete possibilità economiche. A tal riguardo, egli ha esposto di non essere nelle condizioni economiche per provvedere ad un esborso di 950,00 euro al mese, come richiesto, avendo mensilmente un saldo negativo sul conto corrente di oltre 1.500,00 euro;
di svolgere la professione di autista, con contratto sottoscritto in data 4 agosto 2021, e di percepire una busta paga mensile di circa 1.900,00 euro, con la quale deve far fronte al proprio mantenimento e al mantenimento della nuova compagna di vita che convive con lui e che, allo stato, non ha reddito;
di essere onerato del pagamento di un canone di locazione di € 400,00 mensile oltre un forfait per le utenze di € 150,00; che l'inesatto adempimento relativamente agli obblighi di mantenimento in favore della figlia minore è determinata dalla sua oggettiva impossibilità di adempiere, laddove nel Febbraio del 2019 il ha cessato la propria CP_1 attività di vendita come ambulante, negli anni 2019, 2020 e metà del 2021, è stato disoccupato, e sebbene non riuscisse a reperire un lavoro che gli consentisse anche di provvedere al mantenimento della figlia complessivamente stabilito in sede di separazione egli l'ha comunque supportata per l'essenziale evitando che la stessa versasse in condizioni di disagio esistenziale e contribuendo al suo mantenimento con la somma di €
200,00; che solo in data 4 agosto 2021 è stato assunto come autista. Ha dunque chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) confermare l'affidamento congiunto Per_ della figlia minorenne con collocamento presso la madre;
b) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e renderla al resistente che ne è il legittimo proprietario;
c) disporre a carico del come CP_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 200,00 da versarsi alla Sig.ra Per_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, con l'aumento Istat come per legge, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone, preventivamente concordate;
d) confermare i diritti di visita del padre alla minore, come elencati nelle condizioni di separazione consensuale dei coniugi.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 11/02/2025 esse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, del seguente tenore:
“1. l'affidamento della prole, e segnatamente la figlia minore viene stabilito congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso il domicilio materno;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. il Sig. potrà vedere la figlia e tenerla con sé, previo avviso ed accordo con la madre, CP_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali della minore e senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli, quando vorrà e comunque:
- due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì dalle 17:30 fino alle 21:00, preferibilmente;
- a week-end alternati dalle 10:00 del Sabato alle 21:00 della Domenica;
- durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni, con ognuno dei genitori la Vigilia di Natale
e il giorno di Natale ed almeno 7 giorni consecutivi, così anche alternativamente il giorno del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
- durante le festività Pasquali, anche 3 giorni consecutivi con il padre, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di Maggio;
3. la casa coniugale sita in Supino alla via La Mola n. 14 viene assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 vivrà con la prole;
4. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensili per il CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore mediante bonifico bancario o postale o mediante accredito/versamento su carta poste pay intestata alla resistente entro il giorno 18 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT (primo aggiornamento: marzo 2026) e con decorrenza dal presente accordo;
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale
Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50%, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro in tale misura, previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso; con la stessa decorrenza e con le stesse modalità di versamento di cui al punto che precede;
6. l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. il sig. si impegna a costruire una legnaia a fianco alla casa per consentire alla moglie di depositare la CP_1 legna e a spostare il serbatoio dell'acqua nel perimetro della casa e a smontare il forno esterno e a riconsegnarlo alla signora Pt_1
8. la sig.ra si impegna a non accedere alla particella di terreno ove insisteva il forno e il serbatoio;
Pt_1
9. entro il 31.03.2025 il sig. si impegna a sciogliere la società di e a liquidare alla CP_1 CP_4 CP_1 sig.ra la sua quota di partecipazione”; Pt_1
e che hanno chiesto al Tribunale di recepire con sentenza;
sicché, rassegnate dalle parti congiuntamente le conclusioni come da accordo di cui al verbale d'udienza, in esito all'adozione dei provvedimenti provvisori e indifferibili in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, mandando al P.M. per le sue conclusioni. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 13/02/2025. 2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente la figlia più piccola della coppia, nata a [...] il Per_1
08.09.2009 (15 anni) risiede in Supino alla via Mola n. 14 ed è attualmente domiciliata in Patrica alla
C.da Ferruccia snc;
- il resistent è residente in [...]; CP_1
Comuni ricompresi nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) l. n. 898/70, in quanto la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di
Frosinone del 19.12.2017 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (13.12.2017). Inoltre, il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti vivono separate da anni senza che la convivenza sia mai stata ripresa e senza che sia mai intervenuta una riconciliazione, laddove inoltre il resistente ha intrapreso nuova stabile relazione sentimentale e convivenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pertanto accolta.
4. In ordine alle condizioni che regoleranno i rapporti economici tra le parti, rilevato che esse hanno raggiunto un'intesa come da accordo trasfuso nel verbale dell'udienza del 11/02/2025; rilevato che il tenore dell'accordo sopra richiamato è nel senso di invocare l'affidamento condiviso della figlia minore il che si pone in linea con la regola generale;
noto è che infatti che in tema Per_1 di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-
I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480).
In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
In specie in sede di separazione consensuale i genitori hanno convenuto sulla regimentazione dell'affidamento della prole, in termini di affidamento condiviso e l'accordo oggi raggiunto si pone in continuità e conferma della regimentazione previgente che merita di essere confermata.
Poiché dall'esame degli atti non emergono fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine al benessere della prole minore anche con riferimento al profilo del suo collocamento presso la madre, non apprezzandosi profili di inidoneità genitoriale in capo alla sig.ra e invero in capo ad Parte_1 alcuno dei genitori;
anche l'accordo che riguarda tale aspetto va certamente accolto, posto che esso non risulta contrario ai superiori interessi della prole.
Ritenuto che il tenore delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e dell'accordo da esse raggiunto per la definizione delle restanti questioni poste è certamente a intendersi come legittima rinuncia ad ogni altra domanda e pretesa a carattere economico;
ritenuto che
gli accordi come raggiunti regolamentino compiutamente i rapporti economici e patrimoniali tra le parti, anche per quel che concerne il mantenimento della prole, e non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
osservato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n.
18066); il Collegio ritiene di poter recepire con sentenza l'accordo raggiunto tra le parti.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e l'intervenuta composizione in via consensuale della lite anche in punto di spese di lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1 matrimonio iscritta al n. 1664/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/1995 in SUPINO (FR) tra nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Parte_1 il 07/02/1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SUPINO (FR) - Atto N. 9
Parte 1 Serie A Anno 1995 alle condizioni di cui all'accordo trasfuso nel verbale di udienza del 11/02/2025
e da intendersi qui riportate e ritrascritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUPINO (FR) - Atto N. 9 Parte 1 Serie
A Anno 1995 - per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18/02/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FROSINONE
Il Tribunale di Frosinone, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Francesco MANCINI Presidente
Dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
Dott.ssa Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1664 del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili dell'Anno 2024, rimessa in decisione all'udienza del 11/02/2025, promossa da
, Parte_1 elettivamente domiciliata in Supino alla via Selvotta n. 17, presso lo studio legale dell'Avv.to Paoletta Caprara, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al ricorso
-parte ricorrente-
CONTRO
, CP_1 elettivamente domiciliato in Frosinone alla via Giuseppe Verdi n. 185 presso lo studio legale dell'Avv.to Silvia
Ottaviano, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv.to Emanuele Incitti, giusta procura allegata alla memoria difensiva
-parte resistente -
e con l'intervento del P.M.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 11/02/2025 le parti hanno discusso e rassegnato congiuntamente le conclusioni come da processo verbale di udienza che si intende qui integralmente richiamato per relationem e trascritto. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 25.07.2024 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 27.08.1995 con il sig. (trascritto nei registri dello stato civile del CP_1
Comune di Supino atto n.
9 - Parte I- Serie A- anno 1995) stabilendo la residenza comune a Supino, via La
Mola n 14, dall'unione col quale sono nati due figli: nata a [...] il [...] (28 anni), CP_2 economicamente autosufficiente, che vive in Abruzzo, e nata a [...] il [...] (15 anni) Per_1 studentessa, convivente con la madre;
ha esposto di essere in possesso di diploma di scuola media superiore e di lavorare come OSS presso la Ditta OSA percependo uno stipendio di circa €. 700,00 mensili;
mentre il Sig.
, in possesso di diploma di scuola media superiore, lavora come autotrasportatore nella Ditta di CP_1
Picchi Angelo, senza aver mai voluto rendere noto lo stipendio che percepisce;
che dopo un periodo di serena convivenza, per motivi di aspri ed insanabili contrasti all'interno della coppia, la relazione si interrompeva e nell'anno 2017 la sig.ra agiva giudizialmente per ottenere la separazione dal marito, che veniva poi Pt_1 trasformata in consensuale e il Tribunale di Frosinone omologava gli accordi dei coniugi con decreto del
19.12.2017, che prevedevano, tra l'altro, l'affidamento condiviso della figlia minore che allora aveva 8 Per_1 anni, con suo collocamento presso la madre, e regolamentazione del diritto di visita del padre;
l'assegnazione della casa coniugale sita in Supino, via La Mola n. 14, di proprietà del Sig. assegnata alla Sig.ra CP_1 Pt_1 nella quale la stessa vivrà con le figlie;
l'obbligo del sig. di corrispondere alla sig.ra a CP_1 Pt_1
Per_ titolo di contributo al mantenimento per la figlia minore l'assegno mensile di €.350,00 oltre ISTAT come per legge, oltre al concorso dei genitori nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie;
che le condizioni di separazione prevedevano anche altri accordi a contenuto patrimoniale che non sono stati rispettati dal Sig. che egli, oltre a non aver versato il mantenimento per la figlia sicchè è in corso CP_1 Per_1 un procedimento penale a suo carico presso il tribunale di Frosinone, ha iniziato a versare la somma di €.
350,00 dal mese di Gennaio 2018 fino al mese di Marzo dello stesso anno, dopodiché è tornato a versare la sola somma di €. 200,00 anziché €. 350,00 dal mese di Luglio 2023 fino al mese di Marzo 2024 e dal mese di Marzo 2024 ad oggi, non ha più versato nemmeno i 200.00 Euro, né tantomeno ha contribuito alle spese straordinarie previste nella misura del 50%; non ha estinto la debitoria nei confronti del gestore del servizio idrico e gas relativa a consumi pregressi, tanto che l , il giorno 24.04.2024 ha sospeso la fornitura idrica, CP_3 sigillando il contatore della casa coniugale;
che la ricorrente, rimasta senza acqua e con una minore in casa, inizialmente è stata costretta ad acquistarla e successivamente a lasciare momentaneamente la casa coniugale prendendo in locazione un immobile a Patrica dove è andata a vivere con la figlia il 05.05.2024 Per_1 pagando un canone mensile di €. 600,00 per una casa ammobiliata e con un contratto biennale (dal
30.05.2024 al 30.05.2026); né egli ha provveduto allo scioglimento della , o alla Controparte_4 liquidazione della quota di partecipazione della Sig.ra La ricorrente ha rappresentato di essere Pt_1 proprietaria di un immobile che si trova a Supino in Via La Quercia che attualmente non è agibile e di una
Fiat Panda targ. FA 306 FA;
di non riuscire a comunicare con il marito per quanto riguarda la gestione della minore in quanto questi ha bloccato le chiamate in arrivo dal suo numero costringendola a comunicare Per_1 con lui tramite la sua nuova compagna esponendosi ai di lei insulti. Essendo trascorsi ad oggi, oltre sei mesi dalla data (13.12.2017) in cui i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione senza che vi sia stata alcuna riconciliazione, la Sig.ra ha convenuto in giudizio Parte_1 il sig. onde ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti CP_1 condizioni: a) confermare l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre;
b) confermare l'assegnazione della casa coniugale sita a Supino in Via La Mola Per_ n. 14 al secondo piano, presso la quale si trasferirà nuovamente con la figlia nel momento in cui il Sig. avrà provveduto a sanare la morosità pregressa;
c) confermare a carico del Sig. a titolo di CP_1 CP_1
Per_ contributo al mantenimento della figlia minore la somma di €.350,00, da versarsi alla Sig.ra
[...] entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario;
d) disporre che la Sig.ra percepisca Parte_1 Pt_1
l'intero A.U.U. ; e) disporre che il Sig. versi alla Sig.ra oltre al contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento della figlia anche la somma di €. 600,00 mensile a titolo di pagamento del canone Per_1 locativo fino a quando egli non avrà provveduto al riallaccio della rete idrica di modo che la ricorrente possa tornare a vivere presso la casa coniugale con la figlia minore;
f) confermare che il padre possa tenere con sé la minore, due pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 21,00, preferibilmente, nei giorni di Martedì e
Venerdì - un week-end alternato dalle 15:00 del Sabato alle 21:00 della Domenica;
durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni, con ognuno dei genitori la Vigilia di Natale e il giorno di Natale ed almeno 7 giorni consecutivi, così anche alternativamente il giorno del 31 Dicembre e del 1 Gennaio.
Durante le festività Pasquali, anche 3 giorni consecutivi con il padre, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di
Maggio; g) disporre a carico di entrambi i genitori il pagamento, nella misura del 50% ciascuno delle spese straordinarie obbligatorie per la figlia minore così come previsto dal protocollo stipulato dal Tribunale di
Frosinone con il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Frosinone.
Costituitosi in giudizio il sig. si è associato alla domanda avversaria di cessazione
CP_1 degli effetti civili del matrimonio, atteso che le parti sono attualmente separate e vivono in maniera indipendente e autonoma, senza ripresa della convivenza e non v'è intendimento di riconciliazione. Quanto alle richieste a contenuto economico, egli ha contestato le richieste riguardanti l'assegnazione della casa coniugale, perché la sig.ra se ne è spontaneamente allontanata, di fatto rinunciandovi per una sua scelta Pt_1 autonoma ed indipendente, in conseguenza della quale la casa sita in Supino in Via La Mola n° 14 ha perduto la sua destinazione come “casa familiare” e pertanto deve ritornare nel possesso del Sig. che ne è il
CP_1 proprietario. Egli ha contestato le ragioni che avrebbero indotto la ricorrente ad abbandonare l'abitazione, evidenziando che l'obbligo del di saldare la debitoria per gas e luce era condizionato a quello della
CP_1 di volturare le utenze a suo nome, ciò cui ella non ha provveduto, incrementando i consumi e la Pt_1 debitoria del Egli si è opposto alla avversaria domanda di condanna del resistente al pagamento dei
CP_1 canoni locativi della ricorrente, posto proprio che il suo trasferimento della ricorrente insieme alla minore è stato il frutto di una scelta personale, ovvero determinata da una sua responsabilità per non aver operato la voltura dell'utenza immediatamente dopo l'omologa della separazione consensuale, pur essendo comunque egli disponibile a soluzioni che non risultino sproporzionate rispetto alle sue concrete possibilità economiche. A tal riguardo, egli ha esposto di non essere nelle condizioni economiche per provvedere ad un esborso di 950,00 euro al mese, come richiesto, avendo mensilmente un saldo negativo sul conto corrente di oltre 1.500,00 euro;
di svolgere la professione di autista, con contratto sottoscritto in data 4 agosto 2021, e di percepire una busta paga mensile di circa 1.900,00 euro, con la quale deve far fronte al proprio mantenimento e al mantenimento della nuova compagna di vita che convive con lui e che, allo stato, non ha reddito;
di essere onerato del pagamento di un canone di locazione di € 400,00 mensile oltre un forfait per le utenze di € 150,00; che l'inesatto adempimento relativamente agli obblighi di mantenimento in favore della figlia minore è determinata dalla sua oggettiva impossibilità di adempiere, laddove nel Febbraio del 2019 il ha cessato la propria CP_1 attività di vendita come ambulante, negli anni 2019, 2020 e metà del 2021, è stato disoccupato, e sebbene non riuscisse a reperire un lavoro che gli consentisse anche di provvedere al mantenimento della figlia complessivamente stabilito in sede di separazione egli l'ha comunque supportata per l'essenziale evitando che la stessa versasse in condizioni di disagio esistenziale e contribuendo al suo mantenimento con la somma di €
200,00; che solo in data 4 agosto 2021 è stato assunto come autista. Ha dunque chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: a) confermare l'affidamento congiunto Per_ della figlia minorenne con collocamento presso la madre;
b) revocare l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente e renderla al resistente che ne è il legittimo proprietario;
c) disporre a carico del come CP_1 contributo al mantenimento della minore la somma di € 200,00 da versarsi alla Sig.ra Per_1 [...] entro il giorno 5 di ogni mese, con l'aumento Istat come per legge, oltre al 50% delle spese Parte_1 straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Frosinone, preventivamente concordate;
d) confermare i diritti di visita del padre alla minore, come elencati nelle condizioni di separazione consensuale dei coniugi.
Depositate le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 c.p.c., disposta la comparizione personale delle parti, all'udienza del 11/02/2025 esse hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo, del seguente tenore:
“1. l'affidamento della prole, e segnatamente la figlia minore viene stabilito congiuntamente ad Per_1 entrambi i genitori e con collocamento prevalente presso il domicilio materno;
le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alle residenza abituale della prole saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della prole;
i genitori eserciteranno disgiuntamente la responsabilità per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. il Sig. potrà vedere la figlia e tenerla con sé, previo avviso ed accordo con la madre, CP_1 compatibilmente con i propri impegni di lavoro, nonché con gli impegni di studio, sportivi e sociali della minore e senza che da ciò possa scaturire una limitazione al diritto del padre alla frequentazione dei figli, quando vorrà e comunque:
- due pomeriggi a settimana, il martedì e il venerdì dalle 17:30 fino alle 21:00, preferibilmente;
- a week-end alternati dalle 10:00 del Sabato alle 21:00 della Domenica;
- durante le festività natalizie la minore trascorrerà ad anni alterni, con ognuno dei genitori la Vigilia di Natale
e il giorno di Natale ed almeno 7 giorni consecutivi, così anche alternativamente il giorno del 31 Dicembre e del 1 Gennaio;
- durante le festività Pasquali, anche 3 giorni consecutivi con il padre, in modo da comprendere ad anni alterni il giorno di Pasqua e Pasquetta;
- nel periodo estivo per 15 giorni consecutivi da concordarsi entro il mese di Maggio;
3. la casa coniugale sita in Supino alla via La Mola n. 14 viene assegnata alla Sig.ra che vi Parte_1 vivrà con la prole;
4. il Sig. corrisponderà alla Sig.ra la somma di € 300,00 mensili per il CP_1 Parte_1
Per_ mantenimento della figlia minore mediante bonifico bancario o postale o mediante accredito/versamento su carta poste pay intestata alla resistente entro il giorno 18 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici del costo della vita rilevati dall'ISTAT (primo aggiornamento: marzo 2026) e con decorrenza dal presente accordo;
5. Le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole secondo quanto stabilito dal Protocollo per il mantenimento e le spese dei minori nei giudizi di separazione e divorzio in uso presso il Tribunale di
Frosinone dell'agosto 2017 e, per quanto non ivi previsto, dalle linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale
Forense il 27/11/2017 restano a carico di ciascun genitore in misura del 50%, con diritto di quello che tra i due le abbia anticipate di ripeterle dall'altro in tale misura, previa esibizione di documentazione comprovante l'esborso; con la stessa decorrenza e con le stesse modalità di versamento di cui al punto che precede;
6. l'assegno unico familiare sarà percepito integralmente dalla sig.ra Parte_1
7. il sig. si impegna a costruire una legnaia a fianco alla casa per consentire alla moglie di depositare la CP_1 legna e a spostare il serbatoio dell'acqua nel perimetro della casa e a smontare il forno esterno e a riconsegnarlo alla signora Pt_1
8. la sig.ra si impegna a non accedere alla particella di terreno ove insisteva il forno e il serbatoio;
Pt_1
9. entro il 31.03.2025 il sig. si impegna a sciogliere la società di e a liquidare alla CP_1 CP_4 CP_1 sig.ra la sua quota di partecipazione”; Pt_1
e che hanno chiesto al Tribunale di recepire con sentenza;
sicché, rassegnate dalle parti congiuntamente le conclusioni come da accordo di cui al verbale d'udienza, in esito all'adozione dei provvedimenti provvisori e indifferibili in conformità, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, mandando al P.M. per le sue conclusioni. Il P.M. ha apposto il proprio visto il 13/02/2025. 2. Preliminarmente, in merito alla competenza territoriale del Tribunale adito, visto l'art. 473 bis.11 c.p.c. il quale fissa la competenza per territorio nel Tribunale del luogo in cui ha residenza abituale il minore nei confronti del quale debbano essere assunti provvedimenti, ovvero del Tribunale del luogo in cui si trovava l'ultima sua residenza se v'è stato trasferimento non autorizzato e non è decorso un anno da esso;
in tutti gli altri casi, a mente dell'art. 473 bis. 47 c.p.c. richiamato espressamente dall'ultimo cpv dell'473 bis.11 c.p.c. , la competenza territoriale si radica in capo al Tribunale del luogo in cui ha residenza il convenuto o, in caso di sua irreperibilità e di sua residenza all'estero, del luogo di residenza del ricorrente o, se anche questi risiede all'estero, di qualunque Tribunale della Repubblica;
rilevato che dalle certificazioni anagrafiche versate in atti risulta che:
- la prole minore e segnatamente la figlia più piccola della coppia, nata a [...] il Per_1
08.09.2009 (15 anni) risiede in Supino alla via Mola n. 14 ed è attualmente domiciliata in Patrica alla
C.da Ferruccia snc;
- il resistent è residente in [...]; CP_1
Comuni ricompresi nel Circondario del Tribunale adito, sussiste la competenza territoriale del Tribunale
a conoscere la presente controversia.
3. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti di legge per la pronunzia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto costituisce fatto dimostrato che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa essere ricostituita. Ricorrono i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett.
b) l. n. 898/70, in quanto la separazione consensuale è stata omologata con decreto del Tribunale di
Frosinone del 19.12.2017 ed è ampiamente decorso il termine minimo richiesto dalla norma, essendo trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale (13.12.2017). Inoltre, il deterioramento dell'affectio coniugalis emerge anche dal tenore degli scritti difensivi e dal fatto che le parti vivono separate da anni senza che la convivenza sia mai stata ripresa e senza che sia mai intervenuta una riconciliazione, laddove inoltre il resistente ha intrapreso nuova stabile relazione sentimentale e convivenza.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio va pertanto accolta.
4. In ordine alle condizioni che regoleranno i rapporti economici tra le parti, rilevato che esse hanno raggiunto un'intesa come da accordo trasfuso nel verbale dell'udienza del 11/02/2025; rilevato che il tenore dell'accordo sopra richiamato è nel senso di invocare l'affidamento condiviso della figlia minore il che si pone in linea con la regola generale;
noto è che infatti che in tema Per_1 di affidamento dei figli minori, il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice a mente dell'art. 337-ter c.c., è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonchè mediante l'apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. VI-
I, 19/07/2016, n. 14728; Cass., Sez. VI-I, 23/09/2015, n. 18817; Cass., Sez. I, 27/06/2006, n. 14480).
In coerenza con questa premessa la regola dell'affidamento condiviso si rivela perciò la scelta tendenzialmente preferenziale (Cass., Sez. I, 6/03/2019, n. 6535) onde garantire il diritto del minore “di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”, tanto che, avendo in tal modo dimostrato il legislatore di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia (Cass., Sez. I, 8/02/2012, n. 1777) la sua derogabilità, non consentita neppure in caso di grave conflittualità tra i genitori (Cass., Sez. I, 29/03/2012, n. 5108) risulta possibile solo ove la sua applicazione risulti “pregiudizievole per l'interesse del minore” (Cass., Sez. I, 17/01/2017, n. 977).
In specie in sede di separazione consensuale i genitori hanno convenuto sulla regimentazione dell'affidamento della prole, in termini di affidamento condiviso e l'accordo oggi raggiunto si pone in continuità e conferma della regimentazione previgente che merita di essere confermata.
Poiché dall'esame degli atti non emergono fatti o circostanze atti ad ingenerare dubbi o perplessità in ordine al benessere della prole minore anche con riferimento al profilo del suo collocamento presso la madre, non apprezzandosi profili di inidoneità genitoriale in capo alla sig.ra e invero in capo ad Parte_1 alcuno dei genitori;
anche l'accordo che riguarda tale aspetto va certamente accolto, posto che esso non risulta contrario ai superiori interessi della prole.
Ritenuto che il tenore delle conclusioni congiunte rassegnate dalle parti e dell'accordo da esse raggiunto per la definizione delle restanti questioni poste è certamente a intendersi come legittima rinuncia ad ogni altra domanda e pretesa a carattere economico;
ritenuto che
gli accordi come raggiunti regolamentino compiutamente i rapporti economici e patrimoniali tra le parti, anche per quel che concerne il mantenimento della prole, e non sono contrari alla legge, all'ordine pubblico e al buon costume;
osservato che “in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori”(Cass. civ., sez. I, 20/08/2014, n.
18066); il Collegio ritiene di poter recepire con sentenza l'accordo raggiunto tra le parti.
5. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, considerata la natura della controversia, la condotta tenuta dalle parti e l'intervenuta composizione in via consensuale della lite anche in punto di spese di lite, se ne dispone la compensazione integrale tra le parti.
P. Q. M.
il Tribunale di Frosinone definitivamente pronunziando nella causa promossa da
[...]
nei confronti di , avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del Parte_1 CP_1 matrimonio iscritta al n. 1664/2024 r.g., così decide:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 27/08/1995 in SUPINO (FR) tra nato a [...] il [...] e nata a [...] CP_1 Parte_1 il 07/02/1976, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SUPINO (FR) - Atto N. 9
Parte 1 Serie A Anno 1995 alle condizioni di cui all'accordo trasfuso nel verbale di udienza del 11/02/2025
e da intendersi qui riportate e ritrascritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere ex art. 10 legge 898/70 copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SUPINO (FR) - Atto N. 9 Parte 1 Serie
A Anno 1995 - per le annotazioni di cui all'art. 69 d.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- COMPENSA tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in Frosinone, il 18/02/2025
IL PRESIDENTE IL GIUDICE ESTENSORE
dott. Francesco Mancini dott.ssa Simona Di Nicola