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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 1508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1508 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 3604/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa M.Laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.3.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...],
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...],
entrambi con l'Avv. Giovanna Comolli Acquaviva presso la quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Opera il 28.4.2001 (anno 2001, atto n. 6, parte 2, serie A) In comunione legale,
con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], cittadinanza italiana, e Parte_3 [...]
, nata a [...] l'[...], cittadinanza italiana, Parte_4
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.3.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) Assegnare la casa familiare sita in Opera, Via Ugo La Malfa, n. 16, di proprietà dei coniugi al 50%, al signor che vi abiterà con i figli. Parte_2
2) Prendere atto e confermare che le frequentazioni della figlia con la madre sono rimesse ad accordi diretti tra loro.
3) Disporre che a titolo di contributo per il mantenimento di la OR versi al signor Pt_4 Parte_1
€ 600,00 annui con le seguenti modalità: mediante bonifico bancario trimestrale sul conto Parte_2 corrente personale del medesimo di € 150,00, in via anticipata entro il giorno 5 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre di ciascun anno, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale secondo di indici IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026); disporre, inoltre, che la madre corrisponda mensilmente a allo stesso titolo ed entro il giorno 5 di ogni Pt_4 mese, per 12 mensilità, con decorrenza dal mese di agosto 2025 e con rivalutazione annuale IS (decorrenza agosto 2025, prima rivalutazione agosto 2026), sul conto corrente a lei intestato, € 50,00, dandone contestuale evidenza documentale al padre.
4) Disporre che i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre al pagamento delle spese straordinarie della figlia di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017, che si richiamano e che vengono di seguito integralmente riportate, ad eccezione dell'auto a noleggio (attualmente una Mini) che, intestata al padre, verrà utilizzata da - e fintanto che la figlia non Pt_4 conseguirà la patente di guida dalla OR - che sarà a carico dei genitori al 50% per tre Parte_1 anni dal conseguimento della patente da parte di le spese mediche e dentistiche dei figli verranno Pt_4 ripartite nella percentuale del 70% il padre e del 30% la madre al netto dei rimborsi ricevuti dall'assicurazione medica del signor;
Parte_2
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); − spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Nel caso in cui , al ritorno in Italia dalla Nuova Zelanda, non sia economicamente Pt_3 indipendente, disporre che la madre concorra al mantenimento del figlio corrispondendogli direttamente, entro il giorno 5 di ogni mese, per 12 mensilità e con rivalutazione annuale IS, € 50,00, versando l'importo sul conto corrente a lui intestato e dandone contestuale evidenza documentale al padre;
i genitori provvedano al 70% il padre e al 30% la madre alle sue spese straordinarie secondo le Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14.11.2017 sopra riportate.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI:
6) In ottemperanza degli accordi patrimoniali raggiunti dai coniugi e volti a regolamentare la loro separazione, quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, la OR , nata a [...] il [...], C.F. , entro 30 Parte_1 C.F._1 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione, si obbliga a cedere e a trasferire e ad attribuire, a titolo oneroso, al signor , nato a [...] il [...], C.F. Parte_2
, che accetterà e acquisterà, la propria quota del 50% di piena proprietà C.F._2 comune e indivisa della villetta a schiera posta su tre piani collegati da scala interna, con annesso box al piano interrato e giardino esclusivo, composta da: autorimessa e vano di cantina al piano interrano;
soggiorno, cucina, bagno, portico e balcone al piano terra;
due camere, ripostiglio e bagno al piano primo. Il tutto distinto nel Catasto Fabbricati del Comune di Opera come segue:
- foglio 5, mappale 291, sub 701 , Via Ugo La Malfa n. 16, p. S1-T-1, categoria A/7 , cl. 2, vani 7, superficie catastale 149, R.C. Euro 777,27;
- foglio 5, mappale 291, sub 2, Via Ugo La Malfa n. 16, p. S1, categoria C/6, cl. 3, superficie catastale 29, mq 29, R.C. Euro 80,88; per la migliore identificazione degli immobili si rinvia all'atto di vendita in data 28.9.2016 a rogito notaio di Milano, n. 90.358 Rep., n. 19.558 Racc., registrato a Milano 1 il 3.10.2016 Persona_1 al n. 32345, serie 1T.
7) Il prezzo della vendita immobiliare di cui al precedente punto 6) viene indicato in € 205.000,00, importo pari al 50% del valore di mercato dell'immobile, che pertanto ammonta a complessivi € 410.000,00, e verrà pagato dal signor alla OR al momento del rogito di cui Parte_2 Parte_1 al successivo punto 8) grazie alla contestuale sottoscrizione da parte del medesimo di mutuo bancario di € 200.000,00; le parti danno atto che anche tale mutuo riveste il carattere di elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e che perciò ad esso, al pari del trasferimento immobiliare di cui alla precedente clausola 6, si applicheranno i benefici fiscali previsti dalla legge per atti e contratti riconducibili nell'ambito di un procedimento di separazione personale
(esenzione dall'imposta di bollo, di registro e di ogni altra tassa;
cfr., con riferimento al contratto di mutuo, Cass. ord. 17.2.2021, n. 4144).
8) L'atto pubblico con il quale sarà data esecuzione alla cessione immobiliare sopra prevista verrà effettuato entro 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione da Notaio scelto dal signor , con spese e oneri tutti connessi al trasferimento immobiliare a suo carico e con Parte_2 l'applicazione dei benefici previsti dalla legge per le ipotesi di attribuzioni immobiliari riconducibili ad un accordo di separazione.
9) Entro il 31.7.2025, le parti chiuderanno i conti correnti cointestati e divideranno al 50% i rispettivi saldi e tutti i proventi degli investimenti finanziari cointestati, in essi compresi quelli relativi agli investimenti LO GR e TR non immediatamente disponibili che, pertanto, verranno divisi allorquando ciò sarà possibile.
10) La OR lascerà la casa familiare e si trasferirà altrove entro il 31.7.2025, portando Parte_1 con sé, oltre ai propri beni personali e a quelli di sua stretta pertinenza, alcuni utensili della cucina, alcuni elettrodomestici, tra i quali il IM, parte della biancheria di casa, la vetrinetta attualmente nella sala e il mobile a cassettini posto accanto alla vetrinetta. Nel caso in cui la medesima dovesse per qualsiasi motivo posticipare l'uscita dalla casa familiare, dall'1.8.2025 le parti concorderanno una modalità diversa dall'ospitalità per la sua permanenza nell'abitazione.
11) Sull'accordo delle parti, l'assegno unico e universale verrà percepito interamente dal signor fintanto che il suo ammontare rimarrà di € 57,00; qualora detto assegno, o altra misura ad Parte_2 esso analoga, dovesse aumentare, l'importo verrà ripartito al 50% tra i genitori.
12) La OR continuerà a usufruire al 50% delle detrazioni fiscali relative alle spese Parte_1 sostenute dai coniugi per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
13) I due cani, attualmente intestati alla OR , rimarranno nella casa familiare e il signor Parte_1
terrà a suo carico le loro spese ordinarie e straordinarie;
la OR si obbliga a Parte_2 Parte_1 tenere con sé i cani un fine settimana al mese, dal venerdì sera alla domenica sera, da concordare entro l'inizio del primo week end di ogni mese;
la medesima è disponibile a tenere con sé i cani durante i periodi di vacanze estivi ed invernali nel caso in cui il signor lo richieda e previo Parte_2 accordo.
14) Le parti dichiarano e riconoscono che, con l'esatto adempimento delle condizioni sopra riportate, avranno definito ogni rapporto di natura economica patrimoniale tra loro intercorso in ragione della comunione legale dei beni.
*****
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale. Le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio in Opera il 28.4.2002;
1) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Opera perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale;
6) Provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice Delegato dott.ssa Maria Laura Amato. Così deciso in Milano, il 16.04.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato