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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/01/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8391/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
da
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_4
04/11/1969, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in
Palermo, via S. Lo Forte n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Saladino,
dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTI
contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024, gli attori precisavano le conclusioni come da ricorso e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c.. In assenza del resistente, devono intendersi richiamate le CP_1
conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2021, debitamente notificato alla controparte il 1° settembre 2021, Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
iure proprio di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico,
parentale e morale) e patrimoniale patiti per la morte di Persona_1
(rispettivamente, padre di nonno di e Parte_1 Parte_2
, nonché suocero di ), danni da quantificarsi Parte_3 Parte_4
nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- il loro congiunto era deceduto in data 18.10.2015 a causa di un epatocarcinoma multifocale, in cui era evoluta la patologia epatica HCV, che aveva contratto per contagio dalla moglie, , a causa della CP_2
convivenza con la stessa;
2 - la responsabilità del Ministero della Sanità, in persona del Ministro pro tempore, per la contrazione da parte di della patologia HCV e CP_2
per conseguente morte a causa di emotrasfusioni infette, era già stata accertata in diversi giudizi, conclusisi con sentenze di accoglimento;
- più precisamente, con sentenza n. 3491 del 2008 del Tribunale di Palermo
il Ministero della Sanità era stato condannato al risarcimento dei danni iure
hereditatis in favore di , succeduto a , deceduta Persona_1 CP_2
nelle more del giudizio di primo grado dalla stessa originariamente promosso;
- con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2813 del 2016, passata in giudicato, il era stato condannato al risarcimento dei danni da CP_1
perdita del rapporto parentale patiti da , e Persona_1 Parte_1
a causa della morte di (rispettivamente Persona_2 CP_2
moglie di e madre di e . Persona_1 Parte_1 Per_2
Il , costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c..
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per difetto dell'elemento soggettivo e del nesso causale, nonché per la mancata prova dei danni lamentati e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza, il Giudice, su istanza di parte resistente e ritenuto che la causa richiedesse una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito.
3 Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c., il deduceva e CP_1
allegava che la sentenza n. 3491/2008 emessa dal Tribunale di Palermo era stata poi riformata dalla Corte di Appello con sentenza n.186/2013 –
divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per IO - che aveva dichiarato la prescrizione della domanda di risarcimento del danno
iure hereditatis, nonché di avere ottemperato al giudicato della sentenza n.2813/2016 per il pagamento del danno parentale per la morte di CP_2
[...]
Quindi, all'udienza del 16 ottobre 2024, dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'assunzione della prova testimoniale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
L'eccezione è infondata.
A tal fine, giova preliminarmente evidenziare, in punto di diritto, che la responsabilità del Ministero della Sanità (oggi ), in ipotesi di CP_1
contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e,
cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
4 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Qualificata la responsabilità del come extracontrattuale, per la CP_1
determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art.2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in
5 cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
A tal proposito, le S.U. della Suprema Corte di IO hanno statuito:
- che, qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime;
- che l'azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito "iure proprio" per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto (vedi Cass. S.U.
n.581/2008, conformi Cass. n.28464/2013 e Cass. n. 6213/2016 relative a fattispecie, tuttavia, anteriori all'entrata in vigore della Legge Cirielli che ha poi riformato i termini di prescrizione dei reati, compreso l'omicidio colposo).
La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate, ha altresì osservato che la prescrizione decennale ( ante legge Cirielli) nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, c. 3, c.c., solo in favore di quegli attori (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure
proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile
6 all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c.1., c.c…
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) – può dirsi provato che:
• con sentenza n. 2813 del 2016, passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità del Ministero della Sanità per il danno da contagio sofferto da
, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al CP_2
risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti;
• in occasione del ricovero avvenuto in data 06.12.2006, presso l'Ospedale Villa Sofia, veniva diagnosticato a il diabete Persona_1
mellito in cirrotico;
• nel novembre dell'anno 2013 veniva ricoverato Persona_1
presso l' di Palermo dove veniva certificata la trasformazione della CP_3
cirrosi in tumore epatico ed emessa la seguente diagnosi: “epatocarcinoma multifocale su cirrosi epatica H.C.V correlata”; conseguentemente, il Per_1
veniva sottoposto a procedure di chemioembolizzazione;
• nel 2015 veniva sottoposto a numerosi ricoveri a Persona_1
causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, sino al suo decesso,
avvenuto in data 18.10.2015.
7 Ora, per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, non opera la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947,
comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione,
invero, si configura il reato di omicidio colposo e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012,
S.U. n. 576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica Per_3
disciplina per i processi penali pendenti alla data della sua entrata in vigore che non rileva in questa sede.
La legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può
essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo
8 restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, al fine di accertare quale sia il regime normativo prescrizionale del reato (se 10 o 6 anni) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del decesso.
Il delitto di omicidio colposo si consuma, infatti, nel tempo e nel luogo in cui si verifica il decesso della persona offesa;
prima sussiste solo il reato di lesioni.
Nel caso oggetto della presente controversia, il decesso del contagiato per emotrasfusione infetta è avvenuto il 18.10.2015, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni 6.
Tale termine, però, decorre dal decesso e non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno, nonché
della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece,
applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Infatti, in caso di morte, il congiunto fa valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale ovvero il danno biologico proprio, che si verifica a causa e nel momento della morte del suo congiunto.
9 Ora, in base all'art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il danno da perdita del rapporto parentale non potrebbe essere sicuramente esercitato prima della morte del congiunto.
Nella specie, parte attrice ha notificato il ricorso ex art 702 bis c.p.c. e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 01.09.2021 (vedi ricorso notificato sub allegato n.1 della comparsa di risposta del ), ossia CP_1
prima della maturazione del termine prescrizionale di sei anni decorrente dalla morte con scadenza al 18.10.2021.
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una
10 condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi
), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, Controparte_1
un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus
HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata
11 causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, il nesso di causa fra le emotrasfusioni subite da CP_2
e il contagio da virus HCV, e quello tra la malattia contratta e la morte
[...]
di sono stati già accertati, con efficacia di giudicato, dalla CP_2
sentenza n.2813/2016 emessa dal Tribunale di Palermo.
Per quanto concerne, poi, la derivazione eziologica della contrazione da parte di della patologia da HCV dal contagio con la moglie Persona_1
e il nesso di causa tra l'evoluzione della patologia da HCV da CP_2
lui contratta e la morte, il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott.ssa
, ha concluso che: “Il sig. nell'ultimo arco temporale Persona_4 Per_1
della sua vita, sia stato affetto da “ascite refrattaria in cirrosi epatica HCV-Correlata
(Child-Pugh B8); epatocarcinoma multifocale complicato da trombosi portale;
gastrite antrale di grado lieve;
diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica;
ipertensione arteriosa”.
Se ne deduce che vi fosse un severo decadimento delle condizioni cliniche,
conseguenti alle pluripatologie di cui il paziente era affetto, principalmente
correlabili all'evoluzione dell'epatopatia HCV correlata. Pertanto si ritiene
sussistente il nesso causale tra la patologia epatica ed il decesso.
Per quanto attiene alla trasmissione del virus HCV, considerata l'assenza di
fattori di rischio messi in atto dal sig. (quali tatuaggi, storie di Per_1
tossicodipendenza e uso di aghi/siringhe infette, terapie odontoiatriche) e stante la
12 presenza di cirrosi epatica evoluta in epatocarcinoma, ascite scompensata e sindrome
epato-renale, per il criterio civilistico della preponderanza è possibile affermare che il
contagio del virus HCV sia avvenuto a seguito di trasmissione sessuale o contatto di
sangue infetto dalla moglie del sig. deceduta nel 2006 a seguito di Per_1
complicanze della cirrosi epatica HCV correlata.” (vedi pag. 16 della relazione);
Il c.t.u. ha anche fornito chiarimenti esaustivi in ordine alle osservazioni critiche formulate da parte convenuta, precisando che: “non può che
condividersi quanto affermato dal collega circa le basse possibilità di contagio da
HCV tra partner sessuali, peraltro ben documenti dagli studi scientifici di settore. Ed
allo stesso modo, è parimenti condivisibile l'assunto che in ambito studio del nesso
causale, la valutazione civilistica deve basarsi su criteri di ordine probabilistico. In
altri termini, se di un fenomeno abbiamo due possibili cause, occorre verificare in
concreto quali delle due sia la più probabile. Nel caso in esame, tuttavia, come già
ampiamente espresso nella precedente bozza, sono state escluse tutte le altre possibili
fonti del contagio virale, rimendo solamente l'ipotesi di una infezione per
trasmissione sessuale tra partner sessuale. E' ovvio che tra un evento “poco
probabile” ma possibile ed un evento “escluso”, abbia la prevalenza causale l'evento
poco probabile, che quindi può essere a ragione considerato causa del danno
risarcibile, non essendo emerse altre possibili cause.” (vedi chiarimenti depositati in data 30.10.2023).
Le superiori conclusioni del C.t.u. sono da condividere, perché fondate su un percorso logico immune da vizi e su criteri medico – legali corretti.
13 Riguardo ai rilievi critici, giova inoltre rilevare che “il giudice del merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici
di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche
Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del in CP_1 CP_1
relazione al contagio di da cui si è originato il successivo CP_2
contagio del marito, , questo è già stato accertato con valore Persona_1
di giudicato dalle sentenze n. 3491 del 2008 e 2813 del 2016 del Tribunale di
Palermo.
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
, ai fini della condanna del al Persona_1 Controparte_1
risarcimento in favore di parte attrice, occorre effettuare un accertamento in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius.
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di IO –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
14 mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
Nella specie, il danno parentale iure proprio dei ricorrenti, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
15 In particolare, il teste , dopo aver dichiarato di Testimone_1
essere un lontano cugino di e di non avere interesse alla Parte_1
causa, ha riferito:
“ADR: “è vero il cap. a) della memoria istruttoria degli attori e preciso che
e sono stati sposati per tantissimo tempo fino alla loro Persona_1 CP_2
morte e hanno sempre convissuto;
non mi risulta che abbiano mai avuto problemi
coniugali rilevanti”;
ADR: “è vero il cap. d) ma devo precisare che viveva al secondo Persona_1
piano della palazzina di via Vittorio Emanuele n. 2/B a Villafrati e e la Pt_1
moglie, , e le loro figlie, e , abitavano al terzo Parte_4 Pt_3 Pt_2
piano, e non il contrario”;
ADR: “è vero il cap. e), che mi viene letto;
preciso che il nonno , Persona_1
rimasto vedovo, dopo la morte della moglie, si dedicava totalmente a CP_2
fare il nonno e ad accompagnare le nipoti a scuola. Io lo incontravo spesso quando
andava ad accompagnare le nipotine a scuola”;
ADR: “erano il figlio e la RA a prendersi cura di Pt_1 Parte_4
; quest'ultimo era parte integrante della famiglia del figlio”; Per_1
ADR: “conosco i fatti perché il sig. veniva a trovare mia madre e mia zia e Per_1
mi capitava di essere presente, quando andavo a trovarle.” (vedi verbale di udienza del 18 maggio 2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
16 Secondo l'orientamento della Suprema Corte di IO consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente
17 tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima
(12 punti per 77 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (18 Persona_1
punti per 58 anni compiuti di , per abitazione nello stesso Parte_1
stabile/condominio (8 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(14 punti per la presenza di un superstite del nucleo primario e precisamente il fratello come risultante dal certificato storico di Persona_2
famiglia e dalla sentenza n.2813/2016 allegati al ricorso), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
203.372,00 (€ 3.911,00 x 52 punti), che porta a riconoscere al ricorrente
18 un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio Parte_1
pari ad € 203.372,00.
Per quanto concerne il danno parentale delle nipoti, e Parte_2
, tenuto conto del valore del punto base di € 1.698,20 previsto Parte_3
per la perdita di un nonno, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8 punti per 77 anni compiuti di ), per l'età del Persona_1
congiunto (18 punti per 27 anni compiuti di e per i 22 anni Parte_2
compiuti di , per abitazione nello stesso Parte_3
stabile/condominio (8 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti entro il secondo grado di parentela – i genitori e una sorella), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
73.022,60 (€ 1.698,20 x 43 punti), che porta a riconoscere alle ricorrenti,
e , un risarcimento del danno non Parte_2 Parte_3
patrimoniale iure proprio pari ad € 73.022,60 per ciascuna delle nipoti.
Passando, infine, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio patito da , RA del defunto Parte_4 Per_1
, va evidenziato che le Tabelle di Milano non contemplano il rapporto
[...]
tra suocero e RA;
pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, appare congruo liquidare in favore di , in via puramente Parte_4
equitativa, la somma di € 35.000,00 per tenere conto dell'assenza di un rapporto di parentela e/o affinità, pur in presenza di un legame affettivo.
19 Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (18 ottobre 2015), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
20 In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ 203.372,00), Parte_1 Pt_2
e (€ 73.022,60 ciascuna) e (€
[...] Parte_3 Parte_4
35.000,00) subito sopra indicato in valori attuali si determina il “danno
21 iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto del
18.10.2015 (€ 169.476,67 per il danno parentale iure proprio patito da Pt_1
€ 60.852,17 per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna
[...]
nipote, e , e € 29.166,67 per il danno parentale Parte_2 Parte_3
iure proprio patito da ), questo viene poi rivalutato fino alla Parte_4
data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 223.330,01 (di cui € 203.372,00 per capitale ed € 19.958,01 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da ad € Parte_1
80.188,69 (di cui € 73.022,60 per capitale ed € 7.166,09 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna nipote ( e Parte_2
) e ad € 38.434,72 (di cui € 35.000,00 per capitale ed € 3.434,72 per Parte_3
interessi) per il danno parentale iure proprio patito da . Parte_4
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Infine, passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dai ricorrenti nelle conclusioni del ricorso, occorre evidenziare che non è stata svolta alcuna allegazione specifica in merito nella
22 premessa del ricorso, né è stata fornita documentazione probatoria a supporto.
Questa, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima, con distrazione in favore del procuratore avv. Francesco Saladino,
dichiaratosi antistatario.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
IO – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
23 determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa,
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e , in proprio, Parte_2 Parte_3 Parte_4
contro il con ricorso notificato il 1° settembre 2021: Controparte_1
24 1. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
223.330,01, in favore di e della somma di € Parte_2 Parte_3
80.188,69 ciascuna e in favore di della somma di € Parte_4
38.434,72, per le causali di cui in parte motiva, oltre in tutti i casi interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata da parte ricorrente;
3. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € 19.042,99, di cui € 286,00 per spese vive ed euro
18.756,99 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Francesco Saladino,
dichiaratosi antistatario.
Palermo, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
25 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
26
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Angela
Notaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8391/21 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
da
nato a [...] il [...], Parte_1 Pt_2
, nata a [...] il [...], ,
[...] Parte_3
nata a [...] il [...] e , nata a [...] il Parte_4
04/11/1969, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente giudizio in
Palermo, via S. Lo Forte n. 13, presso lo studio dell'avv. Francesco Saladino,
dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura speciale su foglio separato depositato telematicamente in allegato al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
RICORRENTI
contro
in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
domiciliato ope legis in Palermo, via Valerio Villareale n.6, presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato , Email_1
dalla quale è rappresentato e difeso ope legis;
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento danni – lesione personale
Conclusioni delle parti: all'udienza del 16 ottobre 2024, gli attori precisavano le conclusioni come da ricorso e memorie ex art.183 sesto comma c.p.c.. In assenza del resistente, devono intendersi richiamate le CP_1
conclusioni formulate in comparsa di risposta.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 14 giugno 2021, debitamente notificato alla controparte il 1° settembre 2021, Parte_1 Parte_2
e convenivano in giudizio il Parte_3 Parte_4
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni Controparte_1
iure proprio di natura non patrimoniale (sub specie di danno biologico,
parentale e morale) e patrimoniale patiti per la morte di Persona_1
(rispettivamente, padre di nonno di e Parte_1 Parte_2
, nonché suocero di ), danni da quantificarsi Parte_3 Parte_4
nella misura da accertare nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione.
Assumevano, infatti, che:
- il loro congiunto era deceduto in data 18.10.2015 a causa di un epatocarcinoma multifocale, in cui era evoluta la patologia epatica HCV, che aveva contratto per contagio dalla moglie, , a causa della CP_2
convivenza con la stessa;
2 - la responsabilità del Ministero della Sanità, in persona del Ministro pro tempore, per la contrazione da parte di della patologia HCV e CP_2
per conseguente morte a causa di emotrasfusioni infette, era già stata accertata in diversi giudizi, conclusisi con sentenze di accoglimento;
- più precisamente, con sentenza n. 3491 del 2008 del Tribunale di Palermo
il Ministero della Sanità era stato condannato al risarcimento dei danni iure
hereditatis in favore di , succeduto a , deceduta Persona_1 CP_2
nelle more del giudizio di primo grado dalla stessa originariamente promosso;
- con sentenza del Tribunale di Palermo n. 2813 del 2016, passata in giudicato, il era stato condannato al risarcimento dei danni da CP_1
perdita del rapporto parentale patiti da , e Persona_1 Parte_1
a causa della morte di (rispettivamente Persona_2 CP_2
moglie di e madre di e . Persona_1 Parte_1 Per_2
Il , costituitosi, eccepiva, in via preliminare, la Controparte_1
prescrizione quinquennale del diritto ex art. 2947 c.c..
Nel merito, contestava la fondatezza della domanda per difetto dell'elemento soggettivo e del nesso causale, nonché per la mancata prova dei danni lamentati e ne chiedeva il rigetto.
Alla prima udienza, il Giudice, su istanza di parte resistente e ritenuto che la causa richiedesse una istruzione non sommaria, disponeva il mutamento del rito.
3 Con memoria ex art.183, sesto comma, n.1 c.p.c., il deduceva e CP_1
allegava che la sentenza n. 3491/2008 emessa dal Tribunale di Palermo era stata poi riformata dalla Corte di Appello con sentenza n.186/2013 –
divenuta definitiva a seguito del rigetto del ricorso per IO - che aveva dichiarato la prescrizione della domanda di risarcimento del danno
iure hereditatis, nonché di avere ottemperato al giudicato della sentenza n.2813/2016 per il pagamento del danno parentale per la morte di CP_2
[...]
Quindi, all'udienza del 16 ottobre 2024, dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e l'assunzione della prova testimoniale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni di cui in epigrafe con assegnazione dei termini previsti dall'art.190 c.p.c..
Ciò premesso, occorre in primo luogo esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dal . CP_1
L'eccezione è infondata.
A tal fine, giova preliminarmente evidenziare, in punto di diritto, che la responsabilità del Ministero della Sanità (oggi ), in ipotesi di CP_1
contagio di epatite B o C o del virus HIV tramite emotrasfusioni, ha natura aquiliana, trovando il proprio fondamento in un comportamento omissivo e,
cioè, nell'inosservanza colposa dei doveri istituzionali di sorveglianza, di direttive e di autorizzazione in materia di produzione e commercializzazione di sangue umano ed emoderivati, che competono al in forza di un CP_1
quadro normativo di carattere generale e specifico (cfr. L. 592/1967, D.P.R.
4 1256/1971, L. 519/1973, L. 833/1978, D.L. 443/1987), e ciò
indipendentemente da eventuali profili ascrivibili ad altri enti nella loro attività di effettiva distribuzione e somministrazione dei suddetti prodotti
(cfr. Cass. civ. n. 11609/2005).
Più specificamente, le sezioni unite della Suprema Corte, in una serie di pronunce del 2008, hanno ribadito che siffatta responsabilità trova il suo referente normativo nell'art. 2043 c.c., dovendosi escludere che il , CP_1
in virtù della piena autonomia giuridica, rispetto allo Stato, dell'Ente
erogatore dei servizi sanitari, possa essere considerato alla stregua di parte con riferimento al contratto stipulato tra il paziente e la struttura sanitaria nell'ambito della quale il primo è stato sottoposto ad emotrasfusione (cfr.
Cass. civ., sez. un., nn. da 576 a 585 del 2008).
D'altronde, come già chiarito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.
226/2000, il comportamento omissivo colposo imputabile al , CP_1
inquadrabile nell'alveo della responsabilità aquiliana, può fondare il diritto dei danneggiati al risarcimento, senza che ciò possa ritenersi escluso dall'intervento della L. 210/1992, che ha previsto il diritto ad un indennizzo,
a carico dello Stato, in favore di chi abbia riportato complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.
Qualificata la responsabilità del come extracontrattuale, per la CP_1
determinazione del termine prescrizionale occorre fare riferimento all'art.2947 c.c., ai sensi del quale il diritto al risarcimento si prescrive in
5 cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, ovvero nel più lungo termine prescrizionale previsto per il reato, se il fatto è considerato dalla legge come reato.
A tal proposito, le S.U. della Suprema Corte di IO hanno statuito:
- che, qualora i soggetti contagiati da infezioni da Hbv, Hcv e Hiv, a seguito di trasfusioni o assunzioni di emoderivati, abbiano fatto valere la responsabilità dell'amministrazione sanitaria, addebitandole l'omessa sorveglianza sulla distribuzione del sangue e dei suoi derivati, non sono configurabili i reati di epidemia colposa o di lesioni colpose plurime;
- che l'azione risarcitoria non è assoggettata alla prescrizione stabilita dalla legge penale per tali fattispecie criminose, mentre operano la prescrizione quinquennale, per le vittime di lesioni colpose, e la prescrizione decennale, in favore di chi abbia agito "iure proprio" per il risarcimento del danno derivante dall'omicidio colposo del proprio congiunto (vedi Cass. S.U.
n.581/2008, conformi Cass. n.28464/2013 e Cass. n. 6213/2016 relative a fattispecie, tuttavia, anteriori all'entrata in vigore della Legge Cirielli che ha poi riformato i termini di prescrizione dei reati, compreso l'omicidio colposo).
La Suprema Corte, nelle sentenze sopra richiamate, ha altresì osservato che la prescrizione decennale ( ante legge Cirielli) nell'ipotesi di configurabilità di omicidio colposo opera, ex art. 2947, c. 3, c.c., solo in favore di quegli attori (congiunti del contagiato) che abbiano agito in giudizio (iure
proprio) per il risarcimento del danno causato dal decesso ascrivibile
6 all'emotrasfusione (o all'assunzione di emoderivati) con sangue infetto e non per gli stessi attori che, nello stesso giudizio, abbiano agito iure hereditatis per il danno da lesione colposa subito dal de cuius, per la quale ultima ipotesi opera la prescrizione quinquennale ex art. 2947, c.1., c.c…
Tanto premesso, nel caso specifico – tenuto conto delle circostanze non contestate tra le parti e della documentazione versata in atti (vedi allegati all'atto di citazione) – può dirsi provato che:
• con sentenza n. 2813 del 2016, passata in giudicato, è stata accertata la responsabilità del Ministero della Sanità per il danno da contagio sofferto da
, con conseguente condanna dell'amministrazione convenuta al CP_2
risarcimento dei danni iure proprio patiti dai congiunti;
• in occasione del ricovero avvenuto in data 06.12.2006, presso l'Ospedale Villa Sofia, veniva diagnosticato a il diabete Persona_1
mellito in cirrotico;
• nel novembre dell'anno 2013 veniva ricoverato Persona_1
presso l' di Palermo dove veniva certificata la trasformazione della CP_3
cirrosi in tumore epatico ed emessa la seguente diagnosi: “epatocarcinoma multifocale su cirrosi epatica H.C.V correlata”; conseguentemente, il Per_1
veniva sottoposto a procedure di chemioembolizzazione;
• nel 2015 veniva sottoposto a numerosi ricoveri a Persona_1
causa del peggioramento delle sue condizioni di salute, sino al suo decesso,
avvenuto in data 18.10.2015.
7 Ora, per quanto concerne il danno da perdita del rapporto parentale, non opera la prescrizione quinquennale di cui al primo comma dell'art.2947,
comma 1, c.c., bensì il più lungo termine di prescrizione del reato di omicidio colposo.
In ipotesi di decesso causalmente riconducibile alla emotrasfusione,
invero, si configura il reato di omicidio colposo e dunque occorre verificare il termine di prescrizione di tale reato (cfr. Cass. n. 20934/2015, n. 7553/2012,
S.U. n. 576/2008 e S.U. n.581/2008).
Detto termine varia a seconda che si tratti, sostanzialmente, di fatto anteriore o successivo alla legge n.251/2005 (c.d. , salva la specifica Per_3
disciplina per i processi penali pendenti alla data della sua entrata in vigore che non rileva in questa sede.
La legge Cirielli ha riformato l'art.157 c.p. in tema di prescrizione del reato stabilendo, come regola generale, che la durata della prescrizione non può
essere superiore al massimo edittale della pena, fissando tuttavia una soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Quindi, mentre fino al 2005 la durata della prescrizione veniva calcolata in scaglioni, a seconda della fascia a cui apparteneva la pena massima dell'illecito contestato al reo (fissando, per quanto qui rileva, la prescrizione in 10 anni, per i delitti puniti, nel massimo, con la pena della reclusione non inferiore a 5 anni, come il reato di omicidio colposo), l'attuale configurazione della norma, invece, rimanda direttamente alla pena massima, fermo
8 restando i limiti della soglia minima di 6 anni per i delitti e di 4 per le contravvenzioni.
Inoltre, al fine di accertare quale sia il regime normativo prescrizionale del reato (se 10 o 6 anni) occorre fare riferimento alle norme vigenti all'epoca del decesso.
Il delitto di omicidio colposo si consuma, infatti, nel tempo e nel luogo in cui si verifica il decesso della persona offesa;
prima sussiste solo il reato di lesioni.
Nel caso oggetto della presente controversia, il decesso del contagiato per emotrasfusione infetta è avvenuto il 18.10.2015, ossia successivamente all'entrata in vigore della legge Cirielli, sicché il termine di prescrizione applicabile al reato, e, per l'effetto, all'azione civile ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni 6.
Tale termine, però, decorre dal decesso e non dalla data in cui il soggetto ha acquisito piena conoscenza dell'esistenza e gravità del danno, nonché
della sua riconducibilità eziologica alla trasfusione (dies questo, invece,
applicabile ai danni da lesioni colpose fatte valere dal contagiato o dai congiunti iure hereditatis).
Infatti, in caso di morte, il congiunto fa valere iure proprio il danno da perdita del rapporto parentale ovvero il danno biologico proprio, che si verifica a causa e nel momento della morte del suo congiunto.
9 Ora, in base all'art. 2935 c.c. rubricato “Decorrenza della prescrizione” la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Il danno da perdita del rapporto parentale non potrebbe essere sicuramente esercitato prima della morte del congiunto.
Nella specie, parte attrice ha notificato il ricorso ex art 702 bis c.p.c. e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza in data 01.09.2021 (vedi ricorso notificato sub allegato n.1 della comparsa di risposta del ), ossia CP_1
prima della maturazione del termine prescrizionale di sei anni decorrente dalla morte con scadenza al 18.10.2021.
Ciò posto, muovendo la presente disamina da un'ipotesi di responsabilità
extracontrattuale per omissione colposa, i profili che devono formare di oggetto di accertamento giudiziale, in ordine alla domanda risarcitoria spiegata, attengono agli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano e,
segnatamente, al nesso eziologico tra la condotta omissiva e l'evento lesivo nonché all'imputabilità soggettiva (cfr., per tutte, Cass. civ. n. 390/2008).
Con riferimento al nesso causale, i giudici di legittimità – dopo avere evidenziato le differenze di natura e funzione tra la responsabilità civile e quella penale – hanno affermato che, mentre nel diritto penale vige la regola della prova oltre il ragionevole dubbio (ed è quindi richiesta la probabilità
logica confinante con la certezza), nel diritto civile vale la regola, meno rigorosa, della “preponderanza dell'evidenza” o del “più probabile che non”
(così Cass. civ. n. 21619/2007). Ciò significa che, nel diritto civile, una
10 condotta può dirsi causa di un evento quando sia più probabile che l'abbia causato piuttosto che il contrario.
Avuto specifico riguardo al danno derivante da emotrasfusione, il principio in parola è stato successivamente ribadito dalla Suprema Corte,
secondo cui “in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è
regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata,
sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione "ex ante" – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che – sussistendo a carico del Ministero della sanità (oggi
), anche prima dell'entrata in vigore della l. 107/1990, Controparte_1
un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico – il giudice, accertata l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus
HIV, HBV o HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può
ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata
11 causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi CP_1
dell'evento” (Cass. civ. n. 8430/2011).
Nel caso in esame, il nesso di causa fra le emotrasfusioni subite da CP_2
e il contagio da virus HCV, e quello tra la malattia contratta e la morte
[...]
di sono stati già accertati, con efficacia di giudicato, dalla CP_2
sentenza n.2813/2016 emessa dal Tribunale di Palermo.
Per quanto concerne, poi, la derivazione eziologica della contrazione da parte di della patologia da HCV dal contagio con la moglie Persona_1
e il nesso di causa tra l'evoluzione della patologia da HCV da CP_2
lui contratta e la morte, il C.T.U. nominato nel presente giudizio, dott.ssa
, ha concluso che: “Il sig. nell'ultimo arco temporale Persona_4 Per_1
della sua vita, sia stato affetto da “ascite refrattaria in cirrosi epatica HCV-Correlata
(Child-Pugh B8); epatocarcinoma multifocale complicato da trombosi portale;
gastrite antrale di grado lieve;
diabete mellito tipo 2 in terapia insulinica;
ipertensione arteriosa”.
Se ne deduce che vi fosse un severo decadimento delle condizioni cliniche,
conseguenti alle pluripatologie di cui il paziente era affetto, principalmente
correlabili all'evoluzione dell'epatopatia HCV correlata. Pertanto si ritiene
sussistente il nesso causale tra la patologia epatica ed il decesso.
Per quanto attiene alla trasmissione del virus HCV, considerata l'assenza di
fattori di rischio messi in atto dal sig. (quali tatuaggi, storie di Per_1
tossicodipendenza e uso di aghi/siringhe infette, terapie odontoiatriche) e stante la
12 presenza di cirrosi epatica evoluta in epatocarcinoma, ascite scompensata e sindrome
epato-renale, per il criterio civilistico della preponderanza è possibile affermare che il
contagio del virus HCV sia avvenuto a seguito di trasmissione sessuale o contatto di
sangue infetto dalla moglie del sig. deceduta nel 2006 a seguito di Per_1
complicanze della cirrosi epatica HCV correlata.” (vedi pag. 16 della relazione);
Il c.t.u. ha anche fornito chiarimenti esaustivi in ordine alle osservazioni critiche formulate da parte convenuta, precisando che: “non può che
condividersi quanto affermato dal collega circa le basse possibilità di contagio da
HCV tra partner sessuali, peraltro ben documenti dagli studi scientifici di settore. Ed
allo stesso modo, è parimenti condivisibile l'assunto che in ambito studio del nesso
causale, la valutazione civilistica deve basarsi su criteri di ordine probabilistico. In
altri termini, se di un fenomeno abbiamo due possibili cause, occorre verificare in
concreto quali delle due sia la più probabile. Nel caso in esame, tuttavia, come già
ampiamente espresso nella precedente bozza, sono state escluse tutte le altre possibili
fonti del contagio virale, rimendo solamente l'ipotesi di una infezione per
trasmissione sessuale tra partner sessuale. E' ovvio che tra un evento “poco
probabile” ma possibile ed un evento “escluso”, abbia la prevalenza causale l'evento
poco probabile, che quindi può essere a ragione considerato causa del danno
risarcibile, non essendo emerse altre possibili cause.” (vedi chiarimenti depositati in data 30.10.2023).
Le superiori conclusioni del C.t.u. sono da condividere, perché fondate su un percorso logico immune da vizi e su criteri medico – legali corretti.
13 Riguardo ai rilievi critici, giova inoltre rilevare che “il giudice del merito,
quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia
tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della
motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento;
non è quindi
necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici
di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese
perché incompatibili con le conclusioni tratte” (Cass. civ. n. 282/2009; così anche
Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000).
Quanto, poi, al profilo della colpevolezza del in CP_1 CP_1
relazione al contagio di da cui si è originato il successivo CP_2
contagio del marito, , questo è già stato accertato con valore Persona_1
di giudicato dalle sentenze n. 3491 del 2008 e 2813 del 2016 del Tribunale di
Palermo.
Dunque, se in astratto, – alla luce delle considerazioni e dei rilievi svolti –
possono ritenersi presenti tutti i presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria da perdita dal rapporto parentale del congiunto
, ai fini della condanna del al Persona_1 Controparte_1
risarcimento in favore di parte attrice, occorre effettuare un accertamento in ordine alla sussistenza e all'intensità del vincolo affettivo che legava i congiunti al de cuius.
Ora, secondo l'orientamento della Suprema Corte di IO –
condiviso da questo giudice - “In tema di danno non patrimoniale, il pregiudizio
patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a
14 mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza
stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite,
ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di
un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo
presunto, può essere esclusa dalla prova contraria, a differenza del cd. "danno in re
ipsa", che sorge per il solo verificarsi dei suoi presupposti senza che occorra alcuna
allegazione o dimostrazione.” (in termini la massima di Cass. n.25541/2022) ed ancora “L'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex art. 2727 c.c., una
conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli o ai fratelli della
vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che
fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini
del "quantum debeatur"); in tal caso, grava sul convenuto l'onere di provare che
vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la
morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva negato
qualsivoglia risarcimento ai fratelli di un uomo deceduto a seguito di un incidente
stradale, per il solo fatto che due di essi risiedessero in India, e l'altro in una città
italiana diversa da quella della vittima).” (in termini la massima di Cass. n.
22397/2022; conforme Cass. n. 9010/2022).
Nella specie, il danno parentale iure proprio dei ricorrenti, oltre a fondarsi su una presunzione di comune esperienza, è stato oggetto specifico di prova.
15 In particolare, il teste , dopo aver dichiarato di Testimone_1
essere un lontano cugino di e di non avere interesse alla Parte_1
causa, ha riferito:
“ADR: “è vero il cap. a) della memoria istruttoria degli attori e preciso che
e sono stati sposati per tantissimo tempo fino alla loro Persona_1 CP_2
morte e hanno sempre convissuto;
non mi risulta che abbiano mai avuto problemi
coniugali rilevanti”;
ADR: “è vero il cap. d) ma devo precisare che viveva al secondo Persona_1
piano della palazzina di via Vittorio Emanuele n. 2/B a Villafrati e e la Pt_1
moglie, , e le loro figlie, e , abitavano al terzo Parte_4 Pt_3 Pt_2
piano, e non il contrario”;
ADR: “è vero il cap. e), che mi viene letto;
preciso che il nonno , Persona_1
rimasto vedovo, dopo la morte della moglie, si dedicava totalmente a CP_2
fare il nonno e ad accompagnare le nipoti a scuola. Io lo incontravo spesso quando
andava ad accompagnare le nipotine a scuola”;
ADR: “erano il figlio e la RA a prendersi cura di Pt_1 Parte_4
; quest'ultimo era parte integrante della famiglia del figlio”; Per_1
ADR: “conosco i fatti perché il sig. veniva a trovare mia madre e mia zia e Per_1
mi capitava di essere presente, quando andavo a trovarle.” (vedi verbale di udienza del 18 maggio 2023).
Ciò posto, per quanto concerne il danno parentale iure proprio dovrà essere liquidata equitativamente un'unica voce, comprensiva di tutte le sofferenze morali ed esistenziali connesse alla perdita del rapporto parentale.
16 Secondo l'orientamento della Suprema Corte di IO consolidatosi di recente – cui questa Sezione ha ritenuto di uniformarsi in quanto condivisibile – al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti e la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti,
tra le quali, da indicare come indefettibili, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, da valutarsi, comunque, in ragione della particolarità e della eventuale eccezionalità del caso di specie (vedi Cass. n.11689/2022, n.
26301/2021, n.26300/2021 e n. 10579/2021).
Sulla scorta di tali considerazioni, questo giudice ritiene di operare la suddetta quantificazione sulla base delle Tabelle di Milano aggiornate nel
2024, le quali, nella parte relativa alla liquidazione dei danni riflessi subiti dai congiunti della vittima primaria in caso di decesso per la perdita del rapporto parentale sono fondate sul sistema a punti basato sulla attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto.
Le tabelle di Milano individuano precisamente cinque parametri per la liquidazione del risarcimento all'interno del rapporto di parentela esistente
17 tra la vittima ed il congiunto avente diritto al risarcimento (l'età della vittima primaria, l'età della vittima secondaria, la convivenza, la sopravvivenza di altro/altri congiunti nel nucleo familiare primario del de cuius, la qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto), e attribuiscono un punteggio fisso o variabile (per la qualità ed intensità della relazione affettiva fino a 30 punti) ai parametri enucleati da moltiplicare per una somma di denaro (costituente il valore del singolo punto di danno non patrimoniale).
La suddetta quantificazione viene effettuata, quindi, alla luce delle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di
Milano nell'anno 2024.
Tenuto conto del valore del punto base di € 3.911,00 previsto per la perdita di un genitore, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima
(12 punti per 77 anni compiuti di ), per l'età del congiunto (18 Persona_1
punti per 58 anni compiuti di , per abitazione nello stesso Parte_1
stabile/condominio (8 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(14 punti per la presenza di un superstite del nucleo primario e precisamente il fratello come risultante dal certificato storico di Persona_2
famiglia e dalla sentenza n.2813/2016 allegati al ricorso), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
203.372,00 (€ 3.911,00 x 52 punti), che porta a riconoscere al ricorrente
18 un risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio Parte_1
pari ad € 203.372,00.
Per quanto concerne il danno parentale delle nipoti, e Parte_2
, tenuto conto del valore del punto base di € 1.698,20 previsto Parte_3
per la perdita di un nonno, si applicano i punteggi previsti per l'età della vittima (8 punti per 77 anni compiuti di ), per l'età del Persona_1
congiunto (18 punti per 27 anni compiuti di e per i 22 anni Parte_2
compiuti di , per abitazione nello stesso Parte_3
stabile/condominio (8 punti), per il numero di familiari nel nucleo primario
(9 punti per la presenza di 3 familiari superstiti entro il secondo grado di parentela – i genitori e una sorella), per la qualità ed intensità della relazione affettiva (15 punti, corrispondente alla attribuzione del punteggio mediano).
Si perviene così ad un importo totale di risarcimento del danno di €
73.022,60 (€ 1.698,20 x 43 punti), che porta a riconoscere alle ricorrenti,
e , un risarcimento del danno non Parte_2 Parte_3
patrimoniale iure proprio pari ad € 73.022,60 per ciascuna delle nipoti.
Passando, infine, alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale iure proprio patito da , RA del defunto Parte_4 Per_1
, va evidenziato che le Tabelle di Milano non contemplano il rapporto
[...]
tra suocero e RA;
pertanto, alla luce delle risultanze probatorie, appare congruo liquidare in favore di , in via puramente Parte_4
equitativa, la somma di € 35.000,00 per tenere conto dell'assenza di un rapporto di parentela e/o affinità, pur in presenza di un legame affettivo.
19 Gli importi come sopra liquidati, in quanto calcolati ai valori attuali,
andranno prima devalutati alla data del fatto (18 ottobre 2015), per poi procedere all'applicazione degli interessi compensativi sulle somme via via rivalutate.
Infatti, i superiori importi, espressi in valuta attuale, non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro, derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
A tal proposito va osservato che in caso di risarcimento del danno, se la liquidazione viene effettuata per equivalente – e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione intervenuta fino alla data della decisione – è dovuto anche il danno da ritardo e cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della somma.
Infatti, la rivalutazione della somma liquidata e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono due funzioni diverse, mirando la prima alla reintegrazione del danneggiato nella situazione patrimoniale anteriore all'illecito, mentre gli interessi hanno natura compensativa, con la conseguenza che questi ultimi sono compatibili con la rivalutazione.
Nei debiti di valore, come in quelli di risarcimento da fatto illecito, vanno pertanto corrisposti interessi per il cui calcolo non si deve utilizzare necessariamente il tasso legale, ma un valore tale da rimpiazzare il mancato godimento delle utilità che avrebbe potuto dare il bene perduto.
20 In assenza di allegazione di segno diverso, può senz'altro farsi riferimento, quale criterio presuntivo ed equitativo, al tasso di interesse legale del periodo intercorrente tra la data del fatto e quella attuale.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle sezioni unite della Suprema Corte con sentenza n.
1712/1995 (poi ribadito, tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001,
n. 5234/2006, n. 16726/2009 e n. 18028/2010), sulla “somma capitale”
originaria rivalutata di anno in anno.
Affermata, pertanto, la cumulabilità di rivalutazione ed interessi, ormai pacifica in giurisprudenza, occorre tenere presente che, al fine di evitare la c.d. overcompensation del danno, è necessario effettuare una
“devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale,
rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno, per procedere quindi alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano si incrementano per effetto della rivalutazione (con cadenza mensile alla stregua della mensile variazione degli indici ISTAT), interessi che, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno non patrimoniale iure proprio patito da (€ 203.372,00), Parte_1 Pt_2
e (€ 73.022,60 ciascuna) e (€
[...] Parte_3 Parte_4
35.000,00) subito sopra indicato in valori attuali si determina il “danno
21 iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del fatto del
18.10.2015 (€ 169.476,67 per il danno parentale iure proprio patito da Pt_1
€ 60.852,17 per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna
[...]
nipote, e , e € 29.166,67 per il danno parentale Parte_2 Parte_3
iure proprio patito da ), questo viene poi rivalutato fino alla Parte_4
data della odierna decisione, al contempo calcolando gli interessi ponderati via via maturati.
Si giunge così alla conclusione per cui le somme dovute a titolo di risarcimento, con rivalutazione ed interessi ponderati a tutt'oggi, ammontano ad € 223.330,01 (di cui € 203.372,00 per capitale ed € 19.958,01 per interessi)
per il danno parentale iure proprio patito da ad € Parte_1
80.188,69 (di cui € 73.022,60 per capitale ed € 7.166,09 per interessi) per il danno parentale iure proprio patito da ciascuna nipote ( e Parte_2
) e ad € 38.434,72 (di cui € 35.000,00 per capitale ed € 3.434,72 per Parte_3
interessi) per il danno parentale iure proprio patito da . Parte_4
Va pertanto disposta la condanna del convenuto al pagamento CP_1
delle somme sopra indicate, sulle quali vanno poi riconosciuti interessi, al tasso legale, dalla data presente pronuncia (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Infine, passando all'esame della domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata dai ricorrenti nelle conclusioni del ricorso, occorre evidenziare che non è stata svolta alcuna allegazione specifica in merito nella
22 premessa del ricorso, né è stata fornita documentazione probatoria a supporto.
Questa, pertanto, va dichiarata inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo sulla base della tabella n.2 dei parametri forensi di cui al D.M.
n.147/2022, con riferimento allo scaglione di valore in cui rientra il valore della domanda accolta più alta (da € 52.001,00 a € 260.000,00), applicando, i valori medi, su tutte le fasi del giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale) con riduzione del valore base del compenso liquidabile per una parte del 30% (stante l'identità delle questioni di fatto e di diritto affrontate) e applicazione dell'aumento del 30% per ciascuna delle parti in aggiunta alla prima, con distrazione in favore del procuratore avv. Francesco Saladino,
dichiaratosi antistatario.
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di
IO – condiviso da questo giudice - “In caso di litisconsorzio facoltativo
ex art. 103 c.p.c., il valore della causa non si determina sommando il valore delle
singole domande proposte da un solo attore contro più convenuti o da più attori
contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato
soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome, e si deve, invece, fare
riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che,
anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito
più parti, la misura del compenso standard (sul quale applicare le variazioni in
aumento e in diminuzione previste dall'art. 4, commi 2 e 4, d.m. n. 55 del 2014) va
23 determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento in relazione alla domanda (o
alla condanna) di importo più elevato.” e “In tema di liquidazione degli onorari,
l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre
diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del
2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le
maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi
assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il
compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato
del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece,
le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso
che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e
quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi. (Nella specie, la S.C. ha
ricondotto all'art. 4, comma 2, d.m. 55 del 2014, il caso dell'avvocato che aveva
assistito, in una causa di risarcimento danni, i congiunti della vittima di un
incidente stradale, in ragione della differenza del quantum delle varie domande,
connesse per identità del titolo).” (in termini le massime di Cass. civ.
n.10367/2024).
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria deduzione, eccezione e difesa,
in parziale accoglimento della domanda proposta da Parte_1
e , in proprio, Parte_2 Parte_3 Parte_4
contro il con ricorso notificato il 1° settembre 2021: Controparte_1
24 1. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore di della somma di € Parte_1
223.330,01, in favore di e della somma di € Parte_2 Parte_3
80.188,69 ciascuna e in favore di della somma di € Parte_4
38.434,72, per le causali di cui in parte motiva, oltre in tutti i casi interessi legali dalla data della presente pronuncia fino al soddisfo;
2. dichiara inammissibile la domanda di risarcimento dei danni patrimoniali formulata da parte ricorrente;
3. condanna il , in persona del Ministro pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite dagli stessi sostenute, che liquida in € 19.042,99, di cui € 286,00 per spese vive ed euro
18.756,99 per compenso, oltre spese generali al 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore avv. Francesco Saladino,
dichiaratosi antistatario.
Palermo, 14 gennaio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Angela Notaro
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritto con
firma digitale dal Giudice dott.ssa Angela Notaro, in conformità alle prescrizioni del
combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla
L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel
25 rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia
21/2/2011, n. 44.
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