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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/05/2025, n. 2601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2601 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2017/ 2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza del 14 maggio 2025
“L'avv. Negri richiama il ricorso insistendo in via principale per l'autorizzazione all'intervento di adeguamento”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 29/01/2025 avendo allegato disforia di genere e documentato il Parte_1
percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da ad nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad Parte_1 Parte_2
intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 14 maggio 2025 è comparsa personalmente la parte con il difensore;
all'esito dell'ascolto e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che: -parte attrice è seguita dal Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) dell'Azienda ospedaliera a partire dal giugno 2024; Controparte_1
-la relazione psicologica del SAIFIP del in atti (doc.
3- pag.1) riconosce la sussistenza della disforia di genere, rilevando che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenze di genere.
La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
La stessa relazione psicologica certifica altresì che parte attrice ha intrapreso un percorso mascolinizzante presso un endocrinologo privato, terapia attualmente in essere e periodicamente sotto controllo.
- la relazione endocrinologica, rilasciata dalla Clinica ETHOS-Roma dott. dà atto che “allo Persona_1 stato attuale, dati i suddetti miglioramenti e l'assenza di patologie concomitanti non sussistono controindicazioni né alla terapia ormonale di affermazione di genere né all'eventuale chirurgia di affermazione di genere” (cfr. doc 4).
- il certificato rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I certifica che parte attrice è attualmente al I mese di terapia ormonale mascolinizzante (cfr. doc del 13/2/2025).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche provenienti dal già menzionato centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso Parte_1 da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
“ ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è Parte_1 Parte_2 conosciuta nel mondo esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. ric.3), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], attribuendo Parte_1
il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 60 parte I serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1998 Parte_1 del Comune di CARIGNANO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti;
Parte_2
autorizza nata a TORINO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1
chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025.
Il PRESIDENTE EST.
Dott. ALBERTO TETAMO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente Rel.
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Isabella Messina Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. R.G. 2017/ 2025 avente per oggetto: rettificazione di attribuzione di sesso promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. NEGRI GIANMARCO Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
PARTE CONVENUTA
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice
Come da verbale dell'udienza del 14 maggio 2025
“L'avv. Negri richiama il ricorso insistendo in via principale per l'autorizzazione all'intervento di adeguamento”
Per il P.M.
Accogliersi la domanda proposta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in data 29/01/2025 avendo allegato disforia di genere e documentato il Parte_1
percorso di transizione dal genere femminile a quello maschile, ha domandato a questo Tribunale di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso da femminile a maschile e la rettificazione del prenome da ad nonché, contestualmente, di concedere l'autorizzazione a sottoporsi ad Parte_1 Parte_2
intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.
Il P.M. nulla ha opposto.
All'udienza del 14 maggio 2025 è comparsa personalmente la parte con il difensore;
all'esito dell'ascolto e precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
La domanda principale di rettificazione di attribuzione di sesso merita, ad avviso di questo Collegio, accoglimento. L'art. 1 l. 164/1982 stabilisce che “La rettificazione (di attribuzione di sesso) si fa in forza di sentenza del Tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali”.
L'art. 31 d.lgs. 150/2011 stabilisce che “quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il Tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 221 del 5 novembre 2015 nonché con la successiva sentenza n. 180 del 2017, e la Corte di Cassazione, con sentenza n. 15138/2015, hanno chiarito, valorizzando peraltro il dato testuale di cui all'art. 31, comma 4, d.lgs. 150/2011 (“quando risulta necessario”), che per la rettificazione di attribuzione di sesso prevista dall'art. 1 l. 164/1982 non deve più considerarsi presupposto imprescindibile il trattamento chirurgico di modificazione dei caratteri sessuali anatomici primari, sufficiente essendo il rigoroso accertamento, da parte del Giudice di merito, del disturbo di identità di genere e di un serio, univoco e tendenzialmente irreversibile percorso individuale di acquisizione di una nuova identità di genere.
La Corte Costituzione, con la più recente sentenza n. 143/2024, ha da ultimo dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del D.Lgs. n. 150 del 2011 per irragionevolezza ai sensi dell'art. 3 Cost.
“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del Tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per
l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”. In particolare, la Corte ha chiarito che, potendo il percorso di transizione di genere “compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza”. La pronuncia della Corte costituzionale -ad avviso del Collegio- non esclude tout court la necessità dell'autorizzazione giudiziale al trattamento medico-chirurgico ma solo impone una valutazione caso per caso, potendo darsi situazioni in cui tale autorizzazione non è più necessaria laddove la parte abbia dimostrato, attraverso il deposito di idonea documentazione medica, di aver completato il percorso individuale irreversibile di transizione di genere.
Situazione che tuttavia, nel caso di specie, non ricorre, avendo la parte ricorrente allegato e documentato di doversi ancora sottoporre all'intervento di riconversione chirurgica del sesso in funzione di un proprio maggior benessere psicofisico ed avendo perciò domandato al Tribunale l'autorizzazione al relativo trattamento medico-chirurgico.
*
Nel caso di specie, ritiene questo Tribunale che sia stata raggiunta la prova della serietà e tendenziale irreversibilità del percorso di transizione;
risulta, infatti, dagli atti di causa, che: -parte attrice è seguita dal Servizio per l'adeguamento tra identità fisica e identità psichica (SAIFIP) dell'Azienda ospedaliera a partire dal giugno 2024; Controparte_1
-la relazione psicologica del SAIFIP del in atti (doc.
3- pag.1) riconosce la sussistenza della disforia di genere, rilevando che “La condizione esistenziale della persona e i bisogni da lei espressi richiedono la rettificazione chirurgica ed anagrafica ritenuta, attualmente, nella letteratura e nella pratica clinica internazionale, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico nelle persone con incongruenze di genere.
La persona appare in grado di affrontare gli interventi chirurgici che si effettuano per la riattribuzione di sesso interventi che non presentano di per sé particolari livelli di pericolosità per la vita e la salute delle persone che li richiedono”, ed escludendo controindicazioni psicologiche all'intervento di riassegnazione sessuale;
La stessa relazione psicologica certifica altresì che parte attrice ha intrapreso un percorso mascolinizzante presso un endocrinologo privato, terapia attualmente in essere e periodicamente sotto controllo.
- la relazione endocrinologica, rilasciata dalla Clinica ETHOS-Roma dott. dà atto che “allo Persona_1 stato attuale, dati i suddetti miglioramenti e l'assenza di patologie concomitanti non sussistono controindicazioni né alla terapia ormonale di affermazione di genere né all'eventuale chirurgia di affermazione di genere” (cfr. doc 4).
- il certificato rilasciato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I certifica che parte attrice è attualmente al I mese di terapia ormonale mascolinizzante (cfr. doc del 13/2/2025).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che, alla luce delle risultanze mediche provenienti dal già menzionato centro pubblico specializzato, il sesso attribuito nell'atto di nascita non corrisponda più all'identità attuale di e possa, pertanto, procedersi immediatamente alla rettificazione di attribuzione di sesso Parte_1 da femminile a maschile, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alle necessarie rettifiche sul relativo registro.
All'attribuzione a parte attrice del sesso maschile deve necessariamente conseguire anche l'attribuzione di un nuovo nome, corrispondente al sesso.
L'attribuzione del nuovo nome - pur non essendo espressamente disciplinata dalla legge 164/1982 - consegue necessariamente all'attribuzione di sesso differente, al fine di evitare una discrepanza inammissibile tra sesso e nome, come, peraltro si evince sia dall'art. 5 l. 164/82 (“Le attestazioni… sono rilasciate con la sola indicazione del nuovo sesso e nome”), sia dalla normativa in materia di stato civile (art. 35 DPR 3.11.2000 n.
396) che prevede che il nome di una persona deve corrispondere al sesso.
Il prenome di parte attrice deve pertanto essere rettificato, conformemente a quanto richiesto, da
“ ” in “ ”, risultando quest'ultimo il nome con il quale da molti anni parte attrice è Parte_1 Parte_2 conosciuta nel mondo esterno.
Per le ragioni sopraesposte, nulla osta all'accoglimento, in questa sede, anche della domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile.
Se, del resto, il previo intervento chirurgico non è più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, nondimeno e a fortiori esso potrà ugualmente essere autorizzato contestualmente all'immediata rettifica. Premessa, infatti, la sussistenza di un interesse a domandare autorizzazione all'intervento anche in caso di domanda di immediata rettificazione dell'attribuzione di sesso, in quanto l'esecuzione dell'intervento resta subordinata alla previa autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria ex art. 31 d.lgs. 150/2011, tale intervento, ancorché non più necessario per la rettificazione dell'attribuzione di sesso, ben può giustificarsi come “eventuale ausilio per il benessere della persona … ponendo fine all'angoscia dettata dal contrasto tra condizione anatomica e condizione psichica” (Cass. 15138/2015) e “come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico” (Corte Cost. 221/2015) dovendo, pertanto, il Giudice di merito, richiesto dell'autorizzazione, accertare che non vi siano controindicazioni mediche o psicologiche all'esecuzione del radicale intervento e che tale trattamento sia funzionale al miglioramento delle condizioni psicofisiche dell'interessato.
Nel caso di specie, le relazioni mediche in atti escludono controindicazioni all'intervento e anzi ne valutano la positività in termini di completamento del percorso di transizione, di piena realizzazione dell'identità di parte attrice e di miglioramento della qualità della sua vita (cfr. doc. ric.3), sicché la domanda deve essere accolta.
Nulla sulle spese, attesa la non opposizione del Pubblico Ministero e la natura necessaria del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis, visti gli artt. 1 e ss. l. 164/82, l'art. 31 d.lgs. 150/2011 e l'art. 49 DPR 396/2000, rettifica l'attribuzione di sesso relativa a nata a [...] il [...], attribuendo Parte_1
il sesso maschile ed il prenome di “ ”; Parte_2
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CARIGNANO di procedere alla rettificazione dell'atto di nascita relativo a (atto n. 60 parte I serie A del registro degli atti di nascita dell'anno 1998 Parte_1 del Comune di CARIGNANO) facendo constare per mezzo di annotazioni marginali che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi rispettivamente come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti;
Parte_2
autorizza nata a TORINO (TO) il [...], a sottoporsi a [...] medico- Parte_1
chirurgico per l'adeguamento dei propri caratteri sessuali al sesso maschile;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 27/05/2025.
Il PRESIDENTE EST.
Dott. ALBERTO TETAMO
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.