Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 14/05/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Green Sea S.r.l.S., in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Ing. Luca Tagliente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Pier Luigi Portaluri e Giorgio Portaluri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Lecce, via M.R. Imbriani 36.
contro
Comune di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Liuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Lecce presso l’avvocato Tommaso Fazio, piazzetta Montale, n. 2;
Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Lecce, piazza S. Oronzo;
Provincia di Taranto e Regione Puglia (non costituite in giudizio).
per l'annullamento
di tutti gli atti, provvedimenti e pareri dettagliati nel ricorso introduttivo e nei ricorsi per motivi aggiunti a cui si rinvia.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Taranto, della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e del Ministero Ambiente e Sicurezza Energetica;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 il dott. Domenico De LC e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14 maggio 2019 e depositato il successivo 28 maggio, la Green Sea s.r.l.s. ha premesso di essere concessionaria di un’area di complessivi 1652,00 mq sita in Taranto al Lungomare Vittorio Emanuele III meglio dettagliata in ricorso, e che il rapporto sarebbe stato prorogato altri 15 anni ai sensi dell’art. 1, commi 682 e ss. della l. n. 145/2018.
Con istanza del 28.5.2018 la Green Sea ha domandato al Comune il rilascio dell’autorizzazione unica – e quindi dei correlati assensi, ivi incluso il p. di c. – per la realizzazione di un polo di aggregazione e di svago (meglio descritto nella relazione tecnica allegata all’istanza) nella predetta area demaniale oggetto della c.d.m. n. 39/’17.
Con nota (prot. n. 60437) del 30.4.2019 il Comune ha trasmesso alla società esponente il diniego definitivo sull’istanza presentata dalla ricorrente in data 28.5.2018 per la realizzazione di un polo di aggregazione e di svago per il tempo libero mediante la riqualificazione e il riuso dell’area del pontile Rota, sulla base dei motivi già rappresentati con nota (n. 38375) del 15.3.2019 recante i motivi ostativi ex art. 10bis della l. n. 241/1990 nella quale si legge che:
- «la Direzione Urbanistica - Edilità, con nota prot. n. 37313 del 14.3.2019, ha trasmesso in ordine all’intervento di che trattasi, parere endoprocedimentale vincolante [lo sottolineiamo sin d’ora, in quanto profilo rilevante ai nostri fini: n.d.r.], che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento»;
- «la competente Direzione Urbanistica - Edilità ritiene “l’intervento nell’attuale stato giuridico non ammissibile…” in quanto l’area d’intervento è destinata dal vigente p.r.g. di Taranto a zona di “Verde vincolato - A2” regolamentata dall’art. 14 delle NTA e l’iter di approvazione della variante urbanistica avviata dall’Amministrazione comunale con delibera di C.c. n. 204 del 23.11.2018 non si è ancora concluso».
La Soprintendenza invece con nota n. 6114/2019 esprimeva parere favorevole all’intervento proposto dalla Green Sea e il Comune ha quindi rilasciato l’autorizzazione paesaggistica, ma con la nota n. 60437/2019 il Comune comunicava il definitivo diniego si autorizzazione all’istanza per i motivi di cui alla predetta nota ex art. 10 bis della l. n. 241/1990.
2. Avverso tale diniego, parte ricorrente ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare degli effetti.
Si è costituito in giudizio il Comune di Taranto.
2.1 A seguito del deposito da parte della difesa comunale di ulteriori atti endoprocedimentali, parte ricorrente ha proposto ricorso per motivi aggiunti, depositato in data 18/10/2019 estendendo l’impugnazione anche ad essi e riproponendo i motivi di censura articolati con il ricorso introduttivo.
2.2 Con motivi aggiunti depositati in data 11/2/2021 parte ricorrente ha impugnato “nei limiti dell’interesse fatto valere” la delibera n. 170/2020 con cui il Comune di Taranto ha rettificato la pure impugnata «deliberazione di consiglio comunale n. 204 del 23.11.2018 […] contenente la variante urbanistica normativa al p.r.g., relativamente all’art. 14 delle n.t.a. del p.r.g.» (ciò si legge nella delibera C.c. n. 170/2020).
Anche avverso tale atto parte ricorrente ha proposto le medesime censure articolate con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti.
2.3 Con un terzo ricorso per motivi aggiunti depositato in data 29 luglio 2022, la società attrice ha premesso che con la delibera n. 706/2022 la Giunta regionale della Puglia ha- approvato “ai sensi dell’art. 16 della L.r. 56/1980”, la variante normativa al PRG per l’integrazione dell’art. 14 delle NTA, relativo alla “Zona di Verde Vincolato A2” costiera (zona omogenea di tipo E ex D.m. 1444/1968) del Comune di Taranto, adottata con DCC n. 204 del 23/11/18 e n. 170 del 30/11/2020 di “rettifica” [già gravate dalla ricorrente: n.d.r.], con le modifiche integrative sopra specificate”;
- rilasciato «ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, il parere di compatibilità paesaggistica per la suddetta Variante normativa al PRG del Comune di Taranto, per le motivazioni e nei termini e con la modifica di cui al parere tecnico rimesso con nota prot. 2416 del 14/03/22 della Sezione Tutela e Valorizzazione del paesaggio, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (allegato B)».
In particolare, con la delibera G.r. n. 706/2022 la Regione afferma che:
- «sulla scorta delle determinazioni assunte dal Comune di Taranto con la Dcc n. 170/2020, la Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio, con un nuovo parere tecnico rimesso con nota prot. n. 2416 del 14/03/2022 ha espresso in merito la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell’art. 96.1.c delle NTA del PPTR, con una modifica normativa di prescrizione del piano di smontaggio delle strutture e attività consentite e di ripristino dello status quo ante».
2.4 Parte ricorrente ha impugnato anche tale delibera regionale nella parte in cui prevede la stagionalità delle strutture, imponendo la rimozione delle stesse al termine, precisando quindi che il proprio interesse impugnatorio “è volto proprio alla eliminazione di queste illegittime previsioni dagli atti qui gravati (stagionalità delle strutture con rimozione delle stesse al termine della stagione estiva secondo un piano di montaggio/smontaggio da allegarsi al progetto), discendenti dal nuovo testo dell’art. 14, n.t.a. p.r.g. approvato con la gravata delibera G.r. n. 706/’22”. Sulla base di tali premesse, la società attrice ha, tra l’altro, impugnato il parere edilizio positivo che recepisce le prescrizioni dell’art. 14 delle NTA del PRG
3. Con istanza del 19.4.2023 la società attrice ha quindi proposto una nuova istanza per il rilascio del PAU e ha quindi conseguito il PAU n. 6/2023 avverso il quale poi parte ricorrente ha proposto i quarti motivi aggiunti limitatamente alla previsione di stagionalità delle strutture (con loro rimozione al termine della stagione estiva) derivante dalla variante normativa dell’art. 14, n.t.a. p.r.g. (approvata con la delibera G.r. n. 706/’22 impugnata con i motivi del 25.7.2022) rivolgendo avverso tali atti le doglianze già formulate nei precedenti gravami ed ulteriormente articolate con gli stessi quarti motivi aggiunti.
3.1 Parte ricorrente ha poi dichiarato di avere interesse al ricorso anche sotto il profilo risarcitorio.
Si sono costituiti in giudizio la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo e il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica, producendo una relazione della Capitaneria di Porto di Taranto.
4. All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 27 febbraio 2025 svoltasi da remoto ai sensi dell’art. 87 co. 4bis, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
Deve in primo luogo dichiararsi l’improcedibilità del ricorso introduttivo e dei primi due ricorsi motivi aggiunti, in quanto il diniego di autorizzazione impugnato originariamente è stato superato dal PAU n. 6/2023 conseguito dalla Green Sea s.r.l.s. sicchè l’annullamento del precedente diniego non recherebbe alcuna utilità alla parte ricorrente.
4.1 Ciò premesso, come anche rilevato più volte da parte ricorrente con gli ultimi due motivi aggiunti e con la memoria depositata per l’udienza pubblica, resta quale unico thema decidendum quello della contestata stagionalità delle strutture da impiantare che invece parte ricorrente vorrebbe fossero almeno annuali.
5. Della questione questa Sezione distaccata si è già occupata (TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 febbraio 2025, n. 312) con una recente pronuncia che dunque può richiamarsi anche alla stregua di precedente conforme, nella quale si è rilevato che: << l’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. 16.9.2024, n. 131, così come modificato dalla legge di conversione 14.11.2024, n. 166, con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito, all’art. 3 della legge n. 118/2022, il comma 3-bis, secondo cui “I titolari delle concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione>>;
Sulla base di tale dettato normativo questa Sezione ha quindi Considerato che: <<- dalla piana interpretazione della ratio e della lettera della predetta norma, si evince che il legislatore ha inteso autorizzare gli attuali gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture fino alla data di aggiudicazione delle procedure di gara riguardanti l’affidamento delle nuove concessioni demaniali marittime, anche nel caso in cui l’uso delle strutture sia sottoposto a vincolo di stagionalità;
- l’esercizio della predetta facoltà prescinde dall’acquisizione di appositi atti di assenso da parte dell’Amministrazione, dal momento che, diversamente, e cioè nel caso in cui il legislatore avesse inteso rimettere alle determinazioni degli enti competenti la decisone finale circa il mantenimento delle strutture nel corso della stagione invernale, la norma in esame non avrebbe alcun reale contenuto dispositivo, limitandosi a confermare un potere già attribuito all’Amministrazione dalle norme vigenti>> (TAR Puglia, Lecce, sez. I, n. 312/2025 cit.).
5.1 Da tale lettura deriva secondo l’impostazione fatta propria dalla Sezione che una volta conseguito il PAU la ricorrente doveva ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse al suo accoglimento.
6 Non può poi essere accolta la domanda di risarcimento del danno non essendo stata individuata la fattispecie produttiva del relativo danno e nemmeno indicati i pregiudizi subiti.
7. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti tenuto conto dell’esito in rito della controversia e della limitata attività defensionale svolta dal Comune di Taranto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c), del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Domenico De LC, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Domenico De LC | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO