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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 20/01/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6863/2022 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZINGARO e dall'Avv. ROSARIA
DITOLVE, giusta procura in atti;
appellante contro e , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 Controparte_3
FRANCESCO PAOLO LIOIA e dall'Avv. GIUSEPPE MIELE, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 616/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
12.7.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 20.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda promossa da e volta a ottenere il CP_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso di un BPF.
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver il GdP ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata e violati gli obblighi informativi. Ha dunque concluso chiedendo di riformare la sentenza;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, che in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, hanno contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'appello. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 20.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati, non potendo la causa essere definita in via preliminare tanto da essere pervenuta alla fase decisoria di merito. Nel merito, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. In punto di fatto, mette conto osservare che la controversia riguarda un BPF “a termine”, cointestato agli appellati, e in particolare quello avente n. 00000037571210106, emesso il 29.12.2001.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio.
Invero, al buono in questione, appartenente alla serie AA3 (come tra l'altro indicato nel titolo prodotto in atti), in ragione del periodo di emissione (29.12.2001), si applicano le disposizioni del D.M. del 17.10.2001 e del D.M. del 19.12.2000, con conseguente scadenza una volta decorsi 7 anni dall'emissione (dovendo essere
“liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” – cfr. art. 8, co. 1, del D.M. del 17.10.2001) e prescrizione una volta decorsi ulteriori 10 anni dalla scadenza (“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono”, “per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, una volta
“trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” – cfr. art. 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000).
Cò posto, va evidenziato che, al momento della richiesta di liquidazione (1.4.2021, data dell'invio della diffida a mezzo pec), il buono risultava effettivamente prescritto, essendo spirato sia il primo settennato ex art. 8, co. 1, del D.M. del 17.10.2001 (in data 29.12.2008), sia il successivo decennio ex art. 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000
(in data 29.12.2018).
In relazione a detto buono, gli appellati non hanno fornito alcuna prova in funzione della dimostrazione di una valida interruzione del termine di prescrizione (stando a quanto allegato in primo grado, essi si sarebbero recati solo nel gennaio 2021 presso l'ufficio postale per avere informazioni sulla data di scadenza del buono), con la conseguenza che esso, emesso il 29.12.2001, risulta effettivamente prescritto.
pagina 2 di 4 Né può condividersi l'assunto del GdP secondo cui avrebbe Controparte_1 violato i doveri di trasparenza e di informazione, omettendo la consegna del foglio informativo.
Occorre sul punto anzitutto premettere che i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 13979/2009), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002
c.c. Da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi –, avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo ex art. 1339 c.c. del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. A ciò consegue che in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto.
Gli appellati, dunque, indipendentemente dal fatto di non aver ricevuto il foglio informativo, avendo a mani proprie un titolo nominalmente “a termine”, avrebbero potuto (e dovuto) in qualsiasi momento attingere alle informazioni che mancavano loro, consultando i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale (sul valore di conoscenza legale per i risparmiatori della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, cfr. Cass. SS.UU. n. 3693/2019).
Deve inoltre osservarsi che le norme che disciplinano obblighi informativi hanno, al di fuori della disciplina consumeristica, natura di regole di comportamento, al più suscettibili di giustificare una richiesta del risarcimento del danno che, anche laddove si volesse ritenere promossa dagli odierni appellati, non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento proprio in ragione dell'onere per il titolare del buono di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, trattandosi di informazioni – contrariamente a quanto affermato dal GdP – facilmente ricavabili dalla consultazione dei D.M. che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In altri termini, la conoscibilità legale, la sussistenza di un'unica tipologia di buoni nel periodo temporale di riferimento e l'omessa attivazione dei risparmiatori hanno comunque interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo e il danno derivante dall'impossibilità di riscossione, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Va poi ad abundantiam osservato che la mancata consegna del foglio informativo non può certamente assurgere a fatto giuridico impeditivo della decorrenza della pagina 3 di 4 prescrizione, perché esso non ha certamente determinato “l'impossibilità di far valere il diritto di credito” alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa – quanto al giudizio di appello – la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da e CP_2 [...]
CP_3
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in €
346,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi e € 462,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 21.1.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di Giudice di appello, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Cea, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6863/2022 promossa da: in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. MARIA ZINGARO e dall'Avv. ROSARIA
DITOLVE, giusta procura in atti;
appellante contro e , rappresentati e difesi dall'Avv. CP_2 Controparte_3
FRANCESCO PAOLO LIOIA e dall'Avv. GIUSEPPE MIELE, giusta procura in atti;
appellati avverso la sentenza n. 616/2022, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il
12.7.2022
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta rassegnate all'udienza del 20.1.2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue. Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello Controparte_1 avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui il GdP di Foggia ha accolto la domanda promossa da e volta a ottenere il CP_2 Controparte_3 pagamento della somma di € 500,00, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di rimborso di un BPF.
pagina 1 di 4 In particolare, a fondamento del gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata per aver il GdP ritenuto infondata l'eccezione di prescrizione sollevata e violati gli obblighi informativi. Ha dunque concluso chiedendo di riformare la sentenza;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Si sono costituiti gli appellati, che in via preliminare hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, hanno contestato ogni avversa difesa siccome infondata in fatto e in diritto concludendo per il rigetto dell'appello. Vinte le spese. In assenza di attività istruttoria (salva l'acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado), la causa è pervenuta all'udienza del 20.1.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito della quale, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe,
è decisa. Va anzitutto rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. sollevata dagli appellati, non potendo la causa essere definita in via preliminare tanto da essere pervenuta alla fase decisoria di merito. Nel merito, l'appello è fondato e pertanto deve essere accolto. In punto di fatto, mette conto osservare che la controversia riguarda un BPF “a termine”, cointestato agli appellati, e in particolare quello avente n. 00000037571210106, emesso il 29.12.2001.
Tanto premesso, è fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'appellante in primo grado e reiterata nel presente grado di giudizio.
Invero, al buono in questione, appartenente alla serie AA3 (come tra l'altro indicato nel titolo prodotto in atti), in ragione del periodo di emissione (29.12.2001), si applicano le disposizioni del D.M. del 17.10.2001 e del D.M. del 19.12.2000, con conseguente scadenza una volta decorsi 7 anni dall'emissione (dovendo essere
“liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione” – cfr. art. 8, co. 1, del D.M. del 17.10.2001) e prescrizione una volta decorsi ulteriori 10 anni dalla scadenza (“i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono”, “per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, una volta
“trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo” – cfr. art. 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000).
Cò posto, va evidenziato che, al momento della richiesta di liquidazione (1.4.2021, data dell'invio della diffida a mezzo pec), il buono risultava effettivamente prescritto, essendo spirato sia il primo settennato ex art. 8, co. 1, del D.M. del 17.10.2001 (in data 29.12.2008), sia il successivo decennio ex art. 8, co. 1, del D.M. del 19.12.2000
(in data 29.12.2018).
In relazione a detto buono, gli appellati non hanno fornito alcuna prova in funzione della dimostrazione di una valida interruzione del termine di prescrizione (stando a quanto allegato in primo grado, essi si sarebbero recati solo nel gennaio 2021 presso l'ufficio postale per avere informazioni sulla data di scadenza del buono), con la conseguenza che esso, emesso il 29.12.2001, risulta effettivamente prescritto.
pagina 2 di 4 Né può condividersi l'assunto del GdP secondo cui avrebbe Controparte_1 violato i doveri di trasparenza e di informazione, omettendo la consegna del foglio informativo.
Occorre sul punto anzitutto premettere che i buoni postali, secondo un orientamento ormai consolidato in giurisprudenza (cfr. Cass. SS.UU. n. 13979/2009), sono qualificabili non come titoli di credito ma come titoli di legittimazione ex art. 2002
c.c. Da ciò discende che essi sono sottratti all'applicazione dei principi dell'autonomia causale, dell'incorporazione e della letteralità – propria dei primi –, avendo la sola funzione – propria dei secondi – di identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione. In particolare, la svalutazione del principio di letteralità giustifica l'eterointegrazione ab externo ex art. 1339 c.c. del rapporto contrattuale di diritto privato intercorrente tra l'investitore e l'intermediario e quindi la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori alla disciplina dettata dai decreti ministeriali emanati in materia. A ciò consegue che in capo al legittimo possessore dei titoli cartacei sussiste un onere di attivazione volto alla conoscenza degli elementi disciplinanti il rapporto.
Gli appellati, dunque, indipendentemente dal fatto di non aver ricevuto il foglio informativo, avendo a mani proprie un titolo nominalmente “a termine”, avrebbero potuto (e dovuto) in qualsiasi momento attingere alle informazioni che mancavano loro, consultando i decreti ministeriali pubblicati in Gazzetta Ufficiale (sul valore di conoscenza legale per i risparmiatori della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che emana e disciplina le caratteristiche e le modalità di durata e rendimento del buono, cfr. Cass. SS.UU. n. 3693/2019).
Deve inoltre osservarsi che le norme che disciplinano obblighi informativi hanno, al di fuori della disciplina consumeristica, natura di regole di comportamento, al più suscettibili di giustificare una richiesta del risarcimento del danno che, anche laddove si volesse ritenere promossa dagli odierni appellati, non avrebbe potuto comunque trovare accoglimento proprio in ragione dell'onere per il titolare del buono di attivarsi per conoscere gli elementi della disciplina del rapporto non indicati nel titolo, verificando l'esatta scadenza e il termine di prescrizione entro cui tempestivamente richiedere il rimborso del capitale e la liquidazione degli interessi, trattandosi di informazioni – contrariamente a quanto affermato dal GdP – facilmente ricavabili dalla consultazione dei D.M. che ha regolato l'emissione della specifica serie dei buoni, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
In altri termini, la conoscibilità legale, la sussistenza di un'unica tipologia di buoni nel periodo temporale di riferimento e l'omessa attivazione dei risparmiatori hanno comunque interrotto il nesso causale tra l'eventuale inadempimento dell'obbligo informativo e il danno derivante dall'impossibilità di riscossione, ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Va poi ad abundantiam osservato che la mancata consegna del foglio informativo non può certamente assurgere a fatto giuridico impeditivo della decorrenza della pagina 3 di 4 prescrizione, perché esso non ha certamente determinato “l'impossibilità di far valere il diritto di credito” alla quale l'art. 2935 c.c. attribuisce rilevanza. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va dunque accolto e la sentenza impugnata deve essere integralmente riformata, con conseguente rigetto della domanda attorea.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 e successive modifiche, applicati sul valore della domanda i parametri medi ed esclusa – quanto al giudizio di appello – la fase istruttoria siccome non tenutasi.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, RIGETTA la domanda proposta da e CP_2 [...]
CP_3
2) CONDANNA gli appellati, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del giudizio di primo grado, che liquida in €
346,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge, nonché al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi e € 462,00 per compensi, oltre rimb. forf. al 15%, IVA e CPA come per legge. Foggia, 21.1.2025
IL GIUDICE
Antonella Cea
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