Decreto cautelare 27 ottobre 2022
Ordinanza cautelare 25 novembre 2022
Decreto cautelare 13 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 7 marzo 2024
Ordinanza presidenziale 26 febbraio 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 15/12/2025, n. 22633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22633 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22633/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12301/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12301 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da LU RA, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Ciliberti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Trieste, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
AT AB, non costituito in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelari idonee:
a) del bando di ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia – anno accademico 2022/2023 – dd. 2 agosto 2022, dell’Università degli Studi di Trieste, Settore Servizi agli Studenti e alla Didattica, ufficio Ammissioni - rettificato in data 23 settembre 2022, nella parte in cui (art. 1, ultimo comma), disponendo che “ Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l’a.a. 2022/2023: a) studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46); b) studenti iscritti presso atenei esteri a corsi di studio in Medicina e chirurgia o in Odontoiatria e protesi dentaria; c) studenti iscritti presso questo AT al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46); d) studenti che hanno chiuso la precedente carriera per rinuncia o decadenza e che erano iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46); e) laureati al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi dentaria (LM46) presso atenei italiani; f) laureati al corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria presso atenei esteri g) laureati al corso di studio in Medicina e chirurgia presso atenei esteri (Riconoscimento titoli esteri), esclude gli studenti iscritti a tutti i corsi di laurea diversi da Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria” e nella parte in cui (art. 5, comma 1, secondo periodo) dispone che “ I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all’anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento ”;
b) degli atti di approvazione del bando di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;
c) della graduatoria di ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia – A.A. 2022/2023, dd. 30 settembre 2022, dell’Università degli Studi di Trieste, con la quale la studentessa RA LU viene esclusa “(…) PERCHE’ PROVENIENTE DA CORSI DI STUDIO DIVERSI DA MEDICINA E CHIRURGIA O ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA ”, nonché nella parte in cui si chiarisce che il mancato superamento dello sbarramento (possesso di almeno 36 CFU del piano di studi del 1° anno, con esclusione di ADE e inglese), determina il giudizio di inidoneità ad essere iscritto agli anni successivi al primo;
d) degli atti di approvazione della suddetta graduatoria, da parte - secondo quanto indicato all’art. 5 del bando - della Commissione didattica nominata dal Dipartimento Universitario Clinico di Scienze Mediche, chirurgiche e della salute, non conosciuti dalla ricorrente;
e) di tutti i verbali delle operazioni della Commissione didattica di cui al punto precedente, non conosciuti dalla ricorrente;
f) dell’allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca dd. 24 giugno 2022 n. 583, il quale dispone che “ Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili ”, ove interpretato quale ostacolo all’ammissione agli anni successivi al primo, per gli studenti che non abbiano conseguito il relativo numero minimo di CFU e/o di frequenze obbligatorie previsto per il corso di laurea al quale abbiano inoltrato domanda d’iscrizione;
g) dell’allegato 2, punto 12, del Decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca 26 aprile 2018, n. 337;
h) del Regolamento del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di Corso n. 3 dd. 16 maggio 2019 e successive modifiche e integrazioni, nell’ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che possono essere ammessi agli anni successivi al primo, senza test di ammissione, i soli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) (presso altre sedi universitarie) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) (come illegittimamente previsto nel bando impugnato); nonché, nell’ipotesi in cui lo stesso venisse interpretato nel senso che per i soli studenti iscritti presso altri atenei e ad altri corsi di laurea che chiedono l’ammissione ad anni successivi al primo, il numero minimo di CFU (pari a 36) sia previsto a pena di non ammissione e/o non idoneità (come illegittimamente previsto nel bando impugnato);
i) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ai precedenti, anche non conosciuto dalla ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Trieste;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 la dott.ssa VI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha rappresentato in punto di fatto:
- di essersi iscritta, per l’anno accademico 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in “Infermieristica”, classe L/SNT1, Facoltà di Medicina e Chirurgia, presso l’Università degli Studi di Udine;
- che, con bando dd. 2 agosto 2022, rettificato in data 23 settembre 2022, l’Università degli Studi di Trieste (art. 1, comma 1) ha disciplinato l’ammissione agli anni successivi al primo del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2022/2023, prevedendo, all’art. 1, penultimo comma, che “ L’ammissione ad anni successivi al primo avviene a seguito del riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere universitarie, nel limite della disponibilità di posti, ai sensi del DM del 24 giugno 2022, n. 583 ”.
- che l’ultimo comma del sopra citato art. 1 del bando, infine, stabilisce che “ Possono presentare domanda, senza sostenere la prova di ammissione nazionale per l’a.a. 2022/2023: a) Studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (LM-41) o al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46) ”;
- che call’art. 2 del suddetto bando vengono indicati i posti disponibili per l’a.a. 2022/2023, ovvero: “ 1 posto al quarto anno per cittadini comunitari o equiparati; 1 posto al terzo anno per cittadini comunitari o equiparati; 2 posti al secondo anno per cittadini comunitari o equiparati ”;
- che l’art. 3, comma 1, seconda parte del bando, inoltre, dispone che “ I posti verranno assegnati in base ad una graduatoria di merito stabilita sui curricula dei candidati (vedi Art. 5)”;
- che l’allegato 2, punto 13, ultimo capoverso, del D.M. 24 giugno 2022, n. 583 – riguardante le procedure per i test di ammissione dell’a.a. 2022/2023 – richiamato all’art. 1 del bando, inoltre, dispone che “ Non è consentito iscrivere ad anni successivi al primo con la qualifica di ripetente i richiedenti provenienti da altri corsi di laurea, al pari di coloro che si siano regolarmente iscritti al relativo anno di corso a seguito del superamento della prova di ammissione disposta per l’anno accademico in cui hanno partecipato e sui relativi posti disponibili .”;
- che in attuazione di tale disposizione ministeriale, l’art. 5, comma 1, secondo periodo, del bando, prescrive che “ I candidati sono inseriti nella graduatoria relativa all’anno di corso per il quale risultano aver superato lo sbarramento previsto dal regolamento didattico del corso di laurea in vigore, pubblicato sul sito del Dipartimento ”. Il comma 5, del sopra citato articolo 5 dello stesso bando, poi, indica, per la formazione delle graduatorie, il seguente algoritmo: V + N, laddove V è la media dei voti d’esame conseguiti nelle discipline curriculari riconosciute secondo il piano di studi dell’Università di Trieste e N è il numero di esami sostenuti con esito positivo. La graduatoria, si legge ancora nell’art. 5 del bando, tiene conto della media ponderata degli esami sostenuti, arrotondata al secondo decimale. La commissione, inoltre, si legge nel medesimo art. 5, si riserva di convalidare solo parzialmente un’attività didattica nel caso il programma differisca da quello del corrispondente esame dell’AT di Trieste;
- che all’art. 6, paragrafo “ Casi particolari di immatricolazione ”, quinto capoverso, infine, si prevede che “ Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all’ordine della graduatoria. L’avviso con il numero dei posti viene pubblicato il giorno 14 ottobre 2022 ”;
- di aver presentato, in data 26 agosto 2022, domanda di ammissione al secondo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico classe LM1-41 in Medicina e Chirurgia, chiarendo di essere stata iscritta, per l’A.A. 2021/2022, al primo anno del corso di laurea in Infermieristica presso l’Università degli Studi di Udine. Ad essa è stata allegata, come richiesto dal bando, la copia conforme dei programmi degli esami superati. La stesa domanda veniva ricevuta in pari data dall’Università intimata;
-che in data 30 settembre 2022 è stata pubblicata la graduatoria degli ammessi agli anni successivi al primo e la ricorrente è risultata tra i “ candidati esclusi perché provenienti da corsi di studio diversi da medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria ”.
2. Avverso gli atti oggetto del ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe indicati la ricorrente è insorta chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per i seguenti motivi:
I. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, commi 8 e 9, del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007. Eccesso di potere per disparità di trattamento.
II. Violazione e falsa applicazione dell’allegato 2, punto 13, d.m. 24.6.2022 n. 583.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, comma 1, punto 1, del Regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, approvato al consiglio di corso n. 3 DD. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni.
IV. Ulteriore violazione della legge 2 agosto 1999 n. 264 e del d.m. 16.3.2007. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 13 del regolamento del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, approvato al Consiglio di corso n. 3 DD. 16.5.2019 e successive modifiche e integrazioni.
V. Sul punteggio che avrebbe ottenuto la studentessa RA LU, nel caso di ammissione della domanda presentata.
Nella sostanza, la ricorrente lamenta l’illegittimità dei gravati atti per aver impedito, alla medesima e agli studenti iscritti presso altre sedi universitarie italiane a corsi di laurea diversi da quelli in Medicina e Chirurgia (LM-41) o in Odontoiatria e protesi Dentaria (LM-46), la possibilità di trasferimento ad anni successivi al primo del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia dell’Università di Trieste (a.a. 2022/2023), richiedendo tra l’altro il superamento di una “soglia di sbarramento” di 36 CFU, anziché riconoscere i crediti formativi maturati dallo studente nel corso di laurea di provenienza. Ciò contrasterebbe, secondo la ricorrente, con la legge n. 264/1999, con il DM 16 marzo 2007 e con lo stesso Regolamento del corso di Laurea di causa, approvato con D.D. n. 3 del 16 maggio 2019 e s.m.i., oltre che con i principi affermati in proposito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza n. 1/2015).
Contestualmente, la ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in forma specifica, con la condanna, ex art. 30, comma 2, cod. proc. amm., dell’Università degli Studi di Trieste, a disporre l’immatricolazione (anche, eventualmente, in soprannumero) della ricorrente al secondo anno - o, comunque, ad un anno successivo al primo - del corso di laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Trieste per l’anno accademico 2022/2023, e, in via di estremo subordine, la condanna dell’Università degli Studi di Trieste ad ammettere la domanda presentata dalla ricorrente in data 26 agosto 2022, con conseguente sua valutazione e riformulazione della graduatoria impugnata, da parte dell’Università.
3. Con decreto presidenziale del 27 ottobre 2022, n. 6714, l’istanza di misure cautelari monocratiche avanzata dalla ricorrente è stata accolta.
4. In data 3 novembre 2022 si sono costituiti in resistenza il Ministero dell’Università e della Ricerca e l’Università degli studi di Trieste.
5. Con ordinanza del 25 novembre 2022, n. 7234, l’istanza di sospensione in via cautelare dei provvedimenti gravati col ricorso introduttivo è stata accolta ai fini del riesame entro 30 giorni da parte dell’Università degli Studi di Trieste della domanda di ammissione presentata dalla ricorrente, per le verifiche di competenza sugli esami e i crediti formativi da riconoscere e, quindi, del calcolo del punteggio da attribuirle, con garanzia nelle more della possibilità per la studentessa di frequentare i corsi di Medicina e chirurgia.
6. In data 13 febbraio 2024 la ricorrente ha depositato ricorso per motivi aggiunti e istanza di adozione di misure cautelari con riguardo al Decreto adottato dal Rettore dell’Università degli Studi di Trieste prot. 9914 in data 23 gennaio 2024, Rep. Decreti del Rettore n. 84/2024, con il quale è stata disposta la revoca dell’immatricolazione della ricorrente al terzo anno del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, e della nota del Rettore dell’Università di Trieste dd. 29 gennaio 2024, con cui l’Università ha fornito riscontro alla diffida del difensore della ricorrente a provvedere alla immediata immatricolazione della medesima, a titolo definitivo, al Corso di laurea di causa.
7. Nel ricorso per motivi aggiunti si rappresenta, in particolare, che: l’Università ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza cautelare del Tar con molto ritardo e previa diffida; a seguito di una prima erronea esecuzione del provvedimento interinale, in data 4 gennaio 2023 l’Università di Trieste ha comunicato alla ricorrente che “ si sta riesaminando la questione alla luce delle osservazioni da ultimo formulate. Si specifica, inoltre, che l'iscrizione della studentessa RA LU non è stata revocata ”; con verbale dd. 18 agosto 2023, prot. n. 3738, notificato in data 14 settembre 2023, l’Università di Trieste, aderendo alle osservazioni presentate dal sottoscritto legale, ha provveduto a dare esecuzione all’ordinanza cautelare del Tar, procedendo alla verifica degli esami sostenuti dalla RA e al riconoscimento dei relativi crediti formativi, attribuendo alla ricorrente 21 punti e il 14° posto nella graduatoria di merito per l’ammissione al secondo anno di corso; nel corso dei 10 mesi complessivi trascorsi dalla notifica dell’ordinanza cautelare in data 25 novembre 2022, la ricorrente ha sostenuto con successo altri esami e, in data 30 marzo 2023, ha provveduto al pagamento della seconda rata d’iscrizione al secondo anno, pari a € 1.435,50 e, in data 30 maggio 2023, la terza rata, pari ad € 1.055,50; in data 5 ottobre 2023 l’Università di Trieste le ha consentito di iscriversi al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, dietro pagamento della prima rata delle relative tasse universitarie pari a € 590,00; la ricorrente ha svolto con successo ulteriori esami, finché, con decreto rettorale dd. 23 gennaio 2024, impugnato col ricorso per motivi aggiunti di cui trattasi, l’Università di Trieste ha decretato la revoca dell’immatricolazione della studentessa. Ciò in quanto “ all’esito di tale valutazione e in applicazione delle formule stabilite dall’articolo 5 del bando emanato con il decreto rettorale 2 agosto 2022, rep. n. 641, la candidata LU RA ha ottenuto un punteggio pari a punti 21, con conseguente collocamento al quattordicesimo posto della graduatoria di merito; Considerato che, alla luce del numero di posti resi disponibili dal predetto bando, tale posizione non è utile ai fini dell’ammissione ad anni successivi al primo al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ”, si decreta “ di revocare (…) a decorrere dalla notificazione di questo provvedimento, l’immatricolazione di LU RA (matricola ME0302453) al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia ”; il difensore di parte ricorrente ha diffidato nuovamente l’Università a procedere con l’immediato ritiro, in via di autotutela, del provvedimento di revoca nonché all’immediata adozione del provvedimento di immatricolazione a titolo definitivo della RA al corso di laurea in Medicina e chirurgia; con nota rettorale dd. 29 gennaio 2024 l’Università di Trieste ha ribadito la correttezza della revoca dell’immatricolazione.
8. Avverso i citati provvedimenti rettoriali la ricorrente ha dunque proposto il citato ricorso per motivi aggiunti, deducendone i seguenti motivi di illegittimità:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 del bando “casi particolari di immatricolazione”. Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 l. 7.8.1990 n. 241, per omessa comunicazione di avvio del procedimento di revoca. Difetto di istruttoria e di motivazione.
II. Violazione e falsa applicazione del principio di cui all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005 n. 115 (convertito in l. n. 168/2005). Violazione, in ogni caso, della situazione di legittimo affidamento ingenerato nella ricorrente in ordine al consolidamento della sua situazione di studente immatricolata a titolo definitivo.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l 7 agosto 1990 n. 241. Motivazione carente. Sviamento dall’interesse pubblico, anche in riferimento all’art. 21 nonies, l. 7.8.1990 n. 241.
Sostiene, in particolare, parte ricorrente che, nonostante quanto previsto dall’art. 6 del bando, in base al quale “ Scaduti i termini di iscrizione, gli eventuali posti rimasti vacanti vengono riassegnati in base all’ordine della graduatoria. L’avviso con il numero dei posti vacanti viene pubblicato il giorno 7 ottobre 2022 ”, l’Università di Trieste non avrebbe mai provveduto a pubblicare il dato dei posti vacanti, pur essendo certo che, al terzo anno del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia, al momento della revoca disposta dallo stesso AT, risultassero coperti 178 posti su 180 previsti dall’ordinamento del corso. Ne conseguirebbe, secondo la ricorrente, che l’Università di Trieste, in presenza di tre posti vacanti al terzo anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, avrebbe illegittimamente disposto la revoca dell’immatricolazione, pur essendosi la RA collocata in posizione utile in graduatoria. La revoca, poi, sarebbe stata disposta in assenza di qualunque comunicazione di avvio del procedimento. Inoltre, in nessun documento dell’Università risultava che l’immatricolazione fosse stata disposta con riserva, tale per cui, in ragione del notevole decorso del tempo e del superamento da parte della RA di un rilevante numero di esami universitari, in quest’ultima si sarebbe ingenerata una situazione di legittimo affidamento circa il consolidamento della sua situazione di studentessa immatricolata senza riserva, senza peraltro che alcuno degli studenti iscritti e di chi la precede in graduatoria potesse essere leso dalla sua immatricolazione. La ricorrente, inoltre, avrebbe dimostrato “sul campo” di avere tutte le capacità per affrontare e portare a termine il percorso di studi intrapreso, irrimediabilmente pregiudicato in caso di revoca dell’immatricolazione, tenuto anche conto del fatto che l’Università di Udine, al fine di concedere il nulla osta al trasferimento della studentessa all’AT di Trieste, ha pretesi la rinuncia irrevocabile da parte della RA agli studi di infermieristica sino a quel momento svolti.
9. In data 1° marzo 2024 la difesa erariale ha depositato copiosa documentazione relativa alla procedura di causa, tra cui note difensive dell’Università di Trieste.
10. Con ordinanza di questo Tribunale del 7 marzo 2024, n. 961, l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente coi motivi aggiunti avverso la revoca dell’immatricolazione della ricorrente al terzo anno di medicina è stata respinta.
11. Impugnata in grado di appello, la citata ordinanza cautelare n. 961/2024 è stata annullata dal Consiglio di Stato con ordinanza del 18 aprile 2024, n. 1423, con conseguente sospensione del decreto rettorale di revoca dell’immatricolazione della RA; in detta sede il giudice d’appello ha, in particolare, valorizzato la situazione di fatto (tale per cui “ la ricorrente ha rinunciato agli esami di infermieristica del primo anno e ha fatto tutti gli esami del secondo anno in medicina, ma non può proseguire negli studi perché le è stata revocata l’immatricolazione al terzo anno di medicina” ) e la prevalenza, nel bilanciamento dei contrapposti interessi , dell’interesse della ricorrente a proseguire nella carriera universitaria .
12. In particolare, con memoria depositata in data 12 settembre 2025 il Ministero ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva nella parte in cui vengono impugnati atti, bandi e/o graduatorie dell’AT evocato in giudizio. Nel merito, il Ministero ha evidenziato l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti.
13. Con memoria depositata in data 19 settembre 2025 parte ricorrente ha ribadito l’irritualità e l’inammissibilità della memoria depositata dall’Avvocatura dello Stato in vista dell’udienza cautelare svoltasi avanti a questo Tar in data 6 marzo 2024, in quanto redatta in forma di memoria difensiva dal dirigente dell’Area contratti e affari generali dell’Università resistente.
14. Con ordinanza presidenziale del 26 febbraio 2025, n. 979, è stata disposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, cod. proc. amm., l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti collocati in graduatoria in posizione antecedente a quella rivestita dalla parte ricorrente mediante pubblicazione del ricorso e dei motivi aggiunti per pubblici proclami. In data 11 marzo 2025 la ricorrente ha depositato documenti comprovanti l’adempimento di quanto sopra.
15. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
16. Il Collegio, in via preliminare, ritiene di dover respingere l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero, tenuto conto che col ricorso introduttivo parte ricorrente ha impugnato non già atti esclusivamente riferibili all’AT resistente, quanto piuttosto anche decreti ministeriali, come tali riferibili al Dicastero resistente, il quale quindi non risulta privo di legittimazione passiva.
17. Va altresì respinta l’eccezione di inammissibilità della documentazione depositata dall’Amministrazione resistente in data 1° marzo 2024 - sollevata da parte ricorrente secondo la quale la stessa andrebbe stralciata trattandosi di una relazione difensiva redatta dall’AT - in quanto il deposito della stessa da parte dell’Avvocatura dello Stato determina l’implicito richiamo ai suoi contenuti ai fini difensivi.
18. Venendo al merito della causa, ritiene il Collegio che il ricorso introduttivo sia fondato e debba essere accolto.
19. Si rileva in proposito che l’art. 1 del bando, pur stabilendo che “ L’ammissione ad anni successivi al primo avviene a seguito del riconoscimento di crediti derivanti da precedenti carriere universitarie, nel limite della disponibilità di posti, ai sensi del DM del 24 giugno 2022, n. 583 ”, non prevede espressamente che anche gli studenti iscritti presso altri corsi di laurea possano presentare domanda di ammissione ad anni successivi al primo.
Nel caso di specie, la mancata ammissione di parte ricorrente al secondo anno del corso di laurea in questione risulta essere stata disposta in ragione della provenienza da corsi di studio diversi da Medicina e chirurgia o odontoiatria e protesi dentaria.
Ebbene, la scelta dell’AT di riservare la possibilità di iscrizione ad anni successivi al primo, presso facoltà a numero chiuso, unicamente a soggetti provenienti dai medesimi corsi di laurea attivati presso altri Atenei nazionali o esteri, come anticipato da questo Tribunale in sede cautelare con l’ordinanza n. 7234/2022, risulta illegittima alla luce dei principi di diritto affermati ratione materiae dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., sent. n. 1 del 28 gennaio 2015; Tar del Lazio, sez. III, sent. n. 18246/2024; 3759/2020), in ragione dei quali l’Università resistente avrebbe dovuto esaminare nel merito la domanda formulata dalla parte ricorrente, procedendo in ogni caso alla valutazione di equipollenza degli esami sostenuti dalla RA nell’ambito del corso di laurea presso il quale risulta iscritta, rispetto a quelli previsti nel piano di studio del corso di laurea in questione.
20. Parimenti va accolto il ricorso per motivi aggiunti, con cui la ricorrente ha impugnato il decreto rettorale del 23 gennaio 2024 di revoca della sua immatricolazione al terzo anno di medicina, sopravvenuta nel corso del giudizio, e del successivo decreto rettorale di conferma della revoca.
21. Al riguardo, il Collegio condivide l’orientamento (cfr. da ultimo, Consiglio di Stato, sez. VI, 1 aprile 2019, n. 2155 e 25 luglio 2019 n. 5263; Tar Catania, sez. I, n. 1631/2020) per il quale il giudice nell’esercizio dei propri poteri conformativi può determinare quale sia la regola più giusta, che regoli il caso concreto, tenendo conto della normativa applicabile nella materia in questione e dell’esigenza che non si producano conseguenze incongrue o asistematiche (cfr., in argomento, Cons. Stato, Ad. pl., 22 dicembre 2017 n. 13 e sez. VI, 6 aprile 2018 n. 2133).
22. In subiecta materia , condivisibilmente è stato sostenuto che per affermare la salvezza dell’atto di ammissione e di superamento degli esami (nel caso conseguenti all’esito della fase cautelare di questo giudizio), non rileva il testo dell’art. 4, comma 2-bis, d.l. 30 giugno 2005, n. 115 (come convertito nella l. 17 agosto 2005, n. 168), poiché esso – pur mirando alla stabilità degli effetti degli atti emanati in conseguenza di pronunce del giudice amministrativo – si è testualmente riferito ai casi in cui, per il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo, occorra il superamento di “ prove d’esame scritte ed orali ”, che siano state superate a seguito di una ammissione conseguente alle statuizioni del giudice amministrativo; nondimeno, nel caso di specie, vi è ugualmente una situazione di affidamento, con avvio in buona fede di un articolato percorso di studio, nei detti termini, che merita un trattamento non dissimile a quello previsto dal sopra richiamato art. 4-bis quando vi sia stato il conseguimento di una abilitazione professionale o di un titolo nei casi ivi previsti.
23. Va al riguardo richiamato quanto ha osservato la Corte Costituzionale, al § 3 della motivazione della sentenza 9 aprile 2009 n. 108 (resa in ordine alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento proprio all’art. 4, comma 2-bis, d.l. 115/2005, convertito nella l. 168/2015), secondo la quale per il legislatore “ vi sono l'interesse a evitare che gli esami si svolgano inutilmente, quello a evitare che la lentezza dei processi ne renda incerto l'esito e, soprattutto, l'affidamento del privato, il quale abbia superato le prove di esame e – in ipotesi – avviato in buona fede la relativa attività professionale. Dal punto di vista dell'interesse generale, vi è anche un'esigenza di certezza, sia in ordine ai tempi di conclusione dell'accertamento dell'idoneità dei candidati, sia in ordine ai rapporti instaurati dal candidato nello svolgimento dell'attività professionale ”.
24. Ritiene il Collegio che di dette statuizioni si debba tener conto nel caso di specie, tenuto conto delle peculiari e del tutto singolari caratteristiche del caso all’esame.
25. Ai fini della decisione del caso di specie, vanno in particolare considerati: i) l’affidamento maturato dalla ricorrente alla definitività della propria posizione universitaria, che assume consistenza in relazione alla tempistica con la quale l’Università ha dato esecuzione all’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 7234/2022, avendo adottato il provvedimento di revoca solo in data 23 gennaio 2024, sebbene la specificità della fattispecie avrebbe richiesto una valutazione più celere da parte dell’Amministrazione, fissati dal Collegio nel termine di 30 giorni, termine largamente disatteso dall’AT (che ha provveduto a distanza di 14 mesi); ii) il superamento da parte della ricorrente di un rilevante numero di esami universitari e delle spese dalla stessa sostenute nel corso degli anni, nei termini documentati; iii) l’andamento processuale della vicenda, conclusosi con la sospensione in via cautelare da parte del Consiglio di Stato del citato decreto rettorale di revoca dell’immatricolazione, in ragione della situazione fattuale e del prevalente interesse della ricorrente a proseguire negli studi; iv) la circostanza che l’immatricolazione (a questo punto in via definitiva) della ricorrente non pregiudicherebbe la posizione di eventuali controinteressati.
26. I citati elementi, a parere di questo Collegio, giustificano infatti, in modo più che consistente, l’applicazione del principio sancito dal sopra richiamato art. 4, comma 2-bis, in subiecta materia e, per le assolute peculiarità della vicenda, allo specifico caso che qui occupa.
27. Conseguentemente, ritiene il Collegio che anche il ricorso per motivi aggiunti vada accolto.
28. Ne discende, conclusivamente, l’accoglimento del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, con annullamento degli atti ivi gravati.
29. Nondimeno si stima equo disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, attese le peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie per quanto in motivazione, e per l’effetto annulla i provvedimenti con gli stessi gravati.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025, con l'intervento dei magistrati:
RA EN, Presidente
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
VI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MO | RA EN |
IL SEGRETARIO